{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Se l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede che le entrate tributarie, fermo restando il principio di tendenziale assegnazione del gettito su base territoriale, non siano esonerate da un ragionevole dimensionamento in conformità a criteri di utilizzazione ispirati all'economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomie speciali «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013), le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia dei limiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vale in proposito il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delle autonomie speciali e funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi - come quelli in esame - strutturati in modo tale da turbare l'equilibrio di bilancio delle singole autonomie speciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quest'ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra Stato ed autonomie, in modo da consentire che l'eventuale riallocazione delle risorse fiscali non provochi squilibrio o grave compressione delle funzioni regionali, ma si realizzi nel modo più efficace in relazione agli interessi dialettici della valorizzazione degli enti a statuto speciale e dell'equilibrio della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.- In ogni caso, non risulta rispettato da parte dello Stato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale che sostanziale, per effetto dell'adozione di norme, tendenzialmente dirette a sottrarre una parte delle competenze tributarie spettanti alle ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici.</p>\n<p class=\"lf-p\">È opportuno in proposito evidenziare come - conformemente al costante orientamento di questa Corte - solo il metodo paritetico (da cui scaturiscono le norme finanziarie degli statuti e le relative norme di attuazione) determini «i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale» e quindi ponga «un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione [e l'autonomia speciale che le giustifica] sono preordinate» (sentenza n. 213 del 1998). Per questo motivo, la riforma in materia di federalismo fiscale non può - attraverso la concatenazione di norme potenzialmente riduttive delle risorse di spettanza delle autonomie speciali - comprimere, con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse, le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stesse autonomie speciali sono, comunque, titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel descritto contesto, infatti, la dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto, se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest'ultima può comportare diversi criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione delle risorse fiscali, le categorie economico-finanziarie di riferimento per un eventuale processo di riequilibrio devono essere necessariamente omogenee ed il più possibile condivise, in modo da perseguire un armonico processo di composizione, idoneo a mantenere gli standard funzionali già raggiunti, senza pregiudicare i bilanci pubblici con una pressione fiscale e di spesa non tollerabile per la collettività intesa nel suo complesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.- È infine da sottolineare come lo stesso principio dell'equilibrio di bilancio comporti che le parti - anzitutto lo Stato - debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Detto principio impone «al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) [...] ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame» (sentenza n. 10 del 2015). Essendo strettamente connesso al principio di continuità del bilancio, essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, esso può essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo più appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha, infatti, precisato che «lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica [...], sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. [...] Il contenuto degli accordi [...] può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, [...] la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">In conformità a tale assunto, peraltro, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto - seppur in epoca successiva all'introduzione delle norme censurate - un accordo plurilaterale in data 28 ottobre 2014. Tale accordo - che al punto 5 prevede espressamente l'attribuzione provinciale del maggior gettito IMU contemplato dall'impugnato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 - è stato recepito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall'art. 1, commi 407 - 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015). In tal modo, come espressamente indicato dal citato comma 407, la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le predette autonomie è stata trasfusa nello statuto speciale ed in particolare, con riferimento alla statuizione relativa all'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, nell'art. 79, comma 4-bis, dello statuto Trentino-Alto Adige.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- L'inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno della legge n. 42 del 2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l'assetto economico-finanziario delle autonomie speciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l'attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomie speciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indefettibile urgenza che l'ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l'armonizzazione di tale dialettico contesto, se non consente di superare - per le ragioni già esposte - la ritenuta inammissibilità delle questioni, in quanto non pregiudica la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013), impone tuttavia di sottolineare l'esigenza che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro. Ciò nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vale in proposito, ancor più che per il concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi del patto di stabilità, il vincolo di metodo già richiamato nella sentenza n. 19 del 2015. Infatti, se l'adozione unilaterale in via provvisoria dei criteri per la disciplina delle pertinenti relazioni finanziarie può essere giustificata in quel caso dalla tempistica della manovra di stabilità, in quello di specie il protrarsi dell'anomala situazione precedentemente illustrata pone in essere un ingiustificato sacrificio «della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e [la] violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012)» (sentenza n. 39 del 2013), al quale va posto immediato rimedio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012 devono essere dichiarate inammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI</p></div>", "next": 0}