{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">10.1. – In particolare, la Regione Piemonte censura l'art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, modificando le competenze in materia di interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, viola il principio di leale collaborazione perchè elimina l'intesa con la Regione territorialmente competente in ordine alla definizione ed approvazione del progetto dell'intervento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Della generica impugnazione della norma in relazione alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost. si è già trattato nel precedente punto 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esclusione della codeterminazione con la Regione, secondo la ricorrente, sarebbe priva di giustificazione ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, considerando la natura degli interventi di interesse nazionale, che riguardano vaste porzioni territoriali ed hanno rilevante impatto socio-economico, anche in considerazione del fatto che le norme della legge n. 426 del 1998, tuttora vigente, stabiliscono che per detti interventi siano le Regioni ad attribuire il finanziamento, che incongruamente esse dovrebbero disporre su progetti che non hanno esaminato ed approvato.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2. – Le Regioni Calabria, Toscana e Marche impugnano, invece, i commi 3 e 4 del citato articolo. L'uno, disciplina i criteri in base ai quali attuare la perimetrazione del sito di interesse nazionale (fase ulteriore rispetto a quella prevista dai precedenti commi 1 e 2 [non impugnati] consistente nell'individuazione del sito, la cui competenza spetta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede con decreto, d'intesa con le Regioni interessate), alla quale si provvede «sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma successivo, poi, introduce disposizioni in tema di bonifica di questi siti, prevedendo che la procedura sia la stessa che è prevista dall'art. 242 d.lgs. 152 del 2006, attribuendone, altresì, la competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – sentito il Ministero per le attività produttive – il quale può avvalersi, eventualmente, «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A, nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ricorrenti lamentano che le disposizioni in oggetto non coinvolgono adeguatamente le Regioni, in quanto, non prevedendo l'intesa con esse ai fini della perimetrazione del sito e/o dell'approvazione della bonifica dei siti di interesse nazionale, si porrebbero in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., anche in riferimento al principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale mancata previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, dunque, secondo le ricorrenti, lederebbe le competenze costituzionali riconosciute alle stesse in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonchè, per la Regione Toscana, «vincolerebbe la destinazione urbanistica del territorio dei siti d'interesse nazionale da bonificare, senza nessun intervento da parte delle Regioni interessate».</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3. – La Regione Calabria ha, poi, censurato l'art. 252, limitatamente al comma 4, anche in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che tale disposizione – stabilendo che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», senza alcuna previsione di una intesa con la Regione territorialmente competente – si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di leale collaborazione, anche con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esso, rinviando all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998, imporrebbe al legislatore delegato il rispetto della attribuzioni regionali fissate dal comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, e, conseguentemente, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale, l'intesa con la Regione territorialmente competente. La violazione dell'art. 76 da parte del legislatore delegato, pertanto, a parere della Regione ricorrente, ridurrebbe le competenze delle Regioni rispetto a quelle loro attribuite dalla precedente legislazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data la loro stretta connessione, le suindicate questioni di legittimità costituzionale, con riferimento ai citati parametri, possono essere esaminate in modo congiunto.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4. – Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.5. – In relazione alla dedotta violazione degli articoli 117 e 118 Cost., in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione, occorre sottolineare che la materia nella quale deve essere inquadrata la disciplina oggetto delle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come del resto già affermato, riguardo allo specifico tema di cui trattasi, da questa Corte con la sentenza n. 214 del 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale sentenza, infatti, questa Corte, affrontando il tema della bonifica dei siti contaminati, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152 del 2006, ha precisato che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 62 del 2008; sentenza n. 378 del 2007). Spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia (sentenza n. 246 del 2006; sentenza n. 307 del 2003)».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto, anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza delle censure mosse dalle Regioni ricorrenti alle disposizioni in esame, occorre osservare che dalla lettura delle stesse emerge chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, il comma 2 dell'art. 252 (non impugnato dalle ricorrenti) prevede l'intesa con le Regioni interessate da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione del decreto ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati; il comma 3 stabilisce, a sua volta, ai fini della perimetrazione del sito, una partecipazione procedimentale estesa a più soggetti – anche se limitata all'espressione di un parere – rispetto a quella prevista per l'individuazione del sito (alla quale, come detto, partecipano solo il Ministro dell'ambiente e le Regioni interessate), con il coinvolgimento anche dei Comuni, delle Province, delle Regioni e la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al comma 4, poi, la nuova normativa ha introdotto la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa avvalersi dell'APAT, delle ARPA regionali, dell'Istituto superiore di sanità, nonché di altri soggetti pubblici (anche regionali) e privati, facendo sì che la Regione sia coinvolta nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, cui è interessata per territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">È ulteriormente da porre in evidenza che la più recente giurisprudenza costituzionale in tema (sentenze n. 12 e n. 61 del 2009) sottolinea come, qualora non vi sia dubbio che lo Stato stia utilizzando la sua competenza legislativa in materia di ambiente ed ecosistema, a quest'ultimo spetti la valutazione della idoneità del livello di coinvolgimento della Regione. Nel caso di specie la forma di collaborazione individuata dalle disposizioni censurate non appare inadeguata, così da non giustificare la pretesa della Regione del ricorso all'intesa in tutte le fasi della procedura.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.6. – Parimenti infondata è la censura formulata dalla Regione Calabria sulla base dell'asserita violazione dell'art. 76 Cost., in quanto l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 non contempla il ricorso all'intesa con la Regione territorialmente competente da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sebbene essa fosse prevista al comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, al cui rispetto era vincolato il legislatore delegato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tale riguardo, deve osservarsi che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2009, nell'affrontare in via generale e preliminare identica questione, ha già ritenuto che «la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente allo Stato – competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa riconoscersi, come invece assunto dalla Regione [ricorrente], carattere di intangibilità alle predette norme ordinarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se così non fosse, la pretesa immodificabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9. Pertanto i criteri indicati nell'incipit dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in esame, dalla lettura della attuale disciplina emerge, come già evidenziato, il coinvolgimento delle Regioni in significative fasi della procedura (coinvolgimento che prevede anche il ricorso alla procedura sfociante nell'intesa ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto, anche sulla base di tali argomenti, non deve ritenersi sussistente la violazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto – trattandosi, nel caso di specie, della bonifica di siti (materia di competenza esclusiva statale) di interesse nazionale (siti la cui caratteristica è, come già evidenziato, quella di essere portatori di un interesse che travalica quello solo regionale e locale) – la procedura prevista dalla norma censurata appare rispettosa del quadro di attribuzioni amministrative derivante dal principio di sussidiarietà (anch'esso richiamato nella delega) che costituisce un filtro necessario per il trasferimento nella nuova disciplina di quanto previsto nella precedente. Infatti, dato che requisito essenziale per la caratterizzazione di un sito come «di interesse nazionale» è che esso presenti un «particolare pregio ambientale» (lettera a), un «particolarmente elevato […] rischio sanitario e ambientale» (lettera c), un «rilevante […] impatto socio economico» (lettera d), un «rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale» (lettera e), che l'opera sia tutelata «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (lettera b), che gli interventi si estendano al «territorio di più regioni» (lettera f), appare evidente il motivo che legittima, proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, il conferimento a livello statale delle attività amministrative di bonifica.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>– Infine, la sola Regione Calabria ha impugnato, ritenendolo in contrasto sia con l'art. 117, sesto comma, Cost., sia con l'art. 119 Cost., sia, ancora, col principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tale disposizione, ad avviso della Regione ricorrente, nel prevedere che il Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'istruzione, università e ricerca e delle attività produttive, individui con proprio decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università e presso le imprese e i loro consorzi, lederebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe ad organi dello Stato centrale competenze regolamentari nella materia della ricerca scientifica, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e l'art. 119 Cost. in quanto, senza che ne sussistano le condizioni, prevederebbe forme di incentivazioni in un ambito materiale non di esclusiva competenza dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa lederebbe, da ultimo, anche il principio di leale collaborazione, non essendo contemplato, nel procedimento di individuazione delle predette forme di promozione e incentivazione, alcun coinvolgimento delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mentre le prime due censure non sono fondate, la terza, è, invece, fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Già si è detto che le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Risulta, pertanto, evidente come sia fallace il ragionamento posto a base della impugnazione, dato che si fonda sull'erroneo presupposto che la materia implicata dalla disposizione legislativa ora in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla erroneità del presupposto consegue l'infondatezza delle due questioni di legittimità costituzionale che su di esso si basano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Riguardo, invece, alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione vale, in sostanza, quanto già osservato con riferimento all'art. 241, anch'esso impugnato con riferimento al medesimo parametro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche in questo caso, infatti, è lo stesso legislatore nazionale che, attraverso il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inteso valorizzare il profilo normativo connesso con la tematica della ricerca scientifica e tecnologica, materia questa effettivamente assegnata, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., alla competenza concorrente delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale ottica, peraltro conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 133 del 2006), onde ricondurre a legittimità costituzionale la norma, diversamente in contrasto col principio di leale collaborazione attesa la obiettiva e – dallo stesso legislatore statale – riconosciuta implicazione della materia di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tal fine, questa Corte ritiene che lo strumento idoneo sia, anche in questo caso, quello dell'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, dalla Società italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Cancelliere F.to: MILANA</p></div>", "next": 0}