{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">dal bilancio dello Stato (cfr. infatti l'art. 1, comma 2, dei due decreti ministeriali citati, che precisa i capitoli del bilancio dello Stato cui le assegnazioni si riferiscono).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nemmeno infine, per le ragioni già dette (sopra, n. 21), può costituire fondato motivo di censura la circostanza che la disciplina in esame riguardi le Regioni al pari di altri enti dotati di autonomo bilancio, ed egualmente destinatari di trasferimenti da parte dello Stato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>- Dell'art. 48 sono impugnati i commi 1, 4 (solo dalla Regione Lombardia), e 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1 stabilisce che \"il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\".</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 2 e 3 affidano alle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali il compito di stabilire i criteri operativi per il computo del fabbisogno e le procedure per il monitoraggio degli andamenti mensili del medesimo, rispettivamente per le Regioni e per gli enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 4 prevede che, \"nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1\", la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, \"propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 5, a sua volta, stabilisce che \"in attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche queste disposizioni sono censurate in quanto inciderebbero sull'autonomia regionale ed equiparerebbero indebitamente le Regioni ad altri enti. Si lamenta, poi, l'intrinseca irragionevolezza della disciplina: a proposito del comma 5, in particolare, non si capirebbe, secondo le ricorrenti, quale titolo di pagamento possa sussistere a favore di terzi in assenza di un rapporto giuridico o negoziale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>- È infondata la questione relativa al comma 1. Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell'ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica.</div>\n<p class=\"lf-p\">Del pari infondata è la questione che investe il comma 4. Il potere, nel caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi, di proporre misure di ordine finanziario per assicurare il conseguimento di questi ultimi, è infatti demandato alla Conferenza Stato-Regioni, e cioè alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e Governi regionali: ad essa è demandato anche di stabilire i criteri per la rilevazione dell'andamento del fabbisogno, a cui si collegano le eventuali misure nel caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi. Le Regioni non sono dunque soggette a provvedimenti unilaterali, ma concorrono responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie. Il contenuto di queste ultime non è precisato, se non col riferimento alla eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica. Tali vincoli inciderebbero bensì sulla capacità di spesa delle Regioni: tuttavia, dato il carattere generale dei medesimi, e lo stretto collegamento con gli obiettivi globali di finanza pubblica e col rispetto del limite di fabbisogno espressamente stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48, la previsione in esame appare rispettosa dei principi costituzionali; mentre l'imposizione eventuale di altre misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dell'autonomia finanziaria regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>- Fondata è invece la questione che investe il comma 5. Una misura drastica quale l'obbligatoria sospensione dei pagamenti, sia pure con l'eccezione (la cui portata non appare facilmente precisabile) di quelli la cui omissione potrebbe causare danni patrimoniali all'ente o ad altri soggetti, incide in modo irragionevolmente severo sull'autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa già avviati: mal si concilia dunque con lo status costituzionale delle Regioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 5 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35.</span>- Sono, infine, impugnate due disposizioni concernenti materie specifiche: l'art. 49, comma 18, in materia di urbanistica, e l'art. 55, comma 14, in materia di agricoltura.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte (il cui ricorso ha per oggetto solo questa disposizione) e Veneto. Esso stabilisce che \"sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste\" da una serie di decreti legge (non convertiti in legge), \"i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662\"; e che \"ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto [dai decreti legge predetti] per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione in esame violerebbe anzitutto, secondo entrambe le Regioni ricorrenti, l'art. 77, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, perché pretenderebbe di estendere la portata della sanatoria degli effetti dei decreti legge non convertiti al di là di quanto previsto da detta norma costituzionale; e, secondo la Regione Veneto, l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, perché, pretendendo di \"saldare\" a posteriori tra di loro i decreti legge succedutisi nel tempo, contrasterebbe con il limite temporale della provvisoria efficacia del decreto legge in attesa di conversione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, secondo la Regione Piemonte, sarebbero violati l'art. 9 della Costituzione e le competenze regionali in materia urbanistica, in particolare perché al silenzio in siffatta materia, spettante alla competenza della Regione solo la legge regionale potrebbe attribuire un significato concludente, quale si verifica col silenzio-assenso.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Veneto, a sua volta, lamenta altresì la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, perché la Regione che non aveva a suo tempo interesse ad impugnare i decreti legge, per l'impossibilità che l'effetto di approvazione degli strumenti urbanistici, proprio del silenzio-assenso, si producesse entro il termine di efficacia, di sessanta giorni, proprio di ciascuno dei decreti si vedrebbe oggi preclusa la possibilità di dolersi nei confronti dei decreti legge medesimi, ormai decaduti, ma che verrebbero \"resuscitati\" dalla disposizione in esame; nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sempre in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, per l'irrazionalità interna che si manifesterebbe nell'affermare che sono considerati validi gli strumenti urbanistici \"già intesi approvati\" a seguito dell'applicazione dei decreti legge non convertiti, riconoscendo contemporaneamente la necessità di una \"saldatura\" fra i decreti, proprio al fine di determinare l'effetto dell'approvazione per silenzio-assenso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>- La questione è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">I decreti legge in questione, succedutisi con continuità fra il 1994 e il 1996, e tutti decaduti, stabilivano, con disposizioni pressoché identiche, che l'approvazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici fosse da intendersi avvenuta - in base ad un meccanismo di silenzio-assenso - alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla loro trasmissione da parte dell'ente territoriale che li aveva adottati. L'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, dopo la decadenza dell'ultimo decreto legge della \"catena\", non più reiterato, e senza riprendere la norma da essi provvisoriamente introdotta, ha fatto salvi gli effetti prodotti dai decreti non convertiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte, investita da due ricorsi della Regione Piemonte e da un ricorso della Regione Lazio, relativi rispettivamente a due dei decreti non convertiti, ma i cui effetti erano stati oggetto della sanatoria, e alla stessa clausola di sanatoria, ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 429 e 244 del 1997) sugli effetti della predetta clausola di sanatoria, escludendo che essa potesse aver prodotto l'effetto di approvazione, per silenzio-assenso, degli strumenti urbanistici a suo tempo adottati e trasmessi alla Regione, senza che questa si pronunciasse. Infatti ciascun decreto ha avuto efficacia solo per sessanta giorni, e i rispettivi periodi di provvisoria efficacia non potevano sommarsi fra di loro (decaduto un decreto e ad esso succedutone un altro, l'efficacia del primo è venuta meno, e solo il secondo è operante), e dunque tra gli effetti dei decreti decaduti, consolidati dalla disposizione di sanatoria, non poteva ritenersi compreso quello di approvazione degli strumenti, che avrebbe richiesto, per prodursi, il decorso del più ampio termine di centottanta giorni sotto il permanente vigore della stessa disposizione provvisoria. Né, come è evidente, potrebbe attribuirsi alla clausola di sanatoria un'efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti e quelli soltanto già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge (restando \"impregiudicato ovviamente l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva\": sentenza n. 244 del 1997). Sulla base di questi presupposti la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora proposte dalla Regione Piemonte, aventi ad oggetto i decreti legge non convertiti, ed infondata la questione proposta dalla Regione Lazio in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione (mentre la stessa questione è stata dichiarata inammissibile con riferimento all'art. 77 della Costituzione), avente ad oggetto la clausola di sanatoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione qui impugnata, la quale stabilisce che \"sono considerati validi\", in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati sotto il vigore dei decreti legge decaduti, e che il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno dei singoli decreti legge, \"si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge\", pretende dunque di far luogo ad un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dalla clausola di sanatoria contenuta nell'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996; e di disporre, con effetto retroattivo, che un silenzio-assenso mai formatosi si debba intendere oggi ora per allora, perfezionato, convalidandosi così a posteriori l'efficacia di strumenti urbanistici che in realtà non sono mai stati approvati dalla Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ora, indipendentemente dai limiti generali che, dal punto di vista costituzionale, debbono ritenersi operanti per il legislatore che intenda attribuire efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, è evidente che, nella specie, al legislatore statale non può ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che l'approvazione espressa degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo stabilire, nell'ambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare, per il passato, l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in vigore.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>- L'ultima disposizione impugnata, dalla sola Regione Veneto, è l'art. 55, comma 14. Esso stabilisce che \"gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare\". La disposizione prosegue prevedendo una delega al Governo ad emanare, sentita fra l'altro la Conferenza Stato-Regioni, disposizioni legislative con l'osservanza di principi e criteri direttivi che vengono così indicati: \"a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro; b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la Regione ricorrente si verificherebbe, già con la disposizione di delega, una lesione delle attribuzioni regionali, in quanto si prevede una analitica disciplina delle attività agricole, da attuarsi con decreto legislativo, con il solo parere della Conferenza Stato-Regioni, senza che sia indicata fra i criteri direttivi la salvaguardia delle competenze regionali in materia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>- La questione non è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prima parte della disposizione impugnata si riferisce ad obiettivi generali della programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il \"quadro\" nel quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">La delega legislativa prevista dalla seconda parte del comma 14 esercitata dal Governo con il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che non risulta essere stato impugnato dalla Regione ricorrente non è di per sé lesiva delle competenze regionali, e non modifica né tende a modificare l'esistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella competenza dello Stato come del resto suggerisce il riferimento, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi all'esportazione e per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio, nell'ambito dei più generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o disposizioni di coordinamento. Né può trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta ovviamente impregiudicata la possibilità di sindacato sulle norme legislative delegate, anche sotto il profilo del rispetto delle competenze regionali.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>- Le Regioni Lombardia e Veneto censurano altresì l'art. 32, commi 2, 4 e 5, della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione; l'art. 39, comma 19, in riferimento agli artt. 32, 97 e 128 della Costituzione; l'art. 47, comma 1, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; l'art. 48, comma 1, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; mentre la sola Regione Lombardia censura l'art. 48, comma 4, in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Tali censure, tuttavia, non sono in alcun modo argomentate né nei ricorsi introduttivi né nelle successive memorie, sicché, sotto questi profili, le questioni vanno dichiarate inammissibili.</div>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998): art. 32, commi 2, 4 e 5 art. 34, comma 1 art. 37 art. 39, comma 19 art. 41, comma 1 art. 43, comma 3 art. 44, comma 4 art. 47, comma 1 art. 48, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13 del 1998);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998): art. 17, comma 10, primo periodo art. 17, comma 22 art. 17, comma 29 art. 18 art. 32, comma 15 art. 41, comma 3 art. 55, comma 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il direttore della cancelleria: Di Paola</p></div>", "next": 0}