{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Secondo la difesa dello Stato, in assenza di precisi parametri cui attenersi nella determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, considerata la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, la normativa censurata non sarebbe irragionevole e costituirebbe espressione del potere discrezionale del legislatore, anche perché l'efficacia temporale della stessa è solo biennale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sotto altra prospettiva, tenuto conto degli obiettivi del censurato intervento normativo, non sarebbe possibile dubitare della legittimità costituzionale dello stesso soltanto perché introduce un coefficiente di rivalutazione automatica ritenuto insufficiente a bilanciare la perdita di potere di acquisto dei trattamenti pensionistici erogati. In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore esercita la sua discrezionalità, considerato che, dal combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., emerge esclusivamente l'obbligo di adeguamento delle pensioni al costo della vita ma non anche l'obbligo del legislatore di adottare un particolare meccanismo perequativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La normativa censurata garantirebbe l'equilibrio di bilancio, sia in ossequio all'art. 3 Cost., sia in adempimento del vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost., tenuto conto che essa vale a escludere effetti finanziari onerosi, di rilevante entità, tali da compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né «alla norma esaminata [...] può essere attribuita la funzione di introdurre surrettiziamente un prelievo fiscale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene infine l'infondatezza anche della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 127 del 2015, dai principi della CEDU «non deriva alcun divieto assoluto di norme interpretative, suscettibili di ripercuotersi sui processi in corso». La normativa censurata, «nel contemperare la tutela previdenziale con le inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia della concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie (sentenze n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 119 del 1991, che valorizzano, per il sistema pensionistico, la necessità di tale bilanciamento), non determina alcuna compressione sproporzionata dei diritti dei singoli lavoratori\" (sentenza n. 127/2015 [...])».</p>\n<p class=\"lf-p\">27.- In prossimità dell'udienza pubblica, le parti private costituite nei giudizi reg. ord. n. 36 e n. 243 del 2016 e n. 44 del 2017, l'interveniente nel giudizio reg. ord. n. 124 del 2016, l'INPS (in tutti i giudizi) e il Presidente del Consiglio dei ministri (pure in tutti i giudizi) hanno depositato memorie illustrative con le quali, nel ribadire le conclusioni già rassegnate, ne argomentano ulteriormente il fondamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.- Il 23 ottobre 2017, giorno precedente quello dell'udienza pubblica, hanno depositato atto di intervento in tutti i giudizi il Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e G. P., nella qualità di «pensionato»</p>\n<p class=\"lf-p\">1.- Con quindici ordinanze, i Tribunali ordinari di Palermo (reg. ord. n. 36 del 2016), Milano (reg. ord. n. 124 del 2016), Brescia (reg. ord. n. 188 del 2016), Napoli (reg. ord. n. 237 del 2016), Genova (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016), Torino (reg. ord. n. 278 del 2016), La Spezia (reg. ord. n. 24 e n. 25 del 2017), e Cuneo (reg. ord. n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017), nonché la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna (reg. ord. n. 101 del 2016), hanno sottoposto a questa Corte questioni di legittimità costituzionale: a) dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109; b) dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1.- Tutti i giudici rimettenti sono investiti di ricorsi proposti, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da uno o più pensionati, i quali chiedono l'accertamento del diritto alla rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico quale spetterebbe loro sulla base della disciplina individuata - quando indicata - ora nell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ora nell'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nonché, nella quasi totalità dei casi, la condanna dell'INPS a corrispondere loro la differenza tra quanto effettivamente liquidato e quanto spetterebbe sulla base della suddetta disciplina. Le domande dei ricorrenti riguardano, nella maggior parte dei giudizi, solo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013. Soltanto in alcuni casi (reg. ord. n. 101, n. 124, n. 188, n. 244 e n. 278 del 2016, n. 25 e n. 78 del 2017), le domande concernono anche la rivalutazione relativa ad annualità successive.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.- I denunciati commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 sono stati adottati al dichiarato fine (indicato nell'alinea dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015), di «dare attuazione» - nel rispetto «del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale» - ai «principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015», che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., del testo previgente del comma 25 del d.l. n. 201 del 2011, «nella parte in cui prevede[va] che \"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento\"».</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, il comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015, detta una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013. Nel lasciarne fermo il riconoscimento nella misura del cento per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (lettera a), esso esclude qualsiasi rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (e non più a tre volte) il trattamento minimo INPS (lettera e). Ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS - che nel testo previgente erano anch'essi esclusi dalla cosiddetta perequazione - l'attuale comma 25 la riconosce in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico e, in particolare, nelle misure del: 40 per cento per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b); 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte lo stesso (lettera c); 10 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte lo stesso (lettera d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al comma 25-bis, esso stabilisce le percentuali in cui gli incrementi perequativi attribuiti dal comma 25 per gli anni 2012 e 2013 sono riconosciuti ai fini della determinazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS negli anni 2014 e 2015 (20 per cento) e a decorrere dall'anno 2016 (50 per cento).</p>\n<p class=\"lf-p\">Mentre alcuni dei rimettenti hanno denunciato soltanto il comma 25 (reg. ord. n. 36, n. 124, n. 188 e n. 237 del 2016, n. 24 e n. 25 del 2017), altri hanno esteso le proprie censure anche al comma 25-bis (reg. ord. n. 101, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017). Nel giudizio reg. ord. n. 278 del 2016, peraltro, è denunciato soltanto il comma 25-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.1.- Secondo quattordici delle quindici ordinanze di rimessione, la normativa di cui ai denunciati commi 25 e/o 25-bis violerebbe, anzitutto, l'art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 70 del 2015, poiché, non riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (lettera e del comma 25) riprodurrebbe la disciplina dichiarata incostituzionale con la predetta sentenza (reg. ord. n. 101, n. 124, n. 188 e n. 237 del 2016, n. 24, n. 43 e n. 44 del 2017), ne neutralizzerebbe gli effetti (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016) o detterebbe una disciplina che presenta vizi analoghi a quelli da essa censurati (reg. ord. n. 278 del 2016, n. 77 e n. 78 del 2017). Inoltre, riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo soltanto nelle misure percentuali previste dalle lettere b), c) e d) del comma 25, tale normativa limiterebbe gli effetti della sentenza n. 70 del 2015 (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 25, n. 43 e n. 44 del 2017) o detterebbe una disciplina che presenta vizi analoghi a quelli da essa censurati (reg. ord. n. 124 del 2016, n. 24, n. 25, n. 77 e n. 78 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.2.- Ad avviso della sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna (reg. ord. n. 101 del 2016), i denunciati commi 25 (in specie, la lettera e) e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, violerebbero anche gli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., poiché la «misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e dal 2016, relativa ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria «lesiva del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.3.- Tutti i rimettenti - con la sola esclusione del Tribunale di Torino (reg. ord. n. 278 del 2016) - lamentano che i denunciati commi 25 e 25-bis violerebbero gli artt. 3, 36 e 38 Cost., poiché presenterebbero gli stessi profili di contrasto con tali parametri ascritti dalla sentenza n. 70 del 2015 a carico del previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo i giudici a quibus, anche i denunciati commi 25 e 25-bis violerebbero i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.), nonché di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (di cui, rispettivamente, all'art. 38, secondo comma, e all'art. 36, primo comma, Cost.). A tale riguardo, i rimettenti sottolineano che, negando la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (lettera e del comma 25) o prevedendola in percentuali limitate per i trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il predetto trattamento minimo e quelli fino a sei volte lo stesso (lettere b, c e d dello stesso comma), i denunciati commi 25 e 25-bis, similmente al previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, incidono su trattamenti previdenziali complessivi modesti (reg. ord. n. 36 del 2016, n. 24, n. 25, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017); non prevedono alcuna forma di recupero (reg. ord. n. 36 del 2016); producono effetti negativi anche sulla perequazione per gli anni successivi (reg. ord. n. 36, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24, n. 25, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017); non fanno emergere le ragioni per cui, nel bilanciamento da essi operato, le esigenze finanziarie di risparmio di spesa siano risultate prevalenti sul sacrificato interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dei propri trattamenti pensionistici (reg. ord. n. 101, n. 124, n. 188, n. 237, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24, n. 25, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, diversamente dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) - che la sentenza di questa Corte n. 316 del 2010, richiamata dalla sentenza n. 70 del 2015, aveva ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost. - i commi oggetto della censure odierne negano la rivalutazione automatica ai trattamenti superiori a sei volte anziché a otto volte il trattamento minimo INPS (reg. ord. n. 101, n. 188, n. 237, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24 del 2017); incidono su un biennio, anziché su un solo anno (reg. ord. n. 101, n. 124, n. 188, n. 237, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24, n. 25, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017); non indicano uno specifico scopo solidaristico interno al sistema previdenziale (reg. ord. n. 101, n. 242, n. 243, n. 244 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi denunciati, infine, là dove riconoscono la rivalutazione automatica, lo fanno in percentuale assai esigua e inferiore a quella prevista sia per gli anni precedenti (dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000) sia per quelli successivi (dall'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013) (reg. ord. n. 25 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.4.- Ad avviso della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna (reg. ord. n. 101 del 2016) e del Tribunale ordinario di Cuneo (reg. ord. n. 44 del 2017), la lettera e) del comma 25 e, rispettivamente, le lettere b), c), d), e) del comma 25 e il comma 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbero anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Dettando una disciplina retroattiva della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 che riproduce quella dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015 (reg. ord. n. 101 del 2016) o che, comunque, è diversa da quella applicabile in seguito a tale sentenza (disciplina che è individuata dal Tribunale di Cuneo nell'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000), tali disposizioni violerebbero il diritto a un processo equo, garantito dal richiamato parametro convenzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la sezione regionale della Corte dei conti, il denunciato comma 25, lettera e), violerebbe anche, per le stesse ragioni, i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, di cui all'art. 3 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.5.- Sempre ad avviso della Corte dei conti (reg. ord. n. 101 del 2016), la lettera e) del comma 25 e il comma 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2001 violerebbero l'art. 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 848 del 1955 - che riconosce a ogni persona il «diritto al rispetto dei suoi beni», perché, privando, in modo permanente, i pensionati titolari di trattamenti complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS del «\"bene\" [della] \"perequazione automatica\"», che «spetta [loro] alla luce della sentenza n. 70 del 2015, [...] non sembra avere disciplinato detto \"bene\" [...] nel rispetto del requisito dell'equo bilanciamento alla luce del principio per cui ogni ingerenza su un \"bene\" della persona debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito, [...] con conseguente incisione individuale eccessiva dei diritti di detti pensionati».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.- Quanto al comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, esso - come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» - disciplina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il quinquennio 2014-2018, riconoscendola nelle percentuali, decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, del: 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (lettera a); 95 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b); 75 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte lo stesso (lettera c); 50 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte lo stesso (lettera d); 40 per cento per l'anno 2014 e 45 per cento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con la specificazione che, «per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica] non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale comma 483 è censurato, in via principale, dal solo Tribunale di Brescia (reg. ord. n. 188 del 2016), secondo cui, in particolare, la lettera e) dello stesso, col riconoscere la rivalutazione automatica, per l'anno 2014, dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS solo nella misura del 40 per cento e con l'esclusione delle fasce di importo superiori a sei volte il predetto trattamento minimo, violerebbe il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., impedendone la conservazione del valore nel tempo, e il «principio di proporzionalità tra pensione [...] e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa», di cui all'art. 36, primo comma, Cost., nonché i principi derivanti dall'applicazione congiunta degli artt. 3, 36 e 38 Cost., in quanto, «violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.- Infine, quattro delle quindici ordinanze di rimessione hanno sollevato anche questioni in via subordinata, nel caso in cui fossero ritenute non fondate quelle da esse prospettate in via principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.1.- Il Tribunale ordinario di Milano (reg. ord. n. 124 del 2016), nel caso in cui fossero ritenute non fondate quelle da esso sollevate nei confronti dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del d.l. n. 201 del 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del «DL 65» - e, quindi, delle suddette disposizioni del comma 25, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 - congiuntamente all'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013. Secondo il rimettente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, sarebbe previsto «il blocco della rivalutazione [...] addirittura [per] un triennio (2012, 2013 e 2014)», nella «totale assenza di alcuna ponderazione [...] del sacrificio richiesto ai pensionati con [il] trattamento più elevato rispetto alle proprie esigenze di bilancio», atteso che «il legislatore del 2015, nel proprio intervento retroattivo a seguito della sentenza di incostituzionalità, non ha minimamente preso in considerazione la gravosità del proprio intervento avendo anche riguardo a quanto già disposto con la legge di stabilità per l'anno 2014».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.2.- Sempre in via subordinata, il Tribunale ordinario di Genova (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25 (nel caso dei giudizi reg. ord. n. 242 e n. 244 del 2016, limitatamente alla lettera b) e 25-bis del d.l. n. 201 del 2011, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la «combinazione» di tali disposizioni comporterebbe «l'azzeramento della rivalutazione annuale delle pensioni d'importo sei volte superiore al trattamento minimo per un triennio ed un'applicazione successiva del meccanismo perequativo in misura inferiore alla metà per un ulteriore triennio», effetti di cui «non si è preoccupato il legislatore del 2015, omettendo di coordinare le diverse disposizioni», sicché, considerato che «la soglia del sestuplo del trattamento minimo INPS» include pensioni di valore ben più modesto rispetto a quelle che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 2010, sono dotate di margini di resistenza all'inflazione, «il sacrificio che deriverebbe dall'applicazione combinata del doppio meccanismo risulterebbe sproporzionato e, di conseguenza, irragionevole».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.- Poiché le questioni hanno a oggetto, per la gran parte, le stesse disposizioni, e queste sono censurate in riferimento a parametri e con argomentazioni in larga misura coincidenti, i giudizi devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.- Deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità degli interventi spiegati, nel giudizio reg. ord. n. 124 del 2016, dal Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dall'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, per le ragioni esposte nell'ordinanza letta nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devono inoltre essere dichiarati inammissibili perché tardivi - in quanto effettuati con un atto depositato soltanto il 23 ottobre 2017, ben oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti introduttivi dei giudizi previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato» (ex plurimis: sentenza n. 35 del 2017 e ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017, allegata a tale sentenza; sentenza n. 187 del 2016 e ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, allegata a tale sentenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.- Va preliminarmente rilevato che alcune delle parti private costituite hanno dedotto la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nelle ordinanze di rimessione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, G. C., costituito nel giudizio reg. ord. n. 36 del 2016, ha dedotto la violazione dell'art. 136 Cost., mentre S. P., R. S., V. V., F. M. e F. B., costituti nel giudizio reg. ord. n. 24 del 2017, sul presupposto della natura tributaria della misura censurata, hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., parametri, tutti, non evocati nelle rispettive ordinanze di rimessione (la seconda delle quali aveva anzi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suddette censure si traducono entrambe in questioni non sollevate dai giudici a quibus e sono, pertanto, inammissibili. Infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 96 del 2016; n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 29 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 214 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.- Devono ora essere esaminate le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate in via principale dai rimettenti prospettate dall'INPS e dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.- L'INPS ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate con l'ordinanza n. 101 del 2016, con riguardo alla «rilevanza» delle stesse, sotto tre profili. In particolare, ad avviso dell'Istituto, il giudice rimettente avrebbe affermato «di non aver percepito con sufficiente nettezza l'esigenza di bilanciamento del sacrificio imposto a talune categorie di pensionati con le necessità di bilancio e di tenuta del sistema» sulla sola base dell'esame delle disposizioni censurate, senza neppure menzionare gli atti parlamentari e i documenti di «Verifica delle quantificazioni» che le accompagnano, con un «approccio alla lettura della norma [...] errato e [che] conduce ad apprezzamenti sommari e superficiali».</p>\n<p class=\"lf-p\">Detto giudice si sarebbe limitato «a una mera enunciazione dei principi consacrati negli artt. 36 e 38 della Costituzione, [...] senza procedere alla loro interpretazione alla luce della giurisprudenza della Consulta e senza considerare gli altri di uguale rango ai fini del necessario bilanciamento, con particolare riferimento alla previsione dell'art. 81 della Carta», il che «non è sufficiente [...] a fondare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale di una norma». Avrebbe trascurato inoltre di calare i condivisibili principi enunciati nel particolare attuale momento storico in cui «l'inflazione è pari a zero o addirittura negativa» e, per tale ragione, omette di precisare l'entità di un danno che risulta sostanzialmente assai limitato e comunque sopportabile per le categorie di pensionati colpiti dall'intervento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quest'ultimo profilo di inammissibilità è prospettato dall'INPS anche con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze n. 188, n. 237, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali eccezioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esse riguardano non tanto la rilevanza quanto la non manifesta infondatezza delle questioni - rilievo che, per il secondo profilo, è confermato anche dalla circostanza che l'INPS, pur definendola un'eccezione «quanto alla rilevanza», lamenta poi che ciò che afferma il rimettente «non è sufficiente [...] a fondare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione» - e, col richiamare la necessità che il bilanciamento di cui le disposizioni denunciate sono espressione venga valutato anche alla luce di quanto emerge dagli atti parlamentari, tenendo conto di tutti i contrapposti interessi, della giurisprudenza costituzionale e dell'attuale contesto storico, risultano sostanzialmente rivolte a fornire argomenti contrari a quelli posti dai rimettenti a fondamento delle proprie censure, sicché non ostano all'ammissibilità di queste ma devono essere più propriamente rimesse all'esame del merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tutte le questioni sollevate sarebbero inammissibili «nella misura in cui devono ritenersi insindacabili le scelte discrezionali del legislatore in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici; laddove, come nel caso di specie, tale intervento sia necessitato dal dare attuazione ai principi enunciati nella [...] sentenza n. 70/16 [recte: n. 70/15], tenendo conto dell'eccezionalità della situazione economica internazionale, dell'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche garantendo l'equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">In proposito, è sufficiente osservare che la discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel «criterio di ragionevolezza». Quest'ultimo, «così come delineato dalla giurisprudenza citata [della Corte costituzionale] in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (sentenza n. 70 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue che la sussistenza della discrezionalità legislativa invocata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono, contesto del quale questa Corte, nel compiere tale verifica, non potrà, ovviamente, non tenere conto.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la motivazione dell'ordinanza n. 278 del 2016 sarebbe «tanto scarna da rendere [la stessa] inammissibile per difetto di motivazione sul requisito [...] della non manifesta infondatezza».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche questa eccezione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivazione dell'ordinanza n. 278 del 2016, ancorché succinta, consente di comprendere la ragione della doglianza del rimettente, il quale ritiene che il denunciato comma 25-bis prevedrebbe il «blocc[o della] rivalutazione delle pensioni» superiori a sei volte il trattamento minimo INPS «per gli anni 2014 e seguenti», con il conseguente contrasto con il giudicato della sentenza n. 70 del 2015 - secondo cui, sempre con le parole del rimettente, «il blocco del meccanismo perequativo deve essere necessariamente contenuto nel tempo» - e la violazione dell'art. 136 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Da ciò l'infondatezza dell'eccezione prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.- Nel passare al merito, devono essere anzitutto scrutinate le questioni aventi a oggetto i commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, verso cui soprattutto si dirigono le censure dei rimettenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1. - La censura di violazione dell'art. 136 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre», proprio perché «attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione» (sentenze n. 2 del 2015, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).</p>\n<p class=\"lf-p\">La stessa censura deve pertanto essere esaminata per prima, al fine di valutare se la disciplina denunciata costituisca una riproposizione della stessa volontà normativa già ritenuta lesiva della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 5 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">La questione sollevata non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'intento dichiarato di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, il legislatore ha operato un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 ha, infatti, introdotto una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 70 del 2015, poiché riconosce la perequazione, in misura percentuale decrescente, anche ai trattamenti pensionistici - in precedenza esclusi dalla stessa - compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, il denunciato comma 25-bis, inserito dall'art. 1, comma 1, numero 2), del d.l. n. 65 del 2015, regola il cosiddetto \"trascinamento\", ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dal comma 25 per gli anni 2012 e 2013, ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non vi è dunque una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) della normativa dichiarata incostituzionale, né la realizzazione, «\"anche se indirettamente\", [di] esiti corrispondenti» (sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni denunciate presentano, al contrario, «significative novità normative» rispetto al precedente regime (sentenza n. 262 del 2009).</p>\n<p class=\"lf-p\">Né è corretto sostenere - come fanno alcuni dei rimettenti - che la violazione del giudicato costituzionale deriverebbe dal fatto che parte del risultato normativo di tali disposizioni corrisponde a quello del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015 (come accade, in particolare, con riguardo alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS). La disciplina dettata dal legislatore, infatti, deve essere considerata nella sua interezza, perché costituisce un complessivo - ancorché temporaneo - nuovo disegno della perequazione dei trattamenti pensionistici. Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato costituzionale, è «il complesso delle norme che si succedono nel tempo» (sentenza n. 262 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 87 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015 rappresenta l'espressione di una scelta rispetto alla quale l'intervento di questa Corte non ha potuto «determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un \"esproprio\" della potestà legislativa sul punto» (sentenza n. 169 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, «nei termini esposti», del primo periodo del previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, in ragione del fatto che, con tale disposizione, il legislatore aveva fatto cattivo uso della discrezionalità a esso spettante (punto 8 del Considerato in diritto), poiché nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere d'acquisto dei propri trattamenti pensionistici con le esigenze finanziarie dello Stato, pure meritevoli di tutela, aveva irragionevolmente sacrificato il primo, «in particolar modo, [quello dei] titolari di trattamenti previdenziali modesti», in nome di esigenze finanziarie neppure illustrate (punto 10 del Considerato in diritto).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale sentenza demandava al legislatore un intervento che, emendando questi vizi, operasse un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, nel rispetto dei «limiti di ragionevolezza e proporzionalità», senza che alcuno di essi risultasse «irragionevolmente sacrificato».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015 - dichiaratamente adottato «Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza [...] n. 70 del 2015» - ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Va ancora osservato che la nuova disciplina, nell'accogliere la sollecitazione di questa Corte, non poteva nel caso in questione che produrre effetti retroattivi, purché circoscritti - come in effetti è stato - all'arco temporale relativo agli anni 2012 e 2013 cui faceva riferimento la disposizione annullata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tale effetto retroattivo è dunque coerente con la finalità di una misura legislativa che, in attuazione della sentenza di questa Corte, si prefiggeva di sostituire - per il biennio 2012-2013 - la disciplina della perequazione, secondo diverse modalità, espressive di un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei «limiti di ragionevolezza e proporzionalità» (per un intervento legislativo retroattivo conseguente a una declaratoria di illegittimità costituzionale, sentenza n. 87 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.- Collegata a quanto si è detto circa la peculiare finalità attuativa del giudicato costituzionale, che è propria delle disposizioni denunciate, e la connessa portata retroattiva delle stesse, è la trattazione delle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., in relazione ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto a un equo processo garantito dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali questioni - basate su argomentazioni sostanzialmente comuni e dunque da esaminare congiuntamente - non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.1.- Deve escludersi che, in capo ai titolari di trattamenti pensionistici, si fosse determinato un affidamento nell'applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 del 2015. Quest'ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore che, nell'esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né un affidamento avrebbe potuto determinarsi, data l'immediatezza dell'intervento operato dal legislatore, tenuto conto che il d.l. n. 65 del 2015 è entrato in vigore il 21 maggio 2015, a distanza di soli ventuno giorni dal deposito, il 30 aprile 2015, della sentenza n. 70 del 2015. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, una situazione giuridica, per dar luogo a un affidamento, deve risultare, oltre che «sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento», anche «protratta per un periodo sufficientemente lungo» (sentenza n. 56 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.2.- La finalità attuativa della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015 propria dell'intervento operato con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015, unitamente alle altre circostanze in cui esso si inserisce, escludono che i denunciati commi 25 e 25-bis - rispettivamente sostituito e inserito dall'art. 1, comma 1 - siano in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte EDU ha precisato che tale articolo «non può [...] essere interpretato nel senso di impedire ogni ingerenza dei pubblici poteri in un procedimento giudiziario pendente del quale sono parti» (sentenze 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia e 23 ottobre 1997, National and Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society contro Regno Unito).</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare, nelle citate sentenze, la Corte di Strasburgo ha asserito che, al fine di valutare se un intervento normativo retroattivo idoneo a incidere sull'esito di procedimenti in corso integri una violazione del principio della parità delle armi, occorre «tenere conto di tutte le circostanze della causa» e «delle ragioni che lo Stato [...] ha avanzato per giustificare l'intervento» (sentenze citate sui casi OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia e National and Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society contro Regno Unito ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le circostanze e le ragioni dell'intervento operato con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015 portano a escludere che esso, ancorché incida sull'esito di procedimenti in corso, violi l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU. Infatti, lo scopo di tale intervento non era quello di incidere sull'esito di processi di cui lo Stato era parte, ma quello, espressamente dichiarato, di «dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015», operando, con riguardo a tutti i trattamenti pensionistici, un nuovo bilanciamento tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato. Oltre a eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile in seguito a tale sentenza, l'intervento si proponeva di rimediare ai vizi di irragionevolezza e sproporzione della disposizione dichiarata incostituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.- Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricorrono, infatti, le condizioni che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, rendono un'ingerenza nel diritto al rispetto dei propri beni - nella specie, il credito relativo alla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013 che sarebbe spettata a seguito della sentenza n. 70 del 2015 - compatibile con l'invocato parametro interposto (in proposito, da ultimo, Grande Camera, sentenze 13 dicembre 2016, Bélané Nagy contro Ungheria e 5 settembre 2017, Fàbiàn contro Ungheria, entrambe in tema di diritti a prestazioni sociali).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'espresso collegamento delle disposizioni denunciate all'attuazione della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015 consente di ritenere certamente sussistente il perseguimento di «un interesse pubblico (o generale)», condizione per cui la Corte EDU riconosce alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento (sentenza sul caso Bélané Nagy, paragrafo 113).</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche il requisito della proporzionalità, su cui paiono incentrarsi le censure del rimettente, è sussistente. Diversamente dall'impostazione seguita dal giudice a quo, l'entità dell'onere in capo ai pensionati deve essere valutata tenendo conto del trattamento complessivo a essi spettante, non riguardo alla sola perequazione automatica, sottratta per intero ai pensionati titolari di trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013. Ciò che rileva nella giurisprudenza della Corte EDU (oltre alle citate sentenze sui casi Fàbiàn e Bélané Nagy, si vedano anche le sentenze 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, e 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia), è «la sostanza del diritto alla pensione», l'esistenza, o l'assenza di un «onere esorbitante» in capo all'interessato (sentenza sul caso Bélané Nagy, rispettivamente, paragrafi 118 e 126), in definitiva, la valutazione se vi sia o non vi sia il sacrificio del diritto fondamentale alla pensione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce di tale orientamento, si deve ritenere che il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente \"trascinamento\" dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dai denunciati commi 25 e 25-bis. Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti. Sull'entità delle perdite di prestazione e dei mezzi di sussistenza quali fattori per valutare se le autorità nazionali abbiano superato i limiti del proprio margine di apprezzamento, si è del resto espressa la Corte di Strasburgo (sentenza sul caso Fàbiàn, rispettivamente, paragrafi 74-75 e 78-82).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.- Non fondata è la censura, anch'essa prospettata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, di violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione all'asserita natura tributaria dell'azzeramento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS previsto dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con le sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015, questa Corte ha già escluso che le misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici abbiano natura tributaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pur consapevole di tale statuizione, il rimettente afferma che le misure adottate dal legislatore in seguito alla sentenza n. 70 del 2015 «ripropongono il dubbio circa la introduzione [...] di una prestazione patrimoniale di natura tributaria», atteso che esse, oltre a non modificare un rapporto di tipo sinallagmatico, procurano una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, dato l'effetto di \"trascinamento\" che le caratterizza, e sono destinate a sovvenire pubbliche spese (come sarebbe confermato dal fatto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, può essere determinata anche «mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Queste argomentazioni non sono tuttavia tali da indurre questa Corte a modificare l'orientamento espresso con le due sentenze menzionate.</p>\n<p class=\"lf-p\">In proposito, è sufficiente osservare che l'effetto di \"trascinamento\" proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve quindi essere ribadita la natura non tributaria delle misure di blocco della perequazione e, in particolare, di quelle previste dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, con la conseguente non fondatezza della questione sollevata, che tale natura, viceversa, presuppone.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.- Non è fondata la censura secondo cui i denunciati commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbero i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.) nonché di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (di cui, rispettivamente, all'art. 38, secondo comma, e all'art. 36, primo comma, Cost.), perché presenterebbero gli stessi profili di contrasto ravvisati dalla sentenza n. 70 del 2015 in capo al previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.1.- La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici costituisce uno strumento tecnico teso a salvaguardare le pensioni dall'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, anche dopo il collocamento a riposo (sentenza n. 70 del 2015, punto 8 del Considerato in diritto, che cita, in proposito, la sentenza n. 26 del 1980). Essa si prefigge di assicurare il rispetto nel tempo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015 e n. 208 del 2014).</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte ha scrutinato i «valori personali inerenti alla tutela previdenziale», ancorati al «principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.)», tenuto conto del contenimento della spesa e chiarendo che deve essere comunque salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa ha ritenuto raggiungibile un tale obiettivo «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991), il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36, primo comma, Cost., anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su questo solido terreno è chiamata a esercitarsi la discrezionalità del legislatore, bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti. Da un lato vi è l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali, dall'altro vi sono le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002, n. 256 del 2001). In questo bilanciamento, il legislatore non può «eludere il limite della ragionevolezza» (sentenza n. 70 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed è tale limite che questa Corte, nella sentenza n. 70 del 2015, ha ritenuto valicato dal previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che aveva sacrificato l'interesse dei pensionati, «in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti», a vedere salvaguardato il proprio potere di acquisto in nome di contrapposte esigenze finanziarie di risparmio di spesa «non illustrate in dettaglio».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il principio di ragionevolezza rappresenta il cardine intorno a cui devono ruotare le scelte del legislatore nella materia pensionistica e assurge, per questa sua centralità, a principio di sistema. Per assicurare una coerente applicazione di tale principio-cardine negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa, questi ultimi devono essere accuratamente motivati, il che significa sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi (sentenza n. 70 del 2015, punto 10 del Considerato in diritto). Le relazioni tecniche, illustrative degli interventi legislativi che nella materia previdenziale si prefiggono risparmi di spesa, così come ogni altra documentazione inerente le manovre finanziarie, rappresentano dunque uno strumento per la verifica delle scelte del legislatore (art. 17, commi 3 e 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e più in generale art. 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.2. Contrariamente a quanto sostenuto da ben quattordici delle quindici ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 36, n. 101, n. 124, n. 188, n. 237, n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016, n. 24, n. 25, n. 43, n. 44, n. 77 e n. 78 del 2017), i denunciati commi 25 e 25-bis sono il frutto di scelte non irragionevoli del legislatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo scopo dell'intervento è di «dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale» (alinea dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015). Le disposizioni citate trovano dettagliata illustrazione nella «Relazione», nella «Relazione tecnica» e nella «Verifica delle quantificazioni» relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l'impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, diversamente dalla disciplina oggetto della sentenza n. 70 del 2015, dal disegno complessivo dei denunciati commi 25 e 25-bis emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità. Nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici tali esigenze sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'osservanza di tali principi trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione. La stessa scelta è confermata con le disposizioni censurate.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.3.- Non si può ritenere che i denunciati commi 25 e 25-bis violino il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., che impone che ai lavoratori siano garantiti «mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita» in situazioni che, come la vecchiaia, richiedono tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.3.1.- Come si è visto, la lettera e) del denunciato comma 25 prevede l'azzeramento, per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS. Ai sensi del comma 25-bis - censurato da alcuni dei rimettenti - l'azzeramento, bloccando anche la base di calcolo per computare la perequazione di tali trattamenti per gli anni successivi, produce effetti negativi per i pensionati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Queste misure, tuttavia, non si ripercuotono sui trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS in modo tale da colpirne l'adeguatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dal principio enunciato dall'art. 38, secondo comma, Cost., infatti, «non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sentenza n. 316 del 2010).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deve anche osservare che il blocco della perequazione stabilito per due anni dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, diversamente da quello (di pari durata) previsto dal previgente comma 25 del d.l. n. 201 del 2011, non incide su trattamenti previdenziali «modesti» - elemento cui questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, aveva attribuito specifico rilievo - ma soltanto su trattamenti pensionistici di importo medio-alto, quali sono da considerare quelli di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS (sentenza n. 70 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali trattamenti, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012, come si evince dalla già citata «Relazione tecnica».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deve dunque escludere che il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, previsto, per gli anni 2012 e 2013, dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, possa pregiudicare l'adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né tale valutazione è inficiata dal fatto - su cui insistono alcuni dei rimettenti - che il censurato blocco della perequazione non prevede alcuna forma di recupero e produce i propri effetti, negativi per i pensionati, anche sulla perequazione per gli anni successivi. La mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto \"trascinamento\" costituiscono, infatti - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario -conseguenze delle misure di blocco della perequazione delle pensioni, come questa Corte ha sottolineato nella sentenza n. 70 del 2015 (punto 9 del Considerato in diritto).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.3.2.- Come si è anticipato, le lettere b), c) e d) del denunciato comma 25 riconoscono la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS, in misura decrescente all'aumentare dei trattamenti. Ai sensi del comma 25-bis - pure censurato da alcuni dei rimettenti - tale rivalutazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta, ai fini del computo della base di calcolo per quantificare la perequazione negli anni successivi, nelle misure del: 20 per cento negli anni 2014 e 2015; 50 per cento a decorrere dall'anno 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Neanche in questo caso la disciplina censurata può ritenersi tale da minare l'adeguatezza alle esigenze di vita dei trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il minimo INPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento della perequazione in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo complessivo di tali trattamenti (introdotto dalle lettere b, c e d del denunciato comma 25) si differenzia dal precedente blocco della perequazione (dettato dal previgente comma 25). Siffatti «criteri di progressività» sono stati ritenuti da questa Corte «parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza» (sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015, entrambe con riferimento al comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013). Essi, infatti, assicurano ai trattamenti pensionistici una salvaguardia dall'erosione del potere d'acquisto che aumenta gradualmente al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacità di resistenza alla stessa erosione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ribadita la discrezionalità che spetta al legislatore nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla difesa del potere d'acquisto dei propri trattamenti con le esigenze finanziarie dello Stato, le misure percentualmente decrescenti della perequazione riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, a trattamenti pensionistici medi (quali devono considerarsi, per quanto detto, quelli superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale (sentenza n. 173 del 2016), non sono irragionevoli. Esse, infatti, non sono tali da poter concretamente pregiudicare l'adeguatezza dei trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né a diversa valutazione può condurre il mero fatto che, a norma del denunciato comma 25-bis, gli incrementi perequativi attribuiti per gli anni 2012 e 2013 siano riconosciuti, ai fini della determinazione delle basi di calcolo per il computo della perequazione a decorrere dal 2014, nelle limitate percentuali indicate dallo stesso comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.4.- Deve altresì escludersi che i denunciati commi 25 e 25-bis violino il principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'applicare il principio di proporzionalità ai trattamenti di quiescenza - considerati, come si è detto, nella loro funzione sostitutiva del cessato reddito di lavoro - questa Corte ha precisato che ciò non comporta «un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione» anche di tale principio (sentenza n. 70 del 2015, punto 8 del Considerato in diritto).</p>\n<p class=\"lf-p\">Più di recente essa ha rimarcato che la garanzia dell'art. 38 Cost. è «agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sentenza n. 173 del 2016). Pertanto, la determinazione del trattamento pensionistico e del suo adeguamento tiene conto anche dell'impegno individuale nella quantità e qualità del lavoro svolto nella vita attiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considerato l'orientamento espresso da questa Corte, le argomentazioni sin qui spese, con riferimento al principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., muovono nella direzione della non irragionevolezza del bilanciamento operato dai denunciati commi 25 e 25-bis tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato. Inoltre, tali disposizioni rispettano il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato.</p>\n<p class=\"lf-p\">In conclusione, nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L'individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.5.- La sentenza n. 70 del 2015, nel richiamare la sentenza n. 316 del 2010, ne ha evidenziato le argomentazioni che conducevano a escludere il contrasto dell'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 - che aveva previsto il blocco, per l'anno 2008, della perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS - con i principi di ragionevolezza e di adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni previdenziali, anche in considerazione della durata solo annuale di tale blocco, della sua incidenza su pensioni «di importo piuttosto elevato» e della sua «chiara finalità solidaristica». Diversamente da quanto affermano alcuni dei rimettenti, la sentenza n. 70 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche quali condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.- Va ora esaminata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia (reg. ord. n. 188 del 2016), dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS per l'anno 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza n. 173 del 2016, questa Corte ha già dichiarato l'infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con riguardo a profili e argomenti sostanzialmente analoghi a quelli prospettati dal Tribunale di Brescia. Ancorché «la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 [sia] stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015», si è evidenziato che «questa stessa sentenza (al punto 7 del Considerato in diritto) ha sottolineato come da quella norma (fonte di un \"blocco integrale\" della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo) si \"differenzi\" (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l'art. 1, comma 483, della legge 147 del 2013, che, viceversa, \"ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014\", ispirandosi \"a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza\"».</p>\n<p class=\"lf-p\">Poiché - come si è detto - il rimettente non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già sottoposti a questa Corte con la citata ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, che possano indurre a una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, questa deve essere dichiarata non fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- Devono ora essere esaminate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni dei rimettenti in via subordinata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.- La questione promossa dal Tribunale ordinario di Milano (reg. ord. n. 124 del 2016) nei confronti del comma 25, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, congiuntamente all'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, appare erroneo il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove nel sollevarla. Infatti - contrariamente a quanto dallo stesso affermato - la denunciata combinazione di più disposizioni non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «addirittura [per] un triennio (2012, 2013 e 2014)», ma soltanto per il 2012 e 2013, mentre, per il 2014, la lettera e) del comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, non dispone il blocco della perequazione ma la riconosce nella misura del 40 per cento per la fascia di importo non superiore a sei volte il suddetto trattamento minimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo, l'affermazione del rimettente secondo cui «il legislatore del 2015 [...] non ha minimamente preso in considerazione la gravosità del proprio intervento avendo anche riguardo a quanto già disposto con la legge di stabilità per l'anno 2014», oltre che meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, che incide, in generale, sul quadro della finanza pubblica. Inoltre, e più specificamente, la valutazione degli effetti, su tale quadro, del suddetto d.l. n. 65 del 2015 - in particolare, del \"nuovo\" comma 25-bis - dipendeva completamente dalla misura della rivalutazione automatica prevista dal comma 483.</p>\n<p class=\"lf-p\">Da ciò la non fondatezza della questione sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Milano.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.- Restano da esaminare le (identiche) questioni di legittimità costituzionale promosse, in via subordinata, con tre ordinanze (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016), dal Tribunale di Genova nei confronti dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.1.- Preliminarmente, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di quelle sollevate con le ordinanze n. 242 e n. 244 del 2016, deducendo che le censure prospettate concernono esclusivamente la disciplina dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre i giudizi a quibus sono stati promossi da pensionati con un trattamento compreso tra tre e sei volte tale minimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come correttamente rilevato dall'INPS, la censura in esame riguarda la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre nei giudizi principali nell'ambito dei quali sono state emanate le ordinanze n. 242 e n. 244 del 2016 nessuno dei pensionati ricorrenti era titolare di un trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Ne consegue che l'eventuale accoglimento della questione sulla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS non avrebbe alcuna influenza sui suddetti giudizi a quibus. Da ciò l'irrilevanza della questione in tali giudizi.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.2.- La questione è invece rilevante nel giudizio nel cui ambito è stata emanata l'ordinanza n. 243 del 2016 - in cui uno dei due pensionati ricorrenti è titolare di un trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo INPS - e deve, perciò, essere scrutinata nel merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, similmente a quanto si è osservato (al punto 8.1.) con riguardo alla questione promossa in via subordinata dal Tribunale di Milano (reg. ord. n. 124 del 2016), è erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, atteso che - contrariamente a quanto da lui affermato - la normativa denunciata non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «per un triennio» ma soltanto per il 2012 e 2013. Inoltre l'affermazione del rimettente secondo cui «il legislatore del 2015, [ha] ome[sso] di coordinare le diverse disposizioni», oltre che meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, deve essere considerata l'ulteriore - e conclusiva - asserzione del rimettente, secondo cui «il sacrificio che deriverebbe dall'applicazione combinata del doppio meccanismo risulterebbe sproporzionato e, di conseguenza, irragionevole» in quanto i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS includono pensioni di valore ben più modesto di quelle, superiori a otto volte il predetto minimo, che la sentenza n. 316 del 2010 ha ritenuto dotate di margini di resistenza all'inflazione. Affermare che le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS «presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo» non implica che pensioni anche inferiori a detto importo non possano presentare margini, ancorché più ridotti, di resistenza all'inflazione. Il giudice a quo trasforma, in tal modo, una delle ragioni per cui la sentenza n. 316 del 2010 ha ritenuto che la misura prevista dell'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, fosse conforme ai canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici, in una condizione indefettibile di legittimità costituzionale delle misure di blocco della perequazione (vedi il punto 6.5.5.).</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2016;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con le ordinanze iscritte al n. 242 e al n. 244 del registro ordinanze 2016.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 ottobre 2017ORDINANZAVisti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - nel testo di tale comma 25 sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - nonché, in via subordinata, del «combinato disposto del DL 65» e dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 30 aprile 2016 (reg. ord. n. 124 del 2016).Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.Considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a quest'ultima sentenza);che tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis: sentenza n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016);che il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale;che, in particolare, non è sufficiente la circostanza - prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti - che l'oggetto delle questioni sollevate rientra nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, nell'ambito della tutela dell'«interesse collettivo [...] non [...] della generica rappresentanza degli interessi economici [...] dei pensionati INAIL ovvero INPS, ma altresì [...] della partecipazione ai pertinenti giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.F.to: Paolo Grossi, Presidente</p></div>", "next": 0}