{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Una valutazione, questa, da compiersi, evidentemente, nel rispetto delle regole processuali proprie del tipo di giudizio che viene in rilievo, e dunque, nella specie, di quelle fissate dal comma 1 dell'art. 185 cod. proc. pen. («La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo») e dall'art. 191 del medesimo codice («Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»), e quindi individuando in quali loro parti, e con riferimento a quali dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, gli atti processuali da questa Corte annullati possano ritenersi autosufficienti rispetto alla ragione che ha condotto al loro annullamento parziale; facendo eventualmente ricorso anche all'istituto della separazione dei processi.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.— Del pari fondata è la censura – proposta ancora dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 – relativa sia alla richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, formulata il 18 settembre 2006 dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'assunzione della prova, avvenuta il successivo 30 settembre, in forza del provvedimento di ammissione adottato a norma dell'art. 398 cod. proc. pen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, quanto alla prima, deve rilevarsi come l'istanza formulata ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. indicasse – tra gli altri temi oggetto dell'esame di cinque degli indagati – anche quello delle relazioni intercorse tra Servizi italiani e stranieri di intelligence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto, poi, al verbale dell'incidente probatorio, dalla sua lettura emerge che il pubblico ministero ha ritenuto di procedere all'esame di uno degli indagati anche in merito a quanto da questi riferito nel corso delle indagini preliminari, cioè sulla circostanza che, tra «la fine di dicembre e l'inizio di gennaio del 2003», un agente del Servizio americano gli avrebbe illustrato quale sarebbe stato il suo ruolo «nell'operazione congiunta di intelligence con il SISMi», richiedendosi, in tale modo, all'indagato una conferma dell'esistenza «di un'operazione della CIA e del SISMi».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.— Orbene, la censura proposta con riferimento al suddetto incidente probatorio merita accoglimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità giudiziaria, difatti, seppure libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato, non essendo lo stesso coperto da segreto di Stato, si trovava – come emergerà in prosieguo con maggiore evidenza dalla motivazione relativa al ricorso n. 20 del 2008 – nell'impossibilità di avvalersi di quelle fonti di prova che, sebbene connesse al sequestro di persona, «hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri»; rapporti da intendersi, evidentemente, con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i Servizi interessati, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, in tale prospettiva, deve rilevarsi come, già alla stregua della nota del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985, in quel momento ben conosciuta, dovessero ritenersi «coperte da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801», tra l'altro, oltre gli assetti organizzativi del SISMi, specificamente proprio «le relazioni con organi informativi di altri Stati».</p>\n<p class=\"lf-p\">Non casualmente, pertanto, con la nota dell'11 novembre 2005 – intervenuta, su espressa richiesta del Direttore del SISMi, nel corso di quella interlocuzione che era stata avviata dalla Procura della Repubblica di Milano, parallelamente allo sviluppo delle indagini, con i vertici dei Servizi di intelligence del nostro Paese – il Presidente del Consiglio, in carica all'epoca, ha ritenuto di ribadire le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, nel richiamare il proprio «indefettibile dovere istituzionale (di) salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi protetti» dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977, esso ha chiarito come, nel caso oggetto dell'indagine condotta dalla Procura di Milano, venissero «all'attenzione anche le relazioni con altri Stati», delle quali i rapporti tra i rispettivi Servizi di intelligence «costituiscono senz'altro uno dei punti di maggiore sensibilità». Per tale motivo il Presidente del Consiglio, nel sottolineare l'esistenza, sul punto, di una valutazione «ribadita nel tempo» anche dai suoi predecessori, in virtù di «apposite direttive tutt'ora vigenti» (con evidente riferimento, dunque, proprio alla nota del 30 luglio 1985), ha ritenuto di dover porre in evidenza che la loro osservanza imponeva «il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sempre in linea di continuità con tale comportamento, il Presidente del Consiglio dei ministri – in risposta alla nota del 18 luglio 2006 con cui il Procuratore della Repubblica di Milano gli aveva chiesto di trasmettere «ogni comunicazione o documento», intercorsi tra il Ministro della difesa ed il SISMi, «concernenti il segreto in oggetto indicato o la vicenda sopra descritta», ovvero «in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. “renditions”», invitandolo anche, «nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato», a «valutare l'opportunità di revocarlo» – ha affermato testualmente che «su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri». E la predetta nota ha anche chiarito come tale segreto sia «stato successivamente confermato», precisando, infine, che «nell'attuale contesto» non ricorrevano «le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ora, a fronte di tali complessive risultanze, ed in particolare di quelle emerse – neanche due mesi prima che fosse formulata dalla Procura la richiesta ex art. 393 cod. proc. pen. – a seguito del diniego espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri alla specifica richiesta della stessa Procura di Milano di “revoca” del segreto di Stato «eventualmente apposto», appare evidente che non poteva essere né richiesto, né ammesso, né effettuato un incidente probatorio destinato a riguardare quella tematica delle relazioni tra Servizi italiani e stranieri di intelligence che il Presidente del Consiglio aveva inteso chiaramente sottoporre a segreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve, dunque, dichiararsi che non spettava al Procuratore della Repubblica di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale né richiedere, né ammettere, né espletare l'incidente probatorio del 30 settembre 2006, essendo lo stesso diretto ad accertare – ed avendo in concreto investito – anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il Servizio di intelligence italiano e quelli di Stati stranieri.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò comporta l'annullamento degli atti processuali emessi dalle suddette Autorità giudiziarie a norma degli art. 393 e 398 cod. proc. pen. nelle parti corrispondenti, nonché, anche sotto questo profilo, di quelli da esse emanati a norma degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen., in quanto fondati sulle risultanze dell'incidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, giacché concernenti circostanze coperte da segreto di Stato. Da ciò consegue la inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso l'incidente probatorio, nel rispetto delle disposizioni dei già richiamati art. 185, comma 1, e 191 cod. proc. pen. e di quanto in precedenza osservato.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.— Non possono, invece, ritenersi fondate le altre due censure dedotte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, con il ricorso n. 2 del 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo il ricorrente, una ulteriore violazione delle proprie prerogative in tema di segreto di Stato riguarda le pressioni che sarebbero state esercitate «dal P.M. sugli indagati perché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si sostiene, al riguardo, che la «Procura milanese avrebbe (…) prevaricato gli indagati-imputati contestando, anzitutto, l'esistenza stessa di un segreto di Stato, insistendo, quindi, in più occasioni, per convincerli a violare il segreto di Stato nell'esercizio di un diritto di difesa la cui valenza, pur di rilevanza costituzionale, non può compararsi con i supremi interessi dello Stato tutelati dal segreto e così arrogandosi una prerogativa di rimozione del segreto che è solo del Presidente del Consiglio».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sul punto è, però, da osservare che tale condotta fuoriesce comunque da qualsiasi ipotesi di menomazione tutelabile attraverso l'istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Presupposto indefettibile di tale rimedio è, infatti, che l'atto o il fatto, che si assume menomativo, risulti riferibile all'esercizio di una attribuzione costituzionalmente garantita. Evenienza, questa, che è certamente da escludere nella ipotesi in cui il pubblico ufficiale eventualmente eserciti “indebite pressioni” nei confronti di un soggetto. Si tratterebbe, invero, in ipotesi, di condotta illegittima, solo censurabile, se del caso, nelle competenti sedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lamenta, infine, che «con la intercettazione “a tappeto” delle utenze telefoniche intestate al SISMi da parte dell'Autorità giudiziaria milanese», si sarebbe lesa la «sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato, ex art. 1 della legge n. 801 del 1977, e in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tale assunto non può essere condiviso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è, infatti, sostenibile che l'esistenza di «esigenze di particolare riservatezza contrattuale», fatte presenti dal gestore del servizio telefonico in occasione dell'espletamento dell'attività di captazione delle conversazioni, potesse surrogare la mancata apposizione del segreto di Stato, stante anche l'inesistenza di un divieto ex lege in relazione all'intercettabilità delle comunicazioni intervenute su utenze telefoniche in uso da soggetti appartenenti ai Servizi. Inesistenza del divieto, del resto, significativamente confermata anche dalla sopravvenuta legge n. 124 del 2007, in base a quanto emerge dal testo dell'art. 270-bis da essa inserito nel codice di procedura penale, che prevede un particolare regime soltanto in relazione alla utilizzazione delle risultanze di intercettazioni di tale genere.</p>\n<p class=\"lf-p\">È chiaro, però, che in termini diversi si pone il problema – analogo a quello che ha investito le risultanze dell'incidente probatorio del 30 settembre 2006 – della concreta utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni disposte dagli inquirenti. Sotto tale distinto profilo, l'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence italiano e quelli stranieri. Ciò in riferimento al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il segreto di Stato ritualmente opposto e confermato legittimamente funge, nei singoli casi concreti, da “sbarramento” al potere giurisdizionale, nel senso «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (già citata sentenza n. 110 del 1998).</p>\n<p class=\"lf-p\">11.— Circa il ricorso n. 14 del 2008, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico titolare del dibattimento, esso deve essere accolto quanto alla richiesta di annullamento dell'ordinanza istruttoria del 14 maggio 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">È bene premettere che gli accorgimenti che hanno accompagnato l'altra ordinanza, quella del 19 marzo 2008 con cui è stato riattivato il dibattimento – ed in particolare la scelta di adottare «ogni possibile cautela processuale, attesa la delicatezza e gravità dei fatti oggetto del giudizio», provvedendo, così, «ad estrapolare dal fascicolo dibattimentale i documenti prodotti dall'accusa, classificati come D-19, D-20, D-21, D-22, sui quali si erano focalizzati i conflitti di attribuzione» già pendenti a quella data – si sono rivelati certamente idonei ad impedire un'ulteriore divulgazione di notizie segretate e, dunque, ad escludere, da quel momento, la violazione delle prerogative costituzionali spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Altrettanto non può dirsi, invece, per l'ordinanza del 14 maggio 2008, che ha ammesso l'escussione dei testi, indicati dal pubblico ministero nella lista depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze ivi articolate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed invero, la decisione del Giudice del dibattimento di consentire che l'esame testimoniale avesse ad oggetto anche «specifici rapporti tra soggetti appartenenti» al SISMi ed alla CIA, con esclusione soltanto di quelle domande che risultassero «tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti» tra i suddetti organismi di intelligence, è stata posta in essere – al pari di quelle assunte, in relazione all'incidente probatorio espletato il 30 settembre 2006, dal Procuratore della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari – in violazione delle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, quanto all'apposizione del segreto di Stato, con riferimento alla vicenda del sequestro di persona.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come si è già sopra posto in evidenza, e come sarà meglio chiarito in prosieguo nell'esame del ricorso n. 20 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, sin dall'11 novembre 2005, aveva espresso la volontà di «salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi protetti» dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977, sottolineando la necessità di assicurare «il massimo riserbo» su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la nostra intelligence e quella di Stati stranieri, «vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue, dunque, che il ricorso n. 14 del 2008 deve essere accolto nei limiti anzidetti, con conseguente annullamento dell'ordinanza del 14 maggio 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche in questo caso dovrà essere il Giudice del processo a valutare le conseguenze di tale annullamento sull'ulteriore corso dello stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta fermo, peraltro, che la eventuale futura escussione dei testi dovrà avvenire nei limiti del thema probandum ora definito, oltre che nel rispetto dell'art. 202, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale i pubblici ufficiali «hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato», obbligo – la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art. 261 cod. pen. – di cui gli interessati dovranno essere resi edotti anche alla luce dei contenuti della presente sentenza. Del resto, l'art. 41 della legge n. 124 del 2007 ha inteso conferire portata generale a tale obbligo, stabilendo, infatti, che ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di pubblico servizio «è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato»; la medesima norma, inoltre, pone a carico dell'Autorità giudiziaria – investita del processo penale nel corso del quale, in qualunque «stato e grado» il segreto sia stato opposto da costoro, anche in qualità di indagati o imputati – il compito di «informare il Presidente del Consiglio dei ministri» affinché assuma «le eventuali deliberazioni di sua competenza».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.— Non è fondato, infine, il conflitto proposto dal Giudice del dibattimento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 20 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.— Il ricorrente si duole del fatto che i due atti di conferma del segreto, opposto dai testi Scandone e Murgolo nel corso del loro esame testimoniale (e, con essi, la lettera «inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati a testimoniare», con la quale si rammentava ai medesimi l'esistenza del segreto di Stato su «ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali»), sarebbero viziati da «intrinseca contraddittorietà» e violerebbero il «principio di legalità» e quello «di proporzionalità», contravvenendo, inoltre, ai principi «dell'anteriorità» della segretazione e «di correttezza e lealtà», in quanto il Presidente del Consiglio non avrebbe esercitato il proprio potere, come invece doveroso, «in modo chiaro, esplicito ed univoco».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, avrebbe affermato – in modo contraddittorio – l'insussistenza del segreto sul fatto-reato costituito dal sequestro di persona e, per contro, la segretezza del tema relativo ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri, ancorché esso fosse «in qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico costituito dal sequestro di persona oggetto di giudizio. Su tali basi, inoltre, avrebbe concluso che «l'Autorità giudiziaria è libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti», con esclusione, però, proprio perché «coperti da segreto», di «quelli che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri».</p>\n<p class=\"lf-p\">Così procedendo, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri – oltre ad agire in modo contraddittorio – si sarebbe avvalso di «una sorta di artificio retorico volto a mascherare, nella forma, l'effettiva portata della segretazione», la quale sarebbe «nella sostanza» divenuta – in violazione dei richiamati principi – «tanto ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di conoscere il reato nelle componenti oggettive e soggettive».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ulteriore specifico profilo di violazione del principio di correttezza e lealtà è ravvisato dal ricorrente in relazione all'atto del Presidente del Consiglio di conferma del segreto opposto dal teste Murgolo nel corso della sua deposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, a fronte dell'interpello del Giudice del dibattimento, in ordine al «ruolo eventualmente rivestito dall'imputato Mancini» nell'ipotizzato sequestro di persona, il Presidente del Consiglio, «muovendo da una “reinterpretazione”» dello stesso, ne avrebbe, invece, individuato l'oggetto – come confermerebbe la motivazione incentrata sulla necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» – «in informazioni specificamente segretate (i rapporti CIA/SISMi)».</p>\n<p class=\"lf-p\">Per contro, «la testimonianza richiesta dal P.M.» – sempre a dire del ricorrente – «non verteva affatto sui rapporti internazionali del SISMi con gli organismi collegati, ma aveva ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato», sicché il Presidente del Consiglio, nel “reinterpretare” l'interpello, avrebbe «in sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio di correttezza e lealtà».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.— Con riferimento a tale specifico profilo si rende necessaria una precisazione preliminare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, deve porsi in rilievo come la domanda rivolta al teste Murgolo – in relazione alla quale egli ha opposto il segreto di Stato, rendendo necessario il ricorso alla procedura di interpello da parte del Giudice del dibattimento – non abbia avuto «ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il teste Murgolo, viceversa, nel corso del suo esame, ha opposto il segreto di Stato proprio in relazione al tema che ha sempre costituito – sin dall'inizio della vicenda giudiziaria relativa al presunto sequestro di persona – oggetto di segretazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla lettura del verbale dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 2008 o meglio, del verbale delle fonoregistrazioni ad esso allegato, risulta che la domanda del pubblico ministero, in relazione alla quale il teste ha opposto il segreto è stata così formulata: «Poi però ci dica quello che … Lei ha riferito due pagine di ciò che le ha detto Mancini sugli accertamenti chiesti agli (recte: dagli) americani, sulle riunioni di Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale domanda, quindi, lungi dal riguardare «esclusivamente» (e genericamente) il coinvolgimento del Mancini nel presunto sequestro, verteva, specificamente, su ciò che lo stesso imputato avrebbe riferito al teste «sugli accertamenti chiesti agli (recte, dagli) americani nelle riunioni di Bologna». La domanda al teste si chiude, significativamente, con le seguenti parole: «Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini». Ma ciò, evidentemente (e secondo logica), sempre in relazione al precedente contenuto della domanda, vale a dire agli «accertamenti chiesti agli (recte, dagli) americani». Di ciò si ha conferma dal fatto che il teste – nel rispondere – ha specificato di non potere riferire «sugli accertamenti» in questione alla luce della nota 6 ottobre 2008 del Presidente del Consiglio dei ministri, opponendo in tal modo il segreto di Stato, appunto, su quanto concerneva «le riunioni di Bologna».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessuna ambiguità, quindi, può ravvisarsi nella determinazione del Presidente del Consiglio di conferma del segreto su tale domanda, in quanto essa si rifletteva, inevitabilmente, su un tipo di relazioni tra il SISMi e la CIA in ordine alle quali esso aveva da tempo imposto la segretazione, ancorché tali relazioni presentassero profili di collegamento con il presunto sequestro di persona.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.— A tali rilievi – che riguardano, specificamente, l'asserita non conformità, al principio di correttezza e lealtà, dell'atto di conferma del segreto concernente questo particolare aspetto dell'esame testimoniale del Murgolo – debbono aggiungersi, su un piano generale, e dunque in una prospettiva che involge l'intero contenuto del ricorso proposto dal Giudice del dibattimento, le ulteriori considerazioni che seguono.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, non sussiste la violazione del principio dell'anteriorità della segretazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si è già precisato prima come fin dalla direttiva del 30 luglio 1985 fosse stato disposto che, agli effetti dell'art. 342 cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, dovessero ritenersi «coperte da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801», oltre – per ciò che qui interessa – le «operazioni e (…) attività informative» proprie dei Servizi segreti, anche «le relazioni con organi informativi di altri Stati». E deve, altresì, ribadirsi come, con specifico riferimento alla vicenda in esame, con la citata nota 11 novembre 2005 il Presidente del Consiglio abbia manifestato la necessità di assicurare, anche in relazione a tale vicenda, «il massimo riserbo» su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra il Servizio italiano e quelli stranieri, «vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può quindi ritenersi che il Presidente del Consiglio abbia inteso segretare tali relazioni in modo postumo, né che abbia contravvenuto a quell'esigenza di chiarezza sull'oggetto della segretazione imposta dalla necessità di osservare il principio di correttezza e lealtà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed invero, tra le note dell'11 novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 6 ottobre 2008 e del 15 novembre 2008, esiste oggettivamente – come ha rilevato la difesa statale – «una linea di continuità», essendo tutte accomunate dall'affermazione secondo cui l'oggetto del segreto non è mai stato costituito dal fatto di reato del sequestro in questione, ma soltanto dai rapporti fra il Servizio di intelligence italiano e quelli di altri Stati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella stessa prospettiva, deve essere sottolineato – ancora una volta – che con la nota 18 luglio 2006 il Procuratore della Repubblica di Milano, sostanzialmente di seguito all'interrogatorio come indagato del Direttore del SISMi (che si era avvalso della facoltà di non rispondere, opponendo il segreto di Stato e rilevando che per effetto di tale sua determinazione gli sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito), ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere «ogni comunicazione o documento» intercorsi tra il Ministro della difesa ed il SISMi «concernenti il segreto in oggetto indicato o la vicenda sopra descritta» (vale a dire il sequestro di persona in quanto tale), nonchè «in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. “renditions”». E sulla base di tale premessa, il Procuratore della Repubblica ha chiesto al Presidente del Consiglio, «nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunità di revocarlo».</p>\n<p class=\"lf-p\">Rispondendo a tale richiesta, con la nota del 26 luglio 2006, è stato ribadito che «su detta documentazione risulta(va) effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri» e che tale segreto era «stato successivamente confermato dallo scrivente», non sussistendo, peraltro, «nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Orbene, dalla sequenza e dal contenuto di tali atti risulta, in modo incontrovertibile, che, quanto meno dal 26 luglio 2006, la Procura della Repubblica di Milano era divenuta consapevole dell'avvenuta apposizione del segreto di Stato e dei termini dello stesso in ordine alle relazioni tra i vari Servizi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coerente con tale linea – e, dunque, con la decisione di garantire «il massimo riserbo» su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la intelligence italiana e quella di Stati stranieri, «vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto» – è stata, pertanto, anche la motivazione che sorregge i due atti di conferma del segreto opposto dai testi Scandone e Murgolo; motivazione costituita, per espressa determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» e di garantire l'«esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il segreto di Stato, dunque, non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza, quanto alla fonte di prova in questione, dello “sbarramento” al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.— Per quel che concerne, infine, le censure relative all'asserito mancato rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità, esse tendono a sollecitare, in definitiva, un sindacato sulle ragioni della disposta segretazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha però affermato – come prima si è posto in rilievo – che l'«individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti» costituisce il risultato di una valutazione «ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae» (sentenza n. 86 del 1977).</p>\n<p class=\"lf-p\">In queste condizioni, resta quindi escluso qualsiasi sindacato, come ha ben chiarito la più volte citata sentenza n. 86 del 1977, sull'esercizio in concreto del potere di segretazione, atteso che il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei ministri sotto il controllo del Parlamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è, quindi, ipotizzabile, oltre al suddetto tipo di controllo sulla motivazione dell'atto di conferma del segreto, atto che – a tale precipuo scopo – deve essere trasmesso alla competente Commissione parlamentare (ora COPASIR), un sindacato anche sulla proporzionalità del mezzo rispetto allo scopo (proporzionalità che, non a caso, la sentenza n. 86 del 1977 ha individuato soltanto come criterio al quale si sarebbe dovuto attenere il legislatore nella disciplina del segreto).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'altronde, trova giustificazione, sul piano costituzionale, la spettanza al Parlamento del sindacato sulle modalità di esercizio del potere di segretazione proprio perché quella parlamentare, come si è prima specificato, rappresenta «la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo», in quanto «è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza», cioè il bene a presidio del quale, come si è visto, si pone la disciplina in materia di segreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">A quanto sopra osservato va significativamente aggiunto che, ai sensi dell'art. 202, comma 7, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 124 del 2007, nel conflitto di attribuzione proposto dall'Autorità giudiziaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte è chiamata a valutare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato ritualmente opposto e confermato, non già ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della sequenza rappresentata dall'apposizione/opposizione/conferma del segreto stesso; giudizio quest'ultimo riservato, come si è precisato, in sede politica, al Parlamento. E qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'Autorità giudiziaria doverosamente non può né acquisire (ove ancora non acquisiti), né utilizzare (ove eventualmente già acquisiti), direttamente o indirettamente, atti, documenti, notizie, testimonianze e quant'altro risulti coperto dal segreto di Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sotto altro, non meno rilevante, aspetto, non è ravvisabile una contraddizione logico-giuridica tra l'ammettere che un determinato fatto, presuntivamente costituente reato, non è coperto dal segreto di Stato ed è quindi accertabile secondo le regole proprie della disciplina del processo penale, e la segretazione di una fonte o più fonti di prova, pur se collegate o collegabili a quel fatto di reato e dunque anche essenziali per l'accertamento del reato stesso. Coerentemente con tale impostazione, infatti, l'art. 202, comma 6, cod. proc. pen., come si è già prima rilevato, ha disposto che «non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto». E se la fonte di prova segretata riveste appunto carattere di essenzialità e non sussistono altre autonome fonti di prova, non resta all'Autorità giudiziaria altro che applicare il comma 3 del medesimo art. 202, il quale testualmente dispone che «qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.5.— In conclusione, il ricorso n. 20 del 2008, proposto dal Giudice del dibattimento, deve essere respinto, riconoscendosi che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri apporre e confermare il segreto di Stato nei termini innanzi precisati, vale a dire – con riferimento alle vicende all'esame dell'Autorità giudiziaria milanese – precludere la acquisizione di elementi probatori sia in ordine agli interna corporis del SISMi, sia in ordine ai rapporti tra SISMi e CIA comunque connessi alla vicenda stessa. Spettava, dunque, al Presidente del Consiglio dei ministri emettere sia la nota inviata il 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB) sia le due note del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.— Sulla base di tutte le considerazioni sopra svolte, devono ritenersi inconferenti le istanze istruttorie formulate dal Giudice del dibattimento nel proprio ricorso, giacché esse investono relazioni tra organi costituzionali aventi rilevanza sul piano puramente politico.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.— Non sussistono poi le condizioni per accogliere la istanza, avanzata dalla Procura della Repubblica, di «cancellazione delle parole qui di seguito sottolineate, così come riportate nel ricorso del Presidente del Consiglio 14 febbraio 2008 (recte: 2007), introduttivo del presente giudizio, essendo i relativi fatti delittuosi attribuiti ai PM milanesi rimasti sforniti della benché minima prova:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«Un'ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa del segreto di Stato è stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato» (p. 7, § 3, righi 3-5 del ricorso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata dal P.M. sugli indagati perché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente descritto in parte narrativa» (p. 16, § 2.2.3., righi 1-4, del ricorso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«… l'atteggiamento del P.M. milanese appare assai poco conforme al principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato, teso com'è alla prevaricazione degli indagati imputati per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, nel dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti tassativamente vietati dall'ordinamento vigente» (p. 19, § 2.2.4, righi 3-6 del ricorso)».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le suddette espressioni non possono essere considerate sconvenienti o offensive, in quanto costituiscono manifestazioni di dialettica processuale, che in questi giudizi è stata anche aspra, ma sempre sostanzialmente corretta.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'altronde, alla medesima logica si iscrive l'espressione contenuta nel ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano nella parte in cui si legge che il Presidente del Consiglio dei ministri «falsamente afferma» che il segreto di Stato sarebbe stato apposto dal suo predecessore; censura che lo stesso ricorrente ha tenuto distinta, nel secondo motivo di ricorso, da quella con la quale è stato dedotto il vizio di «eccesso di potere per errore o per falsità dei presupposti» (pag. 51 del ricorso medesimo).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte queste espressioni, infatti, sono dirette non già a censurare presunti comportamenti illeciti posti in essere dai protagonisti della vicenda in esame, bensì – in coerenza con il petitum di ciascun ricorso – alla denuncia della menomazione delle attribuzioni costituzionali facenti capo agli organi dei quali essi erano, rispettivamente, legittimati ad esprimere in via definitiva la volontà.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti; accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice predetto ammettere le prove ivi indicate; respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347).</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA</p></div>", "next": 0}