{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'art. 18, comma 1, lettera c), della legge n. 580 del 1993, nel testo anteriore alla censurata abrogazione, prevedeva una facoltà di finanziamento delle camere di commercio da parte dello Stato e delle Regioni generica ed indeterminata, siccome svincolata dalla strumentalità e correlazione della medesima con specifiche attività svolte dalle stesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abrogazione di tale previsione normativa è coerente con una riforma che, tenuto conto dell'articolazione delle funzioni delle camere di commercio in tre differenti tipologie (quelle finanziabili al 100 per cento con il diritto annuale e le altre risorse delle camere; quelle che possono essere oggetto di convenzione, in regime di cofinanziamento; le attività di mercato), della dianzi richiamata configurazione di tali enti, della molteplicità dei compiti svolti dalle medesime (non tutti riferibili a competenze regionali, alcuni svolti in attività di mercato) e della finalità di razionalizzazione, efficacia ed efficienza dell'attività dalle stesse svolte, non irragionevolmente ha ritenuto necessario eliminarla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nondimeno, detta abrogazione va considerata alla luce del novellato art. 2, comma 2, della legge n. 580 del 1993 che, nel fissare le funzioni svolte dalle camere di commercio, alla lettera g), dispone: «ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50 per cento».</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricorrente correttamente sostiene che da quest'ultima disposizione è possibile «dedurre l'ammissibilità» della fonte di finanziamento. La norma, benché caratterizzata da una formulazione lessicale non limpida, bene può essere interpretata, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, ritenendo, in primo luogo, che il novero delle attività oggetto della stessa è ampio e non limitato a quelle sole espressamente previste (come è reso chiaro dalla locuzione «tra l'altro» utilizzata per identificarle). In secondo luogo, la stessa permette di affermare che il finanziamento di tali attività è possibile mediante il cosiddetto diritto annuale, ma anche mediante le risorse eventualmente derivanti dal cofinanziamento, che, secondo la norma, deve gravare sulle controparti in misura non inferiore al 50 per cento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale ultima previsione non esclude la possibilità che il finanziamento dell'attività oggetto della convenzione gravi in toto sulla controparte (per quanto qui rileva sulla Regione) e consente di realizzarla senza intaccare le risorse provenienti dal diritto annuale e senza limitare la facoltà delle Regioni di finanziare determinati progetti, beninteso se siano riconducibili a competenze alle stesse costituzionalmente attribuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertanto, ciò vuole dire che la censurata abrogazione ha eliminato la previsione dei finanziamenti generici ed indeterminati da parte della Regione; tuttavia, dalla complessiva disciplina (in particolare, dalla disposizione dianzi indicata) è desumibile che alla Regione non è impedito di stipulare convenzioni e concordare progetti inerenti al conseguimento di obiettivi riconducibili alle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, facendosi carico del finanziamento degli stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interpretate in tal modo le norme in esame, resta escluso che la censurata abrogazione abbia determinato il vulnus paventato dalla Regione Puglia.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.- Le Regioni Puglia e Toscana hanno, infine, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost. (entrambe) ed agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione (la Regione Puglia), l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, il quale stabilisce: «6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati».</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la Regione Puglia, il suindicato obbligo di comunicazione comporterebbe uno sproporzionato ed irragionevole aggravio amministrativo, lesivo dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché dell'autonomia organizzativa regionale (art. 117, comma quarto, Cost.). La fissazione delle modalità operative della disposizione ad opera di un decreto ministeriale, in difetto della previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, aggraverebbe la lesione dell'autonomia organizzativa regionale e del principio di leale collaborazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura della Regione Toscana consiste e si esaurisce nell'affermazione che «le Regioni hanno propri sistemi informativi per cui è necessario che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che determina i termini e le modalità operative di applicazione di tale obbligo, sia emanato previa intesa con le Regioni e non già solo sentite le medesime, come invece prevede la norma», con conseguente violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., «per interferenza con l'autonomia organizzativa regionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.- Le questioni sono inammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le censure di entrambe le ricorrenti sono formulate in contrasto con i requisiti, sopra richiamati, che devono connotare l'impugnazione proposta in via principale. La trascrizione della censura della Regione Toscana è sufficiente infatti a dimostrare che la stessa consiste in un generico richiamo della norma impugnata e nell'assertiva deduzione della violazione del parametro costituzionale evocato, mancando dunque del contenuto argomentativo minimo perché possa essere scrutinata nel merito. L'ulteriore censura con cui detta ricorrente denuncia l'illegittimità della norma per mancato recepimento della proposta di modifica formulata dalla Conferenza unificata, è invece inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta nella memoria illustrativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per dette ragioni è, altresì, inammissibile la questione sollevata dalla Regione Puglia che, quanto alla denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., difetta di un adeguato supporto argomentativo in ordine alla ridondanza di detta violazione sulle attribuzioni regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esigenza di una adeguata (mancata) argomentazione delle censure ancora più si imponeva, in quanto la norma in esame prevede la trasmissione dei provvedimenti concernenti l'attività d'impresa, affinché siano inseriti nel fascicolo informatico d'impresa (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b, della legge n. 580 del 1993), «in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione costituisce dunque, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.). Finalità della stessa è, infatti, di assicurare la conoscenza delle notizie dell'attività di impresa, che esige procedure e termini omogenei, in modo da garantirne completezza e tempestività, rispondendo all'esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi e certe in ordine all'accesso ai dati delle imprese. Peraltro, la norma, prevedendo che il Ministro per lo sviluppo economico, nello stabilire, con decreto, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione, deve provvedere, sentite le amministrazioni interessate, garantire un'interlocuzione strumentale alla ponderazione delle specifiche esigenze organizzative di queste ultime.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016 e promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), numero 2, punto g), 1, comma 1, lettera r), punto i), e 3, comma 10, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonchè al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f), e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76, Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA</p></div>", "next": 0}