{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">organicamente l'ordinamento del servizio sanitario nazionale. Non basta, cioè, che venga riformata e snellita - secondo lo schema predisposto dal Ministro della sanità - l'organizzazione interna delle unità sanitarie locali. Occorre, del pari, che si faccia chiarezza nell'attuale intreccio delle competenze, spettanti ai vari tipi di apparati corresponsabili in materia, evitando in particolar modo l'eccessiva moltiplicazione dei centri di autonomia, sia pure attuata nel formale rispetto della Costituzione. Ed è ben chiaro, d'altronde, che non servono allo scopo le leggi finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente: là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è infatti indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>- Nell'ambito delle \"disposizioni in materia sanitaria\", forma infine oggetto d'impugnazione l'art. 31 della legge n. 730. In base al primo comma di tale articolo, \"il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati speciali\". Con il secondo comma viene invece istituito \"presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale\"; mentre allo stesso Ministro si affida il compito di provvedere, \"con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Mediante un congiunto riferimento ad entrambi i commi dell'art. 31, le Regioni Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia deducono che tale disciplina violerebbe la competenza legislativa ed amministrativa regionale, dato che gli artt. 117 Cost. e 50 della legge n. 833 del 1978 (nonché gli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano) riserverebbero alle Regioni medesime i settori dell'\"amministrazione del patrimonio\" e della \"contabilità\" delle U.S.L., ivi compresa la disciplina della loro attività contrattuale. Per contro, l'aver conferito in materia poteri amministrativi e normativi al Ministro per la sanità, senza nemmeno predeterminare limiti e criteri, sarebbe non solo invasivo delle attribuzioni regionali ma anche lesivo del \"principio della riserva di legge\", al quale andrebbe soggetta la stessa funzione governativa di indirizzo e coordinamento: anche se in questo specifico caso - aggiungono le difese regionali - detta funzione non assumerebbe alcun rilievo, trattandosi di un completo \"esautoramento\" delle Regioni, attuato nel campo dell'\"assistenza sanitaria ed ospedaliera\", senza il sostegno di alcuna effettiva esigenza di carattere unitario. Ed analoghe motivazioni si rinvengono nel ricorso del Veneto, sebbene quest'ultima Regione impugni unicamente il capoverso dell'articolo in esame.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Secondo la Corte, i due commi dell'art. 31 richiedono invece una distinta considerazione. Circa il primo comma, va escluso anzitutto - contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato - che esso attribuisca al Ministro della sanità una vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento, derogando all'art. 5 della legge n. 833 del 1978 (nel quale si riserva all'intero Governo l'esercizio della funzione medesima, per ciò che riguarda il potere esecutivo dello Stato), ma in termini \"ugualmente rispettosi dell'autonomia amministrativa delle regioni\". Da un lato, infatti, non si può certo presumere che una legge statale configuri una nuova e specifica funzione di indirizzo, concorrente con quella fondata sulle generali disposizioni dell'art. 5 della legge n. 833 e - prima ancora - dell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, senza precisare testualmente di quale natura siano i poteri in tal senso previsti (e senza neanche indicare le norme che verrebbero così derogate). D'altro lato, è comunque decisiva la constatazione che, nel definire i capitolati per le forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, il Ministro non si limita affatto ad emanare direttive vincolanti le Regioni, ferma restando una qualche competenza regionale; bensì riassume un complesso di compiti già trasferiti alle Regioni stesse, così integralmente da esaurire le attribuzioni delle quali si tratta.</div>\n<p class=\"lf-p\">Effettivamente, che sul punto sussista una competenza propria dell'ente Regione, non è stato negato dall'Avvocatura dello Stato; ed anzi rappresenta il naturale presupposto della tesi per cui l'art. 31, comma primo, conferirebbe al Ministro della sanità una pura funzione di indirizzo e coordinamento. Ciò che più conta, la legge n. 833 del 1978 dispone con chiarezza che, nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze specificamente riservate allo Stato, spetta alla Regione disciplinare \"l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi\", con particolare riguardo alla contabilità (cfr. gli artt. 15, comma nono, e 50, comma primo). E che i \"contratti di fornitura\" facciano in tal senso parte della contabilità - poco importa se in base ad un concetto più o meno preciso ed aggiornato di tale materia - risulta testualmente dall'art. 50, comma primo, n. 8, l. cit..</p>\n<p class=\"lf-p\">S'intende che leggi statali successive possono bene dettare nuove norme di principio e possono anche soddisfare ulteriori esigenze di carattere unitario, emerse in un momento posteriore all'istituzione del servizio sanitario nazionale. Ma tale non è il caso dei poteri ministeriali previsti dalla norma in questione: sia perché la legge finanziaria 1984 si è limitata a conferirli, senza fissare in proposito principi di sorta; sia perché la Corte non ravvisa in questo campo la presenza di interessi che, \"per natura o dimensione\", attengano all'\"intera collettività nazionale\" e restino \"necessariamente affidati\" all'apprezzamento degli organi centrali di governo: così da giustificare - secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 150 del 1982 - il ritrasferimento delle funzioni in esame dalle Regioni allo Stato. Non a caso, del resto, fin dal periodo fascista i capitolati generali delle Province e dei principali Comuni venivano compilati dagli stessi enti interessati (ai sensi dell'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">294, comma primo, del r.d. n. 383 del 1934); il che conferma l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 31, comma primo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. (nonché delle corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali, quanto alle competenze regionali vertenti nel settore sanitario).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Al contrario, le impugnative delle Regioni ricorrenti vanno respinte, per ciò che riguarda il capoverso del medesimo articolo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Diversamente dal primo comma, quest'ultima disposizione introduce una nuova disciplina di principio,, vincolante la legislazione regionale, senza per altro esaurire la competenza già spettante alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Viene infatti prevista, sull'intero territorio nazionale, l'istituzione di appositi albi regionali dei fornitori del servizio sanitario nazionale; ma rimane implicitamente fermo che l'istituzione stessa, come pure la tenuta degli albi in questione, compete alle Regioni e non al Ministro della sanità. Quanto invece al Ministro, è vero che la norma impugnata gli conferisce espressamente la potestà di stabilire, in via amministrativa, le \"tipologie\" e le \"classi di appartenenza\", nonché i \"requisiti per l'iscrizione\" dei fornitori del servizio; ma tali previsioni devono venire interpretate e valutate, considerando che il Ministro ha l'obbligo di assicurare il \"rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria\", in vista dei soli requisiti minimi, atti a garantire - ancora una volta - la fondamentale uniformità delle prestazioni sanitarie. Così ricostruito, dunque, il secondo comma dell'art. 31 sfugge alle censure proposte dai ricorsi in esame.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>- Da ultimo, la Regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 730.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per effetto di tale disposto, nell'art. 21, comma quarto, del d.l. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del medesimo anno), le parole \"per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare\" sono sostituite dalle altre \"per un importo superiore al 6 per cento...\" e le parole \"che costituisce il limite del 12 per cento\" sono del pari sostituite dalle altre \"che costituisce il limite del 6 per cento\": con il che si riducono ulteriormente le disponibilità che le Regioni possono depositare, \"a qualunque titolo\", presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del r.d.l. n. 375 del 1936 e successive modificazioni. E di qui discende - secondo il ricorso - la violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.: violazione che verrebbe perpetrata attraverso un \"inaccettabile aggravamento di un anomalo controllo della finanza regionale\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ma la questione si dimostra non fondata, per le stesse ragioni già svolte dalla Corte nella sentenza n. 162 del 1982 e poi ribadite nella sentenza n. 307 del 1983. Mediante la prima di tali decisioni, è stata infatti affermata la legittimità dell'esercizio di \"questo potere di controllo e di regolamentazione\" da parte dello Stato, al fine di \"limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti\"; ed è stato chiarito che una siffatta disciplina \"non preclude alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse..., ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale, nel quadro di quella regolamentazione del credito che è dovere peculiare dello Stato\" stesso. Rispetto alla questione allora risolta dalla Corte, l'attuale impugnativa differisce soltanto per ciò che riguarda la diminuita percentuale delle disponibilità depositabili presso le tesorerie delle Regioni; ma, sotto questo profilo, si tratta di un problema di politica economica, che non si presta ad essere preso in esame nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti iscritti ai nn. da 3 a 12 del registro ricorsi 1984,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intitolata \"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)\", promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione medesima;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 151 del 1981, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, n. 1, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n.</div>\n<p class=\"lf-p\">281 del 1970, quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo, della legge n. 730 del 1983;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma undicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983 (nella parte concernente le amministrazioni regionali, di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983), promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma quarto, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma primo, lett. b), della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 119 della Costituzione ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, ultimo periodo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo ed ultimo comma, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quinto, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 130 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 della Costituzione.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.</p>\n<p class=\"lf-p\">GIOVANNI VITALE - Cancelliere</p></div>", "next": 0}