{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">12.— In prossimità dell'udienza del 3 maggio 2005, con due memorie depositate, rispettivamente, la prima il 19 aprile 2005, la seconda il successivo giorno 20, la Regione Siciliana e la Regione Lombardia hanno riproposto le proprie censure, mentre l'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le proprie difese.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.— In particolare, la Regione Siciliana evidenzia che le «disposizioni censurate» – art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998 – imputano «alla Regione puntuali competenze amministrative istruttorie e decisionali», nonché «disciplinano le relative modalità di attuazione e le connesse responsabilità». In tal modo, prosegue la ricorrente, si realizza «un trasferimento di funzioni», il quale «avrebbe imposto l'emanazione di norme di attuazione da adottarsi nel rispetto della peculiare procedura concertativa sancita dall'art. 43 dello Statuto regionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Siciliana, pertanto, seppur «assolutamente consapevole» della circostanza che le disposizioni impugnate siano dirette a superare la censura – ritenuta, oltretutto, fondata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 520 del 1995) – «in ordine alla previgente disciplina», non prevedendo quest'ultima «la partecipazione delle Regioni territorialmente competenti nella procedura di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino», rileva come il soddisfacimento di tale necessità dovesse, comunque, avvenire «nel rispetto della sancita procedura rinforzata» alla quale si è fatto sopra cenno.</p>\n<p class=\"lf-p\">Precisa, infine, la ricorrente come l'avvenuta abrogazione dell'intero decreto-legge n. 411 del 1997 – ad opera dell'art. 10, comma 47, lettera n), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119 – lasci, in ogni caso, «sussistere l'oggetto del giudizio».</p>\n<p class=\"lf-p\">Poiché, infatti, «l'avvenuta abrogazione, in quanto operativa ex nunc, non ha eliminato gli effetti già prodotti dalle censurate disposizioni», né può «considerarsi satisfattiva delle pretese della ricorrente», mancherebbero entrambe le condizioni individuate come necessarie dalla giurisprudenza della Corte (è menzionata l'ordinanza n. 137 del 2004) perché possa dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.— Ripropone le doglianze già formulate nei propri ricorsi anche la Regione Lombardia.</p>\n<p class=\"lf-p\">In via preliminare essa rileva che il quadro normativo vigente nella materia de qua risulta «complessivamente e sostanzialmente riformato» dal già menzionato decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003). Tale decreto, si osserva, avrebbe dato «finalmente attuazione» ai principî enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 398 del 1998), riconoscendo – sul presupposto che gli interventi relativi al settore lattiero-caseario siano da ricondurre alla competenza regionale in materia di agricoltura – che gli «adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (...) sono di competenza delle Regioni e Province autonome ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseguentemente, quindi, l'attuale disciplina affida alle Regioni e Province autonome «veri e propri compiti di gestione del mercato», sicché deve concludersi come «le norme attualmente regolanti il settore (...) soddisfino, complessivamente, le doglianze prospettate dalla Regione con i ricorsi di cui all'oggetto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò non toglie, però, che debba ritenersi egualmente persistente – prosegue la ricorrente – l'interesse «alla definizione delle controversie nel merito». La declaratoria di cessazione della materia del contendere esige, difatti, non solo che sia «accertata la pertinenza della norma sopravvenuta rispetto all'oggetto dei ricorsi» (nonché «verificato l'eventuale espletamento di un'“effettiva innovatività” di tale norma rispetto alle disposizioni vigenti al momento della proposizione del ricorso»), ma anche che si riscontri «l'eventuale “carattere satisfattivo o meno rispetto alle censure fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio”».</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, ulteriore presupposto, «perché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere a seguito di ius superveniens», è costituito dalla «mancata attuazione medio tempore delle disposizioni censurate», circostanza da escludere nel caso di specie, giacché le norme censurate, oltre ad aver ricevuto applicazione, «vincolano tuttora per le pregresse fattispecie l'attività giurisdizionale, arrecando alla ricorrente rilevanti e perduranti effetti lesivi».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deduce, difatti, in particolare che «per le campagne da 1995-1996 a 1998-1999», in applicazione degli impugnati decreti-legge, l'AIMA ha «complessivamente provveduto in via esclusiva ad individuare le procedure per l'accertamento della produzione nazionale (per il tramite di una Commissione governativa appositamente nominata), ad assegnare ai produttori i quantitativi individuali di produzione e ad aggiornare gli elenchi dei produttori titolari di quota», e che la stessa, inoltre, «ha dato corso alle operazioni di compensazione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997 e ha gestito i programmi di abbandono». Per contro alle Regioni «sono stati, invece, demandati compiti meramente esecutivi», compreso quello «faticosissimo ed onerosissimo» costituito dalla «definizione dei giudizi di riesame azionati dai produttori».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue, quindi, che «non solo le Regioni sono state espropriate dei rilevanti compiti riservati all'ex AIMA nella materia in questione», ma anche che le stesse «si sono viste irragionevolmente gravate proprio del contenzioso indotto dall'assolvimento dell'attività altrui».</p>\n<p class=\"lf-p\">Siffatta situazione sarebbe stata, infine, aggravata dagli ulteriori interventi normativi realizzati nel settore de quo, costituiti dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché dal decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000, n. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò premesso in termini generali, quanto al merito delle censure la Regione Lombardia «insiste nel sottolineare che l'esclusiva attribuzione in capo all'AIMA delle competenze relative all'effettuazione delle suddette operazioni», oltre a confliggere con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, contravviene ai principî enunciati dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 398 del 1998 e n. 520 del 1995, che riconoscono espressamente la «appartenenza del settore lattiero-caseario alla materia dell'agricoltura, di competenza delle Regioni». Contesta, inoltre, la ricorrente «gli stessi criteri di compensazione», segnatamente «nella parte in cui assicurano la totale compensazione ai produttori operanti nelle aree svantaggiate», giacché essi comporterebbero «una indiscutibile disparità di trattamento nei confronti degli operatori delle Regioni a maggiore vocazione produttiva, quale è la Lombardia».</p>\n<p class=\"lf-p\">Viene ribadita, inoltre, la denunciata violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Da un lato, difatti, si evidenzia che l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «prevede che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, in coerenza con la politica comunitaria, siano esercitati dal Ministro per le Politiche Agricole d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni». Dall'altro, invece, si sottolinea come «la regolamentazione del sistema delle quote latte» necessiti di «indirizzi generali ed uniformi», ciò che «implica il raccordo tra Stato e Regioni nelle forme dell'intesa», ex art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siffatta intesa, in particolare, presuppone «una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto», evenienza nel caso di specie «sempre costantemente e a priori mancata», come risulterebbe «per tabulas dalla documentazione depositata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ottemperanza all'ordinanza istruttoria» emessa dalla Corte. Ed infatti, quanto al decreto-legge n. 11 del 1997, lo stesso sarebbe stato «semplicemente illustrato nei suoi contenuti al Comitato permanente in occasione della seduta del 15 gennaio 1997», come del resto in occasione della successiva seduta del 5 febbraio 1997, essendo stato il decreto «già adottato il 31 gennaio precedente». Né tali vizi sarebbero stati sanati in sede di conversione in legge del decreto, giacché la legge «non teneva conto del dichiarato dissenso manifestato dalle Regioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">Non diversamente, anche per il decreto-legge n. 411 del 1997, «il prescritto coinvolgimento regionale si è in realtà tradotto in una semplice informativa del Ministro sul testo già adottato il 1° dicembre».</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, la Regione Lombardia, nell'insistere in merito «alla lamentata violazione dell'art. 77 Cost.», pur prendendo atto «del giudizio di non implausibilità del ricorso alla decretazione d'urgenza» (formulato dalla Corte con la sentenza n. 398 del 1998), sottolinea come lo stesso non possa essere riproposto nel caso di specie. Ricorrerebbe, difatti, nell'ipotesi in esame una situazione differente da quella oggetto della citata sentenza, «perché i provvedimenti legislativi qui considerati, diversamente dai precedenti, non sono affatto diretti al contenimento della produzione interna secondo i precetti comunitari, ma al riordino del settore».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.— Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella stessa la difesa erariale prende atto, innanzitutto, della «preannunciata rinuncia» alle impugnazioni proposta dalla Regione Veneto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Di seguito essa dà atto delle sopravvenienze normative intervenute nella materia de qua, costituite, oltre che dal già menzionato decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003), dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 (Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">La nuova normativa – si sottolinea – ha stabilito che «gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (...) sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo». L'art. 10, comma 47, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, ha, inoltre, previsto l'abrogazione di «tutte le norme oggetto dei vari giudizi di costituzionalità».</p>\n<p class=\"lf-p\">Completa, infine, il mutato quadro di riferimento la sopravvenienza della «attesa statuizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata dal TAR Lazio a pronunciarsi» – come segnalato dall'Avvocatura generale dello Stato nei precedenti atti defensionali – «su quesiti riguardanti, in sostanza, se ed in quali limiti dovessero pagare il prelievo supplementare» i produttori di latte che avessero superato il tetto individuale di produzione. Orbene, la Corte di giustizia, con tre sentenze di pressoché identico contenuto (pronunciate il 25 marzo 2004, rispettivamente, nelle cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00, nonché nelle cause riunite da C-480/00 a C-481/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, da C-497/00 a C-499/00, ed infine nella causa C-495/00), ha, in primo luogo, individuato l'esatta interpretazione delle norme comunitarie che costituiscono il suddetto prelievo supplementare e che stabiliscono le sue modalità di applicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stesse, si è affermato, vanno interpretate nel senso di non impedire «che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento per la campagna lattiera interessata». Si è, inoltre, riconosciuto che le predette norme comunitarie debbono essere intese «nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali» (nonché ogni loro «modificazione successiva») vadano «comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti».</p>\n<p class=\"lf-p\">Circa, poi, quello che appariva «il punto principale di contrasto» (concernente «i modi e i tempi» della comunicazione suddetta), la Corte di giustizia ha recepito l'opzione ermeneutica proposta dal Governo italiano, affermando che «è sufficiente una pubblicità secondo le norme del diritto interno, purché sia adeguata» (e cioè idonea a porre «in grado gli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e dei loro obblighi»), in particolare precisando – con ciò disattendendo le doglianze in proposito formulate dalle aziende produttrici ricorrenti, le quali ipotizzavano una «violazione dei principî generali di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento» – che «non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini, quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare tale condizione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce, dunque, di tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, la difesa erariale ha concluso nel senso che «è da ritenere che, sostanzialmente, sia venuta a cadere la materia del contendere».</p>\n<p class=\"lf-p\">Solo, pertanto, nell'eventualità che le ricorrenti non rinuncianti ipotizzino un «eventuale residuo interesse» alla definizione dei rimanenti giudizi, l'Avvocatura generale dello Stato si riporta integralmente alle difese già svolte.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.— Con atti del 16 marzo 2005, la Regione Veneto ha rinunciato a tutti i ricorsi da essa precedentemente proposti (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000), rinuncia che segue a quella operata dalla Regione Lombardia con deliberazione del 14 marzo 1997, limitatamente, però, all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge n 11 del 1997. Tali rinunce sono state accettate, per il Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Avvocatura Generale dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.- Le Regioni Lombardia e Veneto e la Regione Siciliana, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro ricorsi, per la Regione Lombardia ai numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999; per la Regione Veneto ai numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000; per la Regione Siciliana al n. 16 del 1998), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni, concernenti tutte il regime delle quote latte, contenute nei seguenti testi normativi: decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81; decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228; decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204; decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; legge 3 agosto 1998, n. 276 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari); decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118; decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000, n. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considerata la sostanziale analogia dell'oggetto, i ricorsi possono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1.- La Corte, all'esito dell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999, ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1° dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>prospetto delle date di emissione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi, Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA).</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2.- Successivamente, all'udienza del 23 ottobre 2001, per consentire la discussione congiunta degli ulteriori ricorsi proposti dalla Regione Veneto in via principale, iscritti ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi del 2000, si procedeva al rinvio a nuovo ruolo di tutti i ricorsi al fine di permettere alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla disciplina contenuta nella legge di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.— La Regione Lombardia, con deliberazione n. 26176 del 14 marzo 1997, ha rinunciato alle censure proposte nei confronti dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Veneto, con atti del 16 marzo 2005, ha espressamente rinunciato alle impugnazioni proposte con i ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali ultime rinunce sono state accettate dall'Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atti del 14 aprile 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'oggetto del contendere, pertanto, è limitato alle impugnazioni proposte dalla Regione Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999) e dalla Regione Siciliana (ric. n. 16 del 1998), in ordine alle disposizioni dei decreti-legge n. 11 del 1997, n. 411 del 1997, n. 43 del 1999 e delle relative leggi di conversione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.— Prima di procedere alla disamina delle singole questioni di legittimità costituzionale sollevate, appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale in relazione alle ragioni che hanno condotto all'emanazione della disciplina le cui disposizioni formano oggetto di impugnazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">I testi normativi che contengono le norme sospettate di illegittimità costituzionale costituiscono un segmento della disciplina adottata nel tempo dal legislatore italiano per regolare il settore delle quote latte, in ragione di quanto previsto dalla normativa comunitaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.— Il Trattato che ha istituito la Comunità europea (Trattato 25 marzo 1957) – modificato prima dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi), in vigore dal 1° maggio 1999, e successivamente dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 (Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi), in vigore dal 1° febbraio 2003 – dispone agli artt. 32-38, che corrispondono nella sostanza agli originali artt. 38-46, gli interventi riconducibili alla Politica agricola comune (PAC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Così come per le diverse produzioni agricole, anche per i prodotti lattiero-caseari la politica comunitaria si è articolata attraverso diverse tipologie di interventi: misure per la regolarizzazione degli scambi, rafforzamento delle strutture produttive, misure di sostegno dei redditi degli agricoltori, misure per riequilibrare domanda ed offerta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1.— In ordine al settore lattiero-caseario, con reg. n. 13/64/CEE (espressamente richiamato nel reg. n. 804/68/CEE, del 27 giugno 1968, recante «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»), veniva stabilito, in origine, che l'organizzazione comune del mercato si sarebbe realizzata, gradualmente, a partire dal 1964. L'organizzazione di mercato così istituita, comportava, principalmente, la fissazione annuale di un prezzo indicativo del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei diversi gruppi di generi lattiero-caseari (e al cui livello il prezzo dei prodotti importati doveva essere riportato, a mezzo di un prelievo variabile), nonché di un prezzo di intervento per il burro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, solo con il reg. n. 804/68/CEE – successivamente modificato e poi da ultimo abrogato dal reg. n. 1255/99/CE, del 17 maggio 1999, recante «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – si determinava l'avvio di un complesso sistema di interventi comunitari nel settore. Nei “considerando” di detto regolamento si afferma, tra l'altro, che «la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato; che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reg. n. 804/68/CEE, secondo una linea che ha caratterizzato una prima fase della PAC, prevedeva, quindi, una serie di misure riconducibili principalmente ad un complesso sistema di prezzi, stabiliti a livello comunitario (prezzo indicativo, prezzo d'intervento, prezzo minimo d'importazione) e a politiche protezionistiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2.— L'utilizzazione di prezzi di intervento e di prezzi minimi di importazione dava luogo, tuttavia, ad alcuni fenomeni distorsivi e cioè, da un lato, alla creazione di rilevanti scorte di prodotto eccedente, dall'altro alla mancata selezione delle produzioni più remunerative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto, a partire dagli anni '70 si è avuto un graduale mutamento caratterizzato dalla incentivazione della politica strutturale, sino a giungere agli anni '90, in cui, anche in ragione delle linee di riforma tracciate dalla relazione del Commissario all'agricoltura in carica all'epoca (1991), si è raggiunto un maggiore equilibrio dei mercati agricoli comunitari, con riduzione delle eccedenze di molti prodotti e delle spese sostenute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono stati, quindi, adottati vari regolamenti che hanno interessato quattro importanti settori dell'agricoltura riguardanti: i seminativi, le carni, il tabacco e i prodotti lattiero-caseari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mercato unico del settore lattiero-caseario non è basato, pertanto, solo su un sistema di prezzi, ma si articola in una serie di misure normative attraverso le quali la Comunità ha cercato di controllare la domanda e l'offerta dei prodotti considerati. La Comunità ha inteso, quindi, risolvere il problema della sovrapproduzione con una serie di meccanismi, tra cui quello delle c.d. quote latte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.3.— In particolare, con il regolamento n. 856/84/CEE, del 31 marzo 1984, recante «Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – che ha introdotto l'art. 5-quater nel regolamento (CEE) n. 804/68, peraltro successivamente abrogato dal reg. n. 1255/99/CE – veniva istituito, a decorrere dal 2 aprile 1984, un “prelievo supplementare” sulla produzione di latte che avesse superato un quantitativo annuo di riferimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sistema si caratterizza così per il fatto che non è impedita la produzione, né la commercializzazione al di là della soglia fissata, ma si introduce un meccanismo di responsabilità finanziaria, che opera nella fase della stessa commercializzazione. L'importo del prelievo, essendo rapportato alla quantità di latte eccedente la quota latte assegnata, rende non conveniente la produzione che eccede il quantitativo predeterminato (cfr. sentenza n. 100 del 1998). Tale sistema «mira a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera» (Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, in cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00, nonché sentenza in pari data, in cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, da C-497/00 a C-499/00). Il prelievo, inoltre, – ha precisato la Corte di giustizia con le citate sentenze – «si iscrive (...) nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima»; per tali ragioni esso non ha natura sanzionatoria, costituendo «una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il regime così introdotto è stato prorogato, con modifiche, dapprima con il regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/92 (Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), per sette periodi di dodici mesi, decorrenti dal 1° aprile 1993, e successivamente con il regolamento CE n. 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, di modifica del reg. CEE n. 3950/92, che ha sancito la protrazione della disciplina per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2000. Con regolamento della Commissione del 9 marzo 1993, n. 536/93 CEE, emanato in attuazione del reg. n. 3950, sono state stabilite le modalità operative per l'applicazione del prelievo supplementare.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.— Di recente è stato emanato il regolamento del Consiglio del 29 settembre 2003, n. 1788/2003 CE che, al fine di «mettere a frutto l'esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza», ha abrogato «a decorrere dal 1° aprile 2004» il reg. CEE n. 3950/92 (art. 25). Con regolamento (CE) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, della Commissione, sono state infine dettate, in relazione al citato regolamento (CE) n. 1788/2003, disposizioni di attuazione sostitutive di quelle già previste dal reg. (CE) n. 1392/2001 in relazione al reg. n. 3950/92.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.— In Italia è stata data attuazione ai regolamenti comunitari in questa materia – dopo una lunga fase transitoria caratterizzata anche dalla condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee per violazione degli obblighi comunitari – con una prima disciplina organica, a partire dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), con la quale si è previsto che a ciascun produttore fosse assegnata annualmente una quota individuale, ossia un quantitativo massimo di produzione consentita, il cui superamento avrebbe determinato l'applicazione di un prelievo supplementare. Le quote assegnate a ciascun produttore dovevano essere indicate in appositi bollettini che l'AIMA avrebbe dovuto pubblicare entro il 31 gennaio anteriore al periodo di riferimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">I ritardi connessi all'attuazione di tale disciplina hanno aperto una nuova fase caratterizzata da una lunga trattativa tra l'Italia e gli organi comunitari per il definitivo allineamento alle posizioni sancite a livello europeo che ha portato, tra l'altro, all'emanazione degli atti legislativi oggetto dell'attuale scrutinio di costituzionalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.— Ciò precisato, occorre rilevare che, successivamente alla proposizione dei ricorsi di cui innanzi, è stato emanato il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, che è stato, a sua volta, in parte, modificato dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71. La nuova normativa contenuta nel decreto-legge n. 49 del 2003 ha stabilito che «gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (...) sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo» (art. 1, comma 1). Ha stabilito, altresì, che ad esse sono devoluti i proventi delle sanzioni, mentre restano demandate all'AGEA la gestione della riserva nazionale, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi globali e l'esecuzione delle comunicazioni agli organismi comunitari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su alcune delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 49 del 2003 – relative alla possibilità della nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario del Governo, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del decreto nei suoi primi due periodi di attuazione, Commissario al quale è attribuito, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali in merito all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare (art. 10, commi 42, 43, 44 e 45) – è intervenuta, su ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, la sentenza di questa Corte n. 240 del 2004. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità proposta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4.— L'art. 10, comma 47, del suddetto decreto-legge n. 49 del 2003 ha, tra l'altro, abrogato l'art. 01 e l'art. 1, commi da 13 a 21 e commi da 28 a 35, dell'emendato testo del decreto-legge n. 11 del 1997, nonché per intero i decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999, e relative leggi di conversione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo stesso art. 10 ha, inoltre, previsto, da un lato, che «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto, tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore» (comma 46); dall'altro, e conseguentemente, che le disposte abrogazioni hanno effetto «a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto» (comma 47, primo inciso).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abrogazione disposta nei modi che precedono non determina, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme impugnate – come emerge anche dalle risultanze istruttorie – hanno ricevuto, medio tempore, una qualche attuazione (cfr., ex multis, sentenza n. 424 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.- Tutto ciò premesso, va ribadito che la disciplina delle c.d. quote latte, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, rientra nell'ambito della materia dell'agricoltura e non in quella di regolazione dei mercati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha, infatti, chiarito che «il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicché il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (sentenze n. 398 del 1998; v. anche sentenza n. 304 del 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.— Pur sussistendo, all'epoca della proposizione dei ricorsi, la predetta competenza legislativa concorrente delle Regioni, nondimeno era configurabile un titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire nel settore in esame.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.1.— In particolare, l'intervento del legislatore statale rinveniva una propria giustificazione, a livello costituzionale, nella necessità di adottare una normativa di carattere uniforme sull'intero territorio nazionale, e ciò soprattutto in vista della conformazione delle regole dell'ordinamento, nella materia oggetto dell'intervento, alla normativa comunitaria. In altri termini, la sussistenza di un interesse nazionale (categoria, all'epoca, certamente rilevante agli effetti del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni) rendeva costituzionalmente legittimo l'intervento della legge statale, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare, nelle forme e nei modi di volta in volta necessari o opportuni, il coinvolgimento delle singole Regioni e delle Province autonome, e giustificava nella materia in questione anche la competenza amministrativa dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'assetto costituzionale precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione spettava, infatti, allo Stato la tutela di interessi nazionali ed unitari, in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. Nel quadro, pertanto, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica sussistevano limiti alla potestà legislativa regionale proprio per assicurare il rispetto dei predetti interessi nazionali. Pur in presenza di interessi regionali, che radicavano nelle Regioni determinate competenze costituzionali, potevano essere coinvolti interessi di dimensione ultraregionale; quest'ultimi erano salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali ma, più correttamente, indirizzando e coordinandone l'esercizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte ha, inoltre, precisato, da un lato, che «la stessa ragione d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale», dall'altro e specularmente, che «la cura di interessi unitari tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale» faccia capo alla competenza dello Stato (sentenza n. 138 del 1972); e «che, in considerazione della rilevanza che in alcuni casi può assumere l'interesse nazionale, lo Stato possa legittimamente adottare una disciplina legislativa di dettaglio pur nell'ambito di materie attribuite in via generale alla competenza regionale» (sentenza n. 177 del 1988).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.2.— Di tali principî questa Corte ha fatto applicazione in attuazione di direttive comunitarie, ritenendo legittimo l'intervento statale quando esso trovi giustificazione «nel generale interesse nazionale» (sentenze n. 81 del 1979 e n. 182 del 1976), ravvisabile nella sussistenza di «interessi unitari, che impongano l'attuazione uniforme della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale» (sentenza n. 304 del 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">In ordine ai regolamenti comunitari questa Corte ha avuto, inoltre, modo di affermare che, pur spettando in linea di principio alla competenza delle Regioni la potestà di adottare le misure necessarie per dare applicazione ai regolamenti stessi, tuttavia l'intervento di atti normativi nazionali rinviene una specifica legittimazione «quando lo richieda la necessità di garantire (…) il puntuale e corretto adempimento degli obblighi comunitari, ovvero lo esigano interessi unitari, che impongano l'attuazione uniforme della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale» (sentenza n. 304 del 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.— Prima di passare all'esame delle specifiche censure occorre, altresì, chiarire, ratione temporis, quali siano i parametri costituzionali rispetto ai quali deve essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità, nonché quali vizi siano deducibili da parte delle Regioni in occasione della promozione di questione di legittimità costituzionale in via diretta.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.— Trattandosi di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), con i quali vengono dedotti, in particolare, vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, lo scrutinio di costituzionalità dovrà essere effettuato avendo riguardo ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione degli atti legislativi impugnati e, quindi, alla loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (cfr. sentenze n. 103 del 2003; n. 524 e n. 376 del 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.— Le Regioni censurano le disposizioni impugnate asserendo la violazione non solo dei parametri costituzionali contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione (artt. 115, 117, 118 e 119), in ragione della ritenuta violazione del riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nella materia de qua, ma anche degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97 e 113 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte, con orientamento costante, ritiene che le Regioni possano addurre la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato, soltanto quando tale violazione comporti una compromissione delle loro attribuzioni costituzionalmente garantite (ex multis, sentenze n. 50 del 2005; n. 287, n. 196, n. 6 e n. 4 del 2004; n. 274 del 2003). È bene, però, precisare sin da ora che, nel caso di specie, le Regioni – formulando, ad eccezione di talune specifiche ed autonome doglianze, censure che involgono complessivamente gli indicati parametri costituzionali, anche diversi da quelli inclusi nel Titolo V della Costituzione – supportano le proprie argomentazioni difensive muovendo generalmente dal presupposto che le Regioni stesse siano titolari nella materia in esame di competenza legislativa ed amministrativa (cfr. sentenza n. 4 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.— Nell'esaminare le questioni si ritiene opportuno affrontare in primo luogo quelle che sono state proposte nei confronti dell'intero testo dei decreti-legge n. 411 del 1997 (ric. n. 4 del 1998) e n. 43 del 1999 (ric. n. 14 del 1999), nonché nei confronti delle rispettive leggi di conversione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.— La Regione Lombardia deduce la mancanza dei presupposti atti a giustificare la decretazione di urgenza, in violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, con riferimento ai decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e alle relative leggi di conversione (rispettivamente legge n. 5 del 1998 e legge n. 118 del 1999), la ricorrente – traendo argomentazioni a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dal contenuto di alcune specifiche disposizioni di cui ai testi legislativi impugnati – osserva che, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell'intervento normativo censurato il carattere dell'urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, tuttavia, non potrebbe non considerarsi che si tratterebbe in ogni caso di urgenza autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell'amministrazione dello Stato. In tali condizioni, afferma la Regione, il ricorso alla decretazione d'urgenza non potrebbe essere ammesso, soprattutto se quest'ultima ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle Regioni. Difetterebbe, altresì, il requisito della straordinarietà, posto che in materia di produzione lattiero-casearia il susseguirsi di atti provvisori mediante la decretazione d'urgenza costituirebbe oramai «la regola».</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 285 e n. 6 del 2004, n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996 e n. 29 del 1995) che il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella specie – a prescindere dalla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi di conversione – non sussiste il denunciato vizio, in quanto la necessità di introdurre nell'ordinamento interno misure regolatrici, volte a dare attuazione agli obblighi comunitari relativi al regime delle quote latte, rende non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza (cfr. sentenza n. 398 del 1998).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.— La Regione Lombardia ritiene, altresì, che i decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e le relative leggi di conversione violino gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare (ric. n. 4 del 1998), la ricorrente lamenta che il decreto-legge n. 411 del 1997, pur disciplinando materie di sicura competenza regionale e dettando le linee generali di disciplina del settore, sarebbe stato adottato senza la previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in contrasto con quanto statuito, in linea di principio, da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995. Il mancato coinvolgimento della Conferenza e la conseguente mancata considerazione degli interessi e degli aspetti rilevanti nel settore, determinerebbe, poi, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio secondo cui l'iniziativa economica privata può essere guidata e controllata solo per fini di utilità sociale, nonché dell'art. 11 della Costituzione, posto che l'efficienza e la coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analogamente, la ricorrente, con specifico riferimento al decreto-legge n. 43 del 1999 (ric. n. 14 del 1999), censura il fatto che tale decreto sarebbe nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle Regioni, salvo poi, a fronte dell'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente in data 24 febbraio 1999, abbandonare l'iniziale intento e trasfondere parte del testo originario nel decreto-legge impugnato, a ciò ritenendosi legittimato in forza di un presunto parere favorevole, comunque successivo, espresso dalla Conferenza nella stessa seduta.</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione alla legge di conversione n. 118 del 1999, la ricorrente si duole della circostanza che non sarebbe stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di discussione parlamentare della censurata legge di conversione. Dai lavori preparatori, infatti non emergerebbe né l'esame, né tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Escluso ogni rilievo – nei termini precisati – al richiamo, da parte della ricorrente, a parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative, non può ritenersi che la legittimità degli atti impugnati sia condizionata dalla necessità dell'intervento della Conferenza permanente nella fase di adozione dei decreti-legge ovvero delle leggi di conversione. Ciò in quanto non è individuabile un fondamento costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del Considerato in diritto). Lo scrutinio di costituzionalità deve, invece, essere svolto con riferimento alla verifica del rispetto del principio di leale collaborazione in relazione alle singole disposizioni di disciplina della fase di attuazione delle disposizioni stesse. Né vale il richiamo operato dalla ricorrente a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995, con la quale si è dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, «nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate» nella fase, però, attuativa, relativa al «procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».</p>\n<p class=\"lf-p\">A ciò va aggiunto che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, pure richiamato dalla ricorrente, prevede obbligatoriamente l'intervento consultivo della Conferenza Stato Regioni in sede di predisposizione dei disegni di legge governativi e dei decreti legislativi, non anche in quella dei decreti-legge e dunque anche delle relative leggi di conversione; salvo quanto previsto dal comma 5 per la c.d. “consultazione successiva” (v. sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del Considerato in diritto).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.— Esaminate le questioni involgenti l'intero testo dei provvedimenti legislativi impugnati, si può passare all'esame delle censure rivolte nei confronti di specifiche disposizioni degli stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al riguardo, si ritiene opportuno procedere mediante un raggruppamento delle questioni che tenga conto della omogeneità di contenuto delle singole disposizioni impugnate, piuttosto che della loro appartenenza allo stesso atto legislativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.— Vengono in primo luogo in rilievo le disposizioni che hanno istituito la “Commissione di garanzia” e la “Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte”.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.— La Regione Lombardia (ric. n. 18 del 1998) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, per contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1 del citato art. 4-bis ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di una Commissione di garanzia «composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nel presente decreto».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.1.— Secondo la Regione ricorrente, la suindicata disposizione violerebbe gli evocati parametri costituzionali poiché, pur essendo la Commissione di garanzia destinata ad occuparsi di una materia di sicura competenza regionale, non sarebbero previsti né la partecipazione ad essa di alcun rappresentante delle Regioni, né momenti di raccordo tra l'attività della Commissione e le amministrazioni regionali, essendo, anzi, prevista la comunicazione dei risultati della Commissione solo al Ministro per le politiche agricole e all'AIMA e non anche alle Regioni, con conseguente violazione del principio di leale cooperazione e di efficienza dell'amministrazione del settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.2.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La previsione contenuta nella disposizione di cui all'art. 4-bis risponde, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative, alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi presi in considerazione, con conseguente eventuale aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali spettanti ai singoli produttori, ciò al fine di assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né sussiste la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nei termini prospettati dalla ricorrente: da un lato, la composizione della Commissione risponde ad evidenti ragioni di “terzietà” che stanno poi alla base della scelta, come componenti del predetto organismo collegiale, anche di soggetti già facenti parti della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997); dall'altro, la tipologia delle attività attribuite alla Commissione esclude che possano sussistere interferenze con competenze regionali inerenti allo specifico territorio di riferimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.— La Regione Lombardia (ric. n. 4 del 1998) dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, che, in particolare, ha istituito una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Detta norma:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dispone che i contratti di circolazione delle quote latte di cui al comma 1, lettera d), debbano essere fatti pervenire all'AIMA entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo, in caso di ritardato od omesso invio, che le Regioni competenti possano procedere alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dispone che i quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti siano imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>stabilisce che i risultati dell'esame della Commissione debbano essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine precedentemente indicato.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.2.1.— La ricorrente deduce che la norma impugnata violerebbe gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la disciplina così introdotta sarebbe, in primo luogo, retroattiva, ma anche qualora non lo fosse, essa, prevedendo competenze di accertamento solo in capo all'AIMA e ad una Commissione d'indagine di istituzione ministeriale, andrebbe, comunque, ad incidere illegittimamente sulle prerogative delle Regioni. Queste ultime, infatti, sarebbero spogliate di qualsivoglia potere di accertamento in ordine ai contratti in oggetto. In tal modo, l'interferenza con l'attività programmatoria regionale determinerebbe ancora una volta uno sconvolgimento retroattivo di rapporti di diritto privato, suscettibile di serie conseguenze sulla produzione del latte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò, in particolare, in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>viene negato ogni ruolo delle Regioni, in una materia di loro competenza, ad eccezione di quello relativo all'applicazione della revoca del beneficio a seguito dell'accertamento effettuato dall'AIMA, alla quale soltanto devono essere trasmessi i contratti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>vengono, in particolare, soppresse le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 8 della legge n. 468 del 1992 in ordine all'accertamento e ai controlli sugli acquirenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si introducono retroattivamente, per le annate 1995-1996 e 1996-1997, previsioni di carattere sanzionatorio nei riguardi dei contratti di circolazione delle quote latte di durata inferiore a sei mesi, in contrasto con le norme del codice civile che non prevedono alcuna presunzione di illiceità dei contratti di breve durata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si istituisce una Commissione della quale non fanno parte rappresentanti delle Regioni, pur dovendo essa effettuare l'esame dei contratti di cessione delle quote latte e quindi esercitare funzioni in materia di competenza regionale.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.2.2.— La Regione ricorrente (ric. n. 18 del 1998) ha formulato poi ulteriori censure nei confronti del citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997, nel testo modificato dalla legge di conversione (legge n. 5 del 1998); in particolare, ha impugnato la disposizione con la quale il legislatore statale ha stabilito che la Commissione ministeriale possa esaminare i contratti pervenuti prima della loro comunicazione: tale norma, secondo la ricorrente, sarebbe di oscura formulazione e quindi lesiva del canone di ragionevolezza della normazione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in una materia di sicura competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve, infatti, ribadirsi la sussistenza della competenza statale anche in relazione agli accertamenti che investono i contratti di circolazione delle quote latte, in considerazione della presenza di un interesse nazionale sotteso a verifiche, necessariamente unitarie, che attengono, per fini di attuazione della normativa comunitaria, ad istituti che incidono sulle dinamiche della produzione lattiero-casearia. Tale interesse giustifica, altresì, la previsione di controlli a posteriori, volti a garantire che la produzione lattiera non superi, in ossequio ai limiti posti a livello comunitario, il quantitativo globale garantito (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, già in precedenza richiamata).</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione poi alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione, valgono le considerazioni poc'anzi esposte con riferimento alla Commissione di garanzia di cui all'art. 4-bis dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né è fondata l'ulteriore censura formulata nei confronti della norma introdotta dalla legge di conversione secondo cui la «Commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa» prima della comunicazione all'AIMA. La norma, infatti, presenta – a prescindere dalla sua idoneità ad incidere in maniera diretta o indiretta sulle competenze delle Regioni – un contenuto comunque non lesivo, in quanto non attribuisce ulteriori poteri decisionali o valutativi alla predetta Commissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.— Alcune censure riguardano la disciplina della ripartizione delle quote latte confluite nella riserva nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va in proposito osservato come la normativa comunitaria abbia autorizzato gli Stati membri ad alimentare una riserva nazionale, nella quale far confluire «tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale», e ciò al fine di consentire agli Stati stessi di poterne disporre per far fronte a situazioni particolari «determinate da criteri obiettivi» (tredicesimo “considerando” e art. 5 del reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/92; art. 6 del reg. CEE 9 marzo 1993, n. 536/93, recante “Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.— In particolare, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il citato comma 21 dispone che, a decorrere dal periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili a seguito, tra l'altro, dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna Regione o Provincia autonoma, accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 (nella originaria formulazione, il decreto-legge, oggetto di specifica censura, stabiliva che la ripartizione dovesse avvenire in relazione alla media regionale commercializzata accertata per i medesimi periodi), per essere assegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 21-bis, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 118 del 1999, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.1.— La Regione ricorrente ritiene (ric. n. 14 del 1999) che il comma 21 dell'art. 1 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>irragionevolmente non terrebbe conto della situazione delle Regioni che, nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, sono state maggiormente interessate dalla riduzione delle quote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pur rimettendo la determinazione dei criteri di ripartizione alle Regioni e alle Province autonome, individuerebbe comunque, in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, un criterio di priorità, così limitando i poteri programmatori spettanti, in materia, alle Regioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">La stessa Regione, con successivo ricorso (n. 18 del 1999), ha ribadito le censure rivolte nei confronti del comma 21, asserendo che le innovazioni introdotte dalla legge di conversione avrebbero “aggravato” la lesione delle prerogative regionali, sostituendo al criterio della produzione media, ai fini del riparto, quello delle quote individuali allocate presso le Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 21-bis dello stesso art. 1 sarebbe, sempre secondo la ricorrente, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio secondo cui spetterebbe alle Regioni e Province autonome la determinazione dei criteri di priorità, escluderebbe una intera categoria di produttori, con conseguente limitazione dei poteri di programmazione attribuiti alle Regioni in materia.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2.— Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni in esame, nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi (cfr. normativa comunitaria richiamata ai punti da 2 a 2.1.4.), volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio-caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. A ciò si aggiunga che, pur dopo l'abrogazione della norma in esame, l'art. 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 49 del 2003, non oggetto di impugnazione, ha reintrodotto un analogo criterio di priorità che richiama, in parte, quanto statuito dal citato decreto-legge n. 727 del 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero-casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1-bis). Né può ritenersi che fosse necessario, sotto questo specifico profilo, un coinvolgimento delle Regioni: si tratta, infatti, di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.— La Regione ricorrente censura l'art. 8, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 11 del 1997 (ric. n. 25 del 1997), nonché l'art. 1, commi 36-44, del medesimo decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997 (ric. n. 36 del 1997), relativi all'istituzione dell' “anagrafe del bestiame”.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce che, al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 3 prevede che il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e l'AIMA debbano essere interconnessi, attraverso i propri sistemi informativi, a tale banca dati, mentre le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere ad essa secondo modalità da stabilirsi con decreto interministeriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.1.— Secondo la ricorrente, le predette disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 12 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonchè agli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Ciò in quanto non sarebbe, innanzitutto, prevista alcuna consultazione delle Regioni in vista dell'adozione del decreto ministeriale che deve determinare le modalità di accesso ad un archivio elettronico di sicuro interesse regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo – nonostante la norma in esame disciplini un settore di competenza regionale incidendo sulla materia della zootecnia in generale e della produzione lattiero-casearia in particolare – l'accesso alle banche dati sarebbe riservato ad un ente statale e «graziosamente» concesso alle Regioni mediante un successivo decreto ministeriale. Da qui, altresì, l'asserito contrasto: a) con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza e incoerenza della norma; b) con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); c) con il principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 Cost.); d) con l'art. 11 Cost. «atteso che efficienza e coerenza delle scelte del governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare». A seguito dell'emanazione della legge di conversione le predette norme sono state inserite nelle disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 39 dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.— In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 38, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto-legge, nel testo risultante a seguito della legge di conversione, dal momento che nel ricorso non vengono addotti specifici motivi di illegittimità, né avendo le suddette disposizioni formato oggetto di censura nelle impugnative concernenti le “corrispondenti” disposizioni del decreto-legge. A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 38, si riferisce alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, mentre l'art. 1, comma 42, contiene una disposizione non ricompresa nel testo originario del decreto-legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.— In relazione, invece, alle sole censure riconducibili al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che hanno investito l'art. 8, commi 1 e 3, del testo originario del decreto-legge, deve dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l'art. 1, comma 39, del decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha stabilito che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, non soltanto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma anche le Regioni e le Province autonome sono interconnesse attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36 dello stesso art. 1. Questa modifica – in mancanza di una attuazione medio tempore della norma contenuta nel decreto-legge – deve ritenersi satisfattiva delle pretese formulate dalla ricorrente (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004). Conseguentemente non sono fondate le censure rivolte nei confronti dell'art. 1, commi 36, 37 e 39, del decreto-legge n. 11 del 1997, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 81 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.— Alcune delle questioni proposte attengono all'attribuzione di funzioni amministrative, ritenute di spettanza regionale, all'AIMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ragione della complessità delle censure, è opportuno procedere all'analisi separata delle relative norme sospettate di illegittimità costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.— Vengono in primo luogo in rilievo le disposizioni generali di conferimento delle funzioni all'AIMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1997, introdotto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle Regioni e dalle Province autonome, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'AIMA in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.1.— Ad avviso della ricorrente (ric. n. 36 del 1997) la riportata disposizione solo formalmente riconosce le attribuzioni regionali in materia, mentre, in realtà, fa salve le prerogative dell'AIMA, riservando alle Regioni compiti non decisionali ma meramente burocratici ed impedendo loro l'efficiente governo del settore. Da qui la violazione: a) dell'art. 97 Cost. (unitamente agli artt. 5, 115, 117 e 118); b) dell'art. 41 Cost., atteso che verrebbe preclusa la possibilità che l'iniziativa privata sia realmente indirizzata a fini sociali; c) dell'art. 11 Cost. (unitamente agli artt. 5, 117 e 118), in quanto verrebbe stravolto l'assetto delle competenze con impedimento ad attuare gli impegni comunitari.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.2.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma in esame, dal punto di vista costituzionale, rinviene un idoneo presupposto giustificativo nella necessità di garantire, per esigenze unitarie, una attuazione uniforme e puntuale della normativa comunitaria nell'intero territorio nazionale in settori nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote latte. La scelta del legislatore appare non irragionevole e strettamente proporzionata allo scopo perseguito, alla luce, in particolare, della natura dichiaratamente provvisoria della norma in esame: quest'ultima precisa, infatti, che le funzioni amministrative sono attribuite all'AIMA in attesa della riforma organica del settore, che è poi intervenuta con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, il cui art. 10, comma 47, lettera i), come già sottolineato, ha disposto l'abrogazione, tra le altre, della norma impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.— Un ulteriore sottogruppo di censure riguarda le disposizioni relative alle funzioni attribuite all'AIMA di accertamento, aggiornamento e relativa pubblicazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.1.— L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, dispone che l'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 130 del 1997, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 411, debba determinare gli effettivi quantitativi di latte prodotto (il riferimento al latte prodotto è stato aggiunto dalla legge di conversione) e commercializzato.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma prevede che tale attività debba essere effettuata con riguardo a casi specificamente indicati, e, in particolare, ai modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo, qualora la produzione dichiarata superi tale media del venti per cento (lettera c), nonché al caso dei contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla Commissione governativa di indagine (disposizione quest'ultima introdotta in sede di conversione), quali le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore ai sei mesi (lettera d).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.1.1.— Secondo la ricorrente (ric. n. 4 del 1998) la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del testo originario del decreto-legge n. 411 del 1997 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Nel ricorso n. 18 del 1998 vengono ulteriormente approfondite e specificate le censure, estendendole anche alla lettera c) del comma 1, del predetto art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ipotizza la violazione degli evocati parametri costituzionali (e con essi anche dell'art. 41 Cost.) in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>alla lettera c), verrebbe determinato in maniera arbitraria e irragionevole l'eccedenza della media provinciale per capo, della quale si deve tenere conto in particolare per la determinazione degli effettivi quantitativi prodotti e commercializzati negli anni 1995-1996 e 1996-1997, nella misura del 20 per cento per qualunque parte del territorio nazionale, e quindi senza tenere conto delle diverse realtà regionali e senza che le Regioni siano state consultate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>alla lettera d), si attribuirebbe alla valutazione della Commissione governativa di indagine (così rinunciando il legislatore ad esercitare una competenza che gli appartiene e che andrebbe attuata in stretto raccordo con le Regioni), senza predeterminazione di criteri, con effetto retroattivo, e senza alcuna consultazione delle Regioni, la individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.2.1.2.— Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni attribuite all'AIMA dalle disposizioni in esame si giustificano in quanto connesse alla necessaria determinazione dell'effettivo quantitativo di produzione lattiera all'esito delle attività accertative indicate dalla norma stessa e imposte dalle esigenze di celere attuazione degli obblighi comunitari. In particolare, risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera c). Né appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni: la norma in esame – stabilendo che occorre tenere conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori, con un margine ragionevole di tollerabilità del 20 per cento – non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera d): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. La insussistenza di implicazioni connesse alle specificità delle singole realtà regionali rende, altresì, costituzionalmente non necessario il coinvolgimento delle Regioni mediante strumenti di concertazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribuzione, poi, alla Commissione d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi (cfr. Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004, già citata), le tipologie contrattuali da considerare anomale – a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali – è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità verificatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti (cfr. relazione della Commissione di garanzia quote latte del 4 febbraio 1999, depositata all'esito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte del 15 dicembre 1999).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.— L'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 411 del 1997, come convertito dalla legge n. 5 del 1998, dispone che l'AIMA debba aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sulla base di alcuni criteri, tra i quali (lettera c del predetto comma 3) quello dei trasferimenti di quote e dei cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i suddetti periodi, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997, tenendo conto (inciso aggiunto dalla legge di conversione n. 5 del 1998) che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale. L'art. 2, comma 4, stabilisce la perentorietà dei termini indicati nel comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.1.— Nel ricorso n. 4 del 1998, con cui la ricorrente ha impugnato il decreto-legge n. 411 del 1997, si assume che il predetto art. 2, comma 3, lettera c), violerebbe gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contrasterebbe con l'attribuzione delle funzioni amministrative in materia di quote latte alle Regioni a far data dalla stagione 1997-1998, disposta dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, assegnando all'AIMA anche per il periodo 1997-1998 funzioni ormai trasferite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avrebbe efficacia retroattiva, pretendendo di disciplinare l'aggiornamento dei dati anche per la stagione 1997-1998 (e cioè per un periodo che, al momento della entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997, era quasi ultimato), ed introducendo, altresì, un onere di deposito dei contratti entro una data, il 15 novembre 1997 (da ritenersi rispettata solo se in tale termine i contratti vengono ricevuti dall'AIMA, essendo insufficiente che ne sia avvenuta la spedizione), non prevista dalla legislazione precedente, la quale consentiva invece di comunicarli alla Regione nei quindici giorni successivi alla conclusione della stagione stessa, determinando così anche una discriminazione tra contratti fatti pervenire o non fatti pervenire entro un termine arbitrariamente fissato e per l'innanzi sconosciuto. è dedotta, altresì, l'illegittimità dell'art. 2, comma 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel ricorso n. 18 del 1998, con cui la stessa Regione ha impugnato la legge di conversione n. 5 del 1998, sono state ribadite le censure già formulate nei confronti del decreto-legge ed è stata censurata la previsione contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. c) – con cui si è specificato che i quantitativi trasferiti con contratti di sola quota non subiscono alcuna riduzione – introdotta dalla predetta legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.2.— La Regione ricorrente ha impugnato anche l'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4 e l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997 (ric. n. 4 del 1998), nonché le stesse disposizioni nel testo risultante dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (ric. n. 18 del 1998).</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, il comma 1 dell'art. 4 dispone che, per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui all'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; stabilisce che tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente; che di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i produttori interessati e comunicazione alle Regioni e alle Province autonome; che ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti e che all'esito della decisione dei ricorsi di riesame l'AIMA proceda all'aggiornamento definitivo degli elenchi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 2 dell'art. 4 disciplina, sempre per il periodo 1997-1998, gli adempimenti ai quali sono tenuti gli acquirenti, stabilendo che le dichiarazioni che questi hanno l'obbligo di trasmettere ed i modelli L1 controfirmati dai produttori devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Esso precisa, inoltre, che tale documentazione è inviata su supporto magnetico e cartaceo, secondo standards definiti in sede ministeriale, ed infine prevede – secondo quanto stabilito in sede di conversione in legge del predetto decreto n. 411 del 1997 – che, se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, all'esito dei quali, se la mancata sottoscrizione risulta ingiustificata, al produttore si applica una sanzione amministrativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 3 e 4 dettano disposizioni in ordine ai quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti e che risultino da modelli pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5, comma 1, dispone che per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, come convertito nella legge n. 81 del 1997, l'AIMA provveda all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle Regioni e Province autonome e dandone comunicazione all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (modalità, quest'ultima, introdotta in sede di conversione), entro il termine di cui all'art. 3, comma 1 (trenta giorni dalla scadenza del termine imposto alle Regioni e alle Province autonome per la decisione dei ricorsi di riesame).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.2.1.— Nel ricorso n. 4 del 1998 la Regione ricorrente assume che le disposizioni riportate e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 4, nonché l'art. 5, comma 1, violerebbero gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla relativa legge di delega n. 59 del 1997, in quanto – in contrasto con quanto disposto dalle leggi ora citate, e in particolare dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, introdotto dalla relativa legge di conversione, che circoscrive i compiti dell'AIMA ad adempimenti relativi ad annate precedenti – le disposizioni in questione attribuiscono a quest'ultima funzioni ormai trasferite alle Regioni – privando le medesime del potere di intervento nel governo del settore – e introducono norme con efficacia retroattiva. L'art. 5 sarebbe, invece, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto alle Regioni sarebbe affidato un compito meramente esecutivo di cui non sarebbe dato intravedere il contenuto reale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel ricorso n. 18 del 1998, la Regione censura, in particolare, i nuovi artt. 4, comma 2, ultimi periodi e 5, comma 1 per contrasto con gli art. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto essi «confermano l'AIMA nel suo ruolo di gestione delle procedure di settore, aggirando l'istanza regionale, nonostante la chiara titolarità di competenze a garanzia costituzionale e gravando sugli interessi dei produttori, oltre che sulla capacità programmatoria regionale, a suggello del meccanismo di prelievo che viene qui completato e “perfezionato”».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.2.2.— In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure relative ai commi 3 e 4 dell'art. 4. La ricorrente chiede, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 4, ma non argomenta in ordine alle ragioni che dovrebbero condurre ad una pronuncia di incostituzionalità anche delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, incentrando le censure esclusivamente sulle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.2.3.— Nel merito le ulteriori questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli artt. 2, 4 e 5, nelle parti impugnate ora all'esame della Corte, disciplinano le funzioni attribuite all'AIMA di accertamento e aggiornamento degli effettivi quantitativi di riferimento dei singoli produttori, che poi sono comunicati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai produttori medesimi. La ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, assumendo che l'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997 non attribuirebbe anche tale funzione all'AIMA per il periodo 1997-1998. Invero, quest'ultima disposizione, assegnando all'AIMA in via transitoria la funzione amministrativa di aggiornamento del bollettino 1997-1998 presuppone anche l'attribuzione della funzione di accertamento dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori, ai fini, appunto, della successiva pubblicazione dei risultati tramite bollettino.</p>\n<p class=\"lf-p\">La circostanza che il decreto-legge n. 411 del 1997 abbia modificato le modalità di pubblicità dei risultati dell'attività svolta dall'AIMA non incide, tuttavia, sul complessivo sistema che riconosce ad un ente statale, con disposizione esente da profili di incostituzionalità per le ragioni già esposte, la funzione di determinazione e aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento. Né vale assumere la illegittimità delle disposizioni in esame per avere le stesse, per taluni profili, disciplinato un periodo che al momento della entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997 era quasi ultimato. A prescindere dalla effettiva natura retroattiva delle disposizioni in esame, il rilievo è destituito di fondamento: la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale (cfr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VI, 25 marzo 2004, già menzionata).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deve, altresì, rilevare che il comma 2 dell'art. 4 – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va rilevato, altresì, con riferimento all'art. 5, comma 1, come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.— Prima di esaminare le censure relative alla compensazione, occorre rilevare come la normativa comunitaria consenta a ciascuno Stato membro, nella fase di verifica della produzione nel periodo considerato, di compensare i quantitativi di latte assegnati e non utilizzati da taluni produttori per ridurre o eliminare le sanzioni a carico dei produttori che, al contrario, hanno prodotto latte in misura eccedente la quota agli stessi concessa.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.1.— La ricorrente censura l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Esso dispone che, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997 (il quale prevede che l'AIMA debba tenere conto delle specifiche risultanze della relazione della Commissione governativa di indagine), la predetta Azienda, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2 (termine previsto per la decisione sui ricorsi di riesame da parte delle Regioni e delle Province autonome), effettui la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997, nonché degli accertamenti compiuti e della decisione dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione de qua, inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica, si proceda al raffronto tra i dati della compensazione nazionale, eseguita ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 552 del 1996, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore (compensazione per APL), determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, con applicazione, in via perequativa, dell'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La disposizione in esame prevede, altresì, che la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisca a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare operate precedentemente per lo stesso periodo (comma 1); stabilisce, infine, che a seguito della verifica in tal modo effettuata, il Governo comunichi all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997 per la rettifica dei prelievi dovuti (comma 1-bis).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2.— La Regione ricorrente (ric. n. 4 del 1998) ritiene che detta norma – nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge di conversione – sia costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>inciderebbe retroattivamente sulla disciplina della compensazione di campagne già concluse, in contrasto con il principio sancito dalla normativa comunitaria che prevede una periodizzazione delle campagne di produzione lattiera;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l'avvenuta soppressione del livello provinciale di compensazione non sostituito da alcuna istanza regionale, non solo opererebbe l'ennesimo by-pass del governo regionale, ma recherebbe ancor «più grave pregiudizio agli interessi degli agricoltori della Regione ricorrente», atteso che «più si innalza (...) il livello di compensazione, meno è probabile che le eccedenze locali possano trovare aggiustamento e compensazione senza danno per la produzione complessiva a livello provinciale e regionale».</div>\n<p class=\"lf-p\">Con il successivo ricorso n. 18 del 1998 la ricorrente ha, altresì, censurato l'art. 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, rispettivamente, come modificato e come introdotto dalla legge di conversione n. 5 del 1998. Il comma 1, nel testo integrato dalla legge di conversione, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica, si proceda al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 552 del 1996 e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore (compensazione per APL).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni in questione si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la Regione sarebbe estromessa dal procedimento e non potrebbe prevedere in alcun modo l'esito delle operazioni da compiersi da parte dell'AIMA, con ovvi effetti negativi sulla sua capacità programmatoria di settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2.1.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avvenuta soppressione della compensazione per APL non viola i parametri costituzionali evocati dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare la legittimità della scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie (sentenza n. 398 del 1998, punto 11 del Considerato in diritto), e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale (cfr. sentenza n. 424 del 1999).</p>\n<p class=\"lf-p\">La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente. Questa Corte ha, al riguardo, già sottolineato, in relazione a censure che investivano il sistema di compensazione nazionale, che la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi satisfattiva delle pretese regionali in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori (sentenza n. 398 del 1998, punto 9 del Considerato in diritto). Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale – cui non sono attribuiti poteri discrezionali – che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame deve ancora una volta ribadirsi che la ricorrente muove da una interpretazione della normativa comunitaria disattesa dalla Corte di giustizia europea (cfr. la più volte citata sentenza del 25 marzo 2004): quest'ultima ha, infatti, affermato che i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato».</p>\n<p class=\"lf-p\">In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 5 del 1998, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti (cfr. art. 8 del reg. CEE 9 marzo 1993, n. 536/93).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.— L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, impugnato anch'esso dalla ricorrente, dispone: che le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, siano effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 43 del 1999, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico; che per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, non applichi le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni (previsione, questa, introdotta dalla legge di conversione); che l'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartirsi tra i produttori, sia costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito e il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo; che i risultati delle compensazioni siano comunicati, entro lo stesso termine, agli acquirenti, ai produttori e alle Regioni e Province autonome interessate.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.1.— La ricorrente ritiene (ric. n. 14 del 1999) che tali norme siano costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nell'attribuire all'AIMA compiti in relazione alle operazioni di compensazione per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, lederebbero le competenze regionali in materia, per di più con efficacia retroattiva, trattandosi di periodi di produzione ormai conclusi da tempo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prevedendo che l'AIMA effettui, anche per il periodo 1995-1996, la compensazione nazionale, sembrerebbero precludere l'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997 che, per quella stagione, faceva comunque salva la possibilità di operare la compensazione secondo il meccanismo previgente (quello per APL), ove meno oneroso per i produttori, con conseguente pregiudizio degli interessi di questi ultimi e, ad un tempo, delle competenze programmatorie e di governo attribuite alle Regioni in materia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le censure sono state ribadite in sede di impugnazione della legge di conversione (ric. n. 18 del 1999). È stato, altresì, impugnato l'art. 1, comma 1, nel testo risultante all'esito della conversione, per violazione delle medesime disposizioni costituzionali. La ricorrente ritiene che l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate sarebbe stata aggravata e che la prevista non applicazione della riduzione della quota B solo nei casi in cui l'illegittimità della riduzione fosse stata accertata con sentenza, si porrebbe in contrasto con quanto in precedenza stabilito dal decreto-legge n. 411 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.2.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sul punto valgono le considerazione già svolte, sia in ordine ai profili di retroattività, sia in ordine alla legittimità della previsione del sistema di compensazione nazionale, limitandosi le norme in esame a richiamare genericamente il meccanismo previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997 (e quindi, deve ritenersi, anche, la previsione dell'opzione tra sistema nazionale di compensazione e quello per APL), specificando che l'AIMA dovrà provvedere alle rettifiche imposte a seguito degli accertamenti e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatti pervenire attraverso il sistema informatico.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4.— Secondo la Regione ricorrente (ric. n. 14 del 1999 e ric. n. 18 del 1999) anche l'art. 1, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, nonché il comma 21-ter, introdotto in sede di conversione, sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 6 impone alle Regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'AIMA dei criteri di priorità per la compensazione nazionale determinati dall'art. 8, di comunicare le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in Comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 8 individua i criteri di priorità in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali sia stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che abbiano superato la propria quota, nei limiti del cinque per cento della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 9 dispone che per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 21-ter stabilisce che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano pure le disposizioni previste dal comma 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4.1.— La ricorrente ritiene (ric. n. 14 e ric. n. 18 del 1999) che le disposizioni riportate contrastino con quanto affermato nella sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, in quanto determinano i criteri della compensazione senza alcun coinvolgimento delle Regioni. In particolare, si è sottolineato che la previsione di cui al comma 9 introduce un criterio di priorità discriminatorio nei confronti di altre Regioni che pure hanno subìto rilevanti calamità naturali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il ricorso n. 18 del 1999, la ricorrente ha ribadito le censure nei confronti dell'art. 1, comma 8, come modificato in sede di conversione in legge, ed ha, in particolare, sottolineato la illogicità del criterio di cui al citato comma, non avendo i produttori non titolari di quota alcun interesse alle operazioni di compensazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento al comma 6, la ricorrente assume che lo stesso violerebbe le prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento, infine, al comma 21-ter, vengono ribadite le censure già formulate nei confronti del comma 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4.2.— La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 ha sostanzialmente reintrodotto il contenuto delle disposizioni di cui al comma 168 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Nell'esaminare la legittimità costituzionale di quest'ultima norma, questa Corte ha osservato che non può essere revocato in dubbio che la competenza alla determinazione dei criteri di compensazione appartenga allo Stato e non alle Regioni, così pure non è dubitabile che spetti allo Stato l'applicazione dei criteri della compensazione. Ciò in quanto «si tratta di attività che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale» (sentenza n. 398 del 1998). Questa Corte ha specificato che, nondimeno, essendo coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre e, di riflesso, la programmazione regionale, «i criteri non avrebbero potuto essere stabiliti se non dopo avere acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province espresso nella sede appropriata». Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma, oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, pur riproducendo sostanzialmente il contenuto della disposizione già caducata, si sottrae alle odierne censure nei termini in cui le stesse sono state formulate dalla ricorrente. Dalla disamina della documentazione prodotta a seguito dell'ordinanza istruttoria del 15 dicembre 1999 risulta, infatti, che sul disegno di legge, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel testo delle disposizioni in esame, esaminato in via d'urgenza e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 febbraio 1999, la Conferenza permanente, nella seduta del 24 febbraio 1999, ha formulato apposito parere.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisizione del predetto parere in ordine ai criteri di priorità individuati consente di ritenere esente dai profili di incostituzionalità anche il comma 21-ter, con il quale il legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità modulata in attuazione di precisi obblighi comunitari, ha esteso la validità di tali criteri anche al periodo 1999-2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto attiene, infine, alle censure formulate nei confronti del comma 6 dell'art. 1, al di là della genericità delle stesse ed alla inconferenza del richiamo alla materia del “governo del territorio”, la questione non è fondata, attesa la natura strettamente consequenziale della disposizione in esame rispetto a quelle sin qui esaminate.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5.— Ulteriore censura riguarda l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, come convertito nella legge n. 118 del 1999, il quale dispone che l'AIMA effettui la compensazione sulla base di dati certi (indicazione quest'ultima inserita in sede di conversione) per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 da parte delle Regioni e delle Province autonome e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999, prevedendo che i risultati della compensazione siano comunicati agli acquirenti, ai produttori e alle Regioni e Province autonome interessate.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5.1.— Secondo la Regione ricorrente (ric. n. 14 e n. 18 del 1999) tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, in quanto, oltre a ribadire l'attribuzione all'AIMA dei compiti in relazione alla compensazione nazionale, non determinerebbe i criteri in base ai quali i dati possono essere considerati certi e non prevederebbe alcun coinvolgimento delle Regioni in siffatta determinazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure sono state ribadite nei confronti della disposizione come convertita in legge (ric. n. 18 del 1999).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5.2.— La questione è in parte inammissibile e in parte non fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve, in primo luogo, ribadirsi la legittimità della previsione che attribuisce all'AIMA funzioni relative alla compensazione nazionale. Va, quindi, dichiarata la inammissibilità della censura relativa alla mancata indicazione dei criteri per la determinazione dei «dati certi», non essendo la stessa corredata da alcun supporto argomentativo atto a dimostrarne l'incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione: a prescindere dalla sussistenza della effettiva necessità di prevedere, nel caso di specie, strumenti di concertazione con le Regioni, la norma in esame garantisce il coinvolgimento delle Regioni stesse, prevedendo che la compensazione venga effettuata tenendo conto di quelle determinazioni definitive formulate da Regioni (e Province autonome), le cui modalità procedurali sono fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (art. 1, comma 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6.— La ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 1999, come convertito nella legge n. 118 del 1999, il quale dispone che, ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), effettui: a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali, già accertati per detto periodo sulla base del decreto-legge n. 411 del 1997, in ragione dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle Regioni e dalla Province autonome; b) la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA e dalle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati (criterio, quest'ultimo, inserito in sede di conversione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, introdotto in sede di conversione, dispone che i produttori sono tenuti a trasmettere copia della comunicazione individuale di cui all'art. 1, comma 3, al rispettivo acquirente, il quale si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il successivo comma 3-ter, pure introdotto dalla legge di conversione, dispone che le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono trasmesse all'AIMA, alle Regioni e alle Province autonome anche su supporto magnetico e stabilisce che detti enti ne forniscano copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 stabilisce che, con la medesima comunicazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), l'AIMA provveda all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti e alle mobilità fornite dalle Regioni e Province autonome, prevedendo altresì che tali aggiornamenti siano validi come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6.1.— Secondo la ricorrente (ric. n. 14 del 1999), l'art. 1, commi 3 e 4, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuirebbe ancora all'AIMA il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali in violazione delle competenze regionali e per di più con effetto retroattivo e ciò determinerebbe conseguenze incontrollabili sia per i produttori, che per l'ente territoriale preposto al governo del settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il ricorso n. 18 del 1999 la ricorrente ha ulteriormente censurato – oltre alla lettera b) del comma 3 (comma modificato dalla legge di conversione) – i commi 3-bis, 3-ter e 4-bis del citato art. 1 del decreto-legge n. 43 del 1999, introdotti in sede di conversione, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare la ricorrente, con riferimento alla modifica, introdotta dalla legge di conversione, del comma 3, ritiene che la stessa, prevedendo che si debba tenere conto solo delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati, introdurrebbe una illogica discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle Regioni in ordine alle molteplici fattispecie esaminate ai fini dell'aggiornamento definitivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 3-bis sarebbe costituzionalmente illegittimo in via derivata, per la stretta connessione esistente con il precedente comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 3-ter, secondo la ricorrente, sarebbe anch'esso illegittimo in via derivata per gli stessi vizi che inficiano la lettera b) del comma 3, ma contestualmente li aggraverebbe «imponendo alle Regioni l'onere della comunicazione dei dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 4-bis violerebbe, infine, gli evocati parametri costituzionali, in quanto illegittimamente si consentirebbe il rilascio di certificazioni provvisorie sulla base di dati non definitivi e perciò stesso dichiaratamente modificabili, con conseguente possibilità di alterazione del complessivo quadro di riferimento qualora solo alcune Regioni si avvalessero della «facoltà» prevista dalla norma.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6.2.— Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali – attribuito in via transitoria all'AIMA – ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica sul piano costituzionale, come già sottolineato, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'AIMA nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. Né assume rilevanza, per ritenere fondata la censura, la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia (sentenza 25 marzo 2004, già richiamata), alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.7.— L'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono disciplinate le modalità per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 10, del medesimo decreto-legge stabilisce che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano per la comunicazione individuale ai produttori delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 19, a sua volta, dispone che il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.7.1.— Ad avviso della ricorrente (ric. n. 14 del 1999), le norme citate sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, pur riconoscendo il potere delle Regioni di pervenire a determinazioni definitive, negherebbero loro il potere di stabilire le modalità procedurali per addivenire a tali determinazioni, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e con lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni. Dette censure sono state riproposte nel successivo ricorso n. 18 del 1999 della medesima Regione Lombardia.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.7.2.— Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il coinvolgimento delle Regioni mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza permanente ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di disciplina delle modalità per addivenire alle determinazioni definitive, costituisce, infatti, sufficiente garanzia di salvaguardia delle competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.8.— L'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 43 del 1999 dispone che i risultati delle compensazioni nazionali effettuate (periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000) sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione della garanzie fideiussorie, salvo che per i soggetti di cui al successivo comma 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.8.1.— La Regione ricorrente ne assume la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, per le medesime ragioni prospettate nei confronti delle disposizioni che regolamentano le singole compensazioni nazionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.8.2.— La questione non è fondata per lo stesso ordine di argomentazioni sopra prospettate al punto 13.7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.— Vanno ora esaminate le questioni relative alla previsione del c.d. avvalimento di uffici regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.— L'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999 stabilisce che, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, il produttore deve corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso; in difetto, la norma affida alle Regioni, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione di pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.1.— Ad avviso della Regione Lombardia (ric. n. 14 del 1999), tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto – tenuto conto che la disposizione in esame non prevede alcun corrispettivo per il sostanziale avvalimento di uffici regionali – verrebbero compromesse la potestà organizzatoria delle Regioni e, ad un tempo, anche l'autonomia finanziaria regionale in contrasto con il principio che impone l'obbligo per lo Stato di prevedere la copertura delle nuove spese ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è stata prospettata (ric. n. 18 del 1999) anche nei confronti della disposizione suddetta come modificata dalla legge di conversione.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2.— Sul punto deve rilevarsi che la norma in esame, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 118 del 1999, in effetti stabiliva che, per finalità attinenti al perseguimento di interessi statali, fosse previsto l'avvalimento di uffici regionali per la riscossione coattiva mediante ruolo dei prelievi dovuti da parte del produttore.</p>\n<p class=\"lf-p\">La predetta legge di conversione, però, modificando in parte qua l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione satisfattiva delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA. Ciò consente – in assenza di una attuazione medio tempore della norma impugnata – di dichiarare la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">16.— Ulteriori censure sono sollevate con riguardo alla disciplina dei ricorsi di riesame e dell'efficacia delle decisioni giurisdizionali in materia di quantitativi individuali.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.— La Regione Lombardia ha, innanzitutto, impugnato con il ricorso n. 4 del 1998 l'art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 411 del 1997, nel testo vigente prima della conversione in legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge dispone che l'AIMA debba comunicare ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati e i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi 1-3 del medesimo articolo, e che gli interessati possano presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'AIMA e fornendo le necessarie prove documentali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 6, dello stesso decreto-legge stabilisce che i ricorsi di riesame sono presentati alle Regioni e alle Province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA; prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome, previa convocazione per il riesame, in contraddittorio, del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente, provvedano all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 8, dispone che per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame sia fissato il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione dei ricorsi di riesame, e che nello stesso termine le decisioni debbano essere fatte pervenire all'AIMA, pena la loro irricevibilità, ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 9, stabilisce che, qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA o dei quantitativi di latte commercializzato dalla stessa accertati, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, l'art. 2, comma 10, prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.1.— Secondo la ricorrente Regione Lombardia (ric. n. 4 del 1998) dette disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, le norme contenute nei commi 5, 6 e 8, del predetto art. 2, relegherebbero le Regioni al ruolo di mero supporto dell'azione statale, costringendole a rispettare termini perentori previsti in misura irragionevolmente breve per rivedere dati ascrivibili all'azione di altri soggetti (l'AIMA) e prevedendo sanzioni sul piano civile, penale, amministrativo e disciplinare, a carico degli autori di omissioni o ritardi. La ricorrente osserva, inoltre, che, decorrendo il termine per proporre azione di riesame dalla comunicazione di cui al comma 5 effettuata dall'AIMA ai produttori, la Regione non potrebbe conoscere tale data e conseguentemente non potrebbe neanche valutare la ricevibilità dei ricorsi stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il successivo ricorso n. 18 del 1998 la ricorrente, impugnando il decreto-legge n. 411 del 1997 nel testo risultante dalla legge di conversione, ha ribadito le censure già formulate con il ricorso n. 4 del 1998 ed ha, in particolare, lamentato la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni dalle norme in esame. Inoltre, la ricorrente ha impugnato l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, nella parte in cui dispone che, in caso di inadempienza nel rispetto dei termini perentori stabiliti dal comma 8 relativi alla decisione dei ricorsi di riesame, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotti i provvedimenti necessari. Tale norma sarebbe, secondo la ricorrente, costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto accollerebbe alle Regioni gravi responsabilità, sanzionando in forma istituzionale, con la perdita delle loro competenze, l'eventuale impossibilità di ottemperare in tempi ristrettissimi ad obblighi derivanti da pregresse omissioni ad esse non imputabili.</p></div>", "next": 239765}