{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Tale previsione – quanto al comma 9 – sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., poiché, trattandosi di potere da esercitare rispetto ad enti locali e su materie di competenza regionale, esso avrebbe dovuto essere riconosciuto, in via preliminare, alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrasterebbe, poi, con gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost. anche il successivo comma 10, poiché, da un lato, individuerebbe il contenuto dei provvedimenti sostitutivi anche nell'ipotesi in cui il potere sostitutivo sia di competenza regionale; dall'altro, nell'individuare tale contenuto, non richiamerebbe la disposizione di cui all'art. 22, comma 10, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 1997, che consentiva l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale obbligatorio dei contenitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale disposizione sarebbe, dunque, in contrasto anche con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE), nella parte in cui prevede, tra le finalità che la normativa sui rifiuti deve perseguire, la prevenzione o la riduzione della produzione e nocività dei medesimi. La soppressione della costituzione di un deposito cauzionale, che pur rappresentava un deterrente all'aumento della produzione e della nocività dei rifiuti, rappresenterebbe un motivo di lesione e compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, con incidenza diretta sulle risorse economiche di cui queste potranno disporre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 199, comma 10, si porrebbe dunque anche in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, secondo cui la normativa italiana avrebbe dovuto uniformarsi a quella comunitaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbe, infatti, evidente che la violazione dei criteri di delega si ripercuote in questo caso sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">L' art. 201, comma 6, del decreto impugnato violerebbe, poi, gli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., nella parte in cui, in tema di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilisce che la durata dell'affidamento del servizio non debba essere inferiore a quindici anni. Tale previsione violerebbe, infatti, apertamente la disciplina contenuta nella citata direttiva comunitaria n. 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE), la quale, all'art. 5, impone agli Stati membri di adottare le «misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi» e che «tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».</p>\n<p class=\"lf-p\">La concessione di un'autorizzazione per la durata di quindici anni, al contrario, non consentirebbe di perseguire il descritto obiettivo di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le medesime ragioni l'art. 201, comma 6, contrasterebbe anche con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 e, in particolare, con quelli di cui alle lettere e) ed f), in violazione degli artt. 11 e 76 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'art. 202, comma 1, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Marche ne deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'affidamento del servizio da parte dell'Autorità d'ambito sulla base delle modalità e nei termini definiti con un decreto ministeriale determinerebbe, infatti, la violazione delle competenze regionali, dal momento che le norme ad esse relative saranno necessariamente di dettaglio e non di carattere generale, come invece dovrebbe essere nel caso di competenza concorrente Stato-Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Marche, inoltre, censura per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., anche l'art. 208, comma 10, in materia di c.d. autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione prevede che «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il potere sostitutivo ivi previsto contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto lederebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti nelle materie di propria competenza. Il caso esaminato sarebbe, appunto, fra questi, trattandosi di materia che va ad intrecciarsi con altre di competenza regionale quali, ad esempio, la tutela della salute e il governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche l'art. 212, commi 2 e 3, in materia di albo nazionale dei gestori ambientali, contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui stabilisce un aumento del numero dei componenti a favore del Ministero per quanto concerne il comitato nazionale ed a favore delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche relativamente alle sezioni regionali o provinciali dell'albo, con una contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali disposizioni, infatti, a giudizio della ricorrente, attraverso la riduzione della rappresentanza regionale, violerebbero le prerogative attribuite alle Regioni in materie ad esse attribuite dalla normativa costituzionale (tutela dell'ambiente, della salute e governo del territorio), in quanto i rappresentanti delle Regioni non avrebbero la possibilità di condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Viene, altresì, dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la disciplina delle procedure semplificate, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">A giudizio della Regione Marche, la previsione di tali accordi nella materia delle citate procedure semplificate si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché con la legge delega e, conseguentemente, con gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali accordi, infatti, consentirebbero di derogare al sistema normativo previgente, istituendo una contrattazione diretta tra privati ed amministrazione statale idonea ad escludere dal regime dei rifiuti e dalle relative procedure di autorizzazione e controllo una serie di materiali o sostanze, che nella legislazione vigente e nel diritto comunitario invece vi sono assoggettati, in contrasto con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli stessi motivi, poi, l'art. 214, comma 3, inoltre, si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali articoli, nel disciplinare le procedure semplificate di trattamento dei rifiuti con riferimento alle attività di auto-smaltimento ed alle operazioni di recupero, attribuiscono alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali le funzioni che la precedente legislazione attribuiva alle Province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997).</p>\n<p class=\"lf-p\">A giudizio della ricorrente, tale scelta di sottrarre alla competenza provinciale la tenuta ed il controllo delle comunicazioni di inizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate sarebbe del tutto irrazionale ed illogica, in quanto l'attribuzione del potere di controllo a un soggetto e il potere sanzionatorio ad un altro soggetto, non potrebbe certo soddisfare alcuna esigenza di semplificazione. Per tale via, la disciplina di cui agli artt. 215 e 216 del testo unico violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. sottraendo alla Regione «importanti funzioni in materia di tutela della salute e del governo del territorio».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.– È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia – Onlus), la quale, con atto depositato il 6 settembre 2006 e con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.– In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 5 maggio 2009, ha dichiarato di conservare l'interesse al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nello stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.– Con ricorso depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (reg. ric. n. 76 del 2006), la Regione Puglia ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, previa sospensione, fra gli altri degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3 e 214, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, con riguardo all'art. 181, la ricorrente assume che tale norma realizzi in realtà una vera e propria deregolamentazione della materia, affidando l'intera disciplina del recupero dei rifiuti ad accordi di programma, privi dei caratteri della generalità ed astrattezza. Tale strumento negoziale viene, poi, richiamato dall'art. 214, comma 3, per le procedure semplificate in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, che quindi risulterebbero attribuite all'esclusiva competenza del Ministro dell'ambiente. Non solo: tale articolo, al comma 5, farebbe anche espresso rinvio al d.m. del 5 febbraio 1998, di cui si prevede un'applicabilità in via transitoria, malgrado tale decreto fosse stato all'origine di una procedura d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea, conclusasi con la sentenza di condanna dello Stato italiano del 7 ottobre 2004 – C103/02.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbe, pertanto, evidente che le Regioni, alle quali la legislazione statale precedente, ed in particolare il d.lgs. n. 22 del 1997, aveva riconosciuto potestà regolamentare in materia, sia pure nell'ambito dei principi generali fissati dallo Stato, risulta completamente esautorate di ogni potere nell'ambito del recupero dei rifiuti e delle citate procedure semplificate, non essendo peraltro prevista alcuna forma di partecipazione o di consenso regionale alla stipulazione dei suddetti accordi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad avviso della Regione, poi, l'art. 183, comma 1, escluderebbe espressamente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto i sottoprodotti delle imprese (comprese le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro), sottraendo in tal modo alcuni materiali altamente inquinanti al regime di autorizzazioni e controlli previsto dalla legislazione precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analogamente, il successivo art. 186 stabilisce che le terre e le rocce da scavo, nonché i residui della lavorazione della pietra non costituiscono rifiuti e sono, perciò, «esclusi, dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto», anche se contaminati, purché non contengano una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente assume, poi, anche che il comma 3 dell'art. 189, imponendo l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti unicamente ai produttori di «rifiuti pericolosi», finirebbe per esonerare da tale obbligo coloro che producono rifiuti non pericolosi, oltre che gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad ottomila curo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il complesso di queste disposizioni si tradurrebbe, dunque, in una sostanziale riduzione delle garanzie imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento, le quali prescrivevano in materia di rifiuti una disciplina più rigorosa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni censurate, quindi, violerebbero gli artt. 76, 117 e 118 Cost., tenuto conto proprio della limitazione alle numerose e pregnanti competenze riconosciute alle Regioni nella materia in questione, nonché del contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 308 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Puglia, infine, ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, la cui entrata in vigore non è stata differita di centoventi giorni rispetto alla pubblicazione, e quindi, fra gli altri, degli artt.: 181, 183, 186, 189, 214 in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico ed ai diritti della popolazione regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.1.– È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia – Onlus), la quale, con atto depositato il 28 agosto 2006 e con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2.– In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 5 maggio 2009, ha dichiarato di rinunciare alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 214, comma 3. Ha dichiarato, viceversa di conservare interesse alle censure relative agli art. 214, comma 5, insistendo per l'accoglimento delle questioni proposte.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.– Con i ricorsi indicati in epigrafe, le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno complessivamente impugnato, per la parte che qui interessa e ognuna con specifico riferimento a taluno di essi, gli articoli 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, commi 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15-20; 209, commi 2-5 e 7; 210; 211, commi 2-5; 212, 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, 3-7, 10-15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (di qui in avanti: Codice dell'ambiente), in riferimento agli artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione, sussidiarietà ed adeguatezza. Le norme impugnate hanno ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.– Preliminarmente, va riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devono, inoltre, essere dichiarati inammissibili gli interventi in giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia – Onlus), che di Biomasse Italia s.p.a, Società Italiana Centrali Termoelettriche, Ital Green Energy s.r.l., ed Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione del principio secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale deve svolgersi «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (ex multis sentenza n. 405 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Umbria con riferimento all'art. 195, comma 1, lettere m) ed o), ed all'art. 202, comma 6, non essendo indicate nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.– Successivamente alla proposizione dei ricorsi, alcune delle disposizioni censurate sono state in parte modificate ed in parte abrogate dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, (Ulteriori disposizioni correttive del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dall'art. 20, comma 10-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce delle predette sopravvenienze legislative, alcune Regioni in parte hanno rinunciato ad alcune censure, in parte hanno dichiarato la propria carenza di interesse alla pronuncia.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, la Regione Emilia-Romagna, con memoria del 14 maggio 2009, in riferimento al ricorso n. 56 del 2006, ha rinunciato all'impugnazione degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Liguria ha rinunciato a tutte le censure relative alla parte quarta del testo unico, con memoria del 28 aprile 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Puglia ha dichiarato di rinunciare alle proprie censure, ad eccezione di quelle inerenti all'art. 214, comma 5, con memoria del 5 maggio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria, con memoria del 22 aprile 2009, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 207, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Toscana, con memoria del 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere interesse alla pronuncia, in relazione agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere q) ed f), 185, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 2, lettera e), 212, comma 3, 214, commi 2 e 3, 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le restanti Regioni, con separate memorie, hanno insistito nel richiedere la pronuncia di illegittimità costituzionale. La Regione Umbria si è rimessa alla Corte, in relazione alla valutazione della cessazione della materia del contendere, con riferimento agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), n), q) ed u), 186, 189 comma 3, 214, commi 3 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.– Preliminare rispetto anche ad una eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere è l'esame dei profili di ammissibilità delle censure proposte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate non abbiano prodotto effetti durante il periodo della loro vigenza (ex multis, sentenze n. 74 del 2009, n. 439 e n. 289 del 2008), non essendo sufficiente che esse siano state in via transitoria in vigore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in esame, alcune delle disposizioni impugnate, di seguito più specificamente indicate, risultano essere state in vigore fino alle successive modifiche ed integrazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Escludendo, pertanto, che la sola vigenza delle norme, poi abrogate o modificate in misura rilevante, nel periodo transitorio, sia indice della loro avvenuta applicazione, occorre verificare, in concreto, se sussistono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.– Molteplici sono le censure formulate dalle ricorrenti con riferimento alla pretesa violazione di norme delle direttive comunitarie in materia di rifiuti – e quindi alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., da un lato, e dell'art. 76 Cost., dall'altro – poiché la legge delega avrebbe individuato, fra i principi e criteri direttivi, quello della «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie».</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha, in più occasioni, ribadito il principio secondo cui non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Cost. (fra le tante: sentenze n. 190 e n. 326 del 2008). Pertanto, le censure dedotte con riferimento alla normativa comunitaria, senza adeguata motivazione circa l'asserita lesione delle proprie sfere di competenza, vanno dichiarate inammissibili, restando impregiudicato il potere-dovere delle amministrazioni regionali di non applicare le norme incompatibili con le disposizioni di direttive comunitarie provviste di effetto diretto, alla stregua di una costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 170 del 1984 e n. 168 del 1991).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.– In particolare, viene censurato l'art. 181, commi da 7 a 11 (Regione Umbria), anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q) (Regioni Marche e Toscana), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 (Regioni Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania e Basilicata) o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5 (Regione Piemonte; Regione Umbria, con esclusivo riferimento al comma 3 dell'art. 214), nella parte in cui si pone in contrasto con la direttiva n. 75/442/CEE, la quale stabilisce che l'obbligo generale dell'autorizzazione per le attività di recupero dei rifiuti possa essere derogato solo allorché «le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione» (Regioni Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania e Basilicata, Marche e Toscana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pari si deduce la violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento all'art. 1, comma 8, della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale prevede la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (lettera e), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del “chi inquina paga”» (lettera f).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le norme hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti (art. 181, commi da 7 a 11; anche in combinato con l'art. 183 ed in combinato disposto con l'art. 183, comma 1, che contiene le definizioni di rifiuto, raccolta differenziata, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria), nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) e si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria (e quindi con la legge delega), nella misura in cui determinerebbero una deregolamentazione dell'attività di recupero e gestione dei rifiuti, diversamente da quanto disposto dalle direttive n. 75/442/CEE come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE, secondo cui tale semplificazione sarebbe possibile solo fissando norme generali, che determinino i tipi e le quantità di rifiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ricorrenti denunciano la violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, con motivazioni generiche o assertive, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.– Le questioni concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti (terre e rocce da scavo: art. 186; emissioni costituite da effluenti gassosi, scarichi idrici, rifiuti radioattivi, ed altri materiali tassativamente indicati: art. 185, comma 1 – Marche e Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania), nonché la definizione di talune operazioni, quali la “raccolta differenziata” (art. 183, comma 1, lettera f) – Marche e Toscana), oltre che della nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche (artt. 183, 194 e 212 – Piemonte), sono prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad un situazione di “incertezza” normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate, sicché essi non sfuggono alla declaratoria di inammissibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.– L'art. 189, comma 3, che esonera talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio di quantità e caratteristiche dei rifiuti medesimi, è censurato con riferimento agli artt. 6 e 14 della direttiva n. 75/442/CEE, che imporrebbero l'istituzione di un'autorità competente a cui fornire le predette informazioni, in ordine a tutti i tipi di rifiuti (Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche).</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche in questo caso, alla valutazione nel merito della compatibilità comunitaria osta l'inammissibilità della questione, in quanto la motivazione in ordine alla lesione della competenza regionale è generica, essendosi le ricorrenti limitate ad affermare che la dispensa dalla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti andrebbe ad incidere sui poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione propri delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.– La questione proposta in relazione all'art. 199, comma 10 (Marche, Toscana e Piemonte), il quale, individuando il contenuto dei provvedimenti sostitutivi del Ministro dell'ambiente, non contemplerebbe più (come viceversa l'art. 10, lettera c, del d.lgs. n. 22 del 1997) la costituzione di un deposito cauzionale, riguarda l'asserito contrasto con le finalità perseguite dalle direttive comunitarie di prevenzione e riduzione della produzione e nocività dei rifiuti. Le argomentazioni sottese alle censure risultano, ancora una volta, generiche e non consentono, quindi, di affrontare il merito, non potendosi che dichiararne l'inammissibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.– Allo stesso modo, deve dichiararsi l'inammissibilità della questione proposta in riferimento all'art. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c) (Marche e Toscana), nella parte in cui impongono una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, in contrasto con l'obiettivo comunitario di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica. Anche in questo caso, infatti, non si dà conto dell'incidenza di tale violazione sulle sfere di competenza regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.– Nello stesso ambito vanno collocate quelle censure, che attengono ad altri parametri non relativi al riparto delle competenze, in riferimento alle quali non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta delle questioni sollevate dalle Regioni Umbria e Piemonte con riguardo agli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, comma 3 e 5, evocando i principi che regolano l'attività amministrativa, nonché quelli di eguaglianza e certezza del diritto, generalità ed astrattezza delle norme, senza allegare alcuna motivazione. A giudizio delle ricorrenti, infatti, i principi invocati escluderebbero la possibilità di prevedere accordi con i privati, nell'ambito dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non consentendo alcuna alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, senza tuttavia che sia contestata alcuna lesione delle competenze o funzioni riservate dalla Costituzione alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancora sotto il medesimo profilo, risulta inammissibile la censura rivolta dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 214, comma 9, nella parte in cui estende alle denunce, alle comunicazioni ed alle domande disciplinate dalle precedenti norme di semplificazione sulle procedure gli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio assenso, di cui ai novellati artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deduce, a tal proposito, che la norma in esame, violando i richiamati principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, delineerebbe una situazione di assoluta incertezza ed impossibilità di svolgere controlli efficaci ex post, intervenendo in un ambito procedimentale riservato alla disciplina regionale. In questo caso è evidente come la ricorrente non fornisca alcun argomento atto a dimostrare la pretesa interferenza con l'esercizio delle funzioni attribuite alle amministrazioni regionali e locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.– Altro gruppo di censure inammissibili concerne tutte quelle ipotesi in cui le ricorrenti, prospettando la questione di legittimità costituzionale in relazione ad alcune norme, dal contenuto del tutto eterogeneo, non hanno specificato i termini entro i quali le singole disposizioni di riferimento abbiano violato i parametri costituzionali invocati. In questo caso, infatti, la carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte in ricorso e le singole disposizioni normative non consente alla Corte di procedere ad una verifica di compatibilità costituzionale funzionale alla pronuncia caducatoria richiesta.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.– La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, in contrasto con il principio di sussidiarietà, il quale impone che gli interventi siano rapportati alla dimensione territoriale degli interessi ed all'individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni, nonché con il principio di differenziazione che impone di adattare gli interventi di tutela e di organizzazione ai diversi contesti territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure sono manifestamente inammissibili, in quanto coinvolgono in maniera indifferenziata gli artt. da 196 a 200, senza che l'asserita illegittima compressione delle potestà regionali – in tema di definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti – sia specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.– Analogamente deve concludersi per la questione sollevata dalla Regione Calabria, con riguardo all'art. 197, comma 1, nella parte in cui contiene l'elenco delle competenze provinciali. Anche in questo caso, infatti, le norme censurate sono esaminate in maniera indifferenziata, senza che venga in alcun modo specificato come le singole disposizioni contrastino con il parametro costituzionale indicato.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3.– Inammissibili sono pure le questioni sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna e Valle D'Aosta con riferimento agli artt. 200, 201, 202 e 203, nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le norme impugnate violerebbero l'art. 117 Cost. e l'art. 2, lettera b), dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, in quanto inciderebbero, attraverso disposizioni di dettaglio, su materie di competenza regionale, quale quella del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, di competenza regionale residuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta evidentemente di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.4.– A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in relazione alla questione, sollevata dalla Regione Calabria, inerente agli artt. 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, 209, commi da 2 a 5 e 7, 210 e 211, commi da 2 a 5, nella parte in cui disciplinerebbero in maniera troppo dettagliata la procedura per l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il rinnovo delle autorizzazioni, per le autorizzazioni in casi particolari e per l'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione. Non essendo, infatti, contestato dalla ricorrente il titolo dello Stato a legiferare, non risulta in alcun modo specificato in che parte e come sia lesa la competenza regionale, del resto solo assertivamente richiamata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.5.– Da ultimo, nello stesso ambito va collocata la censura, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. da 199 a 207, non approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statuali, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, in violazione del principio di leale collaborazione. È, infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.– Alcune questioni devono ugualmente essere dichiarate inammissibili, in quanto le ricorrenti, pur individuando con precisione la norma impugnata, non forniscono una motivazione sufficiente in ordine alla fondatezza delle censure. In questo caso, infatti, difettano i requisiti minimi che consentano l'esame del merito delle questioni, rendendo quindi impossibile ogni controllo di costituzionalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.– In primo luogo, viene in rilievo la censura proposta dalla Regione Calabria sull'art. 181, commi da 5 a 12, in riferimento all'art. 117 Cost., che, regolando in modo dettagliato le procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti, mediante il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero, recherebbe una disciplina «largamente ultronea rispetto alla esigenza di porre standards uniformi di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, non limitandosi […] ad individuare gli orientamenti generali cui gli operatori debbono attenersi […], ma specificando minutamente finanche gli strumenti in base ai quali porre in essere gli obiettivi (gli accordi di programma) e le procedure da seguire». La censura appare prima facie generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.– A medesima conclusione si perviene con riguardo agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, che, a giudizio delle Regioni Puglia, Abruzzo e Campania, disciplinano la materia «rifiuti», collocandosi in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonchè di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost.viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.– Infine, inammissibile – perché del tutto priva di motivazione – risulta la questione sollevata dalle Regioni Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta, con riferimento agli artt. 203 e 204, come conseguenza della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 202.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.– L'esame delle questioni per le quali non può pervenirsi ad una pronuncia di merito deve proseguire in riferimento a quelle censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta delle questioni inerenti all'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), ed all'art. 205, comma 2, sollevate rispettivamente dalle Regioni Piemonte e Liguria, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale, «risultando svilite le realtà territoriali e programmatorie già impostate a criteri di maggiore efficienza, con detrimento delle attività amministrative locali nel loro buon andamento». È evidente dunque, come le difficoltà applicative evidenziate non siano assolutamente sufficienti, neanche in astratto, a determinare la denunciata lesione.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.– Può a questo punto affrontarsi l'esame delle questioni che consentono una valutazione di merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va premesso, sul punto, che la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell'àmbito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare, come nella specie, la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.– Ciò premesso in via generale, viene in rilievo l'esame delle singole questioni, in relazione alle quali andrà anche valutata la possibile cessazione della materia del contendere, in riferimento alla persistenza o meno dell'interesse alla pronuncia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria impugna l'art. 181, comma 3, secondo periodo, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La norma violerebbe in primo luogo il principio di leale collaborazione, non prevedendo alcun coinvolgimento delle Regioni, ed in specie l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sebbene la finalità delle agevolazioni renda palese l'incidenza anche su materie diverse rispetto alla tutela dell'ambiente, quali, ad esempio, la tutela della salute e l'industria, di competenza regionale rispettivamente concorrente e residuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione impugnata si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 119, Cost., in ragione della previsione, in essa contenuta, dell'esercizio del potere regolamentare da parte dello Stato, in materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va al riguardo osservato, in via preliminare, che l'art. 181 è stato sostituito dall'art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Orbene, è necessario tener conto del fatto che, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale, previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Tale evenienza è di per sé sola idonea a dimostrare come non si siano concretamente prodotti effetti durante il periodo di vigenza, sicché la richiamata abrogazione, evidentemente satisfattiva, consente di giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.– La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti, per violazione dell'art. 76, Cost., perché in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, nella parte in cui vincola il legislatore delegato al rispetto dell'assetto normativo ed amministrativo vigente. La ricorrente, in proposito, assume, peraltro, di avere già esercitato le funzioni ad essa attribuite, disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad avviso della Regione Calabria, inoltre, la stessa norma sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, poiché attribuirebbe al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza a dettare norme di organizzazione del Catasto dei rifiuti, omettendo ogni riferimento ad un intervento regionale, peraltro a fortiori necessitato dalla circostanza che le Sezioni regionali del Catasto hanno sede, appunto, presso le Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Toscana e Marche, poi, deducono la violazione, da parte della medesima norma, anche degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il legislatore nazionale non avrebbe previsto il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'intesa con la Conferenza unificata, in una materia in cui gli interessi ambientali si sovrappongono con quelli di tutela del territorio, nonché di tutela della salute e sicurezza della popolazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h), che fosse di competenza dello Stato «la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti». Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.– Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, impugnato gli artt. 195, comma 1, lettera f); comma 2, lettere b), e), l), m) e s), e 196, comma 1, lettera d); quanto alle altre ricorrenti, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 195, comma 1, lettere f), g), n)¸ o), mentre il Piemonte, oltre alle lettere f), l), m), n), o) e q), ha censurato anche la lettera p); infine la Regione Calabria ha impugnato l'art. 195, comma 1, lettere f), g) e t), e comma 2, lettera b) in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e la Regione Umbria ha censurato l'art. 195, comma 1, lettera m) ed o).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratterebbe di norme che attribuiscono allo Stato «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese», nonché di una serie di altre competenze, che consentirebbero al medesimo di emanare norme di dettaglio in materie connesse con le attribuzioni regionali in tema di tutela della salute, di gestione di servizi pubblici, di pianificazione e programmazione del territorio, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo le Regioni Calabria, Toscana e Piemonte sarebbe violato, altresì, il principio di leale collaborazione, in quanto le norme per l'individuazione degli impianti di interesse nazionale, nonostante facciano salvo il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, limiterebbero l'intervento delle autonomie territoriali ad un mero parere della Conferenza unificata, anziché prevedere il raggiungimento di una intesa che orienti l'operato degli organi statali nelle predette attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non solo, ma a giudizio della Regione Emilia-Romagna, le disposizioni in oggetto violerebbero anche l'art. 76 Cost. e le attribuzioni regionali, delineando una serie di competenze ulteriori, rispetto a quelle attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22 del 1997, in violazione dei criteri di delega legislativa e con evidente lesione delle sfere di competenza regionale residuale in tema di tariffazione dei servizi pubblici locali, nonché di promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte, poi, ne deduce la contrarietà ai principi di sussidiarietà, differenziazione e di leale collaborazione, i quali impongono che gli interventi in materia siano rapportati alla dimensione territoriale degli interessi e all'individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Umbria, ancora, con riferimento alle lettere m) ed o), ne assume la contrarietà con gli artt. 117 e 118 Cost., per il fatto di prevedere un atto di indirizzo e coordinamento in una materia regionale, la cui legittimità – dopo la riforma costituzionale del 2001 – dovrebbe ritenersi esclusa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Calabria, poi, invoca il parametro costituzionale dell'art. 117, quinto comma, Cost., in ragione del quale l'adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari spetterebbe allo Stato ed alle Regioni in relazione alle rispettive competenze, sicchè nella specie l'adeguamento alla normativa comunitaria sui rifiuti non potrebbe che essere realizzata attraverso leggi regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Piemonte, da ultimo, richiama, sebbene implicitamente, l'art. 117, quarto comma, Cost. ed in subordine il principio di leale collaborazione, in quanto, avendo le norme impugnate ad oggetto il sistema di gestione dei servizi relativi ai rifiuti, sarebbero riconducibili alla competenza legislativa regionale in tema di servizi pubblici locali, nonché alla potestà organizzativa degli enti gestori, e comunque non contemplerebbero alcuna forma di partecipazione né delle Regioni né delle autonomie locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Toscana, con memoria del 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di merito in relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 195, comma 2, lettera e), in quanto la richiamata disposizione è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 26, lettera a), del d.lgs. n. 4 del 2008 e poi ulteriormente modificata dall'art. 5, comma 2, dalla legge n. 205 del 2008, di conversione del d.l. n. 171 del 2008 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), in senso pienamente satisfattivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, la constatazione del significativo lasso di tempo nel quale la disposizione censurata è stata in vigore insieme alla considerazione dell'immediata precettività della stessa non consentono di ritenere che di essa non sia stata fatta applicazione ed impediscono di giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, le questioni, unitariamente trattate per l'analogia del tessuto normativo censurato, non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le norme impugnate riguardano, quanto all'art. 195, comma 1: l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f); il piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale (lettera g); i criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali e la determinazione delle linee-guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m); le linee guida per la definizione delle gare d'appalto per l'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti (lettera n); le linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o).</p>\n<p class=\"lf-p\">Occorre precisare a tal proposito che, quanto alle lettere f) e g), il legislatore ha espressamente previsto una clausola di “salvezza” «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni», oltre ad una necessaria interlocuzione con la Conferenza unificata. Allo stesso modo, per le lettere m), n) ed o), si impone un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, quanto alla disciplina dell'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f), non risulta violata la competenza regionale in tema di «approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti» di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo quest'ultimo ad oggetto, in armonia con l'art. 117 Cost., i soli impianti territorialmente localizzati e non quelli di «preminente interesse nazionale». Sicché priva di fondatezza appare la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, proprio per il fatto che si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica dei medesimi impianti sull'intero territorio nazionale. In tale prospettiva, è infondata anche la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che la norma impugnata prevede che la predetta funzione di individuazione degli impianti sia esercitata «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in riferimento alle censure proposte nei confronti della previsione della competenza statale in tema di predisposizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale (lettera g). Tale attribuzione, infatti, non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, in quanto non impedisce alle Regioni di predisporre propri piani territoriali sulla base dei quali, peraltro, solo lo Stato può provvedere a definire – «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» e «sentita la Conferenza unificata» – un adeguato piano nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pari infondate sono le censure sollevate, in relazione all'art. 76 Cost., nei confronti dell'attribuzione allo Stato del compito di determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m). Va infatti osservato, a tal proposito, che già l'art. 18, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 22 del 1997, attribuiva una simile competenza allo Stato, e che tale attribuzione è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre, inoltre, osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche la previsione della competenza statale in tema di linee guida per la definizione delle gare d'appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (lettera n), poi, non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, tenuto conto che essa, attenendo, fra l'altro, all'identificazione dei «requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati» alle gare, costituisce esercizio della competenza statale in tema di tutela della concorrenza, e si rivela in armonia con il principio di leale collaborazione, quanto alle inevitabili interferenze con la materia dei servizi pubblici locali (alla quale deve ricondursi la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti) di competenza regionale residuale, nella parte in cui stabilisce che la determinazione delle predette linee guida deve avvenire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base dei medesimi argomenti devono, infine, respingersi le censure mosse nei confronti della attribuzione allo Stato della competenza a determinare le linee guida inerenti alle forme ed ai modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o). Si tratta, infatti, di previsione che, pur incidendo su ambiti di competenza regionale, quali quello della promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e quello dei servizi pubblici locali, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di individuazione dei criteri più idonei a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le medesime censure sono, poi, rivolte da alcune ricorrenti anche in relazione alla previsione dell'attribuzione allo Stato della competenza ad indicare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera p), nonché ad adeguare la parte quarta del decreto in esame alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea (lettera t). Anche in tal caso deve giungersi ad una pronuncia di infondatezza, considerato che, da un lato, la determinazione dei criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (lettera p), dall'altro, il compito di adeguare le norme della parte quarta del decreto impugnato alla normativa comunitaria non può che spettare allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle censure sollevate dalle Regioni Calabria, Marche e Toscana con riferimento all'art. 195, comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), variamente impugnate, anche in combinato con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m), poiché si tratta di norme che non determinano l'attribuzione impropria di competenze allo Stato, ma provvedono ad individuare gli ambiti tecnici in relazione ai quali si dà attuazione ai livelli uniformi di tutela dell'ambiente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta, infatti, di: determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m); adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto, in particolare, alla lettera b), in tema di adozione di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, impugnata anche in combinato con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m) – indipendentemente dalla compatibilità comunitaria di tali procedure – l'asserita violazione delle attribuzioni regionali è manifestamente priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di qualunque forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.– Le Regioni Toscana, Marche e Piemonte hanno, inoltre, impugnato l'art. 199, comma 9, nella parte in cui attribuisce allo Stato ed in particolare al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo». A giudizio delle ricorrenti tale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 120 Cost., avendo ad oggetto l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato rispetto ad enti locali e su materie di competenza regionale, in ambiti cioè nei quali esso avrebbe dovuto essere riconosciuto, in via preliminare, alle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha da tempo affermato che deve desumersi da quanto previsto dall'art. 118 Cost. – il quale attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie, le funzioni amministrative, ma riserva la possibilità che esse, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai livelli territoriali di governo di dimensioni più ampie – anche la previsione di «eccezionali sostituzioni di un livello ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, e non compiuti tempestivamente dall'ente competente» (sentenza n. 43 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">In questa prospettiva, si è anche precisato che non può farsi discendere dall'art. 120, secondo comma, Cost. una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo, dovendosi viceversa riconoscere che «la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi» (sentenza n. 43 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma impugnata, nella specie, prevede l'intervento sostitutivo dello Stato nel caso in cui le autorità competenti (Comuni, Province e, per quanto attiene ai rifiuti urbani, le c.d. Autorità d'ambito, alle quali partecipano necessariamente gli enti locali) non realizzino gli interventi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti, nei termini e con le modalità ivi stabilite, con grave pregiudizio per l'attuazione dello stesso. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sostituzione statale che si attiva direttamente in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall'attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all'adozione del piano, siano poste nella condizione di esercitare il proprio potere sostitutivo, con conseguente lesione delle relative attribuzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.– La Regione Calabria ha, inoltre, impugnato gli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, e (in specie l'art. 204, comma 3) non pongono garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partire dalla sentenza n. 43 del 2003, questa Corte ha precisato che l'art. 120, secondo comma, Cost. «prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella specie, gli interventi sostitutivi oggetto delle norme impugnate non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate (il mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché per l'unità giuridica ed economica, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), tali da giustificarne l'attribuzione in via esclusiva al Governo: sicché deve ritenersi priva di fondamento l'asserita lesione della predetta norma costituzionale nella parte in cui assegna esclusivamente al Governo l'esercizio del solo potere ivi previsto. Né può, comunque, accogliersi la censura di violazione delle garanzie prescritte a tutela dell'ente inadempiente, in relazione a quanto previsto dall'art. 204, comma 3, secondo periodo, considerato che, al di là della inconferenza del parametro invocato, la norma impugnata reca modalità procedimentali finalizzate a porre il predetto ente – a sua volta operante in via sostitutiva – nelle condizioni di provvedere, evitando la sostituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.– La Regione Calabria censura, altresì, l'art. 204, comma 3, anche nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti: tale norma, ad avviso della ricorrente, determinerebbe una invasione della sfera di competenza residuale della Regione in tema di servizi pubblici locali, intervenendo a disciplinare le attività regionali di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tal proposito occorre ricordare che, tenuto conto che è la legge regionale che, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni nelle materie di propria competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, è egualmente solo ad essa che spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro il quale i Presidenti delle Giunte regionali, in caso di inerzia delle Autorità d'ambito, devono nominare un commissario ad acta per l'adozione di provvedimenti per disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale previsione, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione del servizi pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.– Ancora la Regione Calabria propone questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 205, comma 6, nella parte in cui, prevedendo che le Regioni possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente, produrrebbe un anomalo vincolo amministrativo sulla funzione legislativa regionale, in violazione degli artt. 114 e 117 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sottoposizione a vincoli procedimentali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, che la stessa norma statale impugnata attribuisce ad essa, determina evidentemente una lesione della sfera di competenza regionale, posto che questa Corte ha già affermato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (sentenza n. 159 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">19.– Ulteriore questione di legittimità costituzionale è promossa dalla Regione Calabria in relazione all'art. 206, commi 2 e 3. La ricorrente sostiene che tale norma, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'ambiente possa stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati per promuovere l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e di attuazione dei programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità, senza alcun coinvolgimento delle Regioni, violi il principio di leale collaborazione, nonché l'art. 118 Cost., tenuto conto dell'impatto che le attività previste possono avere sul territorio di queste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'asserita violazione delle attribuzioni regionali è priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente alla disciplina degli accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità), riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né, d'altra parte, risulta violato l'art. 118 Cost., tenuto conto che è con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che vengono fissati gli standard di tutela dell'ambiente connessi all'impiego delle tecniche richiamate, sicché l'attribuzione agli organi statali della relativa competenza obbedisce all'esigenza unitaria di assicurare che detti livelli siano uniformemente rispettati sull'intero territorio nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 207, comma 1, nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">A parere della ricorrente detta norma violerebbe: l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto l'Autorità opererebbe in materia di servizi pubblici locali, in aperta violazione della competenza regionale residuale; l'art. 76 Cost e le attribuzioni regionali ivi richiamate, in quanto l'attribuzione alla predetta Autorità delle suindicate funzioni sarebbe avvenuta in violazione della legge di delega, risolvendosi nel riconoscimento in capo allo Stato di una competenza “nuova” rispetto all'elenco di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, in una materia, quella dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale; l'art. 118 Cost., perché l'attrazione al centro delle funzioni amministrative regionali, in assenza di giustificati motivi, costituirebbe violazione del principio di sussidiarietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va al riguardo osservato, in via preliminare, che l'art. 207, comma 1, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). In considerazione di tale intervenuta abrogazione, satisfattiva delle pretese avanzate, la ricorrente, con memoria depositata in data 6 maggio 2009, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Orbene, tenuto conto del fatto che, nel limitato periodo di vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data applicazione, e che – come sostenuto dalla medesima ricorrente – l'intervenuta abrogazione della stessa è pienamente satisfattiva, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.– Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, nella parte in cui, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Le ricorrenti ritengono che detta norma violi gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, secondo il quale la norma impugnata interverrebbe a disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia, nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti, da parte di autorità competenti riconducibili agli enti locali, escludendo che le Regioni, titolari di proprie competenze in tema di governo del territorio e di tutela della salute, possano esercitare preventivamente il proprio potere sostitutivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al contrario, la norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale è attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 62 del 2008, n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993 e n. 307 del 1992).</p>\n<p class=\"lf-p\">Per questo motivo – ed in considerazione della necessità che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti – la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati nonché con l'eventuale ausilio delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioè della Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">È perciò in sostituzione di quest'ultima – ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali – che l'art. 208, comma 10, prescrive l'operatività dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, senza con ciò escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.– L'art. 211, comma 3, è impugnato dalla Regione Calabria, per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. Tale norma, a parere della ricorrente, nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancata approvazione o autorizzazione da parte della Regione, nei termini di tempo prescritti, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, porrebbe nel nulla qualunque motivazione che la Regione abbia addotto per bloccare l'attività, con una deroga ingiustificata al principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, data la totale assenza di garanzie per l'ente sostituendo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche in tal caso, la disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.– Le Regioni Marche, Toscana e Calabria impugnano l'art. 212, commi 2 e 3, in materia di composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali. Tali disposizioni vengono censurate nella parte in cui, prevedendo un aumento del numero dei componenti del comitato nazionale a favore del Ministero dell'ambiente (comma 2), e di quelli delle sezioni regionali o provinciali dell'albo, a favore delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche (comma 3), con contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale, determinerebbero una violazione degli artt. 114 (Calabria) 117 e 118 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, attraverso la riduzione della rappresentanza regionale, le citate disposizioni finirebbero per ledere le prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, in quanto in tal modo i rappresentanti delle Regioni non avrebbero la possibilità di condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Toscana, con memoria depositata in data 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle censure svolte nei confronti del comma 3 dell'art. 212, in quanto quest'ultimo è stato modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 in senso pienamente satisfattivo delle richieste regionali, con eliminazione della più ampia rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche in seno alle sezioni regionali e provinciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base di analoghe argomentazioni la Regione Marche, in relazione alla predetta disposizione, con memoria depositata il 5 maggio 2009, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche tenuto conto della mancata applicazione medio tempore della disposizione in esame.</p>\n<p class=\"lf-p\">In via preliminare occorre considerare che l'art. 212, comma 3, è stato modificato dal citato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 e che tale modifica risulta pienamente satisfattiva delle richieste regionali, in quanto a seguito di essa i componenti di designazione regionale costituiscono la maggioranza in seno ai predetti organi. La disposizione censurata, peraltro, non ha potuto avere medio tempore applicazione, in ragione del fatto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non è mai avvenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle questioni aventi ad oggetto l'art. 212, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni proposte nei confronti dell'art. 212, comma 2, non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell'albo.</p>\n<p class=\"lf-p\">24.– La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 215, nella parte in cui attribuisce all'albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale, competenze relative all'iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (cosiddetto autosmaltimento), alla verifica dei presupposti e alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale disposizione, a parere della ricorrente, contrasterebbe con l'art. 76 Cost. in quanto violerebbe i criteri e principi direttivi della legge di delega – che impone al legislatore di mantenere il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo delineato dalla normativa vigente – attribuendo al citato albo nazionale funzioni spettanti alle Province in base all'art. 32 del d.lgs. n. 22 del 1997, le quali vedrebbero in tal modo ridimensionato il loro ruolo, in violazione altresì del riparto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112 del 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Toscana e Marche promuovono, infine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, nella parte in cui, dettando disposizioni con riferimento alle attività di auto-smaltimento ed alle operazioni di recupero, attribuiscono alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali le funzioni che la precedente legislazione attribuiva alle province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997), e sottraggono, quindi, alla competenza provinciale la tenuta ed il controllo delle comunicazioni di inizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali norme sarebbero, pertanto, in contrasto con l'art. 117 Cost., perché sottrarrebbero alla Regione importanti funzioni in materia di tutela della salute e di governo del territorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 6 maggio 2009, in relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 215, ritiene che sia cessata la materia del contendere a seguito delle modifiche apportate alla citata disposizione dall'art. 2, commi da 33 a 35, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha allocato nuovamente in capo alle Province le competenze che erano state attribuite all'albo nazionale dei gestori ambientali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione Toscana dichiara di non avere più interesse ad una pronuncia di merito e la Regione Marche ritiene che sia cessata la materia del contendere in relazione alle censure svolte nei confronti degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 33 a 38, del d.lgs. n. 4 del 2008, integralmente satisfattive delle doglianze prospettate.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tal riguardo occorre osservare che le modifiche apportate dal suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del 2008, alle norme impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare le richieste delle Regioni ricorrenti, in quanto provvedono ad attribuire nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche in tale caso si deve, altresì, rilevare che le disposizioni impugnate non hanno potuto avere medio tempore applicazione, tenuto conto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al Comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo, in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non è mai avvenuta: sicché deve escludersi che le funzioni previste dalle norme oggetto di censura siano mai transitate in capo alle sezioni regionali del vecchio albo a danno delle Province, che ne erano titolari ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base dei richiamati argomenti deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni proposte nei confronti degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.– Avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi, restano assorbite le istanze di sospensione formulate.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Puglia e Liguria; dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – (WWF Italia – Onlus), e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Umbria; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettere f) e q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1, e con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania, Basilicata e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli art. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, commi 3, 5 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, 197, comma 1, 200, 201, 202, 203, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15-20, 209, commi 2-5 e 7, 210 e 211, commi 2-5, da 199 a 207, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle D'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi 5-12, 181, commi 7-11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 199, comma 5, 203 e 204, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3 e 6, 216, commi 3-7 e 10-15, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), e dell'art. 205, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 215 e dell'art. 216, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n)¸ o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, e dell'art. 196, comma 1, lettere d) ed m), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 206, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>\n<p class=\"lf-p\">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Cancelliere F.to: MILANA</p></div>", "next": 0}