{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Tuttavia, come questa Corte ha già affermato (v. sentenza n. 13 del 2004), vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni. Così interpretata la norma non lede la sfera di attribuzioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 3, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnato dalle Regioni Marche e Toscana, contiene una norma analoga a quella di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge delega e lo scrutinio relativo conduce, quindi, alle medesime conclusioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.–– La disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge delega fissa come principio e criterio direttivo l'«incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province». Le censure contro tale norma devono essere esaminate congiuntamente a quelle contro le disposizioni sub lettere l) e m) dello stesso art. 1, comma 2, lettera f), della legge di delegazione nonché a quelle contro gli artt. 3, comma 2; 4; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per la connessione che esiste tra le norme impugnate e quindi tra le questioni di cui sono oggetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione sub art. 1, comma 2, lettera l), della legge delega, impugnata ritualmente dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, è così formulata: «identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui alla lettera m) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 30 del 2003, impugnate dalla sola Regione Marche, sono le seguenti: «abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>garanzia del regime di solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore».</div>\n<p class=\"lf-p\">Dell'art. 3 del d.lgs. n. 276 del 2003, che introduce le norme del Titolo II (Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro) e reca la rubrica “finalità”, è stato censurato il comma 2, per intero, dalle Regioni Marche e Toscana e solo le disposizioni sub lettere a) e c) dalla Regione Emilia-Romagna. Il comma, nelle parti censurate, è del seguente tenore: «Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, che detta la definizione di “autorizzazione” alle agenzie del lavoro, è impugnato dalla sola Regione Emilia-Romagna e la relativa impugnazione è da ritenere inammissibile, non essendo tale disposizione compresa tra quelle indicate nella delibera della Giunta regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pari inammissibile è l'impugnativa dell'art. 5 del medesimo decreto, proposta dalla sola Provincia autonoma di Trento in modo generico, senza alcuna esplicitazione delle relative censure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, inseriti nel Capo I (Regime autorizzatorio e accreditamenti), sono formulati nel seguente modo: art. 4 (Agenzie per il lavoro): «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>agenzie di intermediazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>agenzie di ricerca e selezione del personale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c) d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo è stato impugnato nel suo complesso dalle Regioni Marche e Toscana e dalla Provincia di Trento, nonché, con esclusione del comma 7, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) è stato impugnato nella sua totalità dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche nonché nei commi da 6 a 8 dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Trento ed è così formulato: «1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma l.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, e delle procedure ad essa connesse».</div>\n<p class=\"lf-p\">Su parte delle norme del decreto legislativo ora riportate ha inciso il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). In particolare, per quanto concerne le disposizioni suindicate, l'art. 2 del decreto correttivo ha apportato le modifiche che si espongono. Il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 276 con il seguente: «Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 2 ha sostituito il comma 8 dello stesso articolo 6 con il seguente: «Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1».</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine il comma 3 dell'art. 2 del decreto n. 251 del 2004 ha aggiunto, dopo il comma 8, il seguente comma 8-bis: «I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle disposizioni della legge delega di cui alle lettere l) ed m) sopra riportate si ricollegano quelle degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 276 del 2003, che sono state in parte impugnate dalla sola Regione Emilia-Romagna.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente, pur avendo incluso nell'epigrafe del ricorso tra le disposizioni cui l'atto si riferisce tutti i commi da 1 a 5 dell'articolo 12, ha poi limitato le censure ai commi 3 e 5, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, dolendosi che, pur essendo i fondi previsti dagli articoli l e 2 destinati in parte a misure di sostegno dell'occupazione e della formazione, entrambe materie di competenza regionale, le Regioni non siano state coinvolte nella loro gestione. I commi impugnati sono così formulati: «3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito». «5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. II Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'art. 13, la Regione Emilia-Romagna impugna i commi 1 e 6, del seguente tenore: «1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione é collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale». «6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le provincie o le regioni stesse».</div>\n<p class=\"lf-p\">Prima di scrutinare le norme suindicate, è necessario anzitutto richiamare quanto già detto riguardo al rapportarsi della disciplina del collocamento, ed in genere dei servizi per l'impiego, agli artt. 4 e 120 Cost. nonché al limite che la competenza regionale può incontrare per effetto delle attribuzioni statali riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (v. sentenza n. 388 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutto ciò visto nell'ottica della realizzazione del diritto sociale al lavoro. Ma se il collocamento, ed in genere tutte le attività atte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, non sono più riservati alle strutture pubbliche, ritenendosi dal legislatore che solo l'apertura ai privati e la collaborazione tra questi e le strutture pubbliche possano rendere efficienti tali attività, la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgerle deve essere in armonia con i precetti costituzionali concernenti l'attività economica. E sul punto è necessario rilevare che, se l'originaria disciplina dei privati abilitati all'intermediazione prevedeva che essi avessero come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tale attività (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 469 del 1997), questa esclusività non è più richiesta, sussistendo soltanto, per i soggetti polifunzionali, l'obbligo di tenere distinte divisioni operative, gestite con contabilità separata, onde consentire una puntuale conoscenza dei dati specifici (art. 5, comma 1, lettera e, d.lgs. n. 276 del 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'angolo visuale dei soggetti che la svolgono, l'attività di intermediazione nella sua più ampia accezione può quindi costituire oggetto di normale attività imprenditoriale ed è soggetta anche alle norme che tutelano la concorrenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Occorre infine osservare che l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), della legge delega abilita anche allo svolgimento di tutte le attività di cui alla successiva lettera m), concernenti prevalentemente la somministrazione di manodopera o di lavoro altrui ed il regime dei rapporti che da essa nascono, nonché i criteri di distinzione tra appalto e interposizione ed il regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, materie tutte che rientrano in competenze esclusive dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base di tali premesse si può procedere allo scrutinio delle singole questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003 è impugnato ritualmente dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna perché, in una materia di competenza legislativa concorrente, conterrebbe norme di dettaglio. La Regione Emilia-Romagna denuncia anche l'ambiguità della norma per i dubbi interpretativi che suscita, evocando, oltre agli artt. 117 e 118 Cost., anche gli artt. 3 e 97 Cost., perché prevederebbe un eguale trattamento per situazioni diseguali e sarebbe comunque contraria al canone della buona amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suindicate censure solo in parte possono trovare ingresso ed essere scrutinate nel merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">A questa Corte, infatti, non compete formulare giudizi di opportunità o risolvere dubbi interpretativi, mentre i profili relativi agli artt. 3 e 97 Cost. non concretano lesioni della sfera di competenza regionale. Le censure sono, quindi, inammissibili, in parte qua.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione, così delimitata, è infondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La scelta di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento costituisce un criterio direttivo idoneo a dar luogo alla formulazione di un principio fondamentale, sul quale basare la disciplina della complessa materia. L'opzione di un unico regime giuridico per chiunque voglia svolgere attività in senso generico di intermediazione è correlata all'esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali – in questa sede non vengono in evidenza problemi di adeguamento al diritto comunitario – esigenza la quale a sua volta si radica nel precetto dell'art. 120, primo comma, Cost., la cui osservanza costituisce la premessa perché siano garantiti anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli inerenti alle prestazioni essenziali per la realizzazione del diritto al lavoro, da un lato, ed allo svolgimento di attività che possono avere natura economica in regime di concorrenza, dall'altro.</p>\n<p class=\"lf-p\">La previsione di ambiti regionali del mercato del lavoro è ausiliaria e complementare rispetto al mercato nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Connessa alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento è quella dell'albo delle agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, poiché le agenzie iscritte nell'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali suindicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure contro i restanti commi del citato art. 4, anche in considerazione del grado di specificità delle ragioni addotte, sono quindi infondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto concerne le questioni relative all'art. 6, occorre preliminarmente rilevare che le censure prospettate dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sono da ritenere inammissibili in quanto i profili di censura in esse evidenziati non ridondano in lesioni della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, invece, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, si rileva che il contenuto precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata da quest'ultimo provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma 3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi 1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all'art. 4, con la precisazione che tale esito riguarda anche le doglianze prospettate dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana in riferimento all'art. 97 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto riguarda il comma 8, la sostituzione operata dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell'apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale; è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto. Di conseguenza, non vi è luogo a provvedere essendo cessata la materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera m), della legge n. 30 del 2003, sollevate dalla sola Regione Marche con riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate conterrebbero norme di dettaglio in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di competenza legislativa concorrente, non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prima parte della norma dispone l'abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e quella del numero 1 stabilisce come principio e criterio direttivo che l'autorizzazione alla somministrazione di manodopera debba essere data solo ai soggetti autorizzati ai sensi della lettera l). Si tratta di norme concernenti aspetti generali del nuovo sistema del collocamento e della intermediazione, connesse al regime unico dell'autorizzazione di cui si è detto, e della conseguente abrogazione della legge n. 1369 del 1960 sul presupposto della incompatibilità del vecchio sistema normativo riguardo al nuovo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Da tali norme non deriva alcuna lesione della sfera di competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni sub numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7 riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi sono anch'esse da ricondurre all'ordinamento civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine la disposizione contenuta nel numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l'apparato sanzionatorio civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tali questioni non sono, pertanto, fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Connessi alle disposizioni della legge di delegazione appena esaminate, in quanto concernono aspetti della somministrazione di lavoro, sono gli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 276 del 2003, dei quali la sola Regione Emilia-Romagna censura rispettivamente i commi 3 e 5, i commi 1 e 6, ed i commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, per quanto riguarda l'art. 12, la Regione ricorrente si duole che, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e 2 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), la disciplina sia esclusivamente statale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tesi della ricorrente non sono condivisibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">È necessario premettere che dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame risulta che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare al fondo di cui al comma 4 un primo contributo del quattro per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato e che le somme sono destinate ad interventi in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deve osservare che sia per l'origine e quantificazione delle somme (contributi dei datori di lavoro commisurati in percentuale a retribuzioni), sia per una parte della loro destinazione (specifiche misure di carattere previdenziale sempre a favore dei lavoratori assunti a tempo determinato), si tratta di una disciplina essenzialmente di carattere previdenziale, che soltanto eventualmente e in modo marginale può farsi rientrare nella tutela e sicurezza del lavoro o nella qualificazione o riqualificazione, queste ultime peraltro da svolgersi, se non esclusivamente, di norma all'interno delle aziende, essendo finalizzate alla continuità delle occasioni d'impiego.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 2 prevede un identico contributo da destinare in parte all'integrazione del reddito dei lavoratori a tempo determinato e quindi ancora a scopi previdenziali, in parte a iniziative comuni relative all'accertamento dell'utilità generale della somministrazione di lavoro, o a favorire iniziative per l'inserimento o il reinserimento di lavoratori svantaggiati, oppure percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Si tratta di norme generali sulla tutela del lavoro.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prevalenza e soprattutto l'indefettibilità della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustificano l'attrazione alle competenze statali anche di funzioni amministrative (v. sentenza n. 303 del 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni impugnate dell'art. 13 disciplinano deroghe al regime generale del contratto di inserimento qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati. Riguardo ad esse si può osservare che, essendo la finalità quella di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di tali soggetti, gli strumenti usati attengono anche al regime retributivo e quindi all'ordinamento civile, oppure a diritti previdenziali e dunque a materie di competenza esclusiva statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente Regione Emilia-Romagna osserva che il comma 6 dello stesso articolo, nel prevedere un regime transitorio «fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia», espressamente riconosce che questa appartiene alla competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ora, a parte il rilievo che non può essere una legge ordinaria a modificare l'assetto costituzionale del riparto delle competenze legislative, le norme impugnate hanno ad oggetto la disciplina di strutture e misure idonee a favorire l'inserimento dei soggetti svantaggiati che attengono al regime privatistico o previdenziale, sicché non è a queste misure che può riferirsi il rinvio ad una futura legislazione regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In considerazione delle materie – ordinamento civile e previdenza – cui ineriscono le misure già stabilite, la disciplina transitoria non comporta alcuna lesione delle sfere di competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, per quanto concerne le disposizioni dell'art. 14, si può osservare, da una parte, che esse contengono norme di principio, quale la previsione di una convenzione quadro, dall'altra, che è assicurato il coinvolgimento delle Regioni, dal momento che è previsto che le convenzioni «devono essere validate da parte delle regioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si rileva, peraltro, che, in relazione ai menzionati artt. 13, commi 1 e 6, e 14, commi 1 e 2, la Regione ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell'art. 76 Cost., sostenendo che tali norme non troverebbero alcun fondamento nella legge delega. Tali censure sono inammissibili poiché non si risolvono in una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.— La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost., l'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale stabilisce che «la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 3 dell'art. 4-bis suindicato a sua volta stabilisce che: «fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale».</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente sostiene che la norma censurata comporta una deroga irragionevole ad un principio fondamentale con lesione delle competenze regionali; deroga non prevista dalla legge di delegazione n. 30 del 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla ammissibilità della questione non possono sorgere dubbi una volta che si rilevi che la disposizione derogata dalla norma censurata comporta potestà normative delle Regioni, sulle quali la deroga stessa incide, limitandole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, la questione è fondata perché nessuna disposizione della legge n. 30 del 2003 prevede la deroga suindicata.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.–– Occorre procedere a questo punto allo scrutinio delle questioni concernenti la seconda parte dell'art. 2 della legge n. 30 del 2003 e cioè dei principi e criteri direttivi finalizzati all'attuazione della delega per la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nonché di quelle relative alle disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 che alla materia della suindicata delega si riconnettono, tenendo presenti i rilievi fatti con riguardo alle questioni relative alla prima parte della disposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma detta i seguenti criteri e principi direttivi, cominciando dalla lettera b), in quanto la disposizione sub lettera a) è censurata soltanto dalla Regione Toscana, con impugnazione già dichiarata inammissibile: «b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda».</div>\n<p class=\"lf-p\">A tali disposizioni della legge di delegazione si ricollegano quelle del Titolo VI (Apprendistato e contratto di inserimento) del d.lgs. n. 276, distinte nel capo I per l'apprendistato (articoli da 47 a 53) e nel capo II per il contratto di inserimento (articoli da 54 a 60), il cui tenore, nel testo originario impugnato dalle ricorrenti – antecedente alle parziali modifiche, peraltro ininfluenti in questa sede, introdotte dal decreto correttivo n. 251 del 2004 relative agli artt. 53, comma 3, 55, comma 5, 59, comma 3 e all'aggiunta dell'art. 59-bis – era il seguente: «art. 47 (Definizione, tipologie e limiti quantitativi). 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. art. 49 (Apprendistato professionalizzante). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'àmbito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. art. 50 (Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. art. 51 (Crediti formativi). 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel d.m. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. art. 52 (Repertorio delle professioni). 1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. art. 53 (Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali). 1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. art. 54 (Definizione e campo di applicazione). 1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I contratti di inserimento possono essere stipulati da:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gruppi di imprese;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>associazioni professionali, socio-culturali, sportive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fondazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>enti di ricerca, pubblici e privati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>organizzazioni e associazioni di categoria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. art. 55 (Progetto individuale di inserimento). 1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. art. 56 (Forma). 1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. art. 57 (Durata). 1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1. art. 58 (Disciplina del rapporto di lavoro). 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento. art. 59 (Incentivi economici e normativi). 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). art. 60 (Tirocini estivi di orientamento). 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al d.m. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Preliminarmente va osservato che la questione sollevata dalla Regione Toscana con riguardo all'art. 55, comma 3, del decreto in oggetto, in riferimento all'art. 76 Cost., per un presunto eccesso di delega, appare inammissibile, poiché la censura non si traduce nella lesione delle competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo scrutinio nel merito delle singole questioni occorre far precedere alcune considerazioni di carattere generale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disciplina della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti – ed è il caso di rilevare che l'art. 6 della legge n. 30 del 2003 esclude che le deleghe di cui agli articoli da 1 a 5 si applichino ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate – da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su altro versante occorre rilevare che i contratti a contenuto formativo hanno subíto una evoluzione collegata da un lato alle esigenze della formazione continua, dall'altro alla previsione di tali schemi contrattuali, ed in specie dell'apprendistato, in relazione ad attività per le quali in passato tale tipo contrattuale non era considerato idoneo. Ciò risulta chiaramente dalla varietà delle tipologie di apprendistato come definite nell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, con la indicazione anche di una forma di apprendistato «per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Da quanto detto consegue il collegamento permanente che sotto alcuni aspetti si è venuto a stabilire tra gli schemi contrattuali di lavoro a contenuto formativo, in particolare dell'apprendistato, e l'ordinamento dell'istruzione; ordinamento quest'ultimo che, nella disciplina costituzionale delle attribuzioni delle competenze legislative, ha un regime particolare, con l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva riguardo alle norme generali sull'istruzione (art. 117, comma secondo, lettera n) e – per il resto – con la consueta ripartizione tra Stato e Regioni: attribuzione al primo della competenza a determinare i principi fondamentali ed alle seconde quella concernente le altre norme (art. 117, comma terzo), salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (v. sentenza n. 13 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, le norme che pongono limiti quantitativi alle imprese nelle assunzioni di apprendisti a garanzia dell'occupazione in rapporti ordinari di lavoro e contro le strumentalizzazioni per fini impropri dell'apprendistato rientrano nella tutela del lavoro, materia di competenza concorrente, in relazione alla quale stabiliscono principi fondamentali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una volta chiarito che, alla luce delle considerazioni esposte, le molteplici interferenze di materie diverse non consentono la risoluzione delle questioni stesse sulla base di rigidi criteri, si può passare all'esame delle singole questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.— Le censure alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), non sono fondate, ma le norme richiedono alcune esplicazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda anche nella prospettiva di «una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione», è un principio di carattere generale estraneo alla competenza esclusiva regionale, dal momento che espressamente non riguarda la formazione pubblica. I poteri autorizzatori che possono essere attribuiti agli enti bilaterali a loro volta non concernono quest'ultima. Infine, la previsione di un raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione ha carattere generale e di per sé non implica alcuna lesione di competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non fondata è la questione concernente la disposizione di cui alla lettera c) perché la previsione di forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa» è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni sub d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parimenti infondate e per le stesse ragioni appena esposte sono le questioni riguardanti le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) che contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo scrutinio delle censure sulle disposizioni di cui alle lettere h) ed i) va condotto congiuntamente a quello concernente le impugnative avverso le norme del d.lgs. n. 276 in materia di apprendistato (artt. da 47 a 53).</p>\n<p class=\"lf-p\">16.— L'art. 47 del d.lgs. n. 276 è censurato dalla sola Regione Marche la quale si duole che la disposizione contenga la disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure risultano non fondate qualora si rilevi, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all'ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs n. 276 sono impugnati nel loro complesso dalla Regione Marche, mentre il comma 4 dell'art. 48 ed il comma 5 dell'art. 49 sono censurati anche dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e il comma 3 dell'art. 50 da queste ultime due. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 2 della legge n. 30 del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost.; alcune, con prospettazioni alternative o subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di principi fondamentali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Occorre anzitutto sviluppare le considerazioni generali sub punto 15, con particolare riguardo all'apprendistato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, la prima parte del comma 4 dell'art. 48, oggetto delle più specifiche censure di tutte le Regioni e della Provincia autonoma, se letta insieme alle disposizioni della seconda parte, dimostra quanto appena si diceva. Sotto la lettera b) è stabilita la previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito dal comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Del resto tutto l'art. 48 dimostra siffatta commistione di materie. Il primo comma contiene la previsione dei soggetti che possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il comma successivo prevede la finalizzazione del contratto al conseguimento di una qualifica professionale anche in considerazione dei crediti formativi e in raccordo a ciò che è stabilito dalla citata legge n. 53 del 2003. Il comma 3 contiene la disciplina civilistica del rapporto rientrante nell'ordinamento civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale situazione la previsione che le Regioni debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4), non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo alle questioni concernenti gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 276, contenenti norme, sotto gli aspetti che qui interessano, simili anche se non identiche a quelle dell'art. 48, nonché riguardo alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) della legge n. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche, per l'intero, e la Regione Emilia-Romagna, solo riguardo al comma 2, hanno impugnato l'art. 51 del d.lgs. n. 276, concernente i crediti formativi che si acquisiscono attraverso il contratto di apprendistato (comma 1) ed il loro riconoscimento. In questo caso la definizione delle modalità del riconoscimento è attribuita ad organi dello Stato, ma è prevista l'intesa con le Regioni nonché il rispetto di quanto già stabilito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali del 18 febbraio 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisizione dei crediti formativi attraverso il contratto di apprendistato – la cui disciplina, per ciò che attiene ai rapporti intersoggettivi tra datore e lavoratore, compresa la formazione all'interno dell'azienda, appartiene alla competenza dello Stato – giustifica la disciplina statale del riconoscimento dei crediti stessi, mentre il coinvolgimento delle Regioni è assicurato mediante lo strumento più pregnante di attuazione del principio di leale collaborazione e cioè attraverso l'intesa. Da tanto consegue l'inammissibilità della censura proposta nei confronti della medesima norma in riferimento all'art. 76 Cost., dal momento che l'asserito eccesso di delega comunque non ridonda in violazione della sfera di competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Argomenti non eguali, ma che nascono dallo stesso ordine d'idee, conducono a ritenere infondata la questione avente ad oggetto l'articolo 52 del d.lgs. n. 276, dal momento che le qualifiche professionali, la cui armonizzazione la norma disciplina, sono strettamente collegate ai crediti formativi ed il coinvolgimento regionale è assicurato dalla partecipazione dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni all'organismo all'uopo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 53 del citato d.lgs. n. 276, del resto espressi dalla sola Regione Marche con un generico riferimento alla violazione di competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, non hanno ragion d'essere. La disposizione, parzialmente modificata dal decreto correttivo n. 251 in modo irrilevante per quanto riguarda la questione di costituzionalità, nel suo comma 1 contiene norme rientranti nell'ordinamento civile (categorie d'inquadramento degli apprendisti); nel suo comma 2 contiene norme concernenti l'ordinamento civile e principi fondamentali in tema di tutela e sicurezza del lavoro, a seconda degli istituti rispetto ai quali operano i limiti numerici nel cui computo non rientrano gli apprendisti; nel comma 3 contempla, in primo luogo il mantenimento in via provvisoria della disciplina degli incentivi ed inoltre il principio che questi sono condizionati alla verifica della formazione svolta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verifica che, concernendo sia la formazione svolta in azienda, sia quella extra-aziendale, non è illegittimo sia regolata dal Ministro una volta garantito il pieno coinvolgimento delle Regioni mediante la suindicata intesa. La seconda parte del comma 3 è stata modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 251 del 2004 in modo non influente rispetto alla questione di costituzionalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 4, riguardante il mantenimento dell'attuale disciplina previdenziale e assistenziale, non è specificamente oggetto di doglianze.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.— Gli articoli da 54 a 60, costituenti il Capo II del Titolo VII del decreto impugnato, contengono la disciplina del contratto d'inserimento (articoli da 54 a 59) e quella dei tirocini estivi di orientamento (articolo 60).</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 1 e 2 dell'art. 54, impugnato dalle Regioni Marche e Toscana, definiscono il contratto d'inserimento e prevedono i soggetti abilitati a stipularlo. Sono norme che rientrano nell'ordinamento civile dalle quali nessuna lesione deriva alle competenze regionali. I commi che seguono regolano il numero di contratti d'inserimento stipulabili con riguardo ai lavoratori legati da tale tipo di rapporto e che siano stati mantenuti in servizio. Si tratta di principi fondamentali in materia di tutela del lavoro, sicché anche in tali disposizioni non si rinvengono lesioni di attribuzioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 55 disciplina il progetto individuale d'inserimento ed il comma 1 stabilisce che «condizione per l'assunzione con contratto d'inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo».</p>\n<p class=\"lf-p\">La previsione della finalizzazione del progetto alla garanzia dello «adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo» induce a ritenere che ciò che viene in primo piano sia il profilo intersoggettivo contrattuale del particolare tipo di rapporto di lavoro: competenze professionali del lavoratore e contesto lavorativo e dunque particolarità dell'azienda e delle sue articolazioni, cioè aspetti rientranti nell'ordinamento civile. Il ricorso eventuale ai fondi per la formazione continua, per la realizzazione del progetto di cui al comma 2, non equivale a determinare la relativa disciplina di questo. Si deve soggiungere che la norma non esclude che le Regioni possano porre a disposizione delle parti del rapporto strutture idonee a supportare l'attuazione del progetto d'inserimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervento in via amministrativa del Ministro è previsto soltanto come sostitutivo di quello privatistico delle parti sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 276 contengono la disciplina della forma, della durata e delle eventuali cause di sospensione del rapporto (servizio militare o civile, astensione per maternità) e il divieto di rinnovazione tra le stesse parti, ossia aspetti prettamente privatistici, la cui regolamentazione rientra nell'ambito dell'ordinamento civile. Le denunce della Regione Marche – che lamenta l'esorbitanza da parte della disciplina statale nella sfera di competenza regionale – sono pertanto non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli articoli 58 e 59 del d.lgs., anch'essi impugnati soltanto dalla Regione Marche, contengono la disciplina di aspetti del rapporto intersoggettivo (art. 58, comma 1, e art. 59, comma 1) oppure principi fondamentali in tema di tutela del lavoro (numero massimo di lavoratori assunti con contratti d'inserimento, esclusione di tali lavoratori dal computo dei limiti numerici, disciplina generale degli incentivi economici). Irrilevante, ai fini della questione di costituzionalità, è la modifica introdotta dall'art. 13 del decreto correttivo n. 251 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tali disposizioni non sconfinano negli ambiti di competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d. lgs. n. 276, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.— Gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276 sono stati impugnati dalla Regione Marche mediante un generico riferimento alle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro; i primi due articoli sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana con argomenti analoghi, ma l'impugnazione dell'art. 71 è inammissibile, perché la disposizione non è prevista tra quelle da impugnare nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione all'impugnazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, il d.lgs. correttivo n. 251 del 2004 ha modificato l'art. 70, comma 2, e integralmente sostituito l'art. 72, in modo peraltro non influente ai fini della decisione delle relative questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni suindicate concernono la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, cioè di quelle prestazioni di natura meramente occasionale nell'ambito dei piccoli lavori domestici, di giardinaggio, d'insegnamento supplementare, di collaborazione con enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi che non superino un determinato tetto. Si tratta di prestazioni che o non rientravano in alcuna normativa, oppure rientravano in regolamentazioni raramente di fatto osservate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La normativa concerne in modo prevalente – se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni suindicate e la circostanza che essa riguardi soggetti ai margini del mercato del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli strumenti di cui il legislatore si è avvalso.</p>\n<p class=\"lf-p\">In conclusione, anche le questioni aventi ad oggetto gli articoli da 70 a 73 non sono fondate, dovendo tali norme considerarsi rientranti in materie di competenza esclusiva dello Stato piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parimenti infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 che prevede, per escluderne ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia ogni decisione in ordine agli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro); riuniti i giudizi; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della predetta legge n. 30 del 2003; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere f), h) ed m), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a 59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Valerio ONIDA, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA</p></div>", "next": 0}