{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">5.1.- Premesso che «il risanamento agevolato da misure di sostegno finanziario non può considerarsi un vero e proprio risanamento né in senso economico né giuridico», i giudici rimettenti deducono che «il risanamento dell'impresa mediante l'esperimento dell'azione revocatoria costituisce un ingiustificato privilegio […] e determina un effetto distorsivo della concorrenza», in quanto le somme riscosse a seguito delle revocatorie non sono destinate alla soddisfazione dei creditori, ma ad «una forma di finanziamento forzoso a favore dell'impresa insolvente»; sicché «l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale determina una forte e strutturale distorsione della libera concorrenza tra imprese con conseguente violazione dell'art. 41 Cost.», il quale «garantisce che ogni operatore economico possa operare sul mercato in una situazione di parità con gli altri imprenditori e che il profitto, e quindi il successo, dell'impresa dipenda dal giudizio insito nelle dinamiche di mercato».</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.- Le considerazioni in precedenza svolte circa l'incomparabilità dell'impresa (rectius: dell'imprenditore) oggetto di «risanamento» a norma del d.lgs. n. 270 del 1999 e di quella “risananda” a mezzo di concordato con assuntore ex art. 4-bis della “legge Marzano” sono sufficienti per dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, laddove questa sembra prospettare una irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente identiche, e in particolare - secondo quanto sottolineano le parti private convenute nei giudizi a quibus - nei confronti dei terzi assoggettabili a revocatoria per aver posto in essere atti revocabili nel periodo sospetto ove coinvolti nell'una ovvero nell'altra procedura. Ora, a parte la considerazione che la censura è estranea all'art. 41 Cost., la lamentata disparità di trattamento tanto poco è irragionevole che essa può verificarsi - ma anche stavolta per la decisiva ragione che nel primo caso, se esse fossero esperibili, beneficiario delle azioni revocatorie sarebbe l'imprenditore insolvente - anche nelle ipotesi di concordato fallimentare con garanzia del terzo e di quello con assunzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3.- Non fondata è anche la questione sollevata sotto il profilo del turbamento alla concorrenza ed alla parità di condizioni tra imprenditori sul mercato per la possibilità, che l'esperimento di azioni revocatorie consentirebbe, per l'impresa insolvente di giovarsi del «finanziamento forzoso» costituito dal recupero di somme erogate ai terzi nel periodo sospetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3.1.– Occorre premettere, in proposito, che la “legge Marzano” costituisce una procedura speciale rispetto a quella, generale, disciplinata dalla “legge Prodi-bis”: specialità, si è già sottolineato, consistente in una diversa modulazione della fase iniziale e nella previsione di una maggiore articolazione degli strumenti utilizzabili – e del momento in cui sono utilizzabili – per conseguire il (comune) fine conservativo del «patrimonio produttivo».</p>\n<p class=\"lf-p\">La constatazione - condivisa, ovviamente, dai rimettenti - che, per tutto quanto non esplicitamente derogato, trova applicazione la “legge Prodi-bis” (ed in particolare le norme – profondamente innovative rispetto a quanto prevedeva il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, “Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 – di cui agli artt. 55, comma 2, e 58, comma 1) rende evidentemente inconferenti i cenni dedicati dalle ordinanze di rimessione a problematiche sorte nei confronti della normativa del 1979.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, va ribadito che i presupposti per l'ammissione al concordato sono gli stessi – nulla disponendo in proposito la “legge Marzano”, se non (come poi ha fatto, in generale, il d.lgs. n. 5 del 2006) che la proposta può essere avanzata anche prima che sia ultimato l'accertamento del passivo – previsti dalla legge fallimentare per l'ammissione del fallito al concordato fallimentare; che identica è la disciplina, quanto alla cedibilità delle azioni revocatorie, dei concordati fallimentari con e senza assuntore; che identica è la disciplina procedimentale – ed in particolare, quella relativa al voto dei creditori e alla loro approvazione della proposta, costituente condicio sine qua non – per la sua omologazione da parte del tribunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3.2.- Ciò precisato, è agevole rilevare l'inconferenza – a prescindere dalla correttezza dell'affermazione - di quanto i rimettenti sottolineano circa la mancata destinazione del ricavato dalle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori: dimenticando che, nel concordato (anche fallimentare) con assunzione, i creditori chirografari - a differenza di quelli muniti di cause di prelazione, che devono essere (come anche nel caso di specie) integralmente soddisfatti - vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta (da loro accettata) di concordato omologato dal tribunale. Sicché la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto – nel senso, di cui agli artt. 113 e 117 della legge fallimentare, di distribuzione di somme di danaro - tra i creditori è un naturale del concordato, e cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria avanzata dall'assuntore – così come l'accettazione dei creditori - è misurata anche, ove il patto sottoposto all'approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni, costituendo esse parte del corrispettivo del prezzo pagato dal medesimo assuntore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel concordato con assuntore, peraltro, le azioni revocatorie assolvono la loro tipica funzione redistributiva, assoggettando al medesimo trattamento dei chirografari i creditori integralmente soddisfatti nel periodo sospetto, e recuperatoria, in quanto concorrono a comporre il patrimonio in relazione al quale viene determinato il quantum da corrispondere ai creditori chirografari e, conseguentemente, a ridurre la falcidia del loro credito; ciò che deve a fortiori affermarsi quando i creditori chirografari accettino, come nella specie, di essere pagati con azioni della società assuntrice, e pertanto con la prospettiva, a parziale riduzione della falcidia subita, di ricevere “vantaggio”, quali azionisti, dall'esito vittorioso delle revocatorie. Dal che discende l'irrilevanza dell'argomento – sul quale insistono le parti private convenute – secondo cui il ricavato dalle revocatorie andrebbe a beneficio non già dei creditori, ma degli azionisti: argomento che trascura la decisiva circostanza che la destinazione dei proventi dalle revocatorie va considerata al momento dell'approvazione della proposta, in quanto i creditori, approvando il concordato con la falcidia dei loro crediti, hanno accettato di diventare azionisti di una società nel cui patrimonio sarebbe confluito il ricavato dalle azioni revocatorie, puntualmente individuate, promosse dal commissario straordinario, dopo la formulazione della proposta ma prima della sua approvazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">A loro volta, i terzi assoggettati a revocatoria - il cui credito, è appena il caso di rilevare, risorge ex tunc ai sensi dell'art. 71 della legge fallimentare per effetto della restituzione a seguito dell'accoglimento della revocatoria - non altro diritto possono vantare, in base ai principi generali propri delle procedure concorsuali, se non quello di essere trattati paritariamente rispetto ai creditori concorsuali, e pertanto di essere soddisfatti in modo identico ai primi e subendo la medesima falcidia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questo, e null'altro che questo, discende - analogamente a quanto previsto in via generale dalla legge fallimentare per il concordato con assuntore - dalla “legge Marzano”; la cui disciplina, pertanto, si sottrae anche sotto questo profilo alle censure di illegittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, con le ordinanze in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annibale MARINI, Presidente Romano VACCARELLA, Giuseppe TESAURO, Redattori Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA</p></div>", "next": 0}