{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">3.7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 7, comma 3 (recte: l'art. 7), della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove, inserendo l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilisce che «[q]ualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale, devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni contenute negli artt. 5 e 6». Così disponendo, sarebbero violati i principi fondamentali stabiliti dal legislatore in materia di energia e, quindi, l'art. 117, terzo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.1.- Anche in tal caso, occorre ribadire, in linea preliminare, che, sebbene l'art. 6-bis, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, come introdotto dall'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, sia stato abrogato dall'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, non ricorrono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non ci sono, infatti, elementi che inducano a escludere che la norma impugnata sia stata applicata nel periodo di sua vigenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.2.- La questione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come già ricordato (par. 3.3.2.), le linee guida, di cui al d.m. 10 settembre 2010, al paragrafo 11.6., ai fini dell'applicazione della PAS, stabiliscono che «I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica [...]».</p>\n<p class=\"lf-p\">La ratio antielusiva sottesa a tale previsione, volta a evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati a eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto a un'altra, è la stessa che contraddistingue anche la norma regionale impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quest'ultima, in presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale, ravvisa un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti dagli artt. 5 e 6 per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 KW), sempre che sussistano - come già chiarito - le condizioni spaziali previste dalla normativa statale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emerge in maniera chiara, pertanto, che la norma regionale impugnata, lungi dal porsi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, ne costituisce attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.8.- Sono, infine, impugnati gli artt. 5, 6 e 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Tali norme, nell'assoggettare a PAS impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW, non farebbero salvo il regime della comunicazione, previsto dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010 e richiamato dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.8.1.- In linea preliminare, occorre rilevare che la legge regionale n. 38 del 2018, entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso, ha inciso sugli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n. 21 del 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Più precisamente, gli artt. 5 e 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017 sono stati abrogati per effetto, rispettivamente, degli artt. 31 e 33 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. L'art. 6 della citata legge regionale n. 21 del 2017 è stato modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 38 del 2018, autonomamente impugnato con un successivo ricorso, iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, il periodo di vigenza delle norme in esame e l'assenza di elementi atti a escludere che tali norme siano state applicate impediscono di ritenere cessata la materia del contendere.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.8.2.- Le questioni - che in ragione delle dichiarazioni di incostituzionalità di cui ai precedenti punti 3.2.2, 3.4.2, 3.5.2 e 3.6.2, investono i residui commi degli artt. 5, 6 e 6-bis della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012 - non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel quadro di semplificazione delle procedure autorizzative delineato dal d.lgs. n. 28 del 2011, accanto all'autorizzazione unica (AU) e alla procedura abilitativa semplificata (PAS), è prevista la mera comunicazione al Comune di inizio dei lavori - corredata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato - per la realizzazione e l'esercizio di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti di energia rinnovabili (FER), assimilabili ad attività edilizia libera. In particolare, le linee guida, di cui al d.m. 10 settembre 2010, ricomprendono in tale categoria impianti eolici e fotovoltaici contraddistinti da specifiche caratteristiche strutturali, tassativamente individuate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con specifico riguardo agli impianti solari fotovoltaici, il paragrafo 12.1. delle citate linee guida assoggetta al regime della mera comunicazione solo gli impianti «aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi», con superficie non superiore a quella del tetto su cui è realizzato l'impianto e che «non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i [...], nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008» (lettera a), nonché gli impianti «realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze», «aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto» e «realizzati al di fuori della Zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444» (lettera b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto agli impianti eolici, il paragrafo 12.5 delle medesime linee guida prescrive il regime della mera comunicazione solo per gli impianti «installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro», sempre che i relativi interventi «non ricad[a]no nel campo di applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008» (lettera a), nonché per le «torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento», «realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili», «installate in aree non soggette a vincolo o a tutela» e comunque con il consenso del proprietario del fondo e a condizione che «la rilevazione non duri più di trentasei mesi» e che «entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuov[a] le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi» (lettera b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla potenza, l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 consente alle Regioni di estendere il regime della comunicazione «ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 Kw, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche».</p>\n<p class=\"lf-p\">Appare evidente che si tratta di una disciplina speciale, la cui applicabilità è condizionata dalla sussistenza dei requisiti \"strutturali\" degli impianti tassativamente indicati dal legislatore statale, disciplina su cui non incidono le norme regionali impugnate. Queste ultime, infatti, hanno un diverso ambito di applicazione, proprio perché dettano i limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici e per gli impianti eolici in generale, senza interferire con la speciale disciplina inerente al regime di comunicazione previsto, come si è rilevato, dal legislatore statale per specifiche tipologie di impianti eolici e solari fotovoltaici, tassativamente individuate sulla base non dell'esclusivo elemento della potenza, ma di peculiari caratteristiche strutturali.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 77 del registro ricorsi 2017; riuniti i giudizi,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»), nonché dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 77 del 2017;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2017;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito il comma 3 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha inserito l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA</p></div>", "next": 0}