{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, inserendo in quest'ultimo ulteriori ipotesi di compiti riservati allo Stato nel campo dello stoccaggio di energia, l'accoglimento della censura deve condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 443 del 1999, ripristinando così, per questa parte, il testo originario del d.lgs. n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso modificare.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>- Con il quinto motivo del primo ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione ad opera delle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998 che attribuiscono direttamente funzioni e compiti agli enti locali sub-regionali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, e specificamente degli articoli 41, comma 3; 66, comma 1, lettere b), (peraltro poi soppressa dall'art. 9 del d.lgs. n. 443 del 1999) e c), 99, comma 3, secondo periodo; 131, comma 2; 132: non si tratterebbe, infatti, di compiti di interesse esclusivamente locale, e sarebbe comunque violato il criterio di cui all'art. 4, comma 1, della legge di delega, secondo cui nelle materie dell'art. 117 della Costituzione l'attribuzione delle funzioni avrebbe dovuto essere operata a favore delle regioni, alle quali sarebbe poi spettato valutare la necessità di conferimento delle stesse a livello locale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>- La questione non è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">La legge di delega attribuiva al Governo, in termini assai ampi, il compito di procedere a conferire \"alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi\". Il legislatore delegato era dunque autorizzato ad impiegare tutti gli strumenti di decentramento funzionale contemplati dalla Costituzione, dal trasferimento e dalla delega a favore delle regioni, all'attribuzione diretta a favore degli enti locali; e infatti l'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge prevedeva che con i decreti legislativi delegati fossero, fra l'altro, \"indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle Regioni (...) o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione\": dove il richiamo all'art. 118, primo comma, non può che riferirsi alle funzioni \"di interesse esclusivamente locale\" che la legge della Repubblica può attribuire direttamente agli enti locali proprio nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione (cfr. sentenza n. 408 del 1998, n. 3 del considerato in diritto).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ulteriore principio sancito dall'art. 4, comma 1, della legge di delega, secondo cui \"nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale\" (mentre gli altri compiti e funzioni decentrati vengono conferiti a regioni, comuni e altri enti locali con i decreti legislativi delegati: art. 4, comma 2, della stessa legge), ha per un verso una portata più ampia, concernendo tutte le funzioni comunque facenti capo alle regioni nelle materie di loro competenza propria, comprese quelle già ad esse intestate; per altro verso ha una portata direttiva di massima, nel senso della spettanza alle regioni del compito di procedere, nelle materie medesime, alla ripartizione di funzioni fra di esse e gli enti locali, ma non può intendersi come preclusivo dell'impiego, da parte del legislatore delegato, dello strumento della attribuzione diretta di compiti agli enti locali ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel procedere alla individuazione dei compiti ritenuti di \"interesse esclusivamente locale\" da attribuire agli enti locali il medesimo legislatore delegato godeva di ampia discrezionalità, nell'osservanza dei criteri generali indicati dall'art. 4, comma 3, della legge di delega (sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione): né la ricorrente adduce una specifica dimostrazione del fatto che i compiti, o taluni dei compiti, attribuiti agli enti locali dal decreto legislativo non rivestano carattere di interesse esclusivamente locale, o che la loro attribuzione agli enti locali sia in contrasto con i predetti criteri generali.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>- La ricorrente censura, con il sesto motivo del primo ricorso, gli articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 112, secondo i quali, entro sei mesi dall'emanazione del decreto, ciascuna regione doveva determinare le funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale e conferire tutte le altre agli enti locali, adottando la legge regionale di \"puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbero violati gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione per la irragionevole brevità del termine imposto alle regioni, tale da lederne l'autonomia e da rendere pressoché inevitabile l'intervento sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 59 del 1997.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>- La questione è inammissibile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il termine di sei mesi dalla emanazione del decreto legislativo, assegnato alle regioni per l'adozione della legge di \"puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa\", è espressamente stabilito dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della legge di delega.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il legislatore delegato non ha fatto altro, a tale proposito, che richiamare e ripetere la prescrizione della legge di delega.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura non può dunque utilmente appuntarsi sul decreto delegato. Né può accogliersi la richiesta subordinata della ricorrente, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge di delega, per violazione degli indicati medesimi parametri costituzionali, poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle regioni dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 per la impugnazione delle leggi statali.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>- Il settimo motivo del primo ricorso solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 della Costituzione, dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 112, ove si prevedono i criteri di attribuzione alle regioni e agli enti locali di beni e risorse finanziarie \"corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento\", stabilendo che, ai fini della relativa quantificazione, si tenga conto \"dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni\" (lettera a), \"dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento\" (lettera b), e \"dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo\" (lettera c). La lesione lamentata discenderebbe dalla indeterminatezza dei criteri indicati, essendo rimessa al Governo la scelta dell'arco temporale e dell'anno da assumere come base per il calcolo, e potendo esso utilizzare i criteri a loro volta indeterminati di cui alle citate lettere b), e c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>- La questione non è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il criterio fondamentale individuato per la determinazione delle risorse da trasferire è, in conformità all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge di delega (che prevede, insieme al conferimento delle funzioni, la \"conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione\" dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative), quello della attribuzione di beni e risorse \"corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento\": criterio logico ed obiettivo, volto ad evitare squilibri fra compiti e risorse, o un aggravio della finanza pubblica per effetto del decentramento delle funzioni. Gli indici contemplati per la quantificazione delle risorse da attribuire tendono a realizzare tale principio di corrispondenza, attraverso un riferimento meno meccanico di quello (utilizzato in occasione di precedenti trasferimenti di funzioni) alle sole cifre stanziate nei capitoli pertinenti dell'ultimo bilancio dello Stato, e tenendo conto della dinamica della spesa nel tempo in rapporto anche agli altri indici dell'economia, utilizzati al fine della programmazione finanziaria dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessuna lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni può perciò discendere da tale definizione di criteri di quantificazione: mentre eventuali lesioni che discendessero da una cattiva applicazione degli stessi potrebbero, se del caso, essere fatte valere in sede di sindacato sui decreti del Presidente del Consiglio, cui l'art. 7, comma 1, della legge di delega e lo stesso art. 7, comma 3, del decreto legislativo impugnato affidano la puntuale individuazione delle risorse da trasferire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>- Anche con l'ottavo motivo del primo ricorso la ricorrente lamenta la lesione dell'art. 119 della Costituzione, ad opera dell'art. 3, comma 3, in rapporto all'art. 7, del d.lgs. n. 112.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 3, comma 3, infatti, impone alla regione di attribuire agli enti locali le risorse, \"in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti\", con la legge regionale che definisce la ripartizione delle funzioni e dei compiti medesimi fra regione ed enti locali: ma la regione non saprebbe donde trarre le risorse da trasferire, posto che a sua volta riceverebbe dallo Stato beni e mezzi solo successivamente, con i provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 del decreto legislativo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>- La questione non è fondata, in quanto le norme impugnate non possono intendersi nel senso, paventato dalla ricorrente, di imporre un trasferimento di risorse da parte della regione, a favore degli enti locali, anticipato rispetto alla attribuzione delle stesse da parte dello Stato alla regione medesima.</div>\n<p class=\"lf-p\">In realtà la ripartizione delle risorse trasferite dallo Stato fra regione ed enti locali non può che seguire la ripartizione delle funzioni e dei compiti: questo è il criterio di fondo cui si ispirano sia la legge di delega, sia il decreto delegato. È dunque evidente che la individuazione delle risorse spettanti agli enti locali deve conseguire, da un lato, alla ripartizione delle funzioni, parzialmente rimessa alla legge regionale, dall'altro lato alla individuazione da parte dello Stato dell'insieme delle risorse trasferite in conseguenza dei conferimenti di funzioni e di compiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed infatti l'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 112 prevede che siano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997, a contenere, fra l'altro, \"l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali\" (art. 7, comma 8, lettera b), e che a tal fine gli schemi di decreti siano elaborati sulla base di accordi tra Governo, regioni ed enti locali promossi dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, salvo, in caso di mancato accordo, il dovere del Presidente del Consiglio di provvedere, acquisito il parere della Conferenza unificata (art. 7, comma 8, cit., prima e ultima proposizione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il principio di congruità delle risorse trasferite rispetto alle funzioni conferite a ciascun livello vale sia per la ripartizione di risorse effettuata da parte dello Stato sulla base degli accordi fra Governo, regioni ed enti locali, sia per le ulteriori risorse trasferite agli enti locali dalle Regioni in relazione ad ulteriori conferimenti di funzioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>- Con il nono motivo del primo ricorso la regione Veneto lamenta che il decreto legislativo impugnato abbia omesso quasi del tutto di provvedere alla soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture statali interessate dal conferimento di funzioni e compiti, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge di delega, nonché alla individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale statale, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), della stessa legge, rinviando invece a successivi provvedimenti del Governo. La omissione di tali adempimenti comporterebbe non già un parziale esercizio della delega, ma un illegittimo esercizio della stessa, posto che l'indicazione delle strutture oggetto del riordino e del personale da trasferire sarebbe essenziale per dare concretezza ai conferimenti di funzioni. Sarebbero dunque violati gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>- La questione non è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">Al riordino delle strutture statali interessate dal conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali è previsto che si debba provvedere, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge di delega, \"con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 31 agosto 1988, n. 400\", introdotto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997: cioè con regolamenti di organizzazione, sulla base dei principi fissati con atto legislativo. Specifici interventi di riordino di strutture centrali, da attuare con decreti legislativi, sono poi previsti come oggetto di una autonoma delega dall'art. 11 della stessa legge n. 59 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non contrasta perciò con la legge di delega il disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 112 del 1998, secondo cui al riordino delle strutture che svolgevano le funzioni e i compiti oggetto del decreto medesimo, ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento, \"si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto poi al trasferimento del personale statale, la legge di delega prevede che i decreti legislativi individuino modalità e procedure per detto trasferimento (art. 3, comma 1, lettera e), e demanda ai provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 della stessa legge il compito di individuare puntualmente, fra l'altro, il personale da trasferire e di ripartirlo tra le regioni e fra queste e gli enti locali (art. 7, comma 1). Apposite norme statuenti regole sostanziali in materia, in particolare per quanto riguarda l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito, sono contenute nell'art. 7, commi 4, secondo periodo, 5 e 6, del decreto impugnato. A sua volta lo stesso art. 7, al comma 8, specifica le procedure da seguire per la elaborazione dei decreti attuativi a cui è affidata, fra l'altro, \"la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire\" (lettera c). Il pur largo rinvio ai provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 della legge di delega per la (ulteriore) \"individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento\", nonché \"dei criteri di ripartizione del personale\" (art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo), non contrasta dunque con i criteri della delega e non inficia l'efficacia del previsto meccanismo di conferimento di funzioni e compiti e di conseguente trasferimento delle risorse, comprese quelle di personale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>- Con il decimo motivo del primo ricorso la ricorrente lamenta che il decreto impugnato abbia omesso di attuare le prescrizioni della legge di delega relative alla individuazione di procedure e strumenti di raccordo per la collaborazione e l'azione coordinata fra diversi livelli di governo (art. 3, comma 1, lettera c, della legge n. 59 del 1997), alla previsione di modalità e condizioni per l'avvalimento da parte dello Stato di uffici regionali e locali (art. 3, comma 1, lettera f), e per il conferimento a particolari strutture organizzative di funzioni che non richiedano l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali (art. 3, comma 1, lettera g). La mancanza, nel decreto legislativo, salve limitate eccezioni, di tali previsioni violerebbe ancora una volta gli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>- La questione è inammissibile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le norme della legge di delega invocate come parametro interposto hanno carattere solo facoltizzante, nel senso che esse consentivano al legislatore delegato di prevedere, là dove fosse ritenuto necessario od opportuno, strumenti di raccordo, ipotesi di avvalimento di uffici, o la creazione di particolari strutture organizzative, senza però imporre l'uso di tali strumenti o istituti a proposito di oggetti o materie determinate. La stessa ricorrente ammette che in taluni casi, che sarebbero limitati, il legislatore delegato ha utilizzato siffatte previsioni, ma il fatto che esso non abbia ritenuto opportuno di farvi ricorso più largamente, od in altre ipotesi, non può dar luogo a censure di legittimità costituzionale. Per altro verso, la ricorrente non specifica quali sarebbero le disposizioni del decreto legislativo viziate sotto questo profilo, onde la censura si palesa inammissibile anche per la sua genericità.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>- Con l'ultimo motivo del primo ricorso la regione ricorrente censura, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, l'art. 25, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 112 del 1998. La disposizione demanda ad uno o più regolamenti la disciplina del procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, stabilendo che essi debbono prevedere che, nel caso in cui il progetto sia in contrasto con uno strumento urbanistico, si possa ricorrere alla conferenza di servizi, la cui determinazione, se vi è accordo sulla variante, costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la ricorrente tale previsione lede la competenza regionale in materia urbanistica, espropriando la regione del potere di concorrere a definire l'assetto urbanistico.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>- La questione è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">Secondo le regole generali oggi risultanti dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla legge n. 340 del 2000, e già prima dall'art. 14, comma 3-bis della stessa legge nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, la conferenza di servizi può adottare una determinazione positiva sul progetto, non conforme allo strumento urbanistico generale, anche quando vi sia dissenso di taluna delle amministrazioni partecipanti, e dunque anche, in particolare, della regione. In tale ipotesi, la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal consiglio comunale, senza l'ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né può valere, a far ritenere salvaguardata tale competenza, il richiamo al disposto dell'articolo 14, comma 3-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che attribuiva fra l'altro al Presidente della regione, previa delibera del consiglio regionale, il potere di disporre la sospensione della determinazione di conclusione positiva del procedimento, adottata dall'amministrazione procedente a seguito della conferenza di servizi. A parte ogni altra considerazione, infatti, detta disposizione non è più in vigore, a seguito della riformulazione degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge n. 340 del 2000: oggi l'art. 14-quater si limita a prevedere che se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima assuma comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione \"preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute\", la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri (con l'intervento del presidente della regione quando il dissenso è espresso da una regione) ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero \"ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali\" nelle altre ipotesi (art. 14-quater commi 3 e 4). Non è dunque appropriata l'integrazione apportata di recente al regolamento in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi dall'art. 1 del regolamento approvato con d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, là dove dispone, per l'ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale sulla proposta di variante dello strumento urbanistico, che \"non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>- L'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 è impugnato, con il quarto motivo del secondo ricorso, nella parte in cui introduce nell'art. 115 del decreto base (concernente la ripartizione delle competenze in materia di tutela della salute) il comma 3-ter ove si dispone che \"l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis [concernenti la verifica di conformità alla normativa di strutture e attività sanitarie, di sostanze e prodotti] è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\". Esso violerebbe gli articoli 117 e 118 della Costituzione, in quanto condizionerebbe l'esercizio di funzioni regionali, e la stessa attività legislativa delle regioni, ad accordi con il Governo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>- La questione non è fondata, non avendo la norma impugnata la portata ad essa attribuita dalla ricorrente.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 115, comma 2, del d.lgs. n. 112, elencando le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle regioni in materia di tutela della salute, contempla fra questi \"la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio\".</p>\n<p class=\"lf-p\">A sua volta il comma 3 dello stesso articolo stabiliva che il conferimento delle funzioni di verifica della conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo; e che entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 59 del 1997 - cioè con decreto integrativo e correttivo dei decreti legislativi di conferimento - sarebbero stati individuati, fra l'altro, gli adempimenti \"che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali\".</p>\n<p class=\"lf-p\">In attuazione di tale previsione, l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 ha anzitutto introdotto nel citato art. 115 un comma 3-bis, secondo il quale, \"ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dei laboratori\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha poi inserito un comma 3-ter - la disposizione qui impugnata - ai sensi del quale \"l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale ultimo comma fu aggiunto, come si è prima ricordato (sopra, n. 11), al testo già oggetto di intesa nella Conferenza Stato-regioni, che conteneva solo il comma 3-bis a seguito dell'intesa integrativa raggiunta nella seduta della Conferenza del 1° luglio 1999, su specifica richiesta delle regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esso non può intendersi nel senso che subordini all'accordo con il Governo in Conferenza Stato-regioni l'esercizio delle funzioni di verifica di conformità conferite alle Regioni dall'art. 115, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 112: comma, quest'ultimo, che non è infatti richiamato dal comma 3-ter. Piuttosto deve intendersi, nonostante la formulazione non perspicua, nel senso che sulla base dell'accordo, e quindi con la partecipazione decisionale delle regioni nella Conferenza, sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di verifica di conformità attribuite alla competenza degli organi centrali dal comma 3-bis, mentre il richiamo anche al comma 3 si spiega per il fatto che è in tale comma, già presente nel testo originario del decreto, che si rinviava espressamente ad un decreto integrativo la individuazione dei compiti da conservare allo Stato in questa materia. L'accordo fra Governo e regioni dovrà dunque concernere la individuazione degli \"aspetti della salute di rilievo nazionale\" che delimitano le funzioni di verifica di conformità attribuite allo Stato, e la determinazione delle modalità di esercizio di tali funzioni statali in quanto interferenti con le funzioni di verifica che, nella stessa materia, sono attribuite alle regioni: ferma restando, evidentemente, la possibilità per lo Stato di intervenire anche in quest'ultimo ambito, con gli strumenti a sua disposizione, quale l'eventuale esercizio, ove previsto, della funzione di indirizzo e coordinamento a tutela di interessi unitari.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>- L'ultimo motivo del secondo ricorso investe l'art. 6 del d.lgs. n. 443 del 1999, che aggiunge all'art. 40, comma 1, del decreto base - ove si individuano le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di fiere e mercati e di commercio - la lettera f), concernente \"l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni\".</div>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente lamenta la violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, in quanto si vincolerebbe l'attività normativa e amministrativa delle regioni all'osservanza di norme regolamentari statali, il che sarebbe precluso sia che si consideri la materia in questione oggetto di competenza propria delle regioni, sia che la si consideri materia delegata.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>- La questione è fondata.</div>\n<p class=\"lf-p\">La materia di cui si discute - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio dei pubblici esercizi - non rientra nell'ambito delle competenze costituzionalmente proprie delle regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancorché, infatti, l'art. 41 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998, al comma 1, lettera d), disponga il trasferimento alle regioni delle \"competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616\", e fra queste rientrino quelle relative \"ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande\" (lettera a di detto art. 52, primo comma), sta di fatto che l'art. 39 dello stesso decreto legislativo n. 112 tiene distinte le funzioni amministrative relative alla materia \"fiere e mercati\", rientrante nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione, da quelle relative alla materia - estranea invece a detto elenco - del \"commercio\", nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, \"l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti\" e \"l'attività di commercio dei pubblici esercizi\" (cfr. sentenza n. 205 del 2001).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non trattandosi di materia di competenza propria delle regioni, non sarebbe di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un esercizio da parte dello Stato della potestà di emanare regolamenti di esecuzione della legge statale (cfr. legge 25 agosto 1991, n. 287, il cui art. 12 prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale di esecuzione, che non risulta ancora emanato).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, nella specie, occorre tener conto che la legge di delega (art. 2 della legge di delega n. 59 del 1997, richiamato espressamente dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) - riprendendo una clausola generale già presente nell'art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 - stabilisce in via generale che nelle materie diverse da quelle di competenza propria delle regioni, ma oggetto di conferimenti di funzioni amministrative alle stesse, \"spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione\" (comma 1, seconda parte); e che \"in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti (...) è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali\" (comma 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Con tale previsione generale di attribuzione alle regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale contrasta la riserva allo Stato, non già di singoli compiti esclusi dal conferimento, bensì, genericamente, della \"potestà regolamentare\" (benché da esercitarsi \"d'intesa con le regioni\"), in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - compresa fra quelle in cui vi è conferimento di funzioni amministrative alle regioni (art. 41, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 112 del 1998), ancorché non rientrante fra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione. Non si tratterebbe infatti di una potestà destinata ad esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato (cfr. sentenza n. 159 del 2001), ma di una generale potestà normativa diretta a integrare e specificare la disciplina della legislazione statale - cioè a darvi attuazione - proprio nella materia oggetto di conferimento alle regioni: dunque di una funzione normativa di attuazione coincidente con quella che, in base alla legge di delega, è attribuita a queste ultime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né potrebbe ritenersi che la potestà attribuita allo Stato sia di carattere suppletivo, riguardi cioè l'emanazione di norme regolamentari destinate ad avere efficacia solo fino a quando la regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione (come ritenuto in altra occasione, rispetto ad un regolamento statale in materia analoga, dalla sentenza n. 165 del 1989). Infatti il contesto in cui è inserita la norma in esame, volta ad integrare l'elenco delle funzioni \"conservate allo Stato\", e quindi escluse dal conferimento alle regioni e agli enti locali (art. 3, comma 1, lettera a, della legge n. 59 del 1997), in materia di commercio, e la stessa previsione di una attività regolamentare statale da esercitarsi \"d'intesa con le regioni\", impediscono di riconoscere alla norma stessa la portata riduttiva che sarebbe propria di una attribuzione di potestà normativa solo suppletiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con i principi della delega, e quindi con l'art. 76 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 5, commi 2 e 3; 7, commi 1, 2, lettera a) e 8, lettera a), 50, commi 2 e 3; 63; 138, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dello stesso decreto legislativo nella sua interezza, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 112 del 1998 sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 3, comma 1, lettere c), f), g), della legge n. 59 del 1997, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998): articoli 13, 44, 54, 59, 69, comma 2, 115, 118, 119, 120, 121, comma 1, 124, 129, 142, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4; 3, commi 1, lettera a) e 4, comma 3, lettere b), e), f), della legge n. 59 del 1997; articoli 18; 29, comma 2, 33, 65, 85, 93, 98, 104, 137, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1 e 4, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997; articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998): articoli 29, comma 1; 52, comma 1; 69, comma 1; 77, 80, 83, 88, 107, 156, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997; articoli 41, comma 3; 66, comma 1, lettere b) e c); 99, comma 3, secondo periodo; 131, comma 2; 132, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997; articolo 7, comma 3, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; articolo 3, comma 3, in rapporto all'articolo 7, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; articoli 7, comma 4; 9, 58, 67, comma 1; 75; 92, commi 2 e 3; 106, comma 1; 109, comma 2; 146, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'art. 3, comma 1, lettere d), ed e), della legge n. 59 del 1997;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 443 del 1999 - intero testo</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 443 del 1999, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000): articoli 1, 8, 11, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4; 3, comma 1, lettera a); 4, comma 3, lettere b), c), f), della legge n. 59 del 1997; articoli 13, 14, 15, 16, 17, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e in relazione all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997; art. 16, comma 1, lettera c), in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il direttore della cancelleria: Di Paola</p></div>", "next": 0}