{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni»; né può essere ricompresa «nelle norme generali sull'istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione», in quanto tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale» (sentenza n. 120 del 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. Di qui, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.- L'art. 1, comma 183, infine, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».</p>\n<p class=\"lf-p\">15.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello dell'istruzione, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti attuativi, violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto consentirebbe a fonti regolamentari statali di incidere su una materia di competenza concorrente, in riferimento alla quale il legislatore statale non può fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2.- La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle norme regolamentari da parte dello Stato riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale, è del tutto ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza, specie in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di semplificazione ed adeguamento alla futura disciplina dei decreti attuativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO</p></div>", "next": 0}