{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">9.4.- La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale, per l'ipotesi di grave dissesto finanziario, dispone la decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica della responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti. La ricorrente lamenta che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con le competenze legislative ed amministrative primarie attribuite alla Provincia dall'art. 8, numero 1), dello statuto in tema di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.- La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di verificare la regolarità della gestione amministrativo contabile qualora un ente territoriale evidenzi situazioni di squilibrio finanziario desumibili da indicatori predeterminati nell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009. La ricorrente denuncia in primo luogo la violazione di detta lettera d), osservando che essa esclude espressamente il livello regionale di governo dal suo campo di applicazione e pertanto non consente di esercitare il denunciato potere di verifica ministeriale nei confronti delle Regioni e Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo la Provincia di Bolzano lamenta la lesione degli artt. 54, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto, perché il denunciato potere ministeriale interferisce sul potere di vigilanza sugli enti locali attribuito alla Giunta provinciale (art. 54), sulle funzioni di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti locali (art. 79, comma 3) e sulle potestà provinciali in materia di finanza locale (artt. 80 e 81). Infine la ricorrente si duole del contrasto della normativa impugnata con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché detto articolo vieta alla legge statale, nelle materie di competenza delle province autonome, di attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.6.- La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale, novellando l'art. 248, comma 5, del TUEL, introduce una nuova forma di responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco, per il caso di grave dissesto finanziario. Ferma restando la disposizione di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato testo unico, che fa salve le competenze della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale, la Provincia di Bolzano deduce che l'art. 6, anche nella parte in cui non integra testualmente il TUEL, viola le competenze statutarie provinciali in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, numero 3, e 16), vigilanza e tutela sui comuni del proprio territorio (art. 54), coordinamento in materia finanziaria nei confronti degli enti locali e vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché controllo successivo sulla gestione (art. 79, comma 3); finanza locale (artt. 80 e 81).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.7.- La ricorrente ha poi impugnato l'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all'art. 76 Cost.; agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione, sulla base di analoghe argomentazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.- Con ricorso notificato il 18 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011 (ric. n. 162 del 2011), la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 76 Cost. (per contrasto con gli artt. 1 e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009) e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, «con riferimento all'art. 119 della Costituzione», nonché agli artt. 8, 9, 10 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.- La Regione ricorrente impugna anzitutto gli interi artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La difesa regionale deduce in primo luogo la violazione dell'art. 76 Cost., per contrasto con gli artt. 1 e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009. In proposito, rileva che il d.lgs. n. 149 del 2011 è stato adottato - come risulta dal suo titolo - «a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Detti articoli, tuttavia, in base al disposto dell'art. 1, comma 2, della legge di delegazione n. 42 del 2009 (secondo cui: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27») non sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome. Da ciò la violazione dell'art. 76 Cost. da parte delle disposizioni denunciate «che incidono sulle prerogative statutarie» della Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad avviso della ricorrente, l'impugnato art. 13, rende applicabili alla Regione siciliana - sia per il tramite delle norme di attuazione dello statuto speciale, ai sensi del primo periodo del comma 1 dello stesso, sia direttamente, in forza del secondo periodo del medesimo comma - disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 (in particolare, l'art. 2 dello stesso), attuativo dell'art. 119 Cost., come sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che contrastano con lo statuto, contemplando forme di autonomia meno ampie di quelle da esso previste. Per tale ragione, esso violerebbe anche l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - secondo cui: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» - «con riferimento all'art. 119 della Costituzione».</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2.- L'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 - quest'ultimo applicabile alla Regione per il tramite delle norme di attuazione dello statuto speciale, secondo quanto previsto dalla prima disposizione citata - violerebbe anche gli artt. 8, 9, e 10 dello statuto speciale siciliano. Infatti, il censurato art. 2 stabilisce presupposti e procedure per lo scioglimento dell'Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione (oltre che ulteriori interventi sanzionatori nei confronti dello stesso Presidente) «ulteriori e diversi da quelli di cui agli artt. da 8 a 10 dello statuto», i quali regolano, «pressoché integralmente», lo status del Presidente della Regione siciliana con riguardo alla sua elezione e durata della carica (art. 9), alla mozione di sfiducia nei suoi confronti (art. 10) ed alla sua rimozione dalla carica (art. 8). Pertanto, secondo la difesa regionale, «dalla comparazione fra i contenuti dell'art. 2 in esame e quelli delle norme statutarie sopra riportate risulta di tutta evidenza l'illegittimità costituzionale della predetta norma con riguardo alle prerogative statutarie di questa Regione», anche se applicata per il tramite delle norme di attuazione dello statuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3.- La Regione siciliana deduce infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011 - che stabilisce l'immediata e diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana delle disposizioni del decreto legislativo qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso non siano concluse le procedure per l'adozione delle norme di attuazione, applicazione prevista sino al compimento di dette procedure - per contrasto con l'art. 43 del proprio statuto speciale (secondo cui: «Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la difesa regionale, la predetta applicazione immediata e diretta del decreto legislativo nei confronti della Regione sottrarrebbe al «negoziato sul federalismo fiscale» tra Stato e Regione siciliana materie rispetto alle quali non sarebbe possibile «prescindere dal rispetto del principio pattizio» consacrato nell'invocato parametro statutario. Né detto vulnus alle prerogative regionali è escluso dal fatto che l'applicazione delle disposizioni del decreto avverrebbe solo «sino al completamento» delle procedure per l'adozione delle norme di attuazione dello statuto, atteso che: a) esso rimane tale anche se temporalmente limitato; b) comunque, poiché lo Stato non avrebbe interesse al completamento di dette procedure, é probabile che le stesse non vengano completate e che, conseguentemente, la temporanea applicazione del decreto nei confronti della Regione si protragga, in realtà, sine die.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.- Con atti di identico contenuto, si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.1.- Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Lazio e Calabria, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 123 e 117, quarto comma, Cost. (per l'asserita invasione della competenza legislativa delle ricorrenti nella materia dell'organizzazione amministrativa e ordinamento del personale), la difesa erariale osserva che la relazione di fine legislatura prevista dal denunciato art. 1 costituisce un nuovo strumento informativo sulla reale situazione finanziaria degli enti e sulle azioni dagli stessi intraprese al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario e, quindi, un mezzo per garantire la trasparenza dell'operato degli amministratori pubblici nei confronti di tutti i cittadini. Da ciò conseguirebbe l'infondatezza delle doglianze delle ricorrenti perché «tale relazione, lungi dall'incidere sulle prerogative degli enti territoriali, verrà adottata sulla base di una procedura tale da garantire il rispetto dell'autonomia regionale costituzionalmente stabilita, essendo prevista [...] una certificazione da parte degli organi di controllo interno regionale e successivamente una verifica da parte del Tavolo tecnico interistituzionale composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali».</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.- Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Umbria e Calabria, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, la difesa dello Stato prende anzitutto in esame quelle aventi ad oggetto i commi 1 e 2 di detto articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">A proposito di tali censure, la parte resistente osserva che: a) i commi denunciati non connettono l'applicazione dell'art. 126 Cost. a semplici condotte omissive del Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di commissario ad acta, ma a gravi violazioni di obblighi di legge che portano al dissesto della finanza regionale (la fattispecie di grave violazione di legge non potrebbe, infatti, configurarsi qualora il Presidente della Giunta potesse addurre valide giustificazioni della propria condotta omissiva o del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro legate, ad esempio, ad eventi non prevedibili che non consentano alle Regioni ed alle Province autonome di assolvere alle proprie funzioni fondamentali ed all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni), in coerenza con quanto previsto dalla legge di delegazione; b) il Consiglio dei ministri può procedere solo previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; c) l'accertamento della Corte dei conti può essere ricondotto nell'àmbito dei cómpiti da essa svolti in sede di controllo successivo, nel cui contesto saranno esaminati gli elementi contabili necessari alla verifica della sussistenza della responsabilità del Presidente della Giunta.</p>\n<p class=\"lf-p\">La difesa dello Stato prende poi in esame le censure prospettate nei confronti del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 in tema di incandidabilità del Presidente della Giunta regionale, in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo del contrasto con la legge di delegazione che prevede l'individuazione di casi di ineleggibilità solo con riguardo agli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, e all'art. 122 Cost. A proposito di tali censure, la parte resistente osserva che l'incandidabilità del Presidente della Giunta rimosso costituisce una necessaria misura sanzionatoria, a fronte di una grave situazione di dissesto finanziario, volta a tutelare i cittadini evitando che ricada su di essi l'inefficienza di un Presidente che ha compiuto gravi ed immotivate violazioni degli obblighi di risanamento del bilancio regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Avvocatura generale dello Stato esamina infine le censure prospettate nei confronti del comma 7 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 per violazione dell'art. 120 Cost. perché tale parametro costituzionale fa riferimento solo alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. A proposito di tale censura, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che, in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, il raggiungimento degli obiettivi di servizio è necessariamente connesso alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. Infatti, in particolare: a) l'art. 2, comma 2, lettera f), di detta legge prevede il principio e criterio direttivo della «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni [...]»; l'art. 18 della stessa legge n. 42 del 2009 stabilisce che «Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, [...] il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni [...]».</p>\n<p class=\"lf-p\">Da ciò la piena legittimità dell'esercizio del potere sostitutivo statale nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.- Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Umbria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011 - in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti al verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo - per violazione dell'art. 76 Cost. (perché detta disposizione prevederebbe l'applicazione di sanzioni che la legge di delega n. 42 del 2009 contempla solo per gli amministratori degli enti locali) e dell'art. 117, quarto comma, Cost. (per l'invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale), la difesa dello Stato deduce l'infondatezza delle stesse perché l'impugnato art. 3 non farebbe che applicare all'ipotesi di grave dissesto finanziario una disposizione già vigente (l'art. 2, comma 79, lettera a, della legge n. 191 del 2009) estendendola anche ai componenti del collegio dei revisori dei conti (sul presupposto che essi possano essere coinvolti nella attività che hanno condotto al grave dissesto finanziario), prevedendo, comunque, un meccanismo di verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.4.- Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 riguardante l'obbligo per le Province ed i Comuni di redigere una relazione di fine mandato, la difesa dello Stato deduce l'infondatezza delle stesse perché «tale relazione, lungi dall'incidere sulle prerogative degli enti territoriali, verrà adottata sulla base di una procedura tale da garantire il rispetto dell'autonomia costituzionalmente stabilita, essendo prevista [...] una certificazione da parte degli organi di controllo interno e successivamente una verifica da parte di un Tavolo tecnico interistituzionale composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali».</p>\n<p class=\"lf-p\">11.5.- Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 riguardante le verifiche, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti, la difesa erariale deduce che detto articolo risponde a finalità di controllo e di prevenzione di abusi e «si giustifica alla luce delle considerazioni già svolte, oltre a trovare diretta legittimazione nella richiamata previsione della legge delega». L'Avvocatura dello Stato sottolinea inoltre che: a) detto controllo va inquadrato tra quelli di carattere collaborativo, in un'ottica di prevenzione (al fine di stimolare l'efficienza nella gestione delle risorse) più che di sanzione; b) le modalità di attuazione delle verifiche sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata, «a conferma del rispetto della sfera di autonomia delle regioni»; c) dette modalità di attuazione devono prevedere, a tutela delle autonomie locali, adeguate forme di contraddittorio tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.6.- Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 in tema di responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco, oltre a richiamare quanto da essa dedotto in ordine alle censure aventi ad oggetto gli artt. 2 e 3, la difesa dello Stato sottolinea che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 336 e n. 50 del 2005), la distinzione, nell'àmbito della competenza legislativa concorrente, tra norme di principio fondamentale e norme di dettaglio «è correlata alle esigenze unitarie di cui è portatore lo Stato». Alla stregua di ciò, e della giurisprudenza costituzionale citata, «la questione» non sarebbe fondata perché la disposizione impugnata si giustifica in virtù della particolare congiuntura economica, della necessità di risanamento del deficit pubblico e dell'attuazione di un piano di prevenzione, controllo e repressione degli abusi compiuti dalle amministrazioni locali (è richiamata, al riguardo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009).</p>\n<p class=\"lf-p\">11.7.- Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011 - in tema di sanzioni a carico delle Regioni e delle Province autonome che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno - in riferimento agli artt. 119 Cost. (per il carattere di dettaglio e non di principio delle misure imposte alle Regioni ed alle Province autonome per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), e 117, quarto comma, Cost. (per l'invasione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, là dove prevede la sanzione del divieto di assumere personale), la difesa statale afferma che la disposizione impugnata, disciplinando un sistema sanzionatorio inteso a garantire che gli enti territoriali conseguano gli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati, rientra nell'àmbito della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte resistente sottolinea che la Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 284 del 2009) ha affermato che: a) il contenimento della spesa pubblica rientra nella generale finalità del coordinamento finanziario, con la conseguenza che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se essi vengano ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volto a salvaguardare l'equilibrio della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, tra cui il rispetto del Patto di stabilità e crescita; b) i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica comprendono anche norme puntuali, adottate per realizzare in concreto la finalità del coordinamento; c) le norme statali recanti detti princípi devono limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non devono prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di detti obiettivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione denunciata rispetta, in particolare, quest'ultimo requisito necessario della normativa statale di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica perché gli enti territoriali sono liberi di individuare gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati, mentre le misure sanzionatorie previste dall'art. 7 costituiscono solo la conseguenza del mancato raggiungimento degli stessi. Da ciò l'infondatezza delle censure avanzate dalle ricorrenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.8.- La difesa dello Stato esamina infine le doglianze prospettate dalla Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 per contrasto con l'art. 76 Cost. (in riferimento agli artt. 1, comma 2, e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali, secondo le ricorrenti, riserverebbero alla normativa di attuazione degli statuti speciali la materia disciplinata dal d.lgs. n. 149 del 2011) e con le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione che attribuiscono alle ricorrenti la competenza legislativa nelle materie dell'ordinamento degli uffici e del personale, della finanza locale, dell'igiene e sanità e della forma di governo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Avvocatura generale dello Stato osserva al riguardo che: a) non vi è alcuna violazione della legge n. 42 del 2009, perché l'impugnato art. 13 richiama espressamente le procedure dell'art. 27 della stessa legge; b) l'applicazione immediata e diretta negli enti ad autonomia differenziata del d.lgs. n. 149 del 2011 nel caso in cui, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, non siano state concluse le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 (art. 13, comma 1, secondo periodo), applicazione protratta sino al completamento di tali procedure, è volta a garantire una uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale dei meccanismi sanzionatori e premiali previsti dal decreto legislativo, al fine di evitare disparità di trattamento tra le autonomie regionali, nel rispetto dei princípi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.- In prossimità dell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 hanno depositato memorie le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Campania, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché la Regione Molise, interveniente nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.- Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con atti di identico contenuto, richiamano e ribadiscono tutti i rilievi di illegittimità costituzionale già esposti nei rispettivi ricorsi. Inoltre esse evidenziano che l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, prevedendo un'ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Regione, ne fa un organo politicamente responsabile nei confronti del Governo, il che «sarebbe del tutto abnorme rispetto al quadro costituzionale». Inoltre, secondo le ricorrenti, sarebbe illegittimo sanzionare siffatta responsabilità politica del Presidente della Regione con l'incandidabilità (disposta nel comma 3 dell'impugnato art. 2) perché questa costituisce una «figura eccezionale di compressione del fondamentale diritto di elettorato passivo», che consegue all'accertamento di gravissime responsabilità di rilievo penale, mentre nella specie le condotte imputabili al Presidente sarebbero certamente gravi, ma tali da dare luogo soltanto a una responsabilità di tipo amministrativo-contabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla censura concernente l'articolo 2, comma 7, le ricorrenti replicano alla deduzione dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale «il raggiungimento degli obiettivi di servizio è necessariamente connesso alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni» osservando che gli obiettivi di servizio differiscono dai livelli essenziali «sia in relazione agli enti interessati (gli obiettivi di servizio riguardano solo alcune Regioni meridionali mentre i livelli essenziali si rivolgono a tutte le Regioni) sia in relazione alla procedura attraverso la quale sono fissati gli obiettivi ed al loro stesso contenuto». Si ricorda in proposito che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica definisce gli obiettivi di servizio come «un meccanismo premiale volto a migliorare alcuni servizi essenziali e a creare condizioni favorevoli per l'attrazione di investimenti privati» e li riferisce a quattro ambiti strategici: istruzione, servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani, gestione dei rifiuti urbani e servizio idrico integrato.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.- La Regione Campania richiama e ribadisce tutti i rilievi di illegittimità costituzionale già esposti nel proprio ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.- Quanto alle censure indirizzate all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la difesa regionale ribadisce anzitutto la violazione dell'art. 126 Cost., evidenziando che, mentre il primo comma di tale norma costituzionale presuppone condotte degli organi di governo regionali connotate da «elevatissima gravità» e integranti un «esercizio intenzionalmente distorto delle funzioni istituzionali», il censurato comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha riguardo alla mancata osservanza degli impegni assunti in sede di piano di rientro dal disavanzo sanitario: la fattispecie prevista dalla norma censurata non rientra, quindi, nell'àmbito dell'esercizio delle ordinarie competenze regionali, ma configura un intervento sostitutivo del Governo alle cui direttive il Presidente della Giunta regionale, commissario ad acta, è condizionato, di tal ché le sue decisioni non possono essere ricondotte al ruolo di rappresentante della Regione né possono riflettersi sulla sua carica di Presidente della Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'irragionevolezza dello stesso comma 2 dell'art. 2 dovuta all'omessa presa in considerazione dei miglioramenti conseguiti dal Presidente pro-tempore nella riduzione del disavanzo, la ricorrente sottolinea che la stessa trova conferma proprio nell'attuale situazione della Regione Campania, dove il Presidente attualmente in carica, nominato commissario ad acta a séguito delle elezioni regionali del marzo dell'anno 2010, si è trovato a fronteggiare un gravissimo dissesto finanziario e, nonostante i miglioramenti ottenuti nel risanamento del settore sanitario, rischia, in base alla norma denunciata, di vedersi addossare la responsabilità per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali di rientro previsti dal piano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sempre a tale riguardo, non sarebbe convincente quanto affermato dalla difesa dello Stato a proposito della possibilità per il Presidente della Regione di «addurre valide giustificazioni a sostegno della propria condotta omissiva o del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro», atteso che di tale possibilità non vi sarebbe traccia nella norma censurata la quale sembra prevedere come presupposti della propria operatività semplici condotte omissive o addirittura circostanze di carattere oggettivo quali la mancata realizzazione degli obiettivi del piano di rientro e l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per due anni senza apprezzabili risultati sugli equilibri di bilancio (ciò che potrebbe derivare anche dall'inadeguatezza dello stesso piano di rientro).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla violazione degli artt. 122 e 126 Cost., sotto il profilo che il denunciato art. 2, comma 2, non precisa la natura, le modalità ed i limiti dell'accertamento della Corte dei conti in esso previsto, la difesa della ricorrente afferma che detta violazione non verrebbe meno anche a ritenere - come fa la difesa dello Stato nel proprio atto di costituzione - che l'attività della Corte è da ricondurre nell'àmbito dei còmpiti svolti dalla magistratura contabile in sede di controllo successivo; in realtà, l'accertamento della riconducibilità del grave dissesto finanziario al Presidente della Giunta per dolo o colpa grave sembra involgere - contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato - l'esercizio di poteri tipici del giudizio di responsabilità contabile-amministrativa; la norma denunciata parrebbe quindi configurare una nuova competenza della Corte dei conti che - sempre secondo la ricorrente - avrebbe richiesto una previsione espressa e chiara.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.- Quanto alle censure promosse nei confronti dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all'art. 122, primo comma, Cost., la ricorrente ribadisce sia che tale norma non sembra rispettare la necessaria e ragionevole proporzionalità nella limitazione del diritto di elettorato passivo, tenuto conto che ricomprende nell'àmbito dell'istituto dell'incandidabilità - preordinato a fronteggiare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli organi elettivi - l'ipotesi, estremamente meno grave e rilevante, della responsabilità del Presidente della Giunta per grave dissesto finanziario sia che essa è collocata fuori della corretta sedes materiae costituita dalla legge n. 165 del 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.5.- Quanto alle censure indirizzate all'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, la ricorrente ribadisce il contrasto di tale norma con: a) l'art. 126, primo comma, Cost., in ragione della mancata previsione di un procedimento di nomina del commissario ad acta (chiamato ad esercitare le competenze del Presidente della Giunta regionale rimosso concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili) che garantisca il coinvolgimento della Regione; b) gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost., per l'attribuzione al commissario ad acta di competenze generali (originariamente riservate all'organo politico) anziché limitare i poteri del commissario al compimento di singole attività specificamente individuate (oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2011, già menzionata nel ricorso, sono citate le sentenze della stessa Corte n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010); c) l'art. 126, primo comma, Cost., a causa della mancata previsione di un termine - che, come si evincerebbe dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003, dovrebbe essere certo ed espresso - per la celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli organi regionali e dell'organo che deve indirle.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.6.- La Provincia autonoma di Bolzano, nell'articolare ulteriormente le proprie deduzioni in replica alle difese del Presidente del Consiglio, rileva in via preliminare e assorbente che l'intero decreto legislativo n. 149 del 2011 è inapplicabile alla Provincia ricorrente, in quanto esso è attuativo degli artt. 2, 17 e 26 della legge di delegazione n. 42 del 2009, laddove la clausola di esclusione contenuta nell'art. 1, comma 2, di detta legge stabilisce che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.7.- Ha depositato una memoria anche la Regione Molise, intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con il ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione Molise, dopo avere affermato il proprio diritto ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio promosso da un'altra Regione nonostante la mancata impugnazione in via diretta della normativa statale, si sofferma ad illustrare ampiamente i motivi dedotti a sostegno del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, sostenendone la fondatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.- Nelle more dei giudizi promossi avverso il d.lgs. n. 149 del 2011 è sopraggiunto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, il cui art. 1-bis ha introdotto modifiche agli artt. 1, 4 e 5, e ha aggiunto l'art. 4-bis, al testo normativo già impugnato.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.- La Regione autonoma Sardegna, che non aveva proposto ricorso avverso il d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso (reg. ric. n. 20 del 2013) questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1-bis, commi 1 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 Cost., agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 1, 4, 5 e 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1-bis, comma 1, impugnato modifica l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente accentra la propria attenzione sulla lettera c) della norma impugnata, osservando che, per effetto di essa, il Presidente della Giunta è tenuto a trasmettere la relazione di fine legislatura alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tal modo, a parere della Regione, il legislatore avrebbe introdotto una nuova forma di controllo sull'operato della Giunta, a fini sanzionatori, che non è contemplata dalla fonte statutaria. La disposizione impugnata verrebbe, per tale via, ad incidere sulla forma di governo regionale, alterando i rapporti istituzionali tra Presidente e Consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbero così lesi, anzitutto, gli artt. 15, 35 e 37 dello statuto, che disciplinano la forma di governo regionale, la posizione del Presidente della Giunta ed i suoi rapporti con il Consiglio. Allo stesso modo, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 97 Cost., poiché il Presidente della Giunta non ha modo di interloquire con la Corte dei Conti, ciò che renderebbe irragionevole la disciplina censurata.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo, la Regione Sardegna sottolinea che le sole forme di controllo consentite, nei confronti della Regione e da parte della Corte dei Conti, sono indicate dalle norme di attuazione dello statuto, ed in particolare dagli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, e non possono essere modificate se non con il procedimento della revisione statutaria o della modificazione delle norme attuative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma impugnata, violando gli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto, l'art. 116 Cost. ed il d.P.R. n. 21 del 1978, nella parte appena indicata, avrebbe invece configurato un nuovo controllo per di più non limitato alla legittimità, ma esteso al «merito delle concrete scelte politiche» regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1-bis, comma 4, impugnato modifica l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente premette che tale novella rende espressamente applicabile ai soggetti ad autonomia speciale il potere ministeriale di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale funzione, a parere della ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 7, 54 e 56 dello statuto, con l'art. 116 Cost. e con l'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 per le ragioni appena evidenziate: si sarebbe in presenza di un «controllo ministeriale totalmente sconosciuto non solo allo Statuto, ma all'intero sistema costituzionale», e per giunta attribuito non alla Corte dei Conti, quale organo dello Stato-comunità, ma all'amministrazione statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, posto che il bilancio è approvato con legge, tale forma di controllo preventivo sarebbe in contrasto con l'art. 33 dello statuto e il più favorevole art. 127 Cost., che non ammette più alcun controllo preventivo sulla legislazione regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A fronte della inadeguatezza della clausola di salvaguardia recata dall'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 a preservare l'autonomia regionale, la ricorrente conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che a propria volta non aveva impugnato il d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso (reg. ric. n. 17 del 2013) questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettere a), numero 1), ed e), e comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 117, terzo e quarto comma, Cost., e agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente premette di svolgere le proprie censure, con riferimento al comma 1, per la sola ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11-bis del. d.l. n. 174 del 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'art. 1-bis, comma 1, lettere a), numero 1), ed e), la Regione contesta che il legislatore statale possa «intromettersi nell'organizzazione costituzionale e nell'organizzazione amministrativa» regionale. La relazione di fine legislatura eccede, a parere della ricorrente, la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, avendo carattere dettagliato, e lede l'autonomia finanziaria della Regione e la potestà residuale in materia di organizzazione degli uffici: da ciò deriverebbe la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e degli artt. 4, numero 1), 12 e 48 dello statuto. La compressione dell'autonomia organizzativa sarebbe particolarmente evidente, laddove la norma impugnata individua direttamente l'organo regionale competente a redigere la relazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, la disciplina censurata, prevedendo sanzioni nei confronti del Presidente della Giunta, concernerebbe lo «status dell'organo regionale di vertice», rimesso invece all'autonomia regionale dagli artt. 12, 22, 41 (quanto alla misura dell'indennità, anch'essa incisa) e 65 dello statuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione sarebbe poi legittimata a denunciare la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., posto che la responsabilità del proprio Presidente sarebbe rilevata «nella completa assenza di una procedura di accertamento».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disciplina sanzionatoria nei confronti del responsabile del servizio a propria volta invaderebbe l'autonomia organizzativa della Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'art. 1-bis, comma 4, la ricorrente ritiene che esso introduca un ulteriore controllo, dalla conseguenze «incerte», da parte del Governo, «al di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione», in violazione degli artt. 4, numero 1), e 65 dello statuto o dell'art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole in materia di ordinamento contabile regionale, dell'art. 116 Cost. e dell'art. 33 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratterebbe di un controllo particolarmente invasivo, recante la possibilità che sia attivato il procedimento previsto dall'art. 18 della legge n. 42 del 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, la norma impugnata sarebbe irragionevole e contraddittoria, in violazione dell'art. 3 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa, infatti, prevede nei confronti delle Regioni a statuto speciale un potere di verifica statale introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, quest'ultima disposizione continua espressamente ad escludere di essere applicabile ai soggetti ad autonomia speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.- A propria volta, la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 18 del 2013), che aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in relazione agli artt. 3 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), e 75 dello statuto, agli artt. 2, 6 e 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992, e all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente rivendica la medesima sfera di autonomia posta a base del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, e svolge censure del tutto analoghe, aggiungendo che l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 vieta di conferire ad organi statali funzioni amministrative in materie di competenza della Provincia.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.- Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta (reg. ric. n. 16 del 2013), che aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50 dello statuto, all'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, alla legge n. 690 del 1981, agli artt. 5 e 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anzitutto, il legislatore statale non potrebbe introdurre, al di fuori del procedimento di revisione o di attuazione statutaria, norme che incidono sull'ordinamento finanziario della Regione, secondo quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto, dalla legge n. 690 del 1981 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo, sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione «di cui agli articoli 5 e 120 Cost.» che la norma impugnata non garantisca un coinvolgimento della Regione nell'esercizio del potere statale di verifica da esso introdotto.</p>\n<p class=\"lf-p\">In terzo luogo, tale potere avrebbe natura invasiva rispetto alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici, cui andrebbe ricondotto l'ordinamento contabile della Regione (art. 2, comma 1, lettera a, dello statuto); alla competenza in materia di \"ordinamento degli enti locali\" (art. 2, comma 1, lettera b, dello statuto); alla competenza in materia di \"finanze regionali e comunali\" (artt. 3, comma 1, lettera f, e 12 dello statuto, «anche alla luce» degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, lo Stato non potrebbe attribuire direttamente a propri organi funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale: sotto questo profilo, la norma impugnata avrebbe violato anche gli artt. 4 e 43 dello statuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.- Si è costituito in tutti i giudizi promossi avverso il d.l. n. 174 del 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, con atti difensivi di analogo tenore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento all'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, l'Avvocatura spende i medesimi argomenti già svolti a proposito dell'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, l'Avvocatura premette che tale disposizione ha legittimamente esteso a Regioni e Province autonome le verifiche di regolarità della gestione da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica già regolati dall'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce della sentenza n. 370 del 2010 di questa Corte, è parere dell'Avvocatura che tale estensione corrisponda all'«essenziale ruolo» che i servizi esercitano a fini di coordinamento della finanza pubblica, senza che ciò comporti alcuna «ingerenza sull'autonomia finanziaria delle autonomie speciali». Infatti, la funzione ispettiva, «priva di qualsiasi potere gerarchico», è meramente strumentale «all'esercizio del controllo collaborativo della Corte dei Conti», al quale soggiacciono le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ai sensi degli artt. 28, 81, 100, secondo comma, e 119 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 19 giugno 2013, le seguenti parti ricorrenti hanno depositato memorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento, con analoghi argomenti, replicano alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato, evidenziando che quest'ultima nulla ha dedotto circa il «vizio procedurale» proprio di tutte le disposizioni impugnate, né con riferimento alle censure mosse agli artt. 1, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti richiamano la più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla inapplicabilità ai soggetti ad autonomia speciale della legge n. 42 del 2009, eccezion fatta per gli artt. 15, 22 e 27, se non per il tramite delle procedure previste dalle norme di attuazione statutaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti ribadiscono che gli obiettivi di servizio non sono equiparabili ai livelli essenziali delle prestazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti escludono, sulla base della giurisprudenza costituzionale, che l'«emergenza finanziaria» possa giustificare deroghe al riparto di competenze tra Stato e Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Emilia-Romagna ribadisce le censure già svolte e, tornando su quelle relative all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, pone in rilievo che l'art. 126 Cost. non consente di introdurre alcuna forma di responsabilità «politica» degli organi regionali nei confronti del Governo, come invece pretenderebbe la norma impugnata. Essa disciplinerebbe una «forma di vigilanza tutoria esercitata dal vertice politico nazionale» eccedente i limiti della «responsabilità giuridica», ed invaderebbe il terreno della responsabilità politica degli organi elettivi di fronte al corpo elettorale. Inoltre, e contraddittoriamente, scioglimento e rimozione sanzionatori vengono a dipendere dall'accertamento, da parte della Corte dei Conti, di ipotesi «tipiche della responsabilità amministrativo-contabile», precludendo le «valutazioni politico-discrezionali del Consiglio dei ministri» richieste dalla disciplina costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, anche tale Regione ribadisce che gli obiettivi di servizio non sono equiparabili ai livelli essenziali delle prestazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione insiste nel rilevare che la decadenza automatica dei dirigenti dell'amministrazione sanitaria regionale è priva delle necessarie garanzie procedimentali, essendo insufficiente la generica previsione relativa alla verifica delle responsabilità del dissesto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Lazio, a propria volta, insiste per l'accoglimento del ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione osserva che la «reale finalità» della relazione di fine legislatura consisterebbe nel consentire «al Governo, e non ai cittadini, un controllo sull'attività regionale in vista dell'eventuale applicazione di meccanismi di tipo sanzionatorio», mentre l'unica forma di «controllo» ammessa dalla Costituzione sarebbe «il ricorso al potere sostitutivo».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale ultimo argomento viene speso dalla Regione anche a sostegno delle censure relative all'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, dopo avere ribadito le censure già svolte, la ricorrente osserva che il grave dissesto finanziario non può giustificare previsioni concernenti la incandidabilità del Presidente della Giunta, posto che essa concerne la «materia elettorale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo all'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione rileva che l'omessa impugnazione di pregressi meccanismi di decadenza di amministratori regionali, rammentata dall'Avvocatura dello Stato, non può precludere la scelta politica di impugnare analoghe norme successive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Provincia autonoma di Bolzano esamina le modifiche normative apportare alle norme impugnate, per concludere che esse hanno carattere marginale ed impongono il trasferimento delle originarie censure sul nuovo testo delle disposizioni impugnate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Farebbe eccezione l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la cui abrogazione determinerebbe cessazione della materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, la ricorrente ribadisce le censure già avanzate, osservando che la difesa dell'Avvocatura dello Stato è viziata dal fatto di «appiattire» la posizione provinciale su quella delle altre parti ricorrenti a statuto ordinario.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione siciliana, richiamata la sentenza n. 178 del 2012 di questa Corte, insiste per l'accoglimento delle questioni relative all'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, anche con riguardo al primo periodo della disposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Friuli-Venezia Giulia evidenzia anzitutto che l'Avvocatura dello Stato non avrebbe replicato alle censure relative all'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo al comma 4 seguente, la ricorrente afferma che la sentenza n. 370 del 2010, richiamata dall'Avvocatura dello Stato, non sarebbe pertinente, poiché relativa a conflitto di attribuzione proposto da una Regione a statuto ordinario. Le competenze statutarie dedotte in ricorso imporrebbero, invece, l'accoglimento del ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, a propria volta, reputano per analoghe ragioni inconferente il richiamo alla sentenza n. 370 del 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto, invece, all'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, la sola Regione Sardegna osserva che la stessa Avvocatura dello Stato riconoscerebbe che tale norma introduce «un regime modificativo della responsabilità politico-istituzionale del Presidente della Regione che produce evidenti effetti sulla forma di governo».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche la Regione Molise ha depositato una memoria conclusiva, affermando l'ammissibilità del proprio intervento e insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.- Le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 157 del 2011), Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 148 del 2011), siciliana (reg. ric. n. 162 del 2011), e le Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 149 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 151 del 2011), Lazio (reg. ric. n. 156 del 2011), Campania (reg. ric. 154 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 159 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 150 del 2011) e di Bolzano (reg. ric. n. 161 del 2011), con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, l'articolo 1 (Relazione di fine legislatura regionale) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 120 e 123 della Costituzione, e all'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre che in riferimento al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Calabria, in riferimento agli articoli 76, 117, 121 e 123 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e agli articoli 2, comma 1, lettera a); 3, comma 1, lettera l); 4; 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questi ultimi due anche in relazione alla sfera di autonomia finanziaria prevista dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e dagli articoli 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numero 1), e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli articoli 16 e 17, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli articoli 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 100 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 2 (Responsabilità politica del presidente della giunta regionale) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, quanto ai commi 1, 2, 3, 5 e 7, in riferimento agli articoli 76, 24, 100, 103, secondo comma, 114, 120, 122 e 126 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione, e della certezza del diritto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Lazio, quanto ai commi 1, 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 5, 76, 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Regione Campania, quanto ai commi 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 120, secondo comma, 122, 126 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Regione Calabria, quanto ai commi 1, 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 76, 121 e 126 della Costituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, e agli articoli 15, comma 2, e 48 della legge costituzionale n. 4 del 1948;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, quanto ai commi 4 e 7, in riferimento agli articoli 76 e 120 della Costituzione; all'articolo 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 76 e 119 della Costituzione (quest'ultimo applicabile in base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e agli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, quanto ai commi 1, 2, 3, 4 e 7, in riferimento agli articoli 24, 76, 117, terzo e quarto comma, 100, 103, secondo comma, 120, 126 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47, 49-bis, 69, 79, 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di ragionevolezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 76, 100 e 126 della Costituzione; agli articoli 8, 9, 16, 47, 49-bis del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 3 (Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, in riferimento agli articoli 76, 114, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Lazio, «con particolare riferimento ai commi 1 e 2», e in relazione agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 120 e 123 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera a); 3, comma 1, lettera l); 4; 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, questi ultimi due anche in relazione alla sfera di autonomia finanziaria prevista dalla legge n. 690 del 1981 e dagli articoli 34 e 36 della legge n. 724 del 1994;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) è impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992; all'articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988; al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76, 117, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 47, 54, 79 e 80, del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in riferimento alla legge n. 690 del 1981 e al decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76 e 117, sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numeri 2) e 3), 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, sesto comma, della Costituzione; agli articoli 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 54, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 6 (Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, quarto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47, 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), 16, 54, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 7 (Mancato rispetto del patto di stabilità interno) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; all'articolo 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; all'articolo 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 13 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) è stato impugnato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in riferimento alla legge n. 690 del 1981;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e al principio di leale collaborazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 76 e 119 della Costituzione (quest'ultimo in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001); all'articolo 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.- Nelle more del giudizio è sopraggiunto l'art. 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato gli artt. 1, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni autonome Valle d'Aosta (reg. ric. n. 16 del 2013), Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 17 del 2013) e Sardegna (reg. ric. n. 20 del 2012), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 18 del 2013), con separati ricorsi, hanno impugnato, le prime tre unitamente ad altre disposizioni riservate a separato giudizio, il comma 4 dell'art. 1-bis, che modifica l'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, mentre le sole Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato anche il comma 1 dell'art. 1-bis, che modifica l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, la prima «con particolare riferimento» alla lettera c), e la seconda, con riguardo alle lettere a), numero 1), ed e).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Valle d'Aosta promuove il ricorso, in relazione agli articoli 5 e 120 della Costituzione, in riferimento al principio di leale collaborazione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in relazione all'articolo 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 e alla legge n. 690 del 1981.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Sardegna solleva questioni, in relazione agli articoli 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli articoli 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli articoli 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Friuli-Venezia Giulia assume a parametro gli articoli 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; gli articoli 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, la Provincia autonoma di Trento evoca gli articoli 3 e 117, quarto comma, della Costituzione; l'articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; gli articoli 8, numero 1), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; l'articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992 e gli articoli 2, 6 e 10 del d.P.R. n. 305 del 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.- Il d.lgs. n. 149 del 2011 costituisce uno dei decreti legislativi recanti attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), in tema di federalismo fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, si è trattato di attuare gli articoli 2, 17 e 26 di tale legge, introducendo meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e nel rispetto dell'autonomia finanziaria del sistema regionale e locale (art. 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ricorrenti impugnano disposizioni contenute nel Capo I del d.lgs. n. 149 del 2011, quanto ai \"meccanismi sanzionatori\" (il solo art. 13, relativo ai soggetti ad autonomia speciale, è collocato nel Capo III).</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 obbliga le Regioni a redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 4 disciplina analogamente la speculare relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2 intende attuare l'art. 126 Cost., disciplinando un'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di \"grave dissesto finanziario\" ivi descritta.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 3 estende gli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, prevedendo ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5 prevede un potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 6 si occupa della \"responsabilità politica\" del Presidente della Provincia e del sindaco.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 7 concerne le sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 13 determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considerato che i ricorsi sono diretti in larga parte contro le medesime disposizioni e pongono questioni analoghe, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.- In via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna, posto che «nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 172 del 1994). Peraltro, l'atto di intervento è stato depositato dopo la scadenza del termine per intervenire in giudizio stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.- Sempre in via preliminare, la Corte osserva che i giudizi avverso il d.lgs. n. 149 del 2011 sono stati promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi dell'art. 44, numero 5), dello statuto. In tali casi, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Benché tale termine non sia stato rispettato da nessuna delle ricorrenti, ugualmente, avuto riguardo alla data di proposizione dei ricorsi, sussistono gli estremi dell'errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">I ricorsi sono perciò sotto tale aspetto ammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.- Ancora in via preliminare, è necessario valutare gli effetti sui giudizi in corso, relativi al d.lgs. n. 149 del 2011, dello ius superveniens costituito in particolare, ma non unicamente, dagli artt. 1-bis e 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte, in analoghe vicende, ha costantemente ritenuto che, nell'ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, la questione di costituzionalità vada trasferita sulla nuova disposizione, salvo che quest'ultima appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria (ex plurimis, sentenze n. 193 del 2012 e n. 30 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di specie, l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha subito da parte dell'art. 1-bis del d.l. n. 174 del 2012 modifiche marginali, e comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure, ai commi 2, 3 e 5, quanto in particolare all'indicazione dei soggetti incaricati di redigere la relazione di fine legislatura e all'obbligo che essa sia predisposta anche in difetto dello schema tipo indicato al comma 5. Esse giustificano, in via di principio, il trasferimento delle questioni sollevate dalle Regioni Lazio, Calabria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Non possono, viceversa, ritenersi oggetto di impugnativa, quanto a tali parti ricorrenti, i commi 3-bis e 6, l'uno aggiunto e l'altro profondamente modificato dal d.l. n. 174 del 2012, con i quali si è innovativamente stabilito che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l'indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analoghe conclusioni devono valere per l'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativo alla relazione di fine mandato provinciale e comunale, che è stato modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012 in modo speculare rispetto all'art. 1, concernente la relazione di fine legislatura. I ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e quelli delle Province autonome, sono da trasferire sul nuovo testo dell'art. 4, ma non investono il comma 3-bis ed il comma 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato oggetto di una modifica meramente formale da parte dell'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con la quale si è ribadita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ivi previste, mediante il rinvio all'art. 133 del codice del processo amministrativo. Ne consegue il trasferimento sul nuovo testo della disposizione delle questioni sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Valle d'Aosta, e dalle Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha subito, come si vedrà nel dettaglio in seguito, profonde modifiche introdotte dal d.l. n. 174 del 2012, ed è stato reso espressamente applicabile alle Regioni e alle Province autonome, mentre in origine non lo era.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tale ragione, i ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome, indirizzati contro il d.lgs. n. 149 del 2011, non possono venire trasferiti, per tale parte, sul nuovo testo dell'art. 5. Su di essi è perciò intervenuta, per quanto interessa, cessazione della materia del contendere, giacché l'art. 5, nel testo originario oramai superato, non risulta avere avuto applicazione (ex plurimis, sentenza n. 297 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato oggetto di una modifica minore ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, attraverso l'introduzione di un comma 2-bis, relativo agli effetti temporali del decreto di scioglimento del Consiglio provinciale o comunale: i ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome vanno quindi trasferiti sul nuovo testo della disposizione impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, a propria volta, è stato oggetto di modifiche, da parte dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», che non hanno riguardato le parti ricorrenti (il comma 2, lettera a, è stato inciso con riguardo agli enti locali delle sole Regioni siciliana e Sardegna, da parte del comma 440 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012), o che, comunque, non sono tali da alterare il profilo lesivo della disposizione, rispetto al quale rivestono carattere marginale (con riferimento alle modifiche introdotte nella lettera a) del comma 1 della norma impugnata, quanto ai criteri di calcolo degli importi da versare a causa dell'inosservanza del patto di stabilità, e alle esenzioni apportate a tale obbligo, da parte dell'art. 1, comma 472, della legge n. 228 del 2012). I ricorsi delle Regioni Lazio, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome sono perciò da trasferirsi, per tale parte, sul nuovo testo dell'art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immutati sono rimasti gli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.- In ordine logico, è opportuno prendere in esame i ricorsi proposti avverso il testo originario del d.lgs. n. 149 del 2011 dai soggetti ad autonomia speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come si è visto, l'atto normativo impugnato costituisce esercizio della delega conferita dagli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009, quanto all'istituzione di meccanismi sanzionatori e premiali nei confronti di Regioni ed enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le ricorrenti ad autonomia speciale lamentano che le norme impugnate siano applicabili anche a loro, in violazione dell'art. 76 Cost., ed impugnano per tale profilo l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata, nei limiti che seguono.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma impugnata stabilisce che «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta della medesima clausola apposta ad altro decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, ovvero al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sulla cui legittimità, alla luce dell'art. 76 Cost., questa Corte si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 178 del 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il primo periodo di tale clausola, il legislatore si mostra consapevole che l'art. 1, comma 2, della legge delega gli consente di applicare alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome esclusivamente gli artt. 15, 22 e 27 della medesima legge delega (sentenze n. 71 del 2012; n. 64 del 2012; n. 201 del 2010), e che, quanto all'art. 27, i principi di coordinamento della finanza pubblica che esso reca sono attuabili, verso questi soggetti, solo secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti e dalle norme di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tale via, l'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti Regioni e Province ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui siano proprio queste specifiche disposizioni a prevedere espressamente in senso contrario, venendo a superare la generale clausola di salvaguardia (sentenza n. 178 del 2012). Le ricorrenti errano nell'assegnare una portata lesiva al primo periodo dell'art. 13, che, anzi, è finalizzato a tutelarne le prerogative statutarie: le questioni relative al primo periodo dell'art. 13 impugnato sono perciò non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il secondo periodo dell'art. 13, viceversa, contraddice la premessa appena svolta, imponendo una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Tale previsione, ancorché dagli effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti (sentenza n. 178 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 proposte dalle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, siciliana, e dalle Province autonome sono fondate, in riferimento all'art. 76 Cost., limitatamente al secondo periodo della norma impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- Per evidenti ragioni conseguenti a quanto appena osservato, sono non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate: a) dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, avverso gli artt. 1; 2, commi 4 e 7; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; c) dalla Regione siciliana, avverso l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011; d) dalla Provincia autonoma di Trento, avverso gli artt. 1; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; e) dalla Provincia autonoma di Bolzano, avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali questioni si basano, infatti, sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui queste norme dovrebbero applicarsi nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.- Analoghe conclusioni vanno tratte, con riguardo ai ricorsi proposti dalle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, quanto all'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, che ha modificato l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche a seguito di tali correzioni legislative, nulla è mutato in ordine alla inapplicabilità dell'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Essa continua ad essere assicurata dal primo periodo dell'art. 13 di tale testo normativo, e viene altresì ribadita, per quanto qui interessa, dall'analoga clausola contenuta nell'art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le questioni, pertanto, non sono fondate: esse si basano sul medesimo errore interpretativo già posto in luce al punto precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.- Tra le disposizioni impugnate del d.lgs. n. 149 del 2011, il solo art. 7, relativo agli effetti dell'inosservanza del patto di stabilità interno, si rende immediatamente applicabile ai soggetti ad autonomia speciale, posto che esso concerne «la Regione o la Provincia autonoma inadempiente».</p>\n<p class=\"lf-p\">Così provvedendo, il legislatore delegato ha ecceduto dai limiti impostigli dalla delega, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per le ragioni appena esposte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 7 è stato censurato, sotto questo profilo, da tutte le ricorrenti ad autonomia speciale, eccezion fatta per la Regione siciliana e la Regione Valle d'Aosta. Tuttavia, l'accoglimento è basato sulla lesione di un parametro costituzionale comune, e ha conseguentemente effetto nei riguardi di tutte le Regioni a statuto speciale, oltre che nei riguardi delle Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per effetto di ciò, sono assorbite tutte le altre questioni proposte dai soggetti ad autonomia speciale nei riguardi dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.- Venendo ai ricorsi proposti dalle Regioni a statuto ordinario nei riguardi del testo originario del d.lgs. n. 149 del 2011, appare opportuno decidere prioritariamente le questioni di carattere generale sollevate con riferimento all'art. 76 della Costituzione, e che investono i presupposti stessi della decretazione delegata. Esse, al pari delle censure che per tale profilo concernono specifiche disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011, sono ammissibili. Le norme impugnate hanno diretta incidenza sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, sicché è palese, oltre che congruamente motivata, la ridondanza delle violazioni prospettate sulla sfera di competenza propria del sistema regionale (sentenze n. 22 del 2012 e n. 33 del 2011).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lazio censurano tutte le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 oggetto dei rispettivi ricorsi per contrasto con tale parametro costituzionale. Le prime due ricorrenti richiamano anche, ma sempre per il medesimo profilo, l'art. 114 Cost., mentre la Regione Lazio evoca altresì, sempre con riguardo alla violazione della legge delega, gli artt. 5 e 120 Cost., ed il principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il legislatore delegato avrebbe violato l'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009, nella parte in cui esso impone al Governo di raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e nella parte in cui, in mancanza di intesa, obbliga il Consiglio dei ministri ad indicare le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali. A sua volta, la Conferenza unificata ha preso atto, al termine della seduta del 18 maggio 2011, del mancato raggiungimento dell'intesa, in ragione di insuperabili rilievi relativi all'impianto generale dell'intervento normativo del Governo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stanti tali presupposti, la Corte esclude che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso. Le obiezioni mosse, infatti, in particolar modo con riguardo alla disciplina recata dall'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, non erano tali da far intravedere un possibile punto di incontro, pur a seguito di ulteriori trattative. Un dissenso così radicale sui presupposti stessi di costituzionalità dell'intervento normativo del Governo, in altre parole, poneva quest'ultimo innanzi alla sola alternativa di rinunciare ad attuare la delega, ovvero di procedere ugualmente. La scelta compiuta si sottrae a censura, giacché obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.- L'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 viene impugnato, con riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Calabria, avuto riguardo non più ai presupposti generali di esercizio della delega, ma ad uno specifico profilo di contrasto con la legge delega.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione censurata obbliga le Regioni a statuto ordinario a redigere una relazione di fine legislatura, che descriva dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento ai seguenti oggetti (art. 1, comma 4): a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La latitudine dell'oggetto proprio della relazione di fine legislatura impedisce di attribuire la previsione impugnata ad alcuna delle norme di delega su cui espressamente si fonda il d.lgs. n. 149 del 2011, ovvero agli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, l'art. 2, comma 2, lettere h) ed i), della legge delega consente al Governo, sia di definire il termine entro il quale Regioni ed enti locali sono tenuti a comunicare i propri bilanci preventivi e consuntivi, sia di introdurre l'obbligo di pubblicarli «in siti internet». Si tratta di una previsione così dettagliata nell'oggetto, da non poter venire posta a fondamento di prescrizioni diverse da quelle indicate.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 2, lettera a), permette al delegato di estendere le sanzioni indicate dalla lettera z) nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ma con ciò evidentemente si appoggia a specifiche previsioni normative che fondano l'obbligo comunicativo, e non lo introduce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 26 della legge n. 42 del 2009, poi, permette di prevedere forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le Regioni, gli enti locali e lo Stato, ma al solo fine di contrastare l'evasione fiscale: anche in questo caso, l'oggetto della delega è ben distinto dalla materia invece regolata dalla disposizione impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il legislatore delegato può emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo dei principi fissati dal delegante, e, se del caso, anche un completamento delle scelte compiute con la delega (ex plurimis, ordinanza n. 73 del 2012 e sentenza n. 293 del 2010), ma non può spingersi ad allargarne l'oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. In particolare, il test di raffronto con la norma delegante, cui soggiace la norma delegata, deve ritenersi avere esito negativo, quando quest'ultima intercetta un campo di interessi così connotato nell'ordinamento, da non poter essere assorbito in campi più ampi e generici, e da esigere, invece, di essere autonomamente individuato attraverso la delega.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma impugnata risponde ad una finalità di verifica e pubblicità sull'intera gamma delle attività regionali, di carattere normativo e amministrativo, così lata da coinvolgere, e potenzialmente incidere, l'intero fascio delle competenze costituzionali delle Regioni, il cui esercizio, nella maggior parte dei casi, è inevitabilmente connesso ad impegni di spesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proprio la circostanza che la norma di delega abbia assunto in considerazione specifiche e limitate ipotesi di trasmissione e pubblicazione dei dati regionali rende priva di copertura ai sensi dell'art. 76 Cost. una disposizione delegata che si prefigge, invece, il ben più ambizioso, e ben distintamente connotato, obiettivo di \"trasparenza\" (art. 1, comma 1, impugnato), in definitiva, dell'intera azione delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato perciò assunto in carenza di delega, e va per tale ragione dichiarato costituzionalmente illegittimo, quanto ai commi 1, 2, 3, 4, e 5. Tale declaratoria si estende in via consequenziale ai commi 3-bis e 6 dell'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, introdotti dal d.l. n. 174 del 2012, giacché essi sono del tutto privi di autonomia e significato, una volta caduta la porzione principale della disposizione cui accedono.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.- Sono assorbite le questioni di costituzionalità promosse avverso l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, per altri profili, dalle Regioni Calabria e Lazio.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.- L'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 costituisce il cuore dell'intervento normativo in oggetto, ed è infatti stato impugnato da tutte le ricorrenti, ciascuna con riferimento ai commi sopra indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con tale disposizione, adottata sulla base della delega conferita dall'art. 17, comma 1 (recte: unico comma), lettera e), della legge n. 42 del 2009, si è per la prima volta data attuazione all'art. 126, primo comma, Cost. Come è noto, si tratta della norma costituzionale che prevede e disciplina, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, la rimozione cd. sanzionatoria (sentenza n. 196 del 2003) del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, o ragioni di sicurezza nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1 della norma impugnata descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, subordinata al congiunto verificarsi di tre presupposti: a) in una Regione tenuta a presentare il piano di rientro dal disavanzo previsto dall'art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», il Presidente della Giunta, già nominato commissario ad acta dal Consiglio dei ministri, non adempie all'obbligo di redazione del piano, o agli obblighi da esso derivanti, anche sotto l'aspetto temporale; b) si riscontra in sede di verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano e il conseguente perdurare, o l'aggravamento, del disavanzo; c) si adotta per due esercizi consecutivi, stante l'omesso raggiungimento degli obiettivi del piano, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF al livello massimo consentito dall'art. 6 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 2, prevede che il grave dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. Ove venga accertato dalla Corte dei conti, sia tale requisito, sia l'attribuzione di esso alla responsabilità, con dolo o colpa grave, del Presidente della Giunta, il Capo dello Stato dispone lo scioglimento e la rimozione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 3, introduce sanzioni a carico della persona del Presidente rimosso, stabilendone l'incandidabilità a cariche elettive per dieci anni, e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente di organi di governo di Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 5, chiude l'insieme di precetti dedicati all'attuazione dell'art. 126 della Costituzione, attribuendo al Consiglio dei ministri il compito di nominare un commissario ad acta che sostituisca il Presidente della Giunta rimosso ai fini dell'ordinaria amministrazione e dell'adozione degli atti improrogabili, e fino all'insediamento del nuovo Presidente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria hanno impugnato, tra l'altro, tutte queste previsioni, mentre la sola Regione Campania ha omesso di censurare il comma 1. Con riferimento ai ricorsi delle Regioni Lazio e Calabria bisogna poi puntualizzare che il tenore logico e letterale dei ricorsi consente di ritenere l'impugnativa circoscritta ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 2, ovvero alle sole previsioni direttamente relative al potere di scioglimento del Consiglio e di rimozione del Presidente della Giunta regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.- In ordine logico, è opportuno esaminare anzitutto le censure sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria, con riferimento alla violazione dell'art. 76 Cost. da parte dell'art. 2, comma 1, impugnato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prime due di tali ricorrenti osservano, in via preliminare, che la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, proprio dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo. Si aggiunge che, in ogni caso, la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte condivide, in linea di principio, la premessa teorica su cui si basa il ragionamento delle ricorrenti, ovvero che il Parlamento, esclusivo titolare della funzione legislativa (art. 70 Cost.), ben possa precludere al Governo l'esercizio di una delega in precedenza conferita, attraverso l'abrogazione, espressa o tacita, della norma delegante. La legge di delega, per tale verso, non si sottrae agli ordinari criteri ermeneutici cui è soggetto qualsiasi atto di legge, e, di conseguenza, alla possibilità che l'interprete possa rilevarne l'abrogazione per incompatibilità da parte di una legge sopravvenuta. E, naturalmente, il Governo è, perlomeno in ordine di tempo, il primo soggetto chiamato a verificare se continuino a sussistere i presupposti costituzionali di esercizio legittimo della delega (sentenza n. 278 del 2010), indagando, prima di tutto, sulla persistenza della norma delegante nell'ordinamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, se ciò vale in linea astratta, non altrettanto può dirsi in concreto con riferimento alla questione oggi da decidere.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, anziché porsi in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro. Le previsioni contenute nei commi successivi, a propria volta, indicano a quali condizioni il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l'attuazione del piano. Ed è a questo punto che la norma impugnata, anziché sovrapporsi o contrastare con simili disposizioni, ne recepisce il contenuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proprio la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009, per quanto qui interessa, dimostra che tra i due assetti normativi vi è non conflitto, ma continuità. Un conto, infatti, è affermare che il legislatore delegato non può attuare la delega, quando essa è stata abrogata; tutt'altro conto è aggiungere, secondo la erronea linea di pensiero delle ricorrenti, che il Governo non possa e non debba tenere in considerazione i mutamenti del quadro normativo, entro cui viene a collocarsi la legislazione delegata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Del resto, eventuali problemi di coordinamento sono sempre possibili, specie a fronte di normative così complesse fin dai presupposti applicativi; ma certamente essi non generano illegittimità costituzionale, se non quando sia del tutto da escludere una possibile soluzione da parte degli interpreti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di specie, la Corte, anche alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, esclude che si sia verificata quest'ultima eventualità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni sono, perciò, non fondate con riferimento sia alla violazione dell'art. 76 Cost., sia alla compromissione del principio della certezza del diritto, che viene richiamato dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in modo peraltro incongruo sotto il profilo dell'eccesso di delega, posto che, semmai, esso introdurrebbe una autonoma lesione della Costituzione, riconducibile all'art. 3 della Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.- Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria eccepiscono, quanto all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, la violazione dell'art. 76 Cost., anche sotto il profilo dell'eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lettera e), della legge n. 42 del 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La delega consente l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli \"organi di governo\" delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 17 della legge n. 42 del 2009 aggiunge che «tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali».</p>\n<p class=\"lf-p\">È da precisare che quest'ultima norma rientra, in base a quanto indicato dallo stesso art. 17, tra i \"principi e criteri direttivi\" posti a fondamento della delega.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte reputa del tutto evidente, perciò, che l'attuazione dell'art. 126 Cost. sia stata legittimamente ritenuta oggetto del potere legislativo delegato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Altrettanto chiaro è che il Governo ben poteva sviluppare la delega, senza limitarsi ad una mera scansione linguistica di essa, purché con riferimento ai soli casi di «grave dissesto nelle finanze regionali». Ora, l'eccesso di delega prospettato dalle ricorrenti avrebbe potuto palesarsi se la norma impugnata avesse travalicato tale limite, ma non certamente nel caso opposto, e in concreto realizzatosi. Il legislatore delegato ha infatti scelto di circoscrivere l'oggetto della rimozione e dello scioglimento sanzionatorio al caso del disavanzo nel solo settore sanitario, che a tutti gli effetti è parte costitutiva, e di grande rilievo, del complessivo dissesto delle finanze regionali, per cause imputabili in parte alle stesse Regioni (sentenza n. 98 del 2007).</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo, la fattispecie del \"grave dissesto finanziario\" disegnata dalla norma impugnata non nasce dal nulla, ma consegue proprio al compimento di un complesso di \"attività\", anche di carattere omissivo, poste in essere dal Consiglio regionale e dalla persona fisica del Presidente della Giunta, in qualità di commissario ad acta.</p>\n<p class=\"lf-p\">In terzo luogo, tale fattispecie conduce alla rimozione e allo scioglimento degli organi di governo della Regione, in linea con quanto previsto dalla delega, attraverso il rinvio all'art. 126 Cost. Se, poi, sia costituzionalmente illegittimo che una simile sanzione colpisca l'organo, a causa di violazioni di legge imputabili non a quest'ultimo, ma al commissario ad acta, veste con la quale ha operato la persona del Presidente della Giunta, è questione che non riguarda l'osservanza della delega, ma la conformità dell'esercizio di essa al modello costituzionale rappresentato dall'art. 126 Cost. (di cui si dirà infra).</p>\n<p class=\"lf-p\">14.3.- La Regione Lazio impugna l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost. ed al principio di leale collaborazione, poiché non sarebbe spettato al legislatore conferire attuazione all'art. 126 Cost., sovrapponendosi alla valutazione, di esclusiva competenza del Capo dello Stato, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per procedere alla rimozione e allo scioglimento sanzionatorio. Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria denunciano i commi 1 e 2 della norma impugnata, in riferimento all'art. 126 Cost., poiché essi non descriverebbero \"fatti specifici e puntuali\" così gravi, da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario. La Regione Campania ritiene lesivo degli artt. 122 e 126 Cost. che, con l'art. 2, comma 2, impugnato, il legislatore abbia proceduto ad \"autoqualificare\" il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.4.- L'art. 126 Cost., nel testo vigente, e per quanto interessa, risponde alle medesime finalità, e riproduce il medesimo assetto nei rapporti tra Stato e Regioni, che fu voluto dal Costituente. Esso stabilisce sia i presupposti in presenza dei quali è consentito lo scioglimento sanzionatorio, sia gli organi costituzionali competenti ad intervenire nel procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come è noto, in origine l'art. 126 Cost. prevedeva che il potere di scioglimento fosse esercitabile nei confronti del solo Consiglio regionale, anche quando quest'ultimo non avesse corrisposto all'invito del Governo a sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'art. 126 Cost. fu poi sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), nel quadro di un processo di revisione costituzionale volto a rafforzare l'autonomia statutaria delle Regioni, e ad attribuire ad esse, in particolare, la determinazione della forma di governo regionale, purché in armonia con la Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Significativamente, a parte lievi modifiche di carattere testuale, il nucleo dell'art. 126 Cost. non ha subito alterazioni di sistema. Accanto allo scioglimento sanzionatorio del Consiglio, il legislatore della revisione costituzionale ha posto la rimozione del Presidente della Giunta, in ragione del rafforzamento che i nuovi statuti avrebbero potuto riservare a tale organo di governo, preannunciato del resto dall'opzione della Costituzione per l'elezione diretta di esso, nel caso di silenzio della fonte statutaria (art. 122 Cost.). Ne è seguita l'abrogazione dell'ipotesi di scioglimento del Consiglio quando non avesse dato corso all'invito del Governo a sostituire l'organo esecutivo, posto che, ad oggi, l'art. 126 Cost. permette di procedere direttamente a tanto nei riguardi del Presidente della Giunta. Si è poi cancellata la previsione concernente la nomina, con il decreto di scioglimento, di una commissione di tre cittadini che adottasse gli atti necessari, fino all'insediamento dei nuovi organi di governo regionali, ma tale soppressione si è accompagnata al riconoscimento implicito della competenza dello Stato a disciplinare tale fase in via \"esclusiva\" (sentenze n. 68 del 2010 e n. 196 del 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Del resto, all'applicabilità dell'art. 126 Cost. quanto alle Regioni a statuto ordinario corrispondono speculari previsioni degli statuti speciali, seppure in taluni casi non armonizzati con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (art. 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; art. 49-bis dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 50 dello statuto della Regione Sardegna; art. 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia). Solo nella Regione siciliana l'art. 8 dello statuto subordina lo scioglimento dell'Assemblea regionale a delibera delle Camere, ma, in ogni caso, ne ribadisce la configurabilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Difatti, il potere di scioglimento e, oggi, di rimozione funge da elemento caratteristico della forma di Stato regionale. Esso risponde alla perdurante esigenza di coniugare due fondamenti dell'architettura repubblicana, che accomunano Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale e Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Da un lato, vi è la necessità di preservare l'autonomia costituzionale e politica delle Regioni, che si pone alla base dell'ordinamento delle autonomie territoriali, e che questa Corte ha già ritenuto caratterizzare «la stessa forma di Stato italiana come \"Stato regionale\"» (sentenza n. 229 del 1989). Dall'altro lato, tale autonomia si inserisce pur sempre nella cornice imposta dal principio fondamentale di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autonomia regionale, specie a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha acquisito vaste competenze, anzitutto di carattere legislativo. Esse fanno capo ad un circuito politico-rappresentativo che è ulteriore e diverso rispetto all'indirizzo politico ed amministrativo di cui si rende garante il Governo della Repubblica, e che corrisponde all'accentuato pluralismo istituzionale e delle fonti del diritto prescelto dalla Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ben si comprende che l'art. 126 Cost. consenta il ricorso al potere sanzionatorio dello Stato verso gli organi regionali di vertice solo a fronte di una «situazione veramente eccezionale» (sentenza n. 50 del 1959), determinata da atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge e ragioni di sicurezza nazionale: in nessun caso, in particolare, lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta possono conseguire ad un conflitto con il Governo concernente scelte di discrezionalità politica, se non quando esse siano mediate da specifici obblighi legittimamente gravanti sul sistema regionale in forza della Costituzione, ovvero delle leggi, che risultino invece trasgrediti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autonomia non significa, infatti, potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l'adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esperienza seguita alla revisione del Titolo V della Costituzione ha mostrato che le stesse forme più accentuate di autonomia legislativa regionale non si sottraggono all'azione trasversale di competenze assegnate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, Cost., mentre, nell'ambito di una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia (ex plurimis, sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte perciò ha già ritenuto che «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (sentenza n. 274 del 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Come la sentenza n. 274 del 2003 riconobbe nel Governo il destinatario di questa istanza unitaria, così deve ritenersi quanto all'art. 126 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">In conformità al suo ruolo di responsabile dell'indirizzo politico generale, non può che spettare al Governo della Repubblica l'apprezzamento preliminare, ed inevitabilmente segnato da margini di discrezionalità, in ordine alla gravità delle violazioni in cui sia incorsa la Regione ai sensi dell'art. 126 Cost., anche con riferimento alla latitudine e alla profondità del pregiudizio che ne sia conseguito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stato e Regioni operano su piani in buona parte sovrapponibili, e per i quali si rende spesso necessario che le scelte poste in essere dal primo siano portate a compimento, e se del caso completate, dalle seconde.</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione a tale profilo, è il Governo che è meglio in grado di percepire gli effetti pregiudizievoli che possono conseguire ad una grave violazione di legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non a caso, inoltre, la Costituzione attribuisce proprio al Governo il potere di sostituirsi alla Regione, per garantire la tutela dei beni primari indicati dall'art. 120, secondo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo allo scioglimento sanzionatorio, la competenza dell'organo esecutivo, del resto, è espressamente riconosciuta dalle disposizioni di fonte costituzionale degli statuti speciali, le quali condividono presupposti e finalità con l'art. 126 Cost., e richiedono la previa delibera del Consiglio dei ministri (art. 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; art. 49-bis dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 50 dello statuto della Regione Sardegna; art. 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), o comunque ne presuppongono l'iniziativa (art. 8 dello statuto della Regione siciliana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Di conseguenza, l'art. 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) prevede che il decreto di scioglimento sia adottato dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa delibera di tale ultimo organo; parimenti, l'art. 3, comma 3, lettera o), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) continua ad affidare in via generale al Consiglio dei ministri la delibera sulla proposta di scioglimento del Consiglio regionale, secondo uno schema cui si adegua il comma 2 della norma impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, questa Corte, pronunciandosi in riferimento all'art. 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta, ovvero ad una disposizione di livello costituzionale analoga all'art. 126 Cost., ha già, per tali ragioni, riconosciuto il carattere determinante che riveste in questa materia il ruolo del Governo (sentenza n. 101 del 1966).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, a garanzia dell'autonomia regionale, l'art. 126 Cost. non si limita a confinare il potere sanzionatorio dello Stato, per quanto interessa, alla violazione di specifichi obblighi legislativi legittimamente imposti alla Regione ed ai suoi organi, ma consegna ad un decreto motivato del Presidente della Repubblica la decisione di scioglimento e di rimozione, previo parere della Commissione parlamentare costituita per le questioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">La necessità di motivare il decreto di scioglimento e di rimozione non vale soltanto a rafforzare la posizione della Regione soggetta a potere sanzionatorio, ma rende chiaro che il Capo dello Stato, mediante tale atto, interviene nella propria veste di rappresentante e garante dell'unità nazionale, «non soltanto nel senso dell'unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica» (sentenza n. 1 del 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Egli, attraverso la motivazione del decreto di scioglimento e rimozione, si risolve a ritenere soccombente l'istanza territoriale, che di tale unità è parte costitutiva, a fronte delle esigenze della Repubblica compromesse dalle azioni, od omissioni, illegittime degli organi di governo regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tal modo, la Costituzione persegue e bilancia armoniosamente tutti gli interessi di rilievo prioritario sottesi all'esercizio del potere sanzionatorio: a tutela del sistema regionale contro un potere dai confini altrimenti troppo vasti, esige che all'organo regionale venga contestata una \"violazione di legge\", ovvero un'ipotesi tipica di trasgressione agli obblighi di fonte primaria o statutaria cui soggiace la stessa autonomia regionale, e a cui debbono prestare obbedienza, nell'ambito delle rispettive competenze, il Consiglio e il Presidente della Giunta; aggiunge che siffatta violazione in sé non è sufficiente, ma che ne deve essere valutata la gravità; coinvolge nell'esito di questa delicata valutazione il Presidente della Repubblica e il Governo proponente, chiamato tramite l'organo competente alla controfirma del decreto presidenziale di scioglimento; assicura che il procedimento possa valersi dell'apporto consultivo del Parlamento, espresso dalla Commissione per le questioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va allora ribadito che la Costituzione definisce sia i presupposti del potere sanzionatorio, sia gli organi costituzionali coinvolti, ciascuno secondo competenze chiaramente ripartite.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.5.- Alla luce di queste premesse, va rilevata l'infondatezza delle censure svolte dalle ricorrenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al presunto divieto costituzionale di arricchire l'art. 126 Cost., mediante l'indicazione di uno specifico caso di \"violazione di legge\", denunciato dalle Regioni Lazio e Campania, questa Corte non si limita ad osservare che il legislatore resta il primo destinatario della Costituzione, incaricato di attuarne le linee programmatiche e di svilupparne i principi, parallelamente all'evoluzione della società democratica. Vi è qui, inoltre, la considerazione che la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. ha posto a presidio dell'autonomia regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come si è osservato, quest'ultima viene non minata, ma garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione. L'articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di \"grave dissesto finanziario\", dunque, sviluppa con coerenza un principio espresso dall'art. 126 Cost., a vantaggio dell'autonomia costituzionale delle Regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siamo perciò di fronte ad un caso, legittimo, di attuazione della Costituzione per mezzo della legge ordinaria, e non di un'incostituzionale \"estensione\" del potere sanzionatorio a vicende incompatibili con l'art. 126 Cost. (sentenza n. 229 del 1989).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si può dubitare, peraltro, che la reiterata e pervicace violazione dei principi volti al coordinamento della finanza pubblica, ma talvolta declinati in forma stringente, possa costituire in sé un'ipotesi di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 126 Cost. Quando tali principi comportino l'obbligo di contenere la spesa, la Regione, sottraendosi a misure destinate ad operare sull'intero territorio nazionale, anche nella prospettiva di assicurare uno standard uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso la compressione di prestazioni eccedenti tale standard (sentenza n. 104 del 2013), in definitiva viene meno all'obbligo solidaristico sopra rammentato, avvantaggiando indebitamente i propri residenti, rispetto a chiunque altro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sul piano della formulazione astratta del precetto normativo, quindi, errano le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, quando contestano la corrispondenza della norma impugnata al modello di responsabilità raffigurato dall'art. 126 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">È però necessario precisare che, quando invece si dovesse passare sul versante della concreta applicazione della norma impugnata, essa non potrebbe, né dovrebbe essere interpretata nel senso di assorbire nella fattispecie legale il giudizio di gravità dell'inadempimento, al quale resta subordinata la legittimità costituzionale del potere di scioglimento e rimozione sanzionatori.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte ha appena osservato che, nel comporre armonicamente gli interessi costituzionali in gioco, l'art. 126 Cost. ha affiancato alla dimensione di pura legalità incarnata dalla \"violazione di legge\" una dimensione di apprezzamento discrezionale sugli effetti di tale violazione, il cui \"grave\" carattere è rimesso alla stima del Governo e del Presidente della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Neppure il legislatore può incidere su di un assetto così disegnato dal Costituente, e ribadito dal legislatore della revisione costituzionale. Ne consegue che la norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso che la fattispecie di grave dissesto finanziario ivi introdotta non giustifichi da sé l'esercizio del potere sanzionatorio dello Stato, se non accompagnata da una valutazione circa la gravità degli effetti da essa cagionati, da parte dei soli organi costituzionali a ciò chiamati dalla Costituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.6.- Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria censurano l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all'art. 126 Cost., e al principio di ragionevolezza, per due profili concomitanti: in senso difforme da quanto prevede l'art. 126 Cost., il potere sanzionatorio dello Stato colpirebbe la persona fisica del Presidente della Giunta non già in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Inoltre, la rimozione è preceduta da un procedimento facente capo alla Corte dei conti, del quale, in modo manifestamente irragionevole, il legislatore non specifica la natura e i tempi, con la conseguenza che esso potrebbe protrarsi così a lungo da generare uno stato di «grave incertezza e di delegittimazione degli organi costituzionali della Regione».</p>\n<p class=\"lf-p\">La prima di tali censure, diretta contro le medesime previsioni, è sviluppata anche dalle Regioni Lazio e Calabria, entrambe con riferimento, tra l'altro, all'art. 126 Cost. e l'ultima anche con riguardo al principio di ragionevolezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconda delle censure appena esposte è proposta anche dalla Regione Campania ed investe l'art. 2, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 122 e 126 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrambe le questioni sono fondate, limitatamente all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all'art. 126 Cost. ed al principio di ragionevolezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.7.- Questa Corte non può esimersi dal rilevare, incidentalmente, che la norma impugnata presenta due profili apertamente contrari al modello costituzionale al quale doveva, invece, uniformarsi.</p></div>", "next": 239357}