{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">In senso contrario, va rilevato che, per quanto osservato in precedenza (supra, punto 5.2.), il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche - prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza - quello di rifiutare ab origine l'attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell'uno e nell'altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non c'è dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano per entrambe le ipotesi. Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.- La terza censura assume la contrarietà al principio di tutela della dignità umana di una situazione normativa che vieti, sotto minaccia di pena, di prestare assistenza a pazienti che chiedano di morire in presenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242 del 2019, salva la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. A parere del rimettente, ciò finirebbe per costringere il paziente a un lento processo di morte, quanto meno sino al momento in cui si renda in concreto necessaria l'attivazione di trattamenti di sostegno vitale, con modalità che egli ben potrebbe considerare non conformi alla propria concezione di dignità, nel vivere e nel morire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al riguardo, occorre subito sottolineare che, dal punto di vista dell'ordinamento, ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga. Sicché, come sottolineato anche da vari amici curiae, certamente non potrebbe affermarsi che il divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 580 cod. pen. costringa il paziente a vivere una vita, oggettivamente, \"non degna\" di essere vissuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Altro discorso vale, però, per la nozione \"soggettiva\" di dignità evocata dall'ordinanza di rimessione: nozione che si connette alla concezione che il paziente ha della propria persona e al suo interesse a lasciare una certa immagine di sé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ora, questa Corte non è affatto insensibile alla nozione \"soggettiva\" di dignità, come dimostrano i passaggi dell'ordinanza n. 207 del 2018 in cui proprio alla valutazione soggettiva del paziente sulla \"dignità\" del proprio vivere e del proprio morire si fa inequivoco riferimento (punti 8 e 9 del Considerato in diritto). Tuttavia, non può non rilevarsi che questa nozione di dignità finisce in effetti per coincidere con quella di autodeterminazione della persona, la quale a sua volta evoca l'idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rispetto a tale nozione, non possono non valere le considerazioni già svolte, circa la sua necessaria sottoposizione a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell'operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.- Infine, il giudice a quo lamenta, con la quarta censura, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 8 e 14 CEDU. A suo avviso, la preclusione all'accesso al suicidio assistito di pazienti non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, ma capaci di decidere e affetti da patologie irreversibili che li espongono a sofferenze intollerabili, lederebbe il loro diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, secondo l'accezione fornitane dalla giurisprudenza di Strasburgo. D'altra parte, l'avvenuto riconoscimento, ad opera di questa Corte, di una limitata area di liceità del suicidio assistito creerebbe, relativamente ai pazienti in questione, una discriminazione nel godimento di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, in violazione dell'art. 14 CEDU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al riguardo, la Corte EDU ha in effetti affermato che «il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà» costituisce «uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita privata» (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera, paragrafo 51; nello stesso senso, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 67). In una recentissima pronuncia, la medesima Corte ha ribadito che una disciplina che vieti, sotto minaccia di pena, l'assistenza al suicidio di un paziente, necessariamente interferisce con il diritto di quest'ultimo al rispetto della propria vita privata (Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai contro Ungheria, paragrafo 135).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia, in questa stessa pronuncia la Corte EDU ha ribadito che gli Stati parte - anche in considerazione dell'assenza di un sufficiente consenso in materia tra i vari ordinamenti dei Paesi del Consiglio d'Europa - dispongono di un «considerevole margine di apprezzamento» (Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafo 144; analogamente, sentenza Mortier contro Belgio, paragrafo 143; sentenza Haas, paragrafo 55) in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. Tale bilanciamento può legittimamente condurre gli Stati, tanto a mantenere politiche restrittive, quanto alla regolamentazione di forme di assistenza al suicidio o di eutanasia, senza che quest'ultima opzione debba ritenersi preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall'art. 2 CEDU (Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafo 145).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte EDU ha evidenziato la difficoltà di accertare che la decisione del paziente di accedere al suicidio assistito sia realmente autonoma, libera da influenze esterne e da preoccupazioni cui si dovrebbe fornire una diversa risposta; e ha sottolineato come l'accertamento della genuinità della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in situazioni cliniche, come le patologie neurodegenerative, in cui i pazienti, in stati avanzati della malattia, possono perdere la stessa capacità di comunicare (Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafo 151).</p>\n<p class=\"lf-p\">A fronte di tutto ciò, la Corte EDU ha concluso che spetta ai singoli Stati valutare le vaste implicazioni sociali e i rischi di abuso e di errore che ogni legalizzazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito inevitabilmente comporta (Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafo 152).</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi, nella lettura dell'art. 8 CEDU, dalla Corte di Strasburgo, che è (come riconosciuto da questa Corte già con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, rispettivamente ai punti 4.6. e 6.2. del Considerato in diritto) interprete ultima delle previsioni convenzionali, ai sensi degli artt. 19 e 32 CEDU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una tale soluzione, d'altra parte, collima esattamente con quella cui questa Corte è pervenuta in merito alla censura relativa al principio di autodeterminazione nella sua declinazione \"interna\", con riferimento in particolare all'art. 2 Cost. (supra, punto 7.2.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Né, infine, può essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU. Per le medesime ragioni già illustrate a proposito della censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. (supra, punto 7.1.), non può infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- Tutto ciò posto, va precisato - a fronte della varietà delle interpretazioni offerte nella prassi, sulla quale hanno insistito i difensori delle parti e degli intervenienti, nonché vari amici curiae - che la nozione di «trattamenti di sostegno vitale» utilizzata da questa Corte nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla ratio di quelle decisioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come si è più volte rammentato (supra, punti 6.2. e 7.1.), il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o \"caregivers\" che si facciano carico dell'assistenza del paziente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella misura in cui tali procedure - quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l'udienza pubblica, l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell'applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte queste procedure - proprio come l'idratazione, l'alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione - possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'altra parte, a fugare i timori di progressiva incontrollata estensione dei presupposti del suicidio assistito paventati dalla difesa statale e da taluni amici curiae, deve essere ribadito come l'accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, nel senso ora precisato, debba essere condotto, unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Di cruciale rilievo appare, in questo contesto, non solo l'esistenza di una patologia incurabile e la permanenza di condizioni di piena capacità del paziente - evidentemente incompatibili con una sua eventuale patologia psichiatrica -, ma anche la presenza di sofferenze intollerabili (e non controllabili attraverso appropriate terapie palliative), di natura fisica o comunque derivanti dalla situazione complessiva di intensa \"sofferenza esistenziale\" che si può presentare, in particolare, negli stati avanzati delle patologie neurodegenerative (sul tema, Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafo 47). Sofferenza, quest'ultima, che peraltro può risultare refrattaria a qualsiasi terapia palliativa, non potendosi considerare la sedazione continua profonda come un'alternativa praticabile rispetto a pazienti che non versino ancora in condizioni terminali, o che, comunque sia, rifiutino tale trattamento (sul punto, Corte EDU, sentenza Dàniel Karsai, paragrafi 39 e 157).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.- Deve, inoltre, essere qui riaffermata la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, che questa Corte ha giudicato essenziali per prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l'aveva indotta, nell'ordinanza n. 207 del 2018, a sollecitare prioritariamente l'intervento del legislatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Queste condizioni sono inserite nel quadro della \"procedura medicalizzata\" di cui all'art. 1 della legge n. 219 del 2017, entro la quale deve essere necessariamente assicurato al paziente l'accesso alle terapie palliative appropriate ai sensi del successivo art. 2. Tale procedura prevede il necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, al quale è affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di «verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze» (sentenza n. 242 del 2019, punto 5 del Considerato in diritto). Inoltre, in attesa di un organico intervento del legislatore, la sentenza n. 242 del 2019 richiede il necessario parere del comitato etico territorialmente competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, deve escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo della sentenza n. 242 del 2019 con riferimento ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, possa estendersi a fatti commessi successivamente - in Italia o all'estero -, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza; fermo restando che l'eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del delitto, compreso l'elemento soggettivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.- Infine, questa Corte non può che ribadire con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parimente, deve essere confermato lo stringente appello, già contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4. del Considerato in diritto), affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010, sul cui integrale rispetto giustamente insiste l'Avvocatura generale dello Stato. Come sottolineato da questa Corte sin dall'ordinanza n. 207 del 2018, occorre infatti in ogni caso assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che «l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza - in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 - sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza».</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Augusto Antonio BARBERA, Presidente Franco MODUGNO, Francesco VIGANÒ, Redattori Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI Allegato:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordinanza letta all'udienza del 19 giugno 2024 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rilevato che, il 29 marzo 2024, hanno depositato atto di intervento L. S. e M. O., deducendo di essere a ciò legittimate in ragione della loro richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito, respinta, allo stato, dalle Aziende sanitarie locali interpellate; che nella discussione orale la difesa delle intervenienti ha, in particolare, sostenuto che esse non avrebbero altra sede processuale per far valere l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, dal momento che la loro posizione non è quella di potenziali imputate in procedimenti penali nei quali potrebbe essere applicato l'art. 580 cod. pen., bensì quella di persone che chiedono di essere aiutate ad accedere a una procedura di suicidio assistito, che oggi sarebbe loro preclusa dalla disposizione censurata; che la difesa delle intervenienti ha, altresì, sottolineato che, in considerazione delle condizioni patologiche di cui soffrono le medesime, la presente sede giudiziaria sarebbe la sola in cui esse potrebbero far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considerato che L. S. e M. O. non sono parti del giudizio principale; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019); che l'intervento è, quindi, normalmente ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 22 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 210 del 2021); che tuttavia, a prescindere qui dalla questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., non possono non tenersi presenti le argomentazioni della difesa delle stesse, secondo cui l'evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni; che questa Corte, in una questione che coinvolge la vita stessa delle intervenienti, è in particolar modo tenuta ad assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività (sentenza n. 111 del 2023, punto 3.5.2. del Considerato in diritto, e altri precedenti ivi richiamati); che, pertanto, L. S. e M. O. sono legittimate a partecipare al presente giudizio. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibili gli interventi di L. S. e M. O.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente</p></div>", "next": 0}