{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Proprio a causa della mancata distinzione tra misure relative alle autonomie regionali ordinarie e misure riservate alle autonomie speciali, le varie disposizioni contenute nel comma in questione restituiscono un quadro complessivo che deve essere oggetto di interpretazione non meramente letterale, ma sistematica.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, come si dirà, le disposizioni genericamente riferibili a tutte le Regioni e alle Province autonome - volte ad evidenziare il coinvolgimento dell'intero settore regionale nell'obbiettivo di risanamento dei conti pubblici - devono essere armonizzate con quelle riferite specificamente alle autonomie speciali, che delineano per queste ultime un regime peculiare, alla luce delle forme e condizioni particolari di autonomia garantite alle Regioni speciali dall'art. 116 Cost. Ma, al tempo stesso, è necessario contemperare tale peculiare regime con la chiara volontà legislativa di coinvolgere tutti gli enti regionali nelle procedure volte alla ripartizione dei contributi alla finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.- La Provincia autonoma di Bolzano censura, in particolare, il quarto periodo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, a causa della previsione che coinvolge anche le Province autonome nell'obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la ricorrente tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'accordo del 15 ottobre 2014 concluso tra le Province autonome e lo Stato e poi recepito - ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale - con i commi da 406 a 413 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno disciplinato ex novo i rapporti finanziari tra le parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, il richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, anche dei commi 400 e 404 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - che prevedono per il 2018 un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro a carico della Provincia autonoma di Bolzano, con il correlativo obbligo di versarlo all'erario - nonché dei successivi commi 415 e 416 (che estendono all'annualità 2018 i contributi già introdotti dalle leggi di stabilità per il 2013 e per il 2014), non sarebbe stato concordato ai sensi dell'art. 104 dello statuto e si porrebbe in contrasto con l'accordo concluso con lo Stato, in quanto rinnoverebbe la previsione, con efficacia dal 2018, di contributi aggiuntivi rispetto a quello onnicomprensivo concordato con l'accordo in questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione, così come sollevata, deve essere dichiarata inammissibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La corretta interpretazione della disposizione impugnata, infatti, evidenzia che essa non determina la conseguenza lesiva attribuitale dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli effetti asseritamente contrastanti con l'accordo, quali descritti dalla Provincia autonoma di Bolzano, infatti, devono essere ricollegati direttamente alle disposizioni della legge n. 190 del 2014, che, successivamente alla stipula di gran parte degli accordi di finanza pubblica con le autonomie speciali nel corso dell'anno 2014, hanno introdotto un nuovo contributo a carico di queste ultime ed esteso al 2018 il periodo di incidenza delle norme attuative del concorso al risanamento della finanza pubblica imposto dalle precedenti manovre finanziarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali disposizioni non furono, all'epoca, impugnate dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella parte contestata dalla Provincia autonoma di Bolzano, il quarto periodo del comma 680 non rinnova affatto l'imposizione del contributo ascrivibile alle disposizioni della legge n. 190 del 2014, ma ha, invece, una portata sostanzialmente \"ricognitiva\" di un diverso obbligo, già contemplato dalla stessa legge n. 190 del 2014 (all'art. 1, comma 414): quello di garantire l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei LEA, nonostante la riduzione di risorse e i risparmi imposti (e non più contestabili in questa sede) dalla medesima legge n. 190 del 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di impugnativa di disposizioni meramente ricognitive, in quanto prive di «autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi» (sentenza n. 346 del 2010), questa Corte ha considerato insussistente l'interesse della parte ricorrente a impugnarle, con conseguente inammissibilità del ricorso (sentenze n. 63 del 2016 e n. 230 del 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.- Per identiche ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro il quarto periodo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esso, infatti, presenta analogo contenuto rispetto al ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, tale da consentire di rinviare alle argomentazioni illustrate per definire quest'ultimo, omogenei essendo, inoltre, i parametri statutari ed interposti evocati a garanzia del rispetto del principio consensualistico (artt. 104 e 107 dello statuto e art. 27 della legge n. 42 del 2009).</p>\n<p class=\"lf-p\">Va aggiunto che la declaratoria d'inammissibilità si estende anche all'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Provincia autonoma di Trento, infatti, ha sostenuto che - a fronte degli impegni assunti dallo Stato - avrebbe accettato di rinunciare a tutti i contenziosi pendenti relativi alla legittimità costituzionale di numerose disposizioni di legge concernenti i rapporti finanziari con lo Stato, sicché la prospettata violazione di tale accordo avrebbe determinato la lesione del «legittimo affidamento» alla «stabilità dei rapporti finanziari definiti dall'accordo» e del principio di ragionevolezza, l'uno e l'altro presidiati, appunto, dal parametro costituzionale in questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche la lesione dell'art. 3 Cost., infatti, viene fatta risalire ad una interpretazione del quarto periodo del comma 680 - quella secondo cui esso avrebbe \"rinnovato\" l'imposizione dei contributi previsti dai commi dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 non inclusi nel Patto di garanzia - non corrispondente al vero significato della disposizione, la quale ha, invece, valore esclusivamente ricognitivo di un obbligo diverso, connesso alla garanzia del finanziamento dei LEA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Di qui la carenza d'interesse all'impugnativa e la sua inammissibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.- In parte inammissibili ed in parte non fondate vanno dichiarate le questioni sollevate con il ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.1.- Le questioni relative al quarto periodo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 sono, infatti, inammissibili per le medesime ragioni evidenziate in rapporto ai ricorsi avanzati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Invocando la violazione dei propri parametri statutari e delle norme costituzionali che tutelano il principio di affidamento, l'autonomia finanziaria e il principio di leale collaborazione, anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia imputa alla disposizione censurata l'effetto di ribadire - rinnovandone perciò la portata lesiva - la statuizione unilaterale da parte statale di contribuzioni (previste dai richiamati commi 400 e 401 della legge n. 190 del 2014) difformi da quelle concordate nell'accordo stipulato in data 23 ottobre 2014 con lo Stato, con conseguente violazione del «quadro ordinamentale costituzionale dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche a fronte di tale censura, dunque, deve essere riaffermata la corretta interpretazione della disposizione sospettata d'illegittimità costituzionale. Quest'ultima non rinnova la portata precettiva delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 impositive di contributi a carico delle autonomie speciali, in tesi ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'accordo concluso con lo Stato in data 23 ottobre 2014 e come tali in asserito contrasto con le clausole pattizie ivi previste. Si limita, invece, a ribadire il diverso obbligo di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali di assistenza, rendendo evidente la carenza di interesse a proporre l'impugnativa, nei termini prospettati dalla Regione autonoma ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2.- Sono, invece, non fondate le censure avanzate nei confronti del medesimo quarto periodo del comma 680, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, e del successivo quinto periodo, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2.1.- Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il quarto periodo del comma 680 si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che il rispetto dei LEA sarebbe già compreso nella definizione e nel riparto del contributo previsto dal primo periodo del comma 680 (non impugnato), né i richiamati commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 prevederebbero alcuna eventuale rideterminazione di tali livelli, sicché il significato della previsione resterebbe «indefinito», con conseguente «complessiva incongruità della disposizione».</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura non coglie nel segno, in quanto il «rispetto dei livelli essenziali di assistenza» contemplato nella seconda parte del primo periodo del comma 680 riveste un significato precettivo diverso da quello ricavabile dalla differente espressione («assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato») contenuta nel quarto periodo: nel primo caso, il richiamo è funzionale ad indirizzare la concertazione rimessa, in prima battuta, alle Regioni in sede di autocoordinamento, e dunque soltanto a fornire un criterio di valutazione per la formulazione di proposte volte ad individuare gli ambiti di spesa (ed i relativi importi) sui quali far gravare il contributo; nel secondo caso, la norma impone di garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza una volta che essi siano stati «eventualmente» rideterminati per effetto dei risparmi di spesa connessi all'attuazione del concorso finanziario imposto agli enti del livello di governo regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'evidente diversità di funzione che il richiamo ai LEA svolge nel primo e nel quarto periodo del comma 680 priva di fondamento la censura di irragionevolezza avanzata dalla Regione ricorrente, dovendosi, peraltro, aggiungere che, diversamente da quanto affermato da quest'ultima, anche l'art. 1 della legge n. 190 del 2014 contiene, al comma 414, la previsione di una «eventuale» rideterminazione di tali livelli.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura, infine, il quinto periodo del comma 680, in quanto avrebbe omesso di stabilire che, anche in relazione alla ricorrente, l'attuazione del comma 680 debba avvenire nei termini dell'accordo stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014. Sarebbe così riservato alla ricorrente un trattamento ingiustamente deteriore rispetto a quello riconosciuto alle autonomie della Regione Trentino-Alto Adige.</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione non è fondata, alla luce del diverso contenuto degli accordi conclusi con lo Stato da parte delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, da un lato, e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dall'altro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonostante entrambi gli accordi siano stati recepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettivamente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), soltanto il primo, nel ridefinire complessivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 2022, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tale proposito, infatti, il comma 407 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, nel modificare l'art. 79 dello statuto di autonomia speciale, introduce in quest'ultimo il comma 4-septies, che così dispone: «[è] fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento».</p>\n<p class=\"lf-p\">La legge di stabilità per il 2015 ha, quindi, in tal senso modificato - per la terza volta dal 2009 - lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, introducendo parametri oggettivi che, in quanto tali, impediscono interventi statali in ipotesi arbitrari. Per questa via - come, da ultimo, ricostruito nella sentenza n. 28 del 2016 - le Province autonome di Trento e di Bolzano vengono a godere di una condizione di autonomia oggettivamente differente rispetto a quella propria del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento alle richieste statali di concorso al risanamento dei conti pubblici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rispetto a quello stipulato dalle autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, l'accordo finanziario concluso il 23 ottobre 2014 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con lo Stato esibisce contenuti affatto diversi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A prescindere dalla considerazione che tale accordo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017, esso non subordina espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 517 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - inserito nell'ambito delle disposizioni di recepimento dell'accordo concluso con lo Stato e diretto a riprodurre quanto previsto dall'art. 3, punto 4, del patto - prevede espressamente, anzi, che «[i] predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale», fermo restando il vincolo del metodo pattizio, garantito, nella specie, dal terzo periodo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (come meglio si dirà nell'affrontare il merito del ricorso proposto dalla Regione autonoma Sardegna, che ha investito l'intero comma 680).</p>\n<p class=\"lf-p\">La peculiarità dell'accordo concluso con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, dunque, è idonea a giustificarne l'isolata menzione nel quinto periodo del comma 680 impugnato, dovendosi, perciò, escludere la violazione del principio di eguaglianza lamentata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mette conto ribadire, pur a fronte di tale conclusione, che il principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate, rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica, non è, ovviamente, smentito dal rilievo, nel presente caso, dell'accordo illustrato, connesso agli specifici e concreti contenuti che esso presenta.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.- Le questioni sollevate dalla Regione autonoma Sardegna, diverse da quelle dichiarate inammissibili ai precedenti punti 3.7. e 3.8., non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.1.- Secondo la ricorrente, l'intero comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nel prevedere un nuovo contributo alla finanza pubblica, per il triennio 2017-2019, imporrebbe un sacrificio economico, non solo particolarmente elevato, ma anche per un importo che non potrebbe essere modificato dalle Regioni e dalle Province autonome. Queste sarebbero chiamate alla mera ripartizione, in base ad un accordo da raggiungere «in sede di autocoordinamento» e da recepire, poi, con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, salvo, in caso di inerzia, il potere statale di effettuare unilateralmente il riparto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riferimento è, evidentemente, alla disciplina contenuta nei primi tre periodi del comma 680, i quali violerebbero l'accordo stipulato con lo Stato, in data 21 luglio 2014. Tale disciplina inciderebbe sui rapporti economici e finanziari tra Stato e Regione autonoma, senza adeguata considerazione della cornice normativa dettata dagli artt. 7 e 8 dello statuto speciale di autonomia. Queste ultime disposizioni - anche in forza del principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 117 Cost. - escluderebbero la possibilità di prescrivere nuovi contributi alla finanza pubblica a carico della Regione autonoma Sardegna, senza preventiva regolazione pattizia tra lo Stato e la Regione. In ogni caso, vieterebbero di imporre alla Regione autonoma Sardegna di conseguire risparmi di spesa in settori definiti non in via autonoma dalla Regione medesima, bensì a seguito di una decisione assunta dalle altre Regioni e dalle Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura illustrata - ulteriormente arricchita dalla ricorrente con la prospettazione della mancanza di transitorietà della nuova misura di contenimento, in quanto aggiuntiva rispetto a quelle imposte dalle precedenti manovre finanziarie - appare priva di fondamento, all'esito di una lettura sistematica dei primi tre periodi del comma 680.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella prima parte del primo periodo, il comma 680 - nella versione vigente al momento della proposizione del ricorso ed oggetto qui di scrutinio - prevede che le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 175 del 2014).</p>\n<p class=\"lf-p\">Va altresì ribadito che - ancora per costante giurisprudenza costituzionale - i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono (sentenza n. 23 del 2014; seguita dalle sentenze n. 19, n. 46, n. 77, n. 82, n. 238, n. 239 e n. 263 del 2015, n. 40 e n. 155 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto speciale, quantificando, come nella specie, l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato (sentenza n. 19 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne deriva che la determinazione unilaterale del concorso finanziario contenuta nella prima parte del primo periodo del comma 680 deve essere letta in connessione alla disposizione prevista nel terzo periodo, secondo cui «[f]ermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse». In tal modo, la disposizione risulta conforme ai principi appena illustrati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né può essere accolta la censura di violazione del principio di transitorietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come ricordato dalla sentenza n. 141 del 2016, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex multis, tra le più recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011).</p>\n<p class=\"lf-p\">La nuova misura di contenimento introdotta dalla prima parte del primo periodo del comma 680 è destinata ad operare in un arco temporale limitato e, dunque, nel perdurante rispetto del canone della transitorietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una censura che lamenta il presunto carattere permanente dello specifico contributo non è provata dalla circostanza che essa si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non fondato, infine, appare il profilo di censura basato sulla presunta equiparazione delle Regioni ad autonomia speciale a quelle ordinarie, tutte asseritamente coinvolte a pari titolo, in sede di autocoordinamento, nella determinazione degli ambiti sui quali far gravare le riduzioni di spesa (e dei relativi importi): una determinazione che, ad avviso della ricorrente, avrebbe efficacia vincolante anche per le autonomie speciali, e le renderebbe esse stesse soggette, inoltre, al potere sostitutivo statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come già evidenziato, i primi tre periodi del comma 680 devono essere letti congiuntamente: ed è il terzo periodo, nell'ambito di un'interpretazione sistematica dell'intero comma 680, che disciplina specificamente, regolandone le modalità, le relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali, individuando il meccanismo pattizio cui è subordinata l'imposizione della quota di contributo aggiuntivo gravante su ciascuno degli enti ad autonomia differenziata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dal conseguente adattamento della disciplina generale, dettata per tutte le Regioni, alla peculiare posizione delle autonomie speciali, deriva bensì che queste ultime sono richieste di partecipare alle riunioni in autocoordinamento con le Regioni a statuto ordinario (in questo senso è il dato testuale ricavabile dal primo periodo del comma 680); ma deriva anche che le autonomie speciali non sono automaticamente vincolate alle decisioni assunte in quella sede, poiché «il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse» (terzo periodo del comma 680).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'altra parte, nulla esclude che le autonomie speciali rifiutino perfino di prestare l'assenso all'intesa che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata a recepire l'accordo raggiunto in autocoordinamento (come si dirà meglio, ciò è effettivamente avvenuto con riferimento al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">La previsione del terzo periodo del comma 680, inoltre, esclude che le autonomie speciali possano essere soggette all'intervento sostitutivo statale, ciò che, invece, risulterebbe, nella prospettazione della ricorrente, dal tenore testuale del secondo periodo del comma citato. Si deve fare qui applicazione del metodo interpretativo enunciato supra, al punto 4., che impone di leggere il testo legislativo alla luce dei principi che tutelano le forme e condizioni particolari di autonomia garantite alle Regioni speciali dall'art. 116 Cost. Se assunto alla lettera, del resto, tale secondo periodo consentirebbe finanche all'intervento sussidiario statale di «assegnare ad ambiti di spesa» le riduzioni, e di attribuirli a ciascuna singola autonomia speciale, in frontale contrasto con ciò che stabilisce il terzo periodo del medesimo comma 680. Non è un caso, a questo proposito, che il d.l. n. 50 del 2017 abbia soppresso - a far data dal 2018 - tale secondo periodo del comma 680 (al pari del corrispondente periodo del comma 6 dell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, il quale era tuttavia pacificamente riferito alle sole Regioni a statuto ordinario), ed abbia modificato la disciplina dell'intervento sostitutivo statale, che ora non contempla più il riferimento alle Province autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correttezza della complessiva interpretazione illustrata è, del resto, confermata dalla prassi applicativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intesa sancita in data 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito di un autocoordinamento che, peraltro, si è svolto fra le sole Regioni a statuto ordinario, ha operato il riparto di circa il 90 per cento dell'intero importo della manovra, individuando nel Fondo sanitario nazionale - al quale non partecipano gli enti ad autonomia speciale (con la parziale eccezione della Regione siciliana), che finanziano con proprie risorse il servizio - la principale voce su cui concentrare la riduzione di spesa imposta dal comma 680. L'intesa ha altresì precisato che con le autonomie speciali sarebbero stati raggiunti accordi bilaterali, per la determinazione della «parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle Regioni a Statuto speciale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Successivamente all'intesa, tuttavia, le autonomie speciali non hanno ritenuto di addivenire agli accordi bilaterali menzionati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si può aggiungere che, nella successiva seduta della Conferenza permanente in data 9 febbraio 2017, si è registrata la mancata intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2017, in conseguenza «dell'avviso negativo» espresso proprio dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia (dal che deriva perfino l'esposizione delle Regioni ordinarie all'intervento sostitutivo statale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale prassi non solo dimostra largamente l'infondatezza dei timori paventati dalla ricorrente rispetto al significato delle disposizioni impugnate, ma rivela altresì comportamenti difficilmente conciliabili con i doveri di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dichiarando non fondata la censura, va quindi ribadito, anche alla luce delle prassi disponibili, che \"autonomia speciale\" non significa «potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l'adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (sentenza n. 219 del 2013), dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini (sentenza n. 141 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Già nella sentenza n. 82 del 2015 (richiamando i principi enucleati dalla sentenza n. 19 del 2015), del resto, questa Corte aveva chiarito - ed è necessario qui riaffermarlo - che il principio di leale collaborazione, oggi invocato dalle autonomie speciali, «richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità, sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di discussione, articolato nelle necessarie fasi dialogiche».</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento al caso di specie, questa Corte non può conclusivamente esimersi dall'osservare che la mancata partecipazione delle autonomie speciali all'autocoordinamento (testualmente riferito a tutte le Regioni), l'assenza di disponibilità alle successive intese bilaterali con lo Stato, nonché il diniego d'intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, costituiscono comportamenti non ispirati al ricordato dovere di collaborazione e discussione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.2.- La Regione autonoma Sardegna addebita al comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, sotto una pluralità di ulteriori profili, la violazione contestuale: del principio di leale collaborazione; dell'autonomia economico-finanziaria della Regione, tutelata dagli artt. 5, 81, sesto comma, 116, 117 e 119 Cost. e dagli artt. 7 e 8 dello statuto; nonché dell'art. 3 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, del principio di eguaglianza e di affidamento, quest'ultimo tutelato, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., anche dagli artt. 6 e 13 della CEDU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comune punto di riferimento delle censure è l'accordo stipulato con lo Stato il 21 luglio 2014, recepito dall'art. 42, commi da 9 a 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale accordo sarebbe stato infranto dallo Stato, derivandone la lesione dei vari parametri indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.2.1.- Risulterebbe, in primo luogo, violato il legittimo affidamento maturato dalla Regione autonoma Sardegna sulla «stabilità del quadro di regolamentazione dei rapporti economici con lo Stato».</p>\n<p class=\"lf-p\">È noto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la cui nozione appare sovrapponibile a quella maturata in ambito europeo, «stante la sostanziale coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell'affidamento elaborati nella giurisprudenza di questa Corte e in quella delle Corti europee» (sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016) - trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non già, tuttavia, in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere in senso sfavorevole anche su posizioni consolidate - con il limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (sentenza n. 56 del 2015) - o su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 216 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Poste queste premesse, la questione deve essere dichiarata non fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accordo concluso tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, infatti, va ascritto al cosiddetto coordinamento dinamico della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, come tali soggette a periodico adeguamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò esclude la possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre - fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali - nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati. La volontà manifestata in sede negoziale non comporta una rinuncia, da parte dello Stato, al successivo esercizio della propria potestà di coordinamento finanziario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tratta, piuttosto, di verificare se l'accordo concluso tra Stato e Regione autonoma Sardegna escludesse espressamente, o meno, la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento dei conti pubblici.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tale proposito, come già evidenziato in sede di scrutinio del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, tra gli accordi conclusi dallo Stato con le autonomie speciali nel corso del 2014, soltanto quello stipulato con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, non solo esibisce un orizzonte temporale esteso fino al 2022, ma, soprattutto, esclude testualmente la possibilità di apportare modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica, ma, in tal caso, per importi già predeterminati nelle clausole del patto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 9 dell'art. 42 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nel recepire, invece, l'accordo concluso dalla Regione autonoma Sardegna con lo Stato, ha fissato l'obiettivo di finanza pubblica cui avrebbe dovuto concorrere la Regione solo per il 2014, limitandosi ad imporre, per gli anni dal 2015 in poi, l'obbligo di conseguire «il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012», dunque inteso come saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali. E ciò non esclude, di per sé, l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta fermo, ovviamente, il vincolo del metodo pattizio, garantito, nella specie, dal terzo periodo del comma 680, come ampiamente esposto in precedenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.2.2.- Le argomentazioni da ultimo illustrate consentono di ritenere non fondate anche le ulteriori censure proposte dalla Regione autonoma Sardegna, che ha ipotizzato, da un lato, la violazione del principio di ragionevolezza, a causa dell'assenza di un adeguato meccanismo di recupero, anche ex post, della leale collaborazione nei rapporti economico-finanziari, dall'altro la violazione dell'art. 81, sesto comma, Cost., per l'asserita lesione del principio consensualistico nella definizione dei criteri di «equilibrio» dei bilanci delle autonomie speciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.2.3.- Ancora, secondo la Regione autonoma Sardegna, la salvaguardia - operata dal quinto periodo del comma 680 - del solo accordo stipulato tra Stato e Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Province autonome evidenzierebbe la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., alla luce dell'art. 116 Cost., che riconosce l'autonomia differenziata di tutte le Regioni a statuto speciale, e non solo di alcune di esse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per mostrare la non fondatezza anche di tale censura è sufficiente ricordare la peculiarità dell'accordo concluso con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, idonea a giustificarne l'isolata menzione nel quinto periodo del comma 680.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peraltro, come già evidenziato in relazione all'analoga censura avanzata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il rilievo di tale accordo, per gli specifici e concreti contenuti che presenta, non è in grado di incidere sul principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.3.- La Regione autonoma Sardegna ha anche prospettato il riproporsi di quella condizione di «emergenza finanziaria» - che sarebbe stata riconosciuta da questa stessa Corte nelle sentenze n. 95 del 2013, n. 99 e n. 118 del 2012 (relative alla cosiddetta \"vertenza entrate\") - provocata soprattutto dall'inerzia dello Stato nel dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 8 dello statuto speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposizione del nuovo contributo al risanamento della finanza pubblica avrebbe reso impossibile l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge, con violazione, ancora una volta, degli artt. 7 e 8 dello statuto e degli artt. 117 e 119 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onere - gravante sulla ricorrente (ex plurimis, e tra le più recenti, sentenze n. 205, n. 151, n. 127 e n. 65 del 2016) - di provare l'impossibilità di esercitare le suddette funzioni, tuttavia, non è stato adeguatamente assolto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è sufficiente, infatti, richiamare sic et simpliciter la situazione di «emergenza finanziaria» prospettata nei ricorsi decisi con le ricordate sentenze di questa Corte relative alla cosiddetta \"vertenza entrate\". Essa è stata superata proprio in conseguenza dei vantaggi ottenuti con l'accordo stipulato in data 21 luglio 2014, dei cui obblighi, come detto, non può sostenersi l'inadempienza da parte dello Stato. È il caso di aggiungere, poi, che all'attuazione dell'art. 8 dello statuto di autonomia il legislatore ha dato corso con il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), con disposizioni applicabili «a decorrere dal 1° gennaio 2010» (in virtù dell'art. 18), in tal modo eliminando la principale causa degli squilibri finanziari individuata dalla ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.4.- Parimenti non fondata, infine, è la questione promossa con riferimento all'art. 136 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">A giudizio della ricorrente, le sentenze con le quali questa Corte ha scrutinato la cosiddetta \"vertenza entrate\" avrebbero «accertato e dichiarato che lo Stato aveva e ha un preciso e specifico obbligo giuridico di definire consensualmente con la Regione il regime dei loro rapporti economico-finanziari»: un obbligo giuridico, dunque, al quale lo Stato non potrebbe sottrarsi, sicché, una volta concluso l'accordo in data 21 luglio 2014, non sarebbe possibile ignorarne le clausole, pena la violazione del giudicato costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, risulta erroneo il presupposto della censura, costituito dalla presunta violazione, da parte dello Stato, del citato accordo: si è già evidenziato, infatti, che esso non escludeva affatto la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento finanziario, purché fosse rispettato il metodo pattizio, nella specie garantito con la previsione di apposite intese da concludere con tutte le autonomie speciali, inclusa la Regione Sardegna.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, le sentenze richiamate dalla ricorrente non avevano imposto alcun vincolo pattizio, potendo, al più, valere per la Regione Sardegna il principio enunciato in riferimento a tutte le autonomie speciali (ed in precedenza pure illustrato), secondo cui, nelle relazioni finanziarie occorre adottare il metodo consensuale, suscettibile di deroga ove non recepito negli statuti (come avviene nel caso della Regione autonoma Sardegna, e come dalla stessa riconosciuto nel ricorso).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.- Le questioni sollevate con il ricorso proposto dalla Regione siciliana sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.1. - È innanzitutto inammissibile la censura di violazione dell'art. 81, sesto comma, Cost. in quanto essa è espressamente ricollegata dalla ricorrente all'effetto delle disposizioni di cui ai commi 681 e 682, non applicabili in realtà alla Regione siciliana per le ragioni illustrate in precedenza al punto 3.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.2.- Quanto al comma 680, la censura fondata sulla violazione degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 si basa sul presupposto, privo di qualsiasi sostegno argomentativo, che si sia in presenza di una riserva in favore dello Stato di risorse proprie della Regione siciliana. È invece del tutto evidente che la disposizione impugnata impone, anche alle autonomie speciali, un contributo al risanamento della finanza pubblica, e a fronte di questa evidenza la ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che senso essa ravvisi invece una riserva di risorse a favore dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale onere motivazionale non è stato in alcun modo assolto, derivandone l'inammissibilità della questione (in senso analogo, sentenza n. 127 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.3.- Non fondata, invece, è la censura concernente l'asserita violazione del principio di leale collaborazione e del metodo pattizio, di cui all'art. 43 dello statuto, esclusa, infatti, dalla precisa disposizione del terzo periodo del comma 680, che prevede il raggiungimento di un'intesa con ciascuno degli enti ad autonomia differenziata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, nessuna prova è stata fornita dalla Regione siciliana, sulla quale pure incombeva il relativo onere, in ordine all'impossibilità, asseritamente conseguente all'imposizione del contributo contestato, di attendere alle proprie funzioni: ne consegue la non fondatezza della questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.- La Regione Veneto impugna i commi 680, 681 e 682 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 per asserito contrasto con gli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente ripropone, talvolta con identica motivazione, le argomentazioni contenute in precedenti ricorsi e, in particolare, in quelli presentati contro l'analogo meccanismo di partecipazione al risanamento dei conti pubblici previsto dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito e come modificato dalla legge n. 190 del 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.1.- Gran parte delle censure possono essere dunque decise richiamando le motivazioni delle sentenze di questa Corte - n. 65 e n. 141 del 2016 - che quei ricorsi hanno definito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto, in particolare, alla mancanza di proporzionalità dei «tagli», al loro asserito carattere «meramente lineare» e al lamentato difetto di istruttoria in ordine ai risparmi conseguiti dalle Regioni già considerate virtuose, nelle sentenze n. 65 e n. 141 del 2016 questa Corte ha già affermato - con argomentazioni riferite ad una disciplina legislativa del tutto analoga a quella scrutinata in questa sede - che le disposizioni allora impugnate non impongono di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori di spesa, ma semplicemente richiedono di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio, lasciando in primo luogo alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è affatto escluso, dunque, che la riduzione avvenga prevedendo risparmi maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, eventualmente evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli ambiti in cui la spesa si sia rivelata, al contrario, efficiente. Risulta in tal modo smentito l'asserito carattere irragionevole dell'intervento legislativo statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al preteso contrasto con l'art. 119 Cost., occorre riaffermare che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa. Di conseguenza, la funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche residuali, risultando legittima l'incidenza dei principi statali di coordinamento, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al presunto «scollamento» tra il livello di finanziamento del fondo sanitario, «pesantemente ridotto», e la determinazione dei LEA, «evidentemente sottostimati» da parte dello Stato, è il caso di notare che le argomentazioni a sostegno della presunta inadeguatezza della stima dell'impatto finanziario dei nuovi LEA (oggi definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») non spiegano in che modo il meccanismo normativo oggetto di scrutinio aggravi la lamentata situazione di insufficienza di risorse per il finanziamento del fondo sanitario, essendo rimesso proprio alle Regioni il compito di individuare gli ambiti di spesa sui quali operare i risparmi imposti dallo Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ordine al mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009 e dell'art. 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è qui da ricordare che, pur dovendosi riconoscere l'inevitabile incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni dell'obbligo ad esse imposto di concorrere alla finanza pubblica, è necessario, ma anche sufficiente, «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenza n. 139 del 2012), garantendo il loro pieno coinvolgimento (sentenza n. 88 del 2014). E, come pure già rilevato da questa Corte (sentenza n. 65 del 2016), tale coinvolgimento è assicurato da disposizioni, come quelle censurate, che riconoscono, nella fase iniziale, un potere di determinazione autonoma, da parte delle Regioni, in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa (sentenza n. 141 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione alle doglianze concernenti la previsione del PIL regionale come criterio di riparto in caso di intervento \"sostitutivo\" statale, nella sentenza n. 141 del 2016 questa Corte ha già escluso che esso realizzi un effetto perequativo, in contrasto con i requisiti fissati dal terzo e dal quinto comma dell'art. 119 Cost. La previsione mira piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di \"progressività\" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tutti questi profili, del resto, la stessa Regione Veneto, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha riconosciuto che occorre «prendere atto di quanto affermato nella sentenza n. 141 del 2016». Ha, peraltro, evidenziato che all'auspicio, ivi contenuto, di tenere conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali già in sede di autocoordinamento, non è stato dato seguito nell'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2016. Si tratta qui, tuttavia, di particolari modalità di applicazione in concreto di quanto previsto dalla disposizione, non imputabili ad essa e che non possono incidere sulla sua legittimità costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, quanto alla mancanza di un esplicito riferimento, nella disposizione censurata, ai costi ed ai fabbisogni standard regionali, questa Corte, nella sentenza n. 141 del 2016, ha già chiarito che tale carenza non impedisce l'impiego anche di tali criteri per la distribuzione della riduzione di spesa: anzi, è da ribadire che proprio la necessaria considerazione delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ben può consentire alle Regioni, già in sede di autocoordinamento, ed eventualmente allo Stato, in sede di intervento sussidiario, di tenere conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una \"spesa inefficiente\".</p>\n<p class=\"lf-p\">È opportuno chiarire - alla luce di quanto in contrario sostenuto, in udienza pubblica, dalla difesa della Regione Veneto - che non muta i termini della questione il recente d.l. n. 50 del 2017. In realtà, l'art. 24, comma 2, lettere a) e b), di tale decreto-legge ha soppresso - a decorrere dall'anno 2018 - i periodi dell'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, e del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevedevano appunto l'intervento sostitutivo statale. Esso ha contestualmente aggiunto due commi, il 534-bis e il 534-ter, all'art. 1 della legge n. 232 del 2016: il comma 534-ter, nel disciplinare ex novo l'intervento statale sostitutivo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si è limitato a rendere prioritaria - rispetto al riferimento al PIL ed alla popolazione residente - la considerazione dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del meccanismo introdotto dal comma 534-bis. Da ciò non può certamente dedursi l'impossibilità di operare analoga valutazione (pur senza la priorità, prevista come necessaria dal 2018) anche nel regime precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.2.- Rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le sentenze n. 141 e n. 65 del 2016, profili di novità sono rilevabili nelle censure relative al comma 681 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2016, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.2.1.- Secondo la Regione Veneto, in particolare, le disposizioni impugnate travalicherebbero la funzione del «coordinamento» della finanza pubblica, concretizzandosi, piuttosto, in misure di indiscriminato «contenimento», risultando, però, prive degli indispensabili elementi di razionalità, proporzionalità, efficacia e sostenibilità, poiché, data l'entità «dei tagli attuati dal Governo sulla spesa regionale», sarebbe stato reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la ricorrente, proprio la rideterminazione, al ribasso (rispetto alla cifra prevista, per il 2016, dalla legge n. 190 del 2014), del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, starebbe a dimostrare l'insostenibilità dell'ulteriore riduzione di risorse, a fronte del progressivo aumento della «domanda di salute legato all'incremento del benessere e all'invecchiamento della popolazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">A riprova dell'assunto, la Regione Veneto ha depositato documentazione attestante una «perdita previsionale» delle aziende del Servizio sanitario regionale pari a 566,8 milioni di euro per il 2016, con conseguente necessità di approvare un piano straordinario di revisione della spesa, contenente azioni correttive volte al miglioramento dei risultati dei bilanci aziendali. Tra queste ultime, la ricorrente individua, in particolare, la definizione di un limite di costo per il trattamento dell'epatite C cronica e la sospensione della procedura di accreditamento di numerose strutture sanitarie dedicate alle «cure intermedie», volte a garantire assistenza ai pazienti colpiti da malattie non più trattabili in ospedale in fase acuta, ma non ancora affidabili all'assistenza domiciliare integrata, entrambi obiettivi reputati strategici dalla Regione Veneto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sfugge affatto a questa Corte come, in astratto considerati, gli interventi finanziari statali, di cui qui si ragiona in termini di competenze normative e di cifre, possono determinare ricadute sull'intensità con la quale le Regioni concorrono ad assicurare la garanzia di alcuni fondamentali diritti, quale quello alla salute. Proprio per questo, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'utilità della determinazione, da parte statale, dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale determinazione, proprio in ambito sanitario, è avvenuta di recente con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017, ed essa offre, dunque, alle Regioni un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obbiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnalando altresì il limite al di sotto del quale la spesa - sempreché resa efficiente - non sarebbe ulteriormente comprimibile (sentenza n. 65 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce di questo presupposto, nel caso di specie la Regione Veneto non prospetta l'impossibilità di assicurare un livello di offerta delle prestazioni corrispondente ai LEA, bensì difficoltà nell'erogazione di specifiche ed ulteriori prestazioni. D'altro canto, il contributo imposto alle Regioni ordinarie determina una contrazione complessiva del livello della spesa, ma non è e non potrebbe essere indirizzato ad incidere, in dettaglio, sui singoli ambiti di questa. Rimane perciò a ciascuna Regione la possibilità di allocare diversamente le risorse tra i vari campi di intervento, allo scopo di continuare a perseguire obiettivi considerati strategici, anche nei settori che la ricorrente esplicitamente illustra.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.2.2.- Infine, secondo la Regione Veneto, il comma 681 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'estendere al 2019 il contributo previsto dal comma 6 dell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, già applicato anche al 2018 dall'art. 1, comma 398, lettera a), n. 2), della legge n. 190 del 2014, si porrebbe in contrasto con specifiche affermazioni contenute nella sentenza n. 141 del 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale pronuncia, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della ricordata estensione al 2018, questa Corte ha in effetti segnalato come «il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale contrasto sarebbe aggravato dall'ulteriore estensione al 2020, operata dall'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, che pure la Regione Veneto ha autonomamente impugnato, con separato e successivo ricorso. Anch'essa manifesterebbe l'intento del legislatore statale di incidere «a ripetizione», con una forma di «transitorietà permanente», sulla capacità di spesa delle Regioni, destinata in particolare a soddisfare «la quota prevalente dei servizi e dei diritti dello Stato sociale, tra cui principalmente il diritto alla salute», con conseguente violazione dell'art. 32 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione oggi impugnata è entrata in vigore in data anteriore al deposito della sentenza n. 141 del 2016, sicché il legislatore statale non poteva aver contezza delle affermazioni in quest'ultima contenute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò è sufficiente per ritenere non fondata la questione, così come promossa in ricorso e successivamente specificata nella memoria illustrativa. Ma è necessario rinnovare l'invito al legislatore ad evitare iniziative le quali, anziché «ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese», si limitino ad estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento all'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge n. 42 del 2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, e, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data 18 aprile 2017;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento gli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla regione Veneto, con la memoria depositata il 18 aprile 2017;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE</p></div>", "next": 0}