{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">5.2.- Movendo dal preliminare riferimento del giudice a quo alle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, va rammentato come un forte stimolo alla riforma operata dalla legge n. 18 del 2015 sia venuto proprio dai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, riguardo all'obbligo degli Stati membri di riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario (ora, dell'Unione europea) commesse da organi giurisdizionali nazionali (anche di ultimo grado): principi con i quali alcune delle limitazioni previste dalla legge n. 117 del 1988 sono state ritenute incompatibili (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa), tanto da dar luogo all'apertura di una procedura di infrazione, decisa in senso sfavorevole per il nostro Paese (Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 2011, in causa C-379/10, Commissione europea contro Repubblica italiana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel contesto di tali principi, assumono qui rilievo, in particolare, quelli relativi alla \"giustiziabilità\" della pretesa risarcitoria del danneggiato.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte di Giustizia, a partire dalla nota pronuncia Köbler (sentenza 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler), ebbe infatti a statuire che «[...] è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento».</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale affermazione - ribadita dai costanti arresti successivi (ex multis, Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 13 marzo 2007, in causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation; Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 novembre 2010, in causa C-429/09, Günter Fuß; Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 9 settembre 2015, in causa C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri) - risultano compendiati tanto il «principio di equivalenza» quanto il «principio di effettività», i quali così assurgono a cardini necessari di ogni diritto nazionale in tema di responsabilità dello Stato per le conseguenze del danno provocato da provvedimenti giurisdizionali adottati in violazione del diritto europeo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il «principio di equivalenza» - secondo denominazione propria ed originale della Corte di giustizia - postula che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per la responsabilità civile in esito alla violazione del diritto europeo per mezzo di provvedimento giurisdizionale, non possono essere «meno favorevoli» di quelle riguardanti analoghi reclami di natura interna, vale a dire delle altre \"normali\" azioni risarcitorie esercitabili dai cittadini nei confronti dello Stato in altre e diverse materie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il «principio di effettività» esige, poi, che i meccanismi procedurali del diritto nazionale non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3.- L'affermazione di tali principi - pur se non immediatamente e specificamente pretensivi dell'abolizione del cosiddetto \"filtro di ammissibilità\" contemplato dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 - ha rappresentato un considerevole mutamento del quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile dello Stato e del giudice, finendo inevitabilmente per ispirare e permeare l'intervento riformatore, sul punto, della legge n. 18 del 2015. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto che, per un verso, l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato per i danni conseguenti ad un provvedimento giudiziario non si collocasse in una condizione di equivalenza rispetto alle azioni risarcitorie nei confronti dello Stato in altre materie che non prevedono un simile \"filtro\" e, per altro verso, che l'esperienza applicativa della legge n. 117 del 1988, arrestando le azioni di danno contro lo Stato in larghissima misura nella fase della delibazione preliminare, non avesse garantito l'effettività del risarcimento per il cittadino danneggiato. È appena il caso di sottolineare, al proposito, che l'intervento riformatore non era evidentemente limitabile alle sole violazioni del diritto europeo, se non al prezzo di determinare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle violazioni delle norme del diritto nazionale che fossero all'origine, anch'esse, di danno per il cittadino.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come più volte affermato da questa Corte, nella materia in esame occorre perseguire il delicato bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, posto che «una legge che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale sarebbe contraria a giustizia» (sentenza n. 2 del 1968); dall'altro, la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, «in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni» (sentenza n. 26 del 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale bilanciamento è stato operato anche dalla legge di riforma n. 18 del 2015, fondamentalmente tramite una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato - che le istituzioni europee chiedevano con forza di espandere - e la responsabilità civile del singolo magistrato. Il legislatore della riforma ha cioè mirato a superare la piena coincidenza oggettiva e soggettiva degli àmbiti di responsabilità dello Stato e del magistrato e, in tale prospettiva, ha ritenuto di ampliare il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda, così stemperando il meccanico ed automatico effetto dell'accertamento della responsabilità dello Stato sul magistrato nel giudizio di rivalsa.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo - i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza - si colloca la scelta legislativa di abolizione del cosiddetto \"filtro di ammissibilità\", ritenuta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi di cui si è detto, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale esigenza può essere infatti soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due àmbiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un altro, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Tanto vale a stornare il paventato pericolo che l'abolizione del meccanismo processuale in esame determini un pregiudizio alla «serenità del giudice» come pure la temuta deriva verso una «giurisprudenza difensiva», ipotesi, questa, che evidentemente oblitera l'elevato magistero proprio di ogni funzione giurisdizionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Che tutto ciò valga ad escludere il rischio - secondo una direttrice opposta a quanto riscontrato nel precedente assetto circa la sostanziale \"irresponsabilità\" dei magistrati - di un eventuale abuso dell'azione risarcitoria è questione, poi, che solo l'attuazione nel tempo della nuova disciplina potrà chiarire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.- Né le conclusioni sopra assunte palesano disarmonia o, tantomeno, contrasto con le pregresse affermazioni sul punto di questa Corte, richiamate dal Tribunale rimettente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice a quo evoca taluni contenuti argomentativi delle sentenze n. 2 del 1968 e, soprattutto, n. 18 del 1989 e n. 468 del 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">È agevole tuttavia rilevare che la più remota di tali pronunce si è limitata ad affermare in termini generali, come già ricordato, l'esigenza di prevedere «condizioni e limiti» alla responsabilità del magistrato, avuto riguardo alla situazione normativa dell'epoca (che prevedeva una responsabilità civile diretta del magistrato limitata ai casi di dolo, frode, concussione e denegata giustizia, condizionando la domanda risarcitoria all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia: originari artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.). Affermazione, questa, di imprescindibile ed immutabile valenza, ma che risulta, al più, neutra rispetto all'odierno thema decidendum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le affermazioni sul preteso «rilievo costituzionale» del filtro sono piuttosto contenute nella già citata sentenza n. 18 del 1989 e, soprattutto, nella n. 468 del 1990. Nella prima di tali pronunce, questa Corte ebbe ad affermare che «la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5, l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni \"manifestamente infondate\", che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l'astensione e la ricusazione». Nella sentenza n. 468 del 1990, si enunciò poi l'assunto della «indispensabilità di un \"filtro\" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Se doverosamente riguardate nella cornice storica e normativa, oltre che nella specifica occasio che ebbe a determinarle, queste affermazioni risultano tuttavia di valore assai meno dirimente rispetto a quello loro attribuito dalle argomentazioni del tribunale rimettente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affermazione - contenuta nella sentenza n. 18 del 1989 - relativa alla \"garanzia adeguata\" derivante dal preventivo giudizio di ammissibilità rispetto alla proposizione di azioni manifestamente infondate o temerarie non individua di certo, in tale rimedio, la soluzione unica e costituzionalmente obbligata affinché un sistema di responsabilità civile non risulti strutturalmente lesivo dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, incidendo sul \"perturbamento della serenità\" del giudice. Già si è osservato che, in un mutato quadro storico e normativo, il legislatore ha praticato, in forme diverse e non censurabili per irragionevolezza, quel bilanciamento di valori contrapposti che, vigente la legge n. 117 del 1988, risultava svolto dal meccanismo procedurale in esame, oggi abrogato dalla norma censurata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò è tanto più vero considerando, inoltre, che, anche a mezzo della citata argomentazione, questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989, ebbe a ritenere non fondato il dubbio di costituzionalità inerente all'«intera l. 13 aprile 1988, n. 117»: dubbio allora prospettato per «la previsione, in sé, di tale responsabilità», reputando, il giudice rimettente dell'epoca, che la stessa introduzione di una disciplina della responsabilità civile dei giudici per colpa grave compromettesse «l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni». Da qui la precisa valenza che il riferimento alla \"garanzia adeguata\" del filtro assumeva in quella decisione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parimente, anche l'indicata affermazione della sentenza n. 468 del 1990 - circa la «indispensabilità di un \"filtro\" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale» - assume una connotazione diversa rispetto a quella propugnata dal tribunale rimettente di soluzione costituzionalmente imposta. Mette conto, infatti, di rammentare l'assoluta peculiarità della prospettiva da cui tale affermazione trasse origine: quella, cioè, dell'estensione del meccanismo del filtro alle azioni di danno promosse per fatti anteriori alla sua entrata in vigore; azioni che - se pure fortemente limitate nei presupposti, in base all'abrogato art. 55 cod. proc. civ. - avevano, però, come destinatario diretto il magistrato. Come dire che il riferimento all'«indispensabilità di un \"filtro\"» quale garanzia dell'indipendenza ed autonomia del giudice risultava riferito ad un sistema così congegnato, del tutto diverso da quello odierno che non prevede forme di responsabilità diretta del magistrato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Genova in riferimento ai principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice, di cui agli artt. 101, 104 e 111 Cost., debbono ritenersi quindi non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.- Infondato è, altresì, il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice a quo in relazione all'art. 3 Cost., sulla base della ritenuta irragionevolezza intrinseca della soppressione del filtro di ammissibilità e della violazione del principio di eguaglianza rispetto alle «pronunce semplificate di inammissibilità» introdotte dal legislatore in rapporto alle impugnazioni ordinarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Invero, l'àmbito del tutto eterogeneo in cui si muove il raffronto prospettato dal rimettente - e rappresentato dagli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., in relazione all'appello, e dagli artt. 360-bis e 375, primo comma, numeri 1) e 5), cod. proc. civ., riguardo al ricorso per cassazione - rende la censura priva di fondamento. La mera «comunanza logica» evocata dal giudice a quo non vale evidentemente ad accomunare normativamente - e, dunque, a rendere comparabili - strumenti deflattivi e semplificativi innestati dal legislatore nel regime delle impugnazioni civili con l'abrogato meccanismo del \"filtro di ammissibilità\", il quale riguardava il giudizio di primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi. E ciò anche a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti nonché dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza, ad ogni modo, non risulta, nel caso in esame, travalicato né in senso assoluto, né \"per comparazione\".</p>\n<p class=\"lf-p\">5.6.- È altresì infondata la censura dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), che si verificherebbe, secondo il giudice rimettente, perché la contemporanea pendenza del giudizio contro lo Stato e di quello principale - agevolata dall'eliminazione del \"filtro di ammissibilità\" - indurrebbe il giudice del secondo giudizio ad astenersi o all'astensione addirittura lo obbligherebbe, nel caso in cui intervenisse nel giudizio intentato nei confronti dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">A prescindere dalla considerazione che l'identica situazione oggi paventata dal rimettente ben poteva verificarsi anche in vigenza del meccanismo abrogato, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 luglio 2014, n. 16627), la pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento. E ciò - come recentemente affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 giugno 2015, n. 13018 - neppure nel caso di intervento del magistrato in detta causa: non vi è, infatti, un rapporto diretto parte-magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore - anche solo potenziale - della prima.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.7.- È infine non fondata la questione in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice a quo - motivando tale dubbio di legittimità costituzionale sulla base dell'assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull'ammissibilità sono invece quelli del processo ordinario, di «lunghezza eccessiva ed irragionevole» - non considera che detto dubbio dovrebbe per ciò stesso inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello contemplato dall'abrogato art. 5 della legge n. 117 del 1988. Ciò che rende di evidente precarietà logica la premessa argomentativa del rimettente e, dunque, non fondata la questione che da essa si sviluppa.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.8.- In conclusione, tutte le questioni di legittimità costituzionale, aventi per oggetto l'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, prospettate dal Tribunale ordinario di Genova, debbono essere dichiarate non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 81, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. «4 e/o 7», 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, «101 e seguenti», 104 e 113 Cost., dal Tribunale ordinario di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101, 111 e «101-113» Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 Cost., dal Tribunale ordinario di Enna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA</p></div>", "next": 0}