{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ricordare come già nell'art. 152 n. 2 della legge comunale e provinciale del 1915 si precisi che il Sindaco \"quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori ... di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi\". Ma, principalmente, è nell'\"ordinamento dello stato civile\", cioè nelle disposizioni del citato r.d. n. 1238 del 1939, che risalta la singolarità delle funzioni in esame. Vero è che - in base all'art. 3 di tale \"ordinamento\" - ogni delegazione delle funzioni medesime dal Sindaco alle altre persone indicate nell'art. 1, terzo e quarto comma, \"deve essere approvata dal procuratore della Repubblica\"; che \"gli ufficiali dello stato civile\" - in base all'art. 13, primo comma - \"si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia\" e sono inoltre - in base al capoverso del medesimo articolo - \"sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori della Repubblica\"; che i procuratori stessi dispongono degli ampi poteri di rettificazione degli atti, di cui agli artt. 165 e seguenti; che ogni pretore è tenuto a sua volta - in base agli artt.</p>\n<p class=\"lf-p\">179 e seguenti - alla verificazione dei registri dello stato civile ed al controllo sull'osservanza delle vigenti norme di legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">In breve, ciò offre la riprova che la formazione degli ufficiali dello stato civile non può considerarsi riservata alle regioni. Al contrario, essa è tanto connessa al buon andamento dei servizi in questione ed alla soddisfazione di interessi che sicuramente fanno capo allo Stato, da determinare un caso per sé stante; sicché l'impugnato art. 27, quarto comma, si è legittimamente discostato dai criteri generali di riparto delle competenze in tema d'istruzione professionale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>- Con il ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 gennaio 1982 viene denunciato l'art. 27, comma secondo, del d.l. n. 786 del 1981 perché lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione. Il predetto articolo, dopo aver stabilito al primo comma che, in attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui lire 500 miliardi quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto, prevede, nell'impugnato secondo comma, che tale importo di 500 miliardi venga finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, alle \"assegnazioni\" loro spettanti ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Regione ricorrente, premesso che il richiamato art. 9 della legge n. 151 del 1981 prevede, invece, che a partire dal 1982 le \"erogazioni\" spettanti a ciascuna regione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n.</p>\n<p class=\"lf-p\">281 del 1970, vengano ridotte di un importo pari alle erogazioni effettuate nel 1981 a favore delle aziende di trasporto, sottolinea la differenza tra riduzioni delle \"assegnazioni\" e riduzioni delle \"erogazioni\". Infatti, mentre la riduzione di queste ultime si concreta in una trattenuta compensativa all'atto del versamento delle somme dovute, la riduzione delle \"assegnazioni\" incide sull'importo delle entrate regionali da iscriversi nel titolo primo del bilancio, titolo dalla cui entità dipende il \"tetto\" dei mutui che la regione può stipulare, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge n.</p>\n<p class=\"lf-p\">281 del 1970, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335. Donde, secondo la Regione, la lamentata lesione della sua autonomia finanziaria, in ragione dell'irrazionale riduzione delle sue entrate non vincolate nella destinazione, e conseguentemente della sua capacità d'indebitamento, Successivamente alla presentazione del ricorso, la intervenuta legge 26 febbraio 1982, n. 51, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 786 del 1981, ha sostituito, nell'impugnato secondo comma dell'art. 27, il primo periodo, disponendo che l'importo di 500 miliardi di lire venga finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di \"erogazione\" delle somme loro spettanti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">Venuta meno, per effetto della sostituzione della norma impugnata, la mossa censura, va dichiarata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ed accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dalla ricorrente Regione, la cessazione della materia del contendere.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>- La disciplina dettata dal d.l. n. 55, nei riguardi delle \"aziende locali di trasporto\", forma l'oggetto di una serie di impugnative regionali: fra cui vanno previamente esaminate quelle che tutte le Regioni ricorrenti rivolgono all'art. 31, primo comma. A tale disposizione, del resto, fa esclusivo riferimento il ricorso della Regione Lombardia, notificato il 30 marzo 1983 (anche se il conseguente ricorso notificato il 28 maggio denuncia altresì i commi aggiunti, successivamente al quinto, per mezzo della legge di conversione); ed è sul primo comma che si accentrano - in sostanza - le censure della Regione Liguria, sebbene i relativi ricorsi sollevino questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, senza ulteriori specificazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Più precisamente, il primo comma dell'art. 31 (integralmente convertito dalla legge n. 131 del 1983) viene denunciato nella parte che impone alle regioni di provvedere al \"definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, mediante: a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982\" (anziché limitarsi a quanto prescritto dalla lettera b) del comma stesso, concernente \"i necessari adeguamenti tariffari stabiliti (dalle Regioni) con il concorso degli enti locali interessati\"). Tutte le ricorrenti assumono, cioè, la conseguente violazione dell'art. 117, dal momento che verrebbe lesa l'autonomia legislativa regionale in materia di servizi di trasporto, e principalmente dell'art. 119 nonché del quarto comma dell'art. 81 Cost. (interpretato alla stregua dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978), dal momento che la norma impugnata non assegnerebbe alle regioni le risorse occorrenti per fronteggiare la spesa, ma conterrebbe solo la generica indicazione di risorse liberamente destinabili (e già destinate) da parte regionale, come quelle derivanti dal \"maggior gettito dei tributi propri\", di cui si tratta nella parte finale dell'art. 31, primo comma, lett. a. Ed a questi parametri comuni, i ricorsi della Lombardia e dell'Emilia-Romagna aggiungono, pur senza alterare i termini effettivi della predetta questione, il richiamo agli artt. 5 e 118 Cost..</p>\n<p class=\"lf-p\">Per rispondere all'interrogativo così proposto, non occorre che la Corte indaghi sul problema - pur dibattuto fra le parti del presente giudizio - se l'ammontare del \"Fondo nazionale trasporti\" per l'anno in corso sia equivalente o inferiore a quello spettante per il 1982; e se, pertanto, l'integrazione imposta dall'art. 31, primo comma lett. a, riguardi o meno i soli contributi regionali erogati nell'anno precedente al di là della rispettiva quota del \"Fondo\" medesimo. In ogni caso, le difese regionali e l'Avvocatura dello Stato concordano nel ritenere che la norma impugnata addossi alle regioni un onere del tutto nuovo, obbligandole ad imputare ai loro bilanci di previsione, mediante un corrispondente utilizzo dei \"tributi propri\", la spesa occorrente perché le aziende locali di trasporto beneficino, nel 1983, dello stesso volume di erogazioni comunque ricevute da parte regionale nel 1982 (poco importa se a titolo di necessario \"ripiano dei disavanzi di esercizio\" o di \"contributi di esercizio\" liberamente disposti dalla Regione, in base all'art. 9 oppure all'art. 6 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151). L'unica alternativa, prevista dalla già ricordata lettera b dello stesso art. 31, primo comma, è infatti rappresentata dai \"necessari adeguamenti tariffari\"; ma le parti sono di nuovo concordi, nel riconoscere che il legislatore statale ha voluto evitare un eccessivo aumento delle tariffe e, appunto per questo, ha fatto gravare in prima linea sui bilanci regionali l'onere in esame.</p>\n<p class=\"lf-p\">Definita in tal senso, la questione è fondata, poiché l'art. 31, primo comma lett. a, collide con gli artt. 117 e 119 Cost. e, di riflesso, viola anche il quarto comma dell'art. 81. Imporre alle regioni obblighi del genere contrasta anzitutto con ciò che la Costituzione prescrive nel secondo comma dell'art. 119: ossia che le regioni dispongano di \"tributi propri\" (oltre che di \"quote di tributi erariali\"), per fronteggiare autonomamente \"le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali\", in chiara contrapposizione ai \"contributi speciali\" previsti dal terzo comma, in ordine ai quali lo Stato può invece vincolare l'esercizio della legislazione e dell'amministrazione regionale. Se dunque si ammettesse che, in nome di qualsivoglia esigenza di coordinamento finanziario, lo Stato possa ricorrere ai tributi regionali \"propri\", individuando nel loro gettito il mezzo per fronteggiare spese di interesse nazionale, l'autonomia legislativa locale verrebbe irrimediabilmente vulnerata, assieme all'autonomia finanziaria considerata sul versante delle uscite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né si può dire che il provvedimento in esame trovi alcun sostegno nei \"principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato\", cui la legislazione delle regioni ordinarie si deve pur sempre attenere, nelle materie indicate dall'art. 117 Cost.. Da una parte, in base alla generalissima norma di principio dettata dall'art. 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, \"tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative ... (e) salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo ...\". D'altra parte, è vero che nel campo del quale si tratta la citata legge - quadro ha istituito, oltre al \"fondo per gli investimenti\", l'apposito \"Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private\" (cfr. ancora l'art. 9 della legge n. 151 del 1981). Ma tale \"Fondo\" - anche perché finanziato mediante la corrispondente riduzione delle erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 281 del 1970 - viene assegnato dalle amministrazioni regionali sulla base di autonome scelte, sia pure nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 6 della legge n. 151. E, parallelamente, l'art. 5 cpv. si limita a stabilire che le regioni non possono stanziare in materia somme inferiori alla rispettiva quota del \"Fondo\", con ciò stesso ammettendo che gli ulteriori \"contributi di esercizio\" siano il frutto di libere determinazioni legislative locali; mentre l'art. 6, terzo comma, aggiunge che \"le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ora, la norma impugnata non si pone certo sul medesimo piano di queste disposizioni, espressamente qualificate \"principi fondamentali\" dall'art. 1 della legge - quadro; ma si risolve in un provvedimento derogatorio, destinato a vigere per il solo anno in corso, e tanto più singolare in quanto oneri siffatti sono stati in precedenza sostenuti dallo Stato stesso (si veda l'art. 18, quarto comma, del d.l. n. 38 del 1981, come sostituito dalla legge di conversione n. 153 del 1981). Per poter porre a carico delle regioni la spesa in questione, sarebbe dunque occorso - quanto meno - che l'art. 31, primo comma lett. a, determinasse un'apposita copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978, anziché valersi di risorse indisponibili allo scopo. Ed è appunto in quest'ultimo senso - come già si accennava - che dalla violazione degli artt. 117 e 119 discende un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>- Vanno invece respinte le analoghe censure, mosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia ai commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'art. 31 (ovvero ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo stesso, secondo la terminologia dei due ricorsi). Ben diversamente dalla lettera a del primo comma, le disposizioni aggiunte in sede di conversione precisano che, alle condizioni ivi indicate, \"le regioni sono autorizzate a corrispondere un contributo integrativo in misura comunque non superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda\", per poi chiarire che tali erogazioni, liberamente disposte dalle amministrazioni regionali, \"vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151\". Impropriamente, perciò, le due ricorrenti deducono una conseguente \"lesione della competenza legislativa, programmatoria, amministrativa e finanziaria delle Regioni\"; ed aggiungono che, in sostanza, verrebbe così imposto un nuovo onere alle regioni medesime, a fronte di una generica \"promessa\" di rimborso delle somme da esse erogate, che non costituirebbe \"valida indicazione di copertura\". In realtà, gli ulteriori contributi, previsti dal comma 5.2 dell'art. 31, sono pur sempre - giuridicamente - il frutto di un'autonoma determinazione regionale effettuata sulla base del citato art. 5 cpv. della legge - quadro in tema di trasporti pubblici locali; sicché non ne deriva nessun onere che sia stato posto a carico dei bilanci regionali, senza l'indicazione dei mezzi per farvi fronte. E del comma 5.2 deve darsi comunque una lettura combinata con quella del comma 5.3: nel senso che le condizioni indicate dal primo di tali disposti vanno rispettate - come appunto osserva l'Avvocatura dello Stato - al solo scopo di consentire che le erogazioni in esame possano \"trovare finanziamento a carico dello Stato\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Così ricostruiti, i commi aggiunti all'art. 31 del d.l. n. 55 non contrastano, dunque, con alcuno dei parametri costituzionali richiamati dalle ricorrenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>- Sempre in tema di trasporti pubblici locali, la sola Regione Emilia-Romagna impugna ancora l'art. 31 del d.l. n. 55, relativamente ai commi secondo, terzo, quarto e quinto. Incidendo sulla determinazione delle \"tariffe minime\", fissando i criteri da seguire nella previsione di \"abbonamenti speciali per lavoratori\" e nella definizione delle relative tariffe, condizionando l'applicazione delle \"concessioni di viaggio gratuite e ridotte\" al corrispondente rimborso del \"prezzo di ogni documento di viaggio\" da parte degli enti locali o delle regioni che abbiano deliberato le concessioni stesse, l'art. 31 avrebbe infatti dettato disposizioni di ultimo dettaglio, invasive della competenza regionale garantita dall'art. 117, primo comma, della Costituzione (anche in relazione all'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 ed all'art. 6 della legge-quadro n. 151 del 1981).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ma la questione è infondata in tutti i suoi aspetti. Le disposizioni in esame, sebbene contenute in una legge recante \"provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983\", hanno un'efficacia permanente nel tempo e valgono ad integrare la disciplina statale di principio in materia di trasporti: perseguendo l'obiettivo, già messo in evidenza dalla parte iniziale dell'art. 6 della stessa legge-quadro, dell'autosufficienza economica delle aziende; ed impedendo, pertanto, che gli utenti dei singoli servizi siano privilegiati, senza adeguate ragioni giustificative da valutare con metri fondamentalmente uniformi su tutto il territorio nazionale. E a queste esigenze che rispondono, in particolar modo, i rimborsi correlati alle \"concessioni di viaggio gratuite o ridotte\" e le indicazioni miranti a garantire che gli \"abbonamenti speciali per lavoratori\" siano oggettivamente tali, cioè si riferiscano - come precisa il terzo comma dell'art. 31 - \"a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro\", nei giorni e negli orari interessati dall'attività lavorativa. Ma anche la fissazione degli inderogabili minimi di 300 e 400 lire per i biglietti di \"corsa semplice\" (o di 400 e 500 lire per i biglietti \"con validità oraria sull'intera rete urbana\"), secondo il numero degli abitanti le città in questione, non fa che sviluppare il principio già stabilito dall'art. 6, primo comma lett. b, della ricordata legge-quadro, per cui \"i ricavi del traffico ... debbono coprire il costo effettivo del servizio\", nelle misure minime fissate sul piano nazionale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>- Sulla traccia delle decisioni già adottate, va infine risolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia nei riguardi del citato ultimo comma dell'articolo unico della legge n. 131 del 1983, per cui \"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonché di quelle contenute negli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.</div>\n<p class=\"lf-p\">952\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella parte in cui tale comma (al pari del soppresso art. 37 del d.l. n. 55) fa salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, e 45, secondo comma, del d.l. n. 952 del 1982, la questione deve dirsi infondata, in base agli stessi motivi per cui sono state respinte le impugnative dei corrispondenti artt. 9, primo comma, 11, terzo comma, 27, quarto comma, 29, terzo, quarto e quinto comma, e 31, secondo comma, del d.l. n. 55 del 1983. Per contro, là dove la clausola finale della legge di conversione si riferisce all'art. 45, primo comma lett. a, del d.l. n. 952, la denuncia dev'essere accolta, dal momento che quella disposizione era formulata nei medesimi termini dell'annullato art. 31, primo comma lett. a, del d.l. n. 55.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>- La Regione Lombardia, con il ricorso notificato il 28 maggio 1983, promuove altre due questioni di legittimità costituzionale, aventi entrambe ad oggetto l'art. 9 della legge n. 130 del 1983, che reca disposizioni in materia di personale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prima concerne i commi terzo e quarto del predetto articolo, nella parte relativa al \"blocco\" delle assunzioni nelle unità sanitarie locali. Il divieto fatto dal comma terzo, con carattere di generalità nell'ambito del pubblico impiego, \"di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate\", si rivolge, infatti, esplicitamente anche \"al servizio sanitario nazionale\". Ed il successivo quarto comma, nel disporre che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determinare con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, \"i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma\", si applica evidentemente anche alle assunzioni di personale nelle unità sanitarie locali, nelle quali appunto si articola il servizio sanitario nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione ricorrente assume che tali disposizioni sono lesive, in parte qua, della competenza, che le è riconosciuta dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, di programmare sul proprio territorio l'organizzazione e la gestione del servizio sanitario sotto l'essenziale profilo della provvista del personale necessario, previsto nelle piante organiche, che spetta ad essa disciplinare (art. 15, undicesimo comma, n. 4, della legge n. 833 del 1978, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">181)</span>; e di ripartire tra le unità sanitarie locali la quota ad essa assegnata del fondo sanitario nazionale (art. 51, quarto comma, della stessa legge n. 833 del 1978). Ulteriore violazione della competenza regionale in subiecta materia sarebbe costituita dall'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Consiglio dei ministri dell'esclusivo potere di valutare le necessità delle U.S.L. e di determinare \"i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale\": in tal guisa sarebbe stato, infatti, attribuito ad organi statali un potere estraneo alle funzioni di indirizzo e coordinamento riservate allo Stato dalla legge n. 833 del 1978, e per di più non vincolato all'osservanza di criteri o principi prestabiliti dal legislatore, sì che ne risulterebbe violata anche la riserva di legge sancita dalla Costituzione, tanto nell'art. 97, in materia di organizzazione dei pubblici uffici, quanto nell'art. 119, in materia di coordinamento tra la finanza statale, regionale e locale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Avvocatura dello Stato obietta che l'impugnato divieto di assunzione di personale nelle unità sanitarie locali si pone come misura di carattere \"transitorio\", adottata per una finalità di interesse generale, \"in rapporto ad una esigenza di freno alla dilatazione della spesa pubblica\". Al riguardo la Corte deve richiamare quanto già innanzi osservato, a proposito della eventuale incidenza di misure di carattere eccezionale ed urgente, quali \"blocchi\", \"tetti\", \"congelamenti\" e così via, su aree di competenze ed interessi costituzionalmente garantiti, che vanno, quindi, in ogni caso rispettati. Non di meno, per quanto tocca il divieto di assunzione di personale nelle unità sanitarie locali per il 1983, sancito dal denunciato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 130 del 1983, va riconosciuto che esso, circoscritto com'è in limiti temporali non irragionevoli, e temperato dalla possibilità di deroga in caso di necessità, cui non sia dato sopperire in altro modo, resiste alle mosse censure di illegittimità costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono, invece, le modalità della deroga al blocco, come strutturata nel comma quarto, anch'esso impugnato, dello stesso art. 9, che incidono sulla competenza regionale in materia di organizzazione del personale delle unità sanitarie locali, e del correlativo finanziamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Giova in proposito considerare che la materia di cui trattasi attiene all'\"assistenza sanitaria ed ospedaliera\", attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione. Alle regioni medesime è perciò costituzionalmente riservata la generalità delle correlative funzioni amministrative, salve - da un lato - la funzione statale di indirizzo e coordinamento e - dall'altro - le funzioni \"di interesse esclusivamente locale\", identificate dalle leggi della Repubblica in base al primo comma dell'art. 118 della Costituzione. Appunto in quest'ultimo senso, con esplicito riferimento a tale norma della Costituzione, l'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuiva ai comuni, singoli ed associati, tutte le funzioni amministrative relative alla materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che non fossero \"espressamente riservate allo Stato, alle Regioni e alle Province\". Ma il secondo comma dello stesso art. 32 dichiarava di spettanza regionale \"stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi\" in questione; ed il successivo terzo comma affidava - tra l'altro - alle leggi regionali la disciplina dell'\"utilizzo del personale da parte degli enti gestori\". Per contro, nessuna funzione amministrativa incidente sul punto veniva riservata allo Stato dall'art. 30 dello stesso d.P.R. n. 616.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche la legge n. 833 del 1978 riserva allo Stato ampi poteri in materia, ma sotto forma di programmazione economica e sanitaria nazionale (art. 3), di legislazione ordinaria e delegata (artt. 4 e 47, terzo comma), di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali (art. 5); non già sotto forma di provvedimenti amministrativi puntuali, relativi alle singole unità sanitarie locali, come quello (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 1983 in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 1983) emanato dal Governo in applicazione della norma impugnata. In tema di struttura e funzionamento delle singole unità sanitarie locali, come pure in tema di organizzazione e gestione dei singoli servizi previsti dalla legge di riforma (artt. 15 segg.), competente è, infatti, la regione, sia pure in applicazione delle leggi e delle direttive statali. E, prima ancora, è alla regione che spetta, in base all'art. 11, secondo comma, lett. c), della citata legge n. 833 del 1978, \"assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici\".</p>\n<p class=\"lf-p\">I principi anzidetti hanno trovato applicazione nella stessa legge delegata (d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) che ha disciplinato lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Tra le numerose norme che fanno riferimento alla regione si possono ricordare: l'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">1, che prevede l'inquadramento di tale personale \"in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione\"; gli artt. 9 e 12, secondo cui i pubblici concorsi per le assunzioni in servizio sono banditi ed espletati dalla regione; l'art. 43, per cui il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione in missione presso località diversa da quella in cui presta servizio; l'art. 44, per cui il personale può essere comandato, con provvedimento regionale, a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base dei ricordati principi appare chiaro che l'ente deputato alla supervisione delle esigenze rappresentate dalle unità sanitarie locali per l'assunzione di personale in deroga al blocco vigente per l'anno 1983, ed alla conseguente emanazione, ricorrendone i presupposti, di puntuali provvedimenti autorizzativi, non può essere altri che la regione territorialmente competente; ferma restando allo Stato, ovviamente, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, la determinazione dei criteri eventualmente occorrenti per soddisfare - tra l'altro - le \"esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria\", di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 833 del 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le suesposte considerazioni l'art. 9, comma quarto, della legge n. 130 del 1983 appare lesivo dell'autonomia regionale, e pertanto ne va dichiarata la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che siano le regioni (anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro) a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>- L'altra questione avente ad oggetto l'art. 9 della legge n. 130 del 1983, egualmente promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso notificato il 28 maggio 1983, si riferisce, invece, al quinto comma di detto articolo. Con esso si dispone che \"per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti\" dello stesso articolo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la Regione ricorrente, l'impugnata disposizione non può giustificarsi in nome della funzione di indirizzo e coordinamento, poiché mancherebbe in essa ogni indicazione di criteri per l'emanazione ed il contenuto degli atti di indirizzo, dandosi così vita ad un potere del tutto discrezionale del Governo, in violazione dei principi di legalità e di riserva di legge, di cui agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata. Non v'ha dubbio che anche nell'emanazione di atti amministrativi di indirizzo e coordinamento il Governo sia vincolato dal principio di legalità. Per il legittimo esercizio della funzione in forma amministrativa si richiede, pertanto, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 150 del 1982, l'esistenza di una specifica disposizione legislativa la quale, in apposita considerazione della materia che di volta in volta esige l'intervento degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del Governo, prima che questo possa, dal suo canto, indirizzare e coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia. Ma nel caso in esame la denunciata norma non appare priva dei cennati requisiti. Infatti, come rileva l'Avvocatura dello Stato, essa prevede il possibile contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento, rappresentato non da pure e semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni derivante da nuove assunzioni, limiti superabili solo in presenza di valutazioni di indispensabilità, da compiersi, ad opera dei competenti organi regionali, con procedure non riproduttive di quella configurata dal comma quarto dello stesso articolo, ma su di questa esemplate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto l'impugnata norma resiste alle mosse censure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>- Altra questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso notificato il 28 maggio 1983, è quella relativa all'art. 20, comma terzo, della legge n. 130 del 1983.</div>\n<p class=\"lf-p\">Con detta norma è stata autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983, per la realizzazione, a cura del Ministero medesimo, \"di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la ricorrente Regione la norma è viziata da illegittimità costituzionale, in quanto autorizza e finanzia una attività di organi centrali dello Stato, che rientra, invece, nell'ambito della competenza spettante alle regioni in materia di agricoltura e foreste, in base all'art. 117 della Costituzione ed agli artt. 66, primo e secondo comma, e 69, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Inoltre, prevedendo la istituzione nel bilancio dello Stato di uno stanziamento relativo a spesa concernente funzioni trasferite alle regioni, la denunciata norma violerebbe il divieto fatto in proposito dall'art. 126, comma terzo, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, nella materia \"agricoltura e foreste\", concernono, tra l'altro, \"i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale\" e \"le attività di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali\", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, prendendo in considerazione il settore forestale appunto sotto il profilo produttivistico. Nello stesso decreto l'art. 69, preordinato alla protezione del settore medesimo in vista del fine pubblico che esso è destinato a perseguire, precisa che sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato concernenti, tra l'altro, \"le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti\". Non v'è dubbio, dunque, che la \"realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva\" ricada nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Né appare adeguatamente suffragata la tesi dell'Avvocatura dello Stato, che si tratterebbe, cioè, di interventi che \"trascendono l'interesse e quindi la competenza delle singole regioni\". La denunciata norma non prevede, invero, alcun collegamento programmatico od operativo a livello nazionale. D'altronde, ove si fosse trattato di un \"intervento di competenza nazionale\", esso sarebbe rientrato nell'ambito del successivo comma sesto dello stesso art. 20, che ha autorizzato per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proprio \"per gli interventi di competenza nazionale di cui all'art. 3 lett. c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984\". Legge, quest'ultima, che nel disciplinare il coordinamento degl'interventi pubblici nei vari settori dell'economia agricola nazionale, prevede, fra l'altro, anche nel settore della forestazione, un piano nazionale e programmi regionali, nonché la ripartizione dei finanziamenti fra gl'interventi di competenza nazionale ed i programmi regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le su esposte considerazioni va, dunque, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma terzo, della legge n.</p>\n<p class=\"lf-p\">130 del 1983.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 10 R.R. 1982; 3, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 R.R. 1983,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, 44 e 45, primo comma, del d.l.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 dicembre 1982, n. 952 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorso notificato il 31 gennaio 1983 (n. 3 registro ricorsi 1983);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11, 27, 29, 31 e 37 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossa dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 77 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), il cui testo, limitatamente al primo periodo, è stato sostituito in sede di conversione, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi secondo e terzo (divenuti primo e secondo per effetto della soppressione del primo comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n.</div>\n<p class=\"lf-p\">51;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi quinto e sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che, per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a provvedere mediante l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonché nella parte in cui prevede che a questa integrazione le regioni devono necessariamente fare fronte con il maggior gettito dei tributi propri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che \"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione\" dell'art.</div>\n<p class=\"lf-p\">45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983), nella parte in cui non prevede che siano le regioni</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n.</div>\n<p class=\"lf-p\">833;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, e 29 (nella parte concernente le regioni a statuto ordinario) del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n.</div>\n<p class=\"lf-p\">51 del 1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 registro ricorsi 1982);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del 1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 2.1, e dell'art. 8 bis del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117 e 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo, quarto, sesto, nono e decimo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, rispettivamente promossa dalle Regioni Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-11, 22-23 e 25 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, rispettivamente promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-10, 23 e 25 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31 marzo e il 30 maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, quarto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, quinto comma (nella parte concernente le regioni a statuto ordinario), del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n.</div>\n<p class=\"lf-p\">131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento all'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31 marzo e il 30 maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promosso dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 1011 e 22-23 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 11 e 22 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 5.1., 5.2. e 5.3., del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della legge n. 131 del 1983 - nella parte in cui prevede che \"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione\" degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43, terzo, quarto e quinto comma e 45, secondo comma, del decreto-legge n.</div>\n<p class=\"lf-p\">952 del 1982 - promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22 - 23 registro ricorsi 1983);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale), della legge n. 130 del 1983. promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quinto comma, della legge n. 130 del 1983, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma (nella parte in cui prevede che siano infruttiferi i conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello stato ed intestati alle regioni a statuto ordinario), della legge n.</div>\n<p class=\"lf-p\">130 del 1983, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.</p>\n<p class=\"lf-p\">GIOVANNI VITALE - Cancelliere</p></div>", "next": 0}