{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La circostanza della presunta diversità tra il testo sottoposto all'esame della Conferenza e quello emanato è, peraltro, enunciata anche nei ricorsi delle Regioni Calabria e Piemonte, le quali, tuttavia, non articolano uno specifico motivo di ricorso al riguardo, e nei ricorsi delle Regioni Umbria e Liguria e nello stesso ricorso n. 56 del 2006 della Regione Emilia-Romagna, che, espressamente, specificano che tale vizio procedurale non ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.1. - In ordine alla censura irritualmente proposta nelle memorie dalle Regioni Campania e Emilia-Romagna questa Corte non può pronunciarsi stante la impossibilità per le ricorrenti di modificare o integrare i motivi dei ricorsi nel prosieguo del giudizio di legittimità costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione proposta dalle altre ricorrenti è inammissibile, per la genericità dell'assunto. In nessuno dei ricorsi, infatti, viene indicato dove o in che misura il testo emanato sarebbe diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza. Il che impedisce di verificare la incidenza di tali presunte modifiche su ambiti materiali di pertinenza regionale e, di conseguenza, la stessa rilevanza della prospettata violazione della legge delega sulle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti (cfr. sentenza n. 401 del 2007).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. - Ulteriori censure vengono, poi, proposte avverso l'intero d.lgs. n. 152 del 2006 dalla sola Regione Piemonte, la quale lamenta la violazione dell'art. 76 Cost.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in relazione all'art. 1, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004, che autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti di riordino, coordinamento ed integrazione, in quanto il Governo avrebbe ecceduto dalla delega introducendo «nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o procedimenti»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella parte in cui prevede il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali, come definite dall'art. 117 Cost., dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998, ed in relazione ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza, a causa «dell'ingiustificato rivolgimento apportato ad organi, funzioni e procedure attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella parte in cui impone il rispetto del principio di sussidiarietà al legislatore delegato, in quanto l'attrazione in sede ministeriale compiuta dal decreto legislativo «per molte importanti e svariate funzioni, sia di nuova previsione sia già esercitate in sede comunale, provinciale e regionale, non sarebbe oggettivamente giustificata da esigenze di considerazione unitaria a livello nazionale degli interessi coinvolti».</div>\n<p class=\"lf-p\">6.3.1. - Le questioni, a tacere della evidente inconferenza di taluni dei parametri invocati, non attinenti la sfera di attribuzione regionale, sono inammissibili per la loro genericità ed indeterminatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente Regione Piemonte non indica, infatti, quale sarebbe il contenuto innovativo del d.lgs. n. 152 del 2006, in che misura esso «rivolgerebbe ingiustificatamente» (non meglio indicati) organi, funzioni e procedure regionali, né quali sarebbero le «molte importanti e svariate funzioni» attratte a livello statale in contrasto con il principio di sussidiarietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comunque, contrariamente a quanto assumono la Regione Piemonte e molte altre ricorrenti, la delega in di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004 ha contenuto innovativo e consente non solo il coordinamento, ma anche il riordino e l'integrazione della normativa in materia ambientale. Il carattere innovativo della delega è non solo consentito, ma addirittura imposto al fine di assicurare il rispetto dei criteri direttivi e dei principi generali dettati dal comma 8 e, soprattutto, di quelli specifici recati dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che in maniera implicita o esplicita presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale, anche per quanto riguarda l'assetto delle competenze in materia (vedi sentenze n. 350 del 2007 e n. 303 del 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, peraltro, individua un principio e criterio generalissimo nel suo incipit ed una successiva serie (indicata con lettere da a ad n) di criteri, sempre generali, quanto all'oggetto, ma più specifici e conformativi del potere legislativo delegato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'incipit dell'art. 1, comma 8, in particolare, si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano agli ulteriori principi e criteri direttivi indicati «nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà».</p>\n<p class=\"lf-p\">La contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente, come si è detto, allo Stato – competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa riconoscersi, come invece assunto dalla Regione Piemonte, carattere di intangibilità alle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa immodificabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto i criteri indicati nell'incipit dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalle considerazioni che precedono deriva, allora, che sarebbe stato onere della ricorrente indicare puntualmente quali funzioni sarebbero state riallocate a livello centrale e, quantomeno, prospettare gli specifici profili di contrasto tra tale riallocazione ed il principio di sussidiarietà verticale, non bastando, pertanto, la mera prospettazione del carattere riduttivo della disciplina di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 rispetto a quella del decreto legislativo n. 112 del 1998. Come si è rilevato, il ricorso della Regione Piemonte è, invece, sul punto, meramente assertivo, indeterminato e generico. Di qui l'inammissibilità delle questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4. - L'ultima censura avverso l'intero decreto legislativo è, infine, proposta ancora dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettera e, della legge delega n. 308 del 2004, che impone la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie) e 117, primo e quinto comma, Cost., in quanto il legislatore delegato non avrebbe dato, in diversi punti, piena attuazione al diritto comunitario.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.1. - La questione è inammissibile, sia per la sua evidente genericità, non essendo indicati nel ricorso dove e sotto quale profilo il decreto legislativo impugnato contrasterebbe con il diritto comunitario, sia per la mancata individuazione della ridondanza di tale presunto ed indeterminato contrasto sulle attribuzioni della Regione ricorrente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>- Nel secondo gruppo di questioni, cioè quelle rivolte avverso specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, ma non relative alla disciplina della VAS, rientrano le censure degli artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera b), art. 5, comma 1, lettere e), g), q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.1. - L'art. 3, comma 2, prevede che il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 3, comma 4, prevede, invece, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria censura l'art. 3, comma 2, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto legittimerebbe regolamenti governativi in una materia, quella ambientale, nella quale prevarrebbero o, comunque, concorrerebbero titoli di competenza regionale (in particolare in materia di governo del territorio e di tutela della salute) ed, in via subordinata, qualora tali regolamenti dovessero ritenersi riferibili alla sola competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto «l'indeterminatezza del contenuto degli emanandi regolamenti e comunque la contiguità della competenza statale con le competenze regionali» esigerebbero che su tali regolamenti si pronunci, in sede di parere, la Conferenza unificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Marche e Toscana censurano, invece, l'art. 3, comma 4, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione, non prevedendo un coinvolgimento delle «Regioni e/o della Conferenza», comporterebbe l'adozione di provvedimenti unilaterali in materie rispetto alle quali sussiste, inestricabilmente intrecciata, anche la competenza delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Toscana, peraltro, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, ha dichiarato di non avere più interesse a tale censura, in ragione della introduzione nell'articolato del d.lgs. n. 152 del 2006 degli articoli da 3-bis a 3-sexies. Tale dichiarazione non esime, tuttavia, questa Corte dall'esame della relativa questione, posto che essa non rappresenta una formale rinuncia parziale al ricorso (né, d'altra parte, sussiste una formale accettazione della stessa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente costituito) e neppure può essere intesa (come, invece, vedi infra sub 9.1.) quale prova della mancata applicazione dei regolamenti in oggetto nell'ambito territoriale della Regione Toscana.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.1. - Le questioni proposte dalla Regione Calabria non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, mentre ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost. esso ha competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è, pertanto, possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, deve anche ribadirsi ciò che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito (sentenze n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006), cioè che non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni poste dalle Regioni Toscana e Marche sono, invece, inammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Queste ricorrenti lamentano, infatti, una lesione meramente eventuale delle loro attribuzioni costituzionali, riferita cioè non all'astratta attribuzione del potere regolamentare, ma al possibile concreto contenuto lesivo degli emanandi regolamenti, in quanto invasivo della propria sfera di competenza, e che potrebbe, all'occorrenza, essere fatta valere con i previsti rimedi giurisdizionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2. - L'art. 4, comma 1, lettera b), prevede che le norme di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 costituiscono attuazione, tra l'altro, della «direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5, comma 1, lettere q) ed r), definisce, invece, i concetti di pubblico e di pubblico interessato ai fini della disciplina della VIA e della VAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali disposizioni vengono censurate dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia), mentre il recepimento di tale direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peraltro, secondo la Regione Calabria, anche qualora dovesse ritenersi che l'art. 1, comma 9, lettera f), della legge n. 308 del 2004, che indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, avesse implicitamente legittimato il Governo alla attuazione anche della direttiva 2003/35/CE, gli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), sarebbero nondimeno illegittimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò in quanto l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004 e, posto che le due deleghe prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.1. - Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La legge delega n. 308 del 2004 autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e). Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE).</p>\n<p class=\"lf-p\">La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peraltro, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005 avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3. - L'art. 5, comma 1, lettera e) prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Emilia-Romagna (nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il contrasto di questa disposizione con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte lamenta, invece, per le stesse ragioni, la violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1. - Le questioni sono inammissibili, perché, a prescindere dalla carenza argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4. - L'art. 5, comma 1, lettera g), ai fini della disciplina della VIA, definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Emilia-Romagna (ancora nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il contrasto di tale disposizione con il punto 22 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tale questione è inammissibile posto che la Regione ricorrente non indica alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe sulle proprie attribuzioni costituzionali.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>- Nel terzo gruppo di questioni ovvero quelle preliminari alla intera disciplina della VAS vi sono le due censure proposte dalla Regione Calabria avverso gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.1. - Una prima censura viene proposta avverso tutte le citate disposizioni, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente Regione Calabria argomenta tale tesi, sostenendo l'avvenuta abrogazione tacita della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare nel termine di diciotto mesi, e pertanto fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da parte dell'art. 19 della legge n. 62 del 2005 (che imponeva, per tale attuazione, il più breve termine di sei mesi, con scadenza nell'ottobre 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il d.lgs. n. 152 del 2006, intervenuto nell'aprile 2006 ben oltre tale più breve termine, sarebbe pertanto illegittimo, nella parte in cui, avvalendosi di una delega abrogata da una successiva delega, a sua volta scaduta, pretenderebbe di recare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale violazione procedimentale, a dire della ricorrente, sarebbe deducibile in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, posto che le previsioni introdotte in difetto di valida delega inciderebbero in senso limitativo sulle attribuzioni costituzionali regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2. - La difesa regionale, peraltro, rileva che l'art. 1 della medesima legge n. 62 del 2005 autorizza il Governo ad attuare entro diciotto mesi le direttive comunitarie indicate negli elenchi allegati e, tra di esse (allegato B) nuovamente la direttiva 2001/42/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la difesa regionale in ragione del principio di specialità dovrebbe trovare applicazione l'art. 19 (ed il suo più breve termine) piuttosto che l'art. 1 della stessa legge n. 62 del 2005. Ma anche laddove fosse questa seconda disposizione a dovere trovare applicazione, gli indicati artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché gli allegati I e II alla parte seconda si porrebbero, comunque, in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla legge n. 308 del 2004, invece di quello più garantista per le posizioni di autonomia costituzionale delle Regioni di cui alla legge n. 62 del 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3. - Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>- Venendo, infine, al quarto ed ultimo gruppo di questioni, cioè quelle riferite alla disciplina della VAS, deve, anzitutto, ricordarsi, oltre ai motivi già esposti in precedenza, che questa Corte (sentenza n. 398 del 2006) ha già avuto occasione di affermare «che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente».</div>\n<p class=\"lf-p\">Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1. - Prima di passare alle specifiche censure deve, peraltro, rilevarsi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>che, nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, le Regioni Toscana e Puglia hanno dichiarato di non avere più interesse alle censure proposte, rispettivamente, avverso l'art. 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 ed avverso gli artt. 6, 15, comma 1, e 19, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, alla luce dell'abrogazione di tali disposizioni e della introduzione di una nuova disciplina, da esse ritenuta pienamente satisfattiva, da parte del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>che, nel corso della udienza pubblica del 5 maggio 2009, la difesa della Regione Valle d'Aosta, modificando in parte le proprie deduzioni contenute nella memoria depositata in prossimità dell'udienza stessa, ha dichiarato di non avere più interesse alla impugnazione degli articoli 6 e 7, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che il predetto art. 6 è stato abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ancor prima della entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina in materia di VAS contestata, e posto che il predetto art. 7, comma 3, era stato censurato solo in via derivata dalla dedotta illegittimità dell'art. 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Considerato che alcune disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre le altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008), ritenuto che, in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse da parte delle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che secondo la difesa erariale (ritualmente costituita nel giudizio promosso dalla Regione Toscana) tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione, si deve affermare, in via preliminare, che per dette questioni è cessata la materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le stesse ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta sempre dalla Regione Valle d'Aosta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale. Anche tale censura, infatti, è proposta dalla Regione Valle d'Aosta solo in via derivata dalla prospettata illegittimità dell'art. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2. - Tra le specifiche disposizioni censurate, che vengono qui appresso trattate seguendo il loro ordine numerico, vi è, anzitutto, l'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Valle d'Aosta censura questa disposizione in riferimento agli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE)., in quanto, ridurrebbe l'ambito applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di “piccole aree a livello locale” la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di “pianificazione sovracomunale”, può avere un significativo impatto sull'ambiente».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.1. - La questione non è fondata in quanto poggia su di un erroneo presupposto interpretativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede, infatti, che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3. - L'art. 6, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali, prevedendo: (comma 6) che, in ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda dello stesso decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle Regioni direttamente interessate per territorio dall'attività; (comma 7) che, ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse; (comma 8) che qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Calabria, Piemonte e Marche censurano tale disposizione, lamentando, in buona sostanza, la mancata previsione di una adeguata partecipazione regionale alla suddetta Commissione e, pertanto, di una loro adeguata partecipazione al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi di competenza statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria, in particolare, censura l'articolo 6, commi 6, 7 e 8, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe una effettiva partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali nella Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali, nonostante l'incidenza della attività di tale organo su settori (governo del territorio e tutela della salute) di competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte, invece, censura solo il comma 6 dell'art. 6, «laddove prevede che la commissione tecnico-consultiva nazionale, cui è affidato il compimento dell'istruttoria per le valutazioni VAS, VIA, IPPC riguardanti opere ed interventi di rilievo nazionale, sia integrata per ogni sottocommissione da “un esperto” designato dalla Regione direttamente interessata dalla realizzazione dell'opera», in riferimento agli «artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione», nonché ai «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto assegnerebbe alla partecipazione regionale un «ruolo limitato e secondario».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche censura, infine, ancora il comma 6 dell'art. 6, unitamente al successivo art. 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, che affida alla Commissione prevista dall'art. 6 la valutazione ambientale strategica in sede statale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. nonché in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione alla direttiva 2001/42/CE ed all'art. 76 Cost. (è da ritenersi per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente), giacché non prevederebbero una adeguata partecipazione delle Regioni al procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di competenza statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.1. - L'impugnato art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato abrogato e interamente sostituito, rispettivamente, dagli artt. 14 e 9 del regolamento di delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina della VAS contestata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuale disciplina è data dall'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, il quale prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007 assicura al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche nel nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, è prevista, non diversamente dalla disciplina anteriore, una partecipazione meramente eventuale di un solo componente della Regione interessata (rectius di ciascuna Regione interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni ambientali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta impone, per il principio di effettività del giudizio costituzionale in via di azione, il trasferimento (espressamente richiesto, peraltro, dalla difesa della Regione Marche) delle proposte questioni di legittimità costituzionale sulla nuova disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.2. - Le questioni, trasferite pertanto sull'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, non sono comunque fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come chiarito sopra sub 4 e sub 9, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, quale è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4. - L'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche censura questa disposizione in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe una intesa con la Regione per sottoporre alla VAS anche i piani regionali e consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.1. - La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anzitutto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening.</p>\n<p class=\"lf-p\">È da sottolineare, comunque, che la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5. - L'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche, sostenendo che tale sottrazione non è permessa dall'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, censura questa disposizione in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. nonché in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. (per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004, che, come si è detto, prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente), in quanto non sarebbe consentito sottrarre tale tipologia di piani alla procedura di VAS, con ciò compromettendo le competenze regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.1. - È certamente esistente il contrasto tra la disposizione censurata e l'art. 3, comma 8, della direttiva 2001/42/CE (il che ha portato il legislatore delegato ad eliminare tale eccezione con il decreto correttivo n. 4 del 2008). La questione è, nondimeno, inammissibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo questa Corte (sentenze n. 265 del 2006 e n. 336 del 2005) è legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali. Alla luce di tale giurisprudenza deve, allora, escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica. Di qui l'inammissibilità della questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.6. - Gli articoli da 8 a 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano la disciplina generale della VAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria censura, in via generale, tali disposizioni in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peraltro, secondo la Regione Calabria gli indicati parametri costituzionali sarebbero violati, anche laddove si volesse riconoscere una concorrenza di competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni in materia di VAS, giacché anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile una disciplina unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto riguarda la enucleazione di principi fondamentali, essendo la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. limitata alla predisposizione di «standards di tutela uniformi».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.6.1. - Le questioni non sono fondate in quanto, come si è visto, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta materia (vedi, da ultimo, sentenza n. 61 del 2009) la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.7. - L'art. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 specificano il contenuto del rapporto ambientale. L'art. 10, commi 2, secondo periodo, e 3, specificano le forme di pubblicità della sintesi non tecnica del rapporto ambientale. L'art. 12, commi 2, 3 e 4, specifica, tra l'altro, le modalità del giudizio di compatibilità ambientale. L'art. 14, comma 3, specifica le forme di pubblicità delle misure correttive dei piani adottati. L'allegato I alla parte seconda specifica, infine, le informazioni da inserire in detto rapporto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria censura tali disposizioni in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto esse, non avendo un contenuto di principio fondamentale («con l'eccezione forse dell'art. 12, commi 2, 3 e 4»), ma essendo «anzi di estremo dettaglio», avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.7.1. - Per quanto appena rilevato sopra sub 9.6.1. anche tali questioni non sono fondate, non essendo lo Stato tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.8. - L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che la valutazione di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma, mentre il successivo art. 16, comma 2, prevede che prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Valle d'Aosta censura queste disposizioni in riferimento agli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE e, conseguentemente, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché in riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie), in quanto secondo la disciplina comunitaria la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della procedura legislativa e la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione «delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico», mentre in base alla disciplina statale la VAS interverrebbe «quando ormai l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale, impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione ambientale del piano medesimo espressa dall'autorità competente» ed in quanto, infine, la sintesi non tecnica sarebbe una forma pubblicitaria non idonea.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.8.1. - Le questioni sono inammissibili, in quanto, la prospettata violazione della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.9. - L'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede (comma 3) che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale e (comma 5) che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche censura tali disposizioni in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto, sull'assunto che sarebbero riferibili anche ai procedimenti di VAS in sede regionale, esse inciderebbero sulla potestà della Regione di disciplinare i procedimenti di sua competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Valle d'Aosta censura, invece, l'art. 10, comma 3, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE e, conseguentemente, agli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie), in quanto si porrebbe in contrasto con il principio comunitario di pubblicità del rapporto ambientale. E censura, poi, l'art. 10, comma 5, in riferimento all'art. 2, lettera g), dello statuto regionale, che riconosce la competenza esclusiva regionale in materia di urbanistica, in quanto, trattandosi di procedimenti regionali, questi non potrebbero che essere disciplinati con legge regionale anche per quel che concerne le forme di pubblicità.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.9.1. - In ordine alle questioni riferite all'art. 10, comma 3, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché il regolamento ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima della abrogazione della disposizione stessa da parte del d.lgs. n. 4 del 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni riferite all'art. 10, comma 5, non sono, invece, fondate in quanto poggiano su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.10. - L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte sostiene che tale disposizione sia in contrasto con «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto, nella logica della direttiva 2001/42/CE, la VAS non sarebbe un mero provvedimento autorizzativo, ma un processo decisionale della pubblica amministrazione che confronta le scelte da assumere in un determinato contesto ambientale, territoriale e socio-economico e non consentirebbe una reale intersezione tra la valutazione ambientale e la pianificazione o programmazione, le quali rimarrebbero «come fasi consequenziali e sostanzialmente separate».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Emilia-Romagna, nel ricorso n. 73 del 2006, censura la medesima disposizione, unitamente a quella di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, a sua volta, definisce il giudizio di compatibilità ambientale come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto ambientale, in riferimento alla direttiva 2001/42/CE (il riferimento è da ritenersi all'art. 2), in quanto definirebbero e configurerebbero la procedura di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA, laddove, secondo la direttiva comunitaria indicata, la VAS dovrebbe essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o programma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contrasto con il diritto comunitario ridonderebbe, poi, per la Regione Emilia-Romagna, in lesione delle proprie garanzie costituzionali (è da ritenersi, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto tali disposizioni, da un lato, devono essere applicate dagli enti territoriali, dall'altro, costituiscono, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, un vincolo alla futura legislazione regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.10.1. - La questione proposta dalla Regione Piemonte è inammissibile, dato che nel ricorso non si evidenzia quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, ma si afferma, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.10.2. - Le questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna, a parte ogni considerazione sull'invocazione solo indiretta di un parametro costituzionale, non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5, comma 1, lettera m), anzitutto, reca una definizione del giudizio di compatibilità ambientale neutra e priva di alcuna lesività.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto attiene all'art. 12, comma 2, invece, la questione proposta poggia su un evidente errore interpretativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.11. - L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, poi, nella sua parte finale, che, qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro sessanta giorni, il Consiglio dei ministri è autorizzato, ad esercitare il potere sostitutivo ed ove il Consiglio dei ministri non si pronunci, si intende emesso parere negativo e che tale disciplina si applichi, fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le VAS di competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la Regione Piemonte questa disposizione violerebbe «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto la procedura avrebbe una impostazione meccanica, che ne ridurrebbe l'effettiva funzione delineata dalla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2001/42/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la Regione Valle d'Aosta, invece, essa violerebbe l'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva della Regione, e l'art. 97 Cost., in quanto implicherebbe il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un giudizio negativo di compatibilità per mera scadenza del termine.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.11.1. - Le questioni sono inammissibili, perché la censura prospettata si risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non attiene alle competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.12. - Gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria censura queste disposizioni in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto esse, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale strategica in sede statale, ometterebbero qualsiasi possibilità di intervento di istanze regionali nel procedimento che conduce alla approvazione del piano o del programma proposto e non terrebbero, pertanto, conto dell'incidenza di questo sul governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.12.1. - Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale” (vedi sopra sub 9.10.2), rientra, come si è più volte ripetuto, nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto (oltre quanto già esposto sopra sub 9.3.2.), la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione statale competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.13. - L'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il successivo art. 22, prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del “presente” decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte censura queste disposizioni, sostenendo che esse violerebbero «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.13.1. - Le questioni, a parte ogni considerazione sulla sua genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, non sono, comunque, fondate, in quanto lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>- Avendo la Corte deciso il merito dei vari ricorsi, non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dalle ricorrenti Regioni Calabria e Abruzzo.</div>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata; dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnlogiche Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe); dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 6, 7, commi 3 ed 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche e Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed Abruzzo, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe, ed, in relazione all'art. 2, comma 1, ed al punto 13 dell'allegato II della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione al punto 22 dell'allegato I della direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed all'art. 3 della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma e quinto comma, della Costituzione ed agli artt. 4 e 6 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Campania, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Abruzzo e Basilicata, ed in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione e, in subordine, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e degli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 3 e dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione, al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 2, lettera g), dello statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, ed, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera m), e 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed all'art. 2 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente</p></div>", "next": 0}