{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La mancata determinazione dei LEP e l'assenza di finanziamento dei LEP relativi a tutte le materie lederebbero anche il principio solidaristico (art. 2 Cost.) e quello di promozione dell'autonomia nel rispetto dell'unità repubblicana (art. 5 Cost.). Inoltre, violerebbero sia l'obbligo di copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost., sia l'art. 119, commi terzo, quarto, quinto e sesto, Cost., perché sarebbero incompatibili con l'obbligo di finanziare tutte le funzioni pubbliche attribuite alle regioni (art. 119, comma quarto, Cost.), con l'obbligo di istituire il fondo perequativo (art. 119, terzo comma, Cost.), porrebbero ostacolo alla coesione e alla solidarietà sociale, impedirebbero la rimozione degli squilibri economici e sociali e la promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona (art. 119, quinto comma, Cost.), e ignorerebbero la condizione di insularità della Sardegna (art. 119, sesto comma, Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbe violato anche il principio della priorità dell'effettivo godimento dei LEP sulla autonomia, principio ricavato dall'art. 120 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per queste ragioni sarebbero costituzionalmente illegittime non solo la disposizione che introduce la distinzione tra «materie LEP» e «materie non-LEP» (art. 4, comma 2), ma anche le altre disposizioni che tale distinzione assumono, e segnatamente gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 3, quest'ultimo nella parte in cui non contempla, tra le materie per cui è necessario determinare i LEP, anche l'organizzazione della giustizia di pace, i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, il commercio con l'estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche in questo motivo la Regione autonoma prospetta la ridondanza dei vizi dedotti sulle proprie attribuzioni, evidenziando che l'alterazione dell'attuale sistema di finanziamento renderebbe impossibile il rispetto dell'art. 119 Cost. e degli altri parametri evocati.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.16.- La Regione autonoma Sardegna impugna nel sedicesimo motivo di ricorso l'art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui consente il trasferimento di funzioni e risorse nelle materie «non LEP» secondo il criterio della spesa storica e senza previa determinazione dei LEP, sostenendo che tale modalità di finanziamento delle funzioni trasferite condiziona in peius la successiva determinazione dei LEP e viola gli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esigenza di garantire i LEP (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e il principio dell'equilibrio di bilancio (artt. 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost.) richiederebbero che i trasferimenti per le funzioni attribuite alla regione «differenziata» fossero effettuati solo dopo aver verificato la copertura dei LEP e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; ciò significa che l'attribuzione di funzioni, anche nelle materie «non LEP», dovrebbe essere preceduta dalla determinazione dei LEP, mentre il criterio della spesa storica «fotografa[...]» la ripartizione attuale degli stanziamenti e l'intesa la «ingessa[...]».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vulnus lamentato non sarebbe escluso dalla norma contenuta nell'art. 4, comma 1, secondo cui, se nella determinazione dei LEP emerge l'esigenza di ulteriori risorse finanziarie a loro copertura, queste debbono essere previamente stanziate. Infatti, la stessa norma impone il rispetto degli equilibri di bilancio e quindi potrebbe determinare una successiva determinazione dei LEP «\"al ribasso\"» rispetto a quanto sarebbe necessario per la garanzia dei livelli essenziali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Inoltre, il criterio della spesa storica, una volta che le funzioni sono state attribuite con l'intesa, risulterebbe intangibile (salva diversa intesa), a differenza della determinazione dei LEP e dei relativi oneri finanziari, non essendo previsto un meccanismo di adeguamento e di correzione della spesa storica rispetto alla esigenza di finanziare i LEP. La previsione di cui all'art. 8, comma 2, infatti, permetterebbe di ritoccare le aliquote, ma - nelle materie «non LEP» - solo per garantire le risorse in modo corrispondente alla spesa storica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale meccanismo consentirebbe poi alle regioni «differenziate» di ricevere - in taluni casi - dotazioni finanziarie superiori a quanto necessario e anche di trattenere l'eventuale surplus derivante dalla compartecipazione, sottraendolo alla spesa dello Stato, come rilevato sia dalla Banca d'Italia nella sua memoria sia dal dossier dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e dunque sottraendo tali risorse anche a possibili utilizzi perequativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questo sistema sarebbe dunque incompatibile con i principi dell'art. 119 Cost. («del quale è data un'attuazione parziale, prevedendo le compartecipazioni al gettito quale unica forma di finanziamento delle funzioni attribuite»), richiamati dall'art. 116, terzo comma, Cost., come condizione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.</p>\n<p class=\"lf-p\">I vizi dedotti inciderebbero sulle competenze statutarie, in quanto l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., riconoscendo una potestà esclusiva statale, sarebbe «del tutto idoneo a sovrintendere anche al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e una Regione speciale»; gli artt. 81, 116, terzo comma, e 119 Cost. sarebbero parametri i cui principi incidono anche sui rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma Sardegna, e la contrazione del bilancio dello Stato comprimerebbe necessariamente le risorse a disposizione della Regione autonoma, almeno con riferimento a quelle attribuitele dallo Stato in funzione perequativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.17.- La Regione autonoma Sardegna impugna con il diciassettesimo motivo di ricorso gli artt. 5, comma 2, e 9 della legge n. 86 del 2024, per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 81, primo e terzo comma, e 119, comma quarto, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 5, comma 2, prevede che le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alla regione «differenziata» siano individuate dall'intesa tramite la compartecipazione a tributi erariali, e rinvia alla legge di contabilità pubblica e all'art. 119, quarto comma, Cost., mentre l'art. 9 sancisce una clausola di invariabilità finanziaria per la stessa legge n. 86 del 2024 e per ciascuna successiva intesa, disponendo che tale invarianza vale anche per le regioni «non differenziate» e aggiungendo che le intese non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricordato che il cosiddetto \"residuo fiscale\" non è parametro normativo riconducibile all'art. 119 Cost. (è citata in questo senso la sentenza n. 69 del 2016 di questa Corte), la Regione autonoma Sardegna sostiene che - nonostante la declaratoria di invarianza finanziaria - la legge abbia effetti onerosi, come risulta dai documenti istituzionali prodotti (della Banca d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno - SVIMEZ). La scelta di finanziare le funzioni attribuite con le compartecipazioni presenterebbe criticità, giacché le disposizioni impugnate da un lato non prevedono - anzi impediscono, stante la clausola di neutralità finanziaria - meccanismi di copertura delle spese statali che risultino scoperte per effetto della riduzione di gettito del tributo erariale in seguito alla compartecipazione e per l'aumento dei costi derivanti dalla frammentazione dell'offerta dei servizi pubblici e dalle diseconomie di scala (come rilevato dalla Banca d'Italia nella memoria del 27 marzo 2024, presentata alla I Commissione della Camera dei deputati); dall'altro, non terrebbero conto degli andamenti del ciclo economico, come pure rilevato dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni impugnate sarebbero dunque viziate da irragionevolezza, perché prometterebbero l'impossibile, assicurando condizionalità tra loro non compatibili. È dedotta anche la violazione dell'art. 81, commi primo, sotto il profilo della mancata considerazione dell'andamento del ciclo economico, e terzo, Cost., per il difetto di copertura, nonché dell'art. 119, quarto comma, Cost., non essendo assicurato l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione ricorrente allega la ridondanza delle violazioni sulle competenze regionali, perché la differenziazione delle attribuzioni non finanziata da nuove risorse depaupera il complesso di risorse da destinare a quelle non differenziate, con conseguente riduzione anche delle disponibilità finanziare per la Regione autonoma Sardegna e con ulteriore violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.18.- La Regione autonoma Sardegna, nel diciottesimo motivo di ricorso, impugna l'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024 per violazione dell'art. 56 dello statuto speciale, nella parte in cui dispone che le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite sono individuate con l'intesa attraverso la compartecipazione a quote di gettito di tributi erariali maturato nel territorio, anziché prevedere che tale individuazione sia rimessa alla Commissione paritetica Stato-Regione, per motivi analoghi a quelli esposti nel tredicesimo motivo (punto 5.13.), cioè per violazione della riserva di competenza a favore dell'organo misto previsto dalla norma statutaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.19.- La Regione autonoma Sardegna impugna con il diciannovesimo motivo di ricorso il medesimo art. 5, comma 2, insieme con l'art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, sostenendo che la possibilità di finanziare le funzioni attribuite solo con le compartecipazioni, senza possibilità di considerare le altre due forme di finanziamento delle funzioni regionali contemplate dall'art. 119, secondo e terzo comma, Cost., e cioè rispettivamente i tributi e le entrate proprie e le quote del fondo perequativo, discriminerebbe le regioni che non possono coprire le nuove funzioni con quote del gettito erariale e che dunque potrebbero finanziarle solo con trasferimenti a valere sul fondo perequativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale discriminazione non sarebbe esclusa dall'obbligo di stanziamento delle risorse a copertura dei LEP previsto dall'art. 4, comma 1, della legge, perché per le materie non LEP il trasferimento di funzioni e di risorse avviene nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, e dunque per tali materie il finanziamento deve necessariamente passare per le quote di tributi erariali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, secondo la Regione autonoma Sardegna, il sistema fondato sulle compartecipazioni ai tributi erariali consentirebbe alle regioni «differenziate» con dinamica positiva della base imponibile incisa dai tributi erariali di spendere l'extragettito che eccede la copertura delle funzioni attribuite, mentre sottrarrebbe tale extragettito alle politiche redistributive nazionali e alla effettiva possibilità della Regione autonoma di vedersi attribuite tali risorse in chiave solidaristica, di eguaglianza sostanziale e di garanzia del pieno sviluppo della persona umana, in violazione degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119, secondo e terzo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.20.- La Regione autonoma Sardegna impugna con il ventesimo motivo di ricorso l'art. 9, comma 4, nella parte in cui stabilisce che, ai fini di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere, anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese di cui all'art. 2, forme di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, anziché disporre che agli stessi fini di coordinamento finanziario tale concorso «resta fermo».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel prevedere la possibilità del concorso delle regioni «differenziate» agli obiettivi di finanza pubblica, anziché l'obbligo del loro concorso insieme con gli altri enti territoriali, la norma violerebbe il principio solidaristico (art. 2 Cost.); i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.); il principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.); il principio di equilibrio del bilancio (art. 81, primo comma, Cost.); l'art. 81, sesto comma, Cost., che rende cogenti le norme fondamentali e i criteri stabiliti con la legge rinforzata (poi approvata come legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione») al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni; l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in quanto norma interposta rispetto all'art. 81, sesto comma, Cost., che espressamente chiama le regioni a concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche; l'art. 97, primo comma, Cost., che impegna tutte le amministrazioni pubbliche, e dunque anche quelle «differenziate», ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi europei in materia di bilancio, essendo configurato come eventuale il concorso agli obblighi di finanza pubblica anche in rifermento alle regole dell'Unione europea; l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 119, primo e sesto comma, Cost., perché la norma esonera le regioni differenziate dal concorso diretto ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e non riconosce la peculiarità delle isole e non promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi dell'insularità.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ridondanza del vizio è individuata nei maggiori oneri di concorso agli obiettivi di finanza pubblica che potrebbero gravare sulle altre regioni - tra cui la Regione autonoma Sardegna - per effetto dell'esonero delle regioni «differenziate» dall'obbligo di concorrere ai medesimi obiettivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.21.- La Regione autonoma Sardegna impugna con il ventunesimo motivo l'art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, relativo alle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, nella parte in cui dispone che, in attuazione dell'art. 119, terzo comma, Cost., trova comunque applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), e nel quadro dell'attuazione della milestone del PNNR relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14), anziché disporre che trova comunque applicazione il fondo perequativo previsto dall'art. 119, terzo comma, Cost., non ancora istituito.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione autonoma Sardegna, premesso che essa rientra tra le regioni con minore capacità fiscale per abitante, sostiene che il fondo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 e richiamato dalla disposizione censurata non coincide con il fondo perequativo previsto dall'art. 119, terzo comma, Cost. (e mai realizzato), giacché sarebbe diretto a finanziare integralmente solo le funzioni nominate dalla stessa disposizione ed attribuito a tutte le regioni e non solo a quelle con minore capacità fiscale per abitante; inoltre, esso sarebbe assoggettato al vincolo di destinazione sancito dal PNNR, a differenza del fondo di perequazione previsto dalla norma costituzionale. La Regione lamenta quindi una lesione delle proprie attribuzioni, perché essa - che pure dovrebbe avere accesso al fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., in forza della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - si troverebbe soggetta ad una condivisione del fondo con tutte le altre regioni (e non solo con le regioni con minore capacità per abitante) e ad un vincolo di destinazione, vedendosi così limitata nel proprio indirizzo politico.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.22.- Con il ventiduesimo motivo di ricorso, la Regione autonoma Sardegna impugna l'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede l'applicazione alle regioni speciali della legge stessa nella sua interezza o, in subordine, dei gruppi di articoli già impugnati nei motivi precedenti, deducendo la violazione dell'art. 54 dello statuto speciale e dell'art. 116, terzo comma, Cost., e indirettamente degli artt. 15, 27, 51 e 56 dello statuto speciale nonché degli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 116, comma terzo, 117, commi secondo, lettera m), e quarto, 119, secondo comma, e 121, secondo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione impugnata determina l'applicazione dell'intera legge alle regioni speciali, come risulta sia dal dato letterale, sia dai lavori preparatori.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma che determina l'applicazione di una legge ordinaria - nella sua totalità o, in subordine, dei gruppi di disposizioni indicati nel primo motivo di ricorso e, in via gradata, nei motivi 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19 - sarebbe però costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 54 dello statuto speciale, perché porrebbe inammissibilmente limiti e condizioni alle fonti della specialità, modificabili solo con il procedimento di revisione costituzionale; dell'art. 116, comma primo, Cost., che dà allo statuto speciale la sua peculiare posizione nel sistema delle fonti; nonché degli artt. 2, 3, 15, 27, 51 e 56 dello statuto speciale e degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 116, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e quarto, 119, comma secondo, 121, comma secondo, Cost., per le ragioni già illustrate nei precedenti motivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei giudizi promossi dalle Regioni Puglia e Toscana con atti depositati il 18 settembre 2024, e nei giudizi promossi dalla Regione Campania e dalla Regione autonoma Sardegna con atti depositati il 4 ottobre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.- Nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, in via preliminare, il resistente eccepisce l'inammissibilità radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza, in quanto la ricorrente denuncerebbe l'illegittimità costituzionale della legge, ma non la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Il peggioramento delle prestazioni rese dalle ricorrenti e il rischio di diseguaglianze non riguarderebbero il corretto riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per difetto di interesse ad agire, in quanto la lesione non sarebbe immediata ma dipenderebbe dalle future leggi rinforzate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato «per difetto di lesività della disciplina gravata rispetto al parametro costituzionale evocato». La legge non altererebbe il procedimento delineato dall'art. 116, terzo comma, Cost., né determinerebbe di per sé alcuna devoluzione di funzioni alle regioni interessate. Essa «non potrebbe mai produrre il risultato di ampliare il novero delle ulteriori forme e condizioni di autonomia entro cui l'articolo 116 Cost. perimetra le iniziative regionali». L'Avvocatura ricorda che il Titolo V è già stato attuato con la legge n. 131 del 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al secondo motivo di ricorso (necessità di trasferimenti puntuali), il resistente rileva che l'art. 116, terzo comma, Cost. «non pone alcun limite oggettivo circa l'ampiezza della richiesta della Regione». Gli argomenti letterali utilizzati nel ricorso non avrebbero «nulla [...] a che vedere con il frazionamento delle materie evocato suggestivamente dal ricorso». Comunque, in base all'art. 2, comma 2, della legge, l'atto di iniziativa regionale dovrebbe «avere esplicitamente ad oggetto le singole funzioni di cui si chiede l'attribuzione». Inoltre, non sarebbe esatto che la legge sia caratterizzata «dalla mancata considerazione delle \"condizioni\" in cui versa il contesto territoriale di riferimento e dell'utilità dell'autonomia» richiesta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla paventata eliminazione della potestà concorrente (statale), l'Avvocatura solleva dubbi sulla nozione \"oggettiva\" di materia e sulla coincidenza tra materia e potestà legislativa statale. Inoltre, ricorda che l'art. 7 della legge impugnata prevede la reversibilità dell'intesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione al terzo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\"), si osserva che, facendo seguito alla legge n. 197 del 2022, la legge impugnata, per la prima volta dalla riforma del Titolo V avrebbe «avviato un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per provvedere ad un'attuazione ordinata e non episodica dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.». Comunque, la subordinazione dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in una determinata materia alla previa fissazione dei LEP nella medesima materia non costituirebbe «un obbligo derivante dalle previsioni costituzionali rilevanti, ma una scelta del legislatore statale». L'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. attribuirebbe allo Stato il potere di fissare i LEP, comprimendo l'autonomia regionale, non il dovere di fissarli. Inoltre, la Regione non sarebbe legittimata a far valere la competenza statale sui LEP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al quarto motivo di ricorso (delega \"in bianco\"), l'Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale sulla delega e osserva che l'art. 3 della legge impugnata «non disattende questi principi, ove si consideri che il rinvio ai commi da 791 a 801-bis dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 compendia adeguatamente la fissazione dei principi e criteri direttivi per il legislatore delegato»; infatti, a parte le norme procedurali, il comma 791 conterrebbe anche criteri sostanziali. Anche la determinazione del fabbisogno standard di cui al comma 793 potrebbe rappresentare un criterio direttivo. L'art. 3, comma 7, poi, non contemplerebbe «una delegificazione di ogni aspetto della materia, bensì un mero aggiornamento periodico», come previsto in altri casi (si cita il codice del terzo settore per l'aggiornamento dei settori di attività di interesse generale).</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione al quinto motivo di ricorso (compartecipazioni), il resistente rileva che la legge impugnata «prefigura [...] modalità di attuazione dell'autonomia differenziata che non richiedono l'aumento del volume della spesa pubblica, ma anzi preludono alla possibilità» di «un efficientamento della gestione delle nuove funzioni trasferite alle Regioni». L'art. 116, terzo comma, Cost. potrà essere attuato «mediante regolazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo coinvolti (Stato centrale e Regioni \"ordinarie\") \"a somma zero\", ossia trasferendo alle Regioni richiedenti le corrispondenti voci di spesa attualmente stanziate nel bilancio statale per le funzioni da trasferire». Ciò che «verrà attribuito alle Regioni mediante compartecipazione al gettito corrisponderà non già alla spesa storica [...] ma in base alla valutazione dei costi e fabbisogni standard». Si osserva anche che, per le materie \"no-LEP\", il finanziamento delle funzioni devolute avrà luogo secondo il criterio della spesa già sostenuta dallo Stato nella regione richiedente, «escludendosi quindi qualsiasi aggravio finanziario». La copertura finanziaria non potrebbe essere individuata a priori, ma andrà «garantita in occasione dei singoli negoziati, e delle conseguenti intese».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP), secondo il resistente, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, la legge impugnata prevede che, nel caso in cui dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni possa intervenire solo successivamente all'entrata in vigore delle leggi di stanziamento delle risorse finanziarie. Il richiamo ai vincoli di bilancio non comporterebbe affatto l'esclusione della necessità di maggiori finanziamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il settimo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per genericità e, comunque, non fondato per erroneità dell'interpretazione dell'art. 9, comma 4, della legge impugnata, che, lungi dal voler privilegiare le regioni \"differenziate\", introdurrebbe una «clausola di garanzia», volta ad escludere esplicitamente che l'attuazione dell'autonomia differenziata possa esimere le regioni che l'hanno richiesta dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza unificata), l'Avvocatura osserva che l'art. 116, terzo comma, Cost. prevede l'intesa con la regione interessata e il parere degli enti locali situati nella stessa regione: la logica sottostante a questa previsione, «chiaramente ispirata alla considerazione e alla valorizzazione delle specificità regionali, non potrebbe dunque per sua stessa natura tollerare la previsione di alcuna intesa - sia essa in seno alla Conferenza Unificata o alla Conferenza Stato - Regioni». Tale intesa «finirebbe per sostituire le valutazioni della Conferenza Unificata a quelle invece spettanti al Parlamento». La sentenza di questa Corte n. 251 del 2016 non sarebbe pertinente perché «si riferiva a fattispecie nelle quali erano in gioco interessi che coinvolgevano trasversalmente la generalità delle Regioni». Quanto all'art. 117, ottavo comma, Cost., esso si limiterebbe a prevedere la facoltà (e non l'obbligo) per le regioni di concludere intese con altre regioni In relazione al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), l'Avvocatura osserva che il ruolo del Governo sarebbe condizionato da diversi compiti che la legge n. 86 del 2024 attribuisce alle Camere. Inoltre, non sarebbe indeterminato l'art. 2, comma 1, della legge impugnata, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri «tiene conto del quadro finanziario della Regione» ai fini dell'avvio del negoziato. Le finalità indicate dagli artt. 1 e 2 rappresenterebbero «limiti \"conformativi\"» anche ai poteri presidenziali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia di leggi statali), l'art. 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024 sarebbe «una mera conseguenza [...] della facoltà per la Regione interessata di disciplinare in autonomia le forme particolari di autonomia di cui diviene destinataria» e rappresenterebbe applicazione del principio della certezza del diritto. Inoltre, poiché l'intesa Stato-regione viene approvata con la legge statale, sarebbe questa a regolare il fenomeno della cessazione di efficacia delle disposizioni statali previgenti. Il meccanismo ricorderebbe quello della delegificazione ma, nel caso dell'art. 7, comma 3, le disposizioni abrogate sarebbero già individuate dall'intesa, approvata con legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'undicesimo motivo di ricorso (iniziative già avviate) sarebbe non fondato perché l'art. 11 della legge valorizzerebbe appropriatamente gli accordi già intervenuti con le prime regioni richiedenti, «sia in un'ottica di semplificazione procedimentale ed amministrativa, sia al fine di evitare discriminazioni irragionevoli e immotivate nei confronti di quelle Regioni che già hanno impegnato risorse umane e strumentali necessarie alla presentazione al Governo degli atti di iniziativa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato perché l'art. 116, terzo comma, Cost. «non specifica né aggettiva in alcun modo l'iniziativa della Regione interessata all'attribuzione delle forme e condizioni ulteriori di autonomia, limitandosi, ben diversamente, ad inserire la facoltà regionale di proposta nell'ambito di un procedimento complesso».</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.- Anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza e di interesse ad agire, in termini simili a quelli sopra esposti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il primo motivo di ricorso (necessità di trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni sopra esposte (secondo motivo del ricorso della Regione Puglia). Quanto alla censura relativa alla leale collaborazione, l'Avvocatura rileva (punti da 5.1. a 5.4.) che il procedimento disciplinato dalla legge «arricchisce la fase istruttoria dell'intesa fra Governo e Regione a tutela degli interessi finanziari dello Stato e delle esigenze di solidarietà inter-regionale»; inoltre, l'art. 2, comma 4, prevede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere) sarebbe non fondato perché il Parlamento avrebbe, in realtà, un «ruolo centrale nella procedura», dal momento che gli artt. 2 e 7 attribuirebbero ad esso diverse prerogative. La previsione di «atti di indirizzo» sarebbe «coerente con l'autonomia regolamentare parlamentare» e «con la natura bicamerale del nostro sistema parlamentare». La centralità del Parlamento non sarebbe contraddetta dalla non emendabilità delle intese perché l'esame parlamentare sarebbe «preceduto da una lunga, complessa ed articolata fase istruttoria che si sviluppa sia nella dialettica fra Governo e Regione interessata, sia in quella fra Governo, Conferenza e Parlamento».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il terzo motivo di ricorso sarebbe non fondato perché il coinvolgimento della regione nella fase parlamentare «non troverebbe [...] riscontro nel testo dell'articolo 116, comma 3, Cost., che si limita a prevedere la deliberazione del Parlamento sulla base dell'intesa, senza condizionamenti e vincoli ulteriori circa i soggetti che partecipano al processo legislativo» (punto 4.8.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato perché sarebbe «evidente che l'iniziativa di che trattasi [ex art. 116, terzo comma] sia quella finalizzata all'avvio delle trattative volte alla stipula dell'intesa». Sarebbe un «salto logico» ritenere che l'iniziativa legislativa relativa alla legge rinforzata «sia di esclusiva (o anche solo concorrente) spettanza del Consiglio della Regione interessata».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quinto motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe non fondato per le ragioni sopra esposte, in relazione al quarto motivo del ricorso della Regione Puglia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sesto motivo di ricorso (parere della Conferenza unificata per la determinazione dei LEP) sarebbe non fondato perché l'individuazione dei LEP spetta alla competenza esclusiva statale e il parere sarebbe «strumento idoneo a consentire l'interlocuzione della Conferenza unificata».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), l'Avvocatura rileva che, se fosse violata la riserva di legge, «ciò comporterebbe l'incostituzionalità di tutti i LEP già individuati tramite lo stesso strumento»; inoltre, «il ricorso ai D.P.C.M. è evidentemente giustificato, nel caso di specie, dalla complessità tecnica della disciplina, la quale esige complesse valutazioni di carattere tanto finanziario, quanto organizzativo». La norma impugnata, inoltre, contemplerebbe «adeguate garanzie procedurali».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai motivi riguardanti i profili finanziari, essi sarebbero inammissibili per inattualità dell'interesse a ricorrere, perché le censure «potranno - semmai - essere avanzate nei riguardi delle leggi ordinarie che recepiranno le singole intese e trasferiranno funzioni e risorse e dovranno, esse sì, rispondere al principio dell'obbligo di copertura».</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione all'ottavo motivo di ricorso (mancata garanzia dei LEP), l'Avvocatura ribadisce alcuni argomenti sopra esposti (con riferimento al terzo motivo della Regione Puglia) e rileva che la legge impugnata «interviene anche sul tema della garanzia dei LEP, prevedendo la definizione di apposite procedure di monitoraggio (articolo 3, commi 4-6, e articolo 7, comma 4), di un meccanismo di cessazione dell'intesa da parte dello Stato a seguito della mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione dell'obbligo di garantire i LEP».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il nono motivo di ricorso (finanziamento delle ulteriori funzioni) sarebbe non fondato perché non si porrebbe «alcuno specifico problema di perequazione interregionale relativamente all'autonomia differenziata, dato che tale perequazione non subirebbe alcuna alterazione a seguito dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.». La legge non sarebbe censurabile «per non aver declinato nel senso della riserva di aliquota la modalità di finanziamento delle funzioni da trasferire in base all'autonomia differenziata», dato che la «definizione tecnica delle modalità di attribuzione delle compartecipazioni alle Regioni rappresenta una scelta del tutto discrezionale del legislatore ordinario».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato perché «il tema della perequazione continua ad essere disciplinato sulla base di quanto previsto in base alla normativa vigente»; sarebbe «arbitrario trasferire sulla legge in esame una presunta censura di illegittimità costituzionale che deriverebbe [...] da quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009 e dal relativo decreto legislativo di attuazione n. 68 del 2011».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'undicesimo motivo di ricorso (iniziative già avviate) sarebbe non fondato per le ragioni già sopra esposte (in relazione all'undicesimo motivo della Regione Puglia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al dodicesimo motivo di ricorso (PNRR), secondo la resistente «il rispetto dei principi di coesione e solidarietà [...] in nessun modo sono posti in discussione».</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.- Nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire, in quanto l'art. 116, terzo comma, Cost. si rivolgerebbe alle regioni ordinarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile perché ha ad oggetto (anche) l'intera legge n. 86 del 2024, che avrebbe contenuto non omogeneo, e perché, essendo la legge pienamente «attuativa» dell'art. 116, terzo comma, Cost., il ricorso si appunterebbe contro la riforma del Titolo V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse anche perché non ci sarebbero dubbi sul riparto di competenze: le questioni promosse riguarderebbero la competenza esclusiva statale ad attuare l'art. 116, terzo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Avvocatura eccepisce poi l'inammissibilità radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza e di interesse ad agire, in termini simili a quelli sopra esposti (punto 6.1.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, quanto al primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro), l'Avvocatura ribadisce gli argomenti già esposti (punto 6.1.) con riferimento al motivo n. 1 del ricorso della Regione Puglia. In aggiunta, osserva che la legge impugnata non invaderebbe la competenza della legge rinforzata, alla quale l'art. 116, terzo comma, Cost. assegnerebbe solo il compito di provvedere sull'intesa raggiunta fra Stato e regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il secondo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punti 6.1. e 6.2.) con riferimento ai motivi n. 12 del ricorso della Regione Puglia e n. 4 del ricorso della Regione Toscana.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il terzo e il quarto motivo (legge statutaria regionale e iniziativa dell'esecutivo regionale) sarebbero non fondati perché l'impugnato art. 2 si limiterebbe a disporre «che, in ossequio a quanto previsto nei rispettivi statuti, saranno le Regioni a stabilire le modalità di attivazione del procedimento funzionale alla definizione e successiva approvazione dell'intesa, oltre che l'individuazione dell'organo competente ad assumere l'iniziativa medesima». L'Avvocatura nota che, in base all'art. 15, primo comma, dello statuto sardo, la competenza della legge statutaria speciale sarebbe limitata all'iniziativa legislativa popolare, restando escluse dall'ambito di tale fonte le iniziative promananti da soggetti diversi. La legge n. 86 del 2024 non imporrebbe alcun ruolo al Presidente della Regione in relazione all'iniziativa per la richiesta delle ulteriori forme di autonomia né, di conseguenza, inciderebbe sulla distribuzione delle competenze fra gli organi della regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">I motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso (mancati raccordi con la Conferenza unificata e con la Conferenza Stato-regioni) sarebbero non fondati perché l'art. 116, terzo comma, Cost. contemplerebbe solo l'intesa fra Stato e regione richiedente e il parere degli enti locali della regione stessa. Comunque, si rileva che l'art. 2, comma 4, prevede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare. Quanto al ruolo del Governo, la legge impugnata prevederebbe diversi condizionamenti ad opera di altri organi, principalmente delle Camere; le decisioni dell'esecutivo nazionale non sarebbero, dunque, arbitrarie, considerate anche le finalità che la legge indica come limiti \"conformativi\" ai poteri dell'esecutivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decimo motivo di ricorso (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe, secondo l'Avvocatura, contraddittorio rispetto a quello basato sull'autosufficienza dell'art. 116, terzo comma, Cost., perché presupporrebbe la mancata disciplina del caso in cui le Camere intendano modificare l'intesa raggiunta. Il Parlamento, in effetti, manterrebbe «ogni più ampia possibilità di valutare la legge approvativa dell'intesa preliminare intercorsa tra Stato e Regione, atteso il ruolo fondamentale che gli è comunque assegnato dalla disposizione costituzionale», e sarebbe corretto che la legge n. 86 del 2024 «non prenda alcuna posizione al riguardo», per rispetto del ruolo del Parlamento. Si osserva, peraltro, che la pretesa di una nuova intesa con la regione richiedente si porrebbe «del tutto al di fuori del quadro procedurale delineato dall'articolo 116, terzo comma, Cost.».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 6.1.), con riferimento al motivo 2 del ricorso della Regione Puglia. L'Avvocatura aggiunge che la condizione di insularità della Sardegna, e la rimozione degli svantaggi a essa collegati, «potrà essere oggetto di particolare e specifica attenzione secondo l'impianto della Legge n. 86/2024, a partire dalle sue finalità generali (articolo 1, comma 1) e dalla previsione di specifiche misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale (articolo 10)».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dodicesimo motivo di ricorso (delega in bianco e aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte sopra (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia, motivi n. 5 e n. 7 del ricorso della Regione Toscana).</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione ai motivi tredicesimo, diciottesimo e ventiduesimo di ricorso (lesione del ruolo della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 dello statuto speciale e limiti alle fonti della specialità), l'Avvocatura rileva che le previsioni dell'impugnato art. 5, «nel combinato disposto con il menzionato articolo 11, comma 2, della medesima Legge, [...] anziché comprimere le attribuzioni statutarie della Regione Sardegna, si limitano unicamente a definire una procedura \"alternativa\" per il conferimento delle funzioni oggetto di devoluzione rilevante ai fini del raffronto fra diversi, possibili gradi di autonomia, e dunque nel pieno rispetto ed in attuazione dell'articolo 116 Cost.». Quanto all'art. 11, comma 2, la clausola di \"maggior favore\" conferirebbe «ex se legittimazione alle procedure previste dalla Legge ordinaria n. 86/2024 sull'autonomia differenziata, consentendone l'operatività nelle more dell'adeguamento degli Statuti speciali».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al quattordicesimo motivo di ricorso (compiti di monitoraggio e ruolo della Conferenza unificata), l'Avvocatura rileva, in relazione all'art. 3, che la Conferenza unificata non è solamente informata degli esiti del monitoraggio da parte della Commissione paritetica ma, sulla base di tale informazione, «è legittimata ad adottare, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate (articolo 3, comma 5)». Quanto all'art. 8, si osserva che «la fase procedurale attribuita alle Commissioni paritetiche è seguita da un momento deliberativo centrale affidato al Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede anche il coinvolgimento della Conferenza Unificata nella forma dell'intesa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quindicesimo motivo (materie \"no-LEP\") sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 6.1., motivo n. 3 del ricorso della Regione Puglia). Inoltre, si osserva che la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002, collegando la competenza statale sui LEP a «tutte le materie», intendeva estenderla anche alle materie regionali (concorrenti e residuali), non affermare la necessità di una determinazione dei LEP in tutte le materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. Ancora, la Regione non sarebbe legittimata a proporre il motivo in questione, trattandosi di una competenza esclusiva statale. Si eccepisce poi l'inammissibilità della censura relativa alla mancata individuazione delle risorse da trasferire nelle materie \"no-LEP\", dato che essa andrebbe rivolta nei confronti delle singole leggi rinforzate: l'interesse a ricorrere, dunque, non sarebbe attuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al sedicesimo motivo di ricorso (criterio della spesa storica nelle materie \"no-LEP\"), l'Avvocatura osserva che la fase del negoziato ai fini della conclusione delle intese si basa sulla disponibilità di un quadro di funzioni relative alle materie \"LEP\" e \"no-LEP\", a seguito del lavoro della Cabina di regia. Il coordinamento tra funzioni trasferite e non trasferite «spetterà alla medesima intesa; anche sulla base di tali intrecci tra funzioni, l'impatto economico del trasferimento di funzioni potrà essere valutato in termini concreti nell'ambito dei negoziati tra Stato e singole Regioni richiedenti». Inoltre, si osserva che «il monitoraggio riguarderà sia le funzioni \"LEP\" che quelle \"non LEP\"» e che «le risorse occorrenti non potranno evolvere indipendentemente dalle esigenze di spesa, ma saranno periodicamente riviste per essere allineate ai fabbisogni o alle risorse a disposizione», in base all'art. 8 della legge impugnata. Anche per tale censura l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità per difetto di interesse attuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diciassettesimo e diciannovesimo motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbero non fondati perché il richiamo al concetto di \"residuo fiscale\" sarebbe del tutto inconferente rispetto al contenuto della legge n. 86 del 2024. In nessun punto essa evoca il concetto di \"residuo fiscale regionale\" né, tanto meno, verrebbe indicato «l'obiettivo di ridurne l'entità e quindi di intaccare la portata redistributiva e perequativa della finanza pubblica nazionale». Non ci sarebbe «alcun rischio che, per effetto dell'attuazione della Legge n. 86/2024, le Regioni con minore capacità fiscale, siano o meno richiedenti funzioni e firmatarie di intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost., vedano compromessa la propria capacità di fare fronte ai fabbisogni di spesa connessi alle funzioni da esse svolte». L'Avvocatura richiama gli artt. 4 e 5, comma 2, della legge impugnata e ricorda che restano fermi i meccanismi perequativi. Il percorso dell'autonomia differenziata non prescinderebbe dall'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso. Inoltre, il gettito maturato dalla compartecipazione ad uno o più tributi delle regioni ordinarie \"differenziate\" «non potrebbe incidere in alcun modo sulle quote di compartecipazione delle Regioni a statuto speciale».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Avvocatura ribadisce poi argomenti già esposti nel punto 6.1. (motivo n. 5 della Regione Puglia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ventesimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni già esposte nel punto 6.1. (motivo n. 7 del ricorso della Regione Puglia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Infine, il ventunesimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato perché l'art. 10, comma 2, della legge impugnata, attraverso il richiamo all'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, si limiterebbe a «confermare che il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata non può pregiudicare la piena applicazione del federalismo fiscale c.d. \"simmetrico\", per cui i due percorsi devono procedere in completa sintonia». Il fondo perequativo di cui al citato art. 15 sarebbe «del tutto coerente con i principi di cui all'articolo 119 Cost., in quanto non presenta specifici vincoli di destinazione». Quanto al rilievo riguardante l'applicazione del criterio della \"spesa storica\", l'Avvocatura precisa che la norma prevede una graduale convergenza verso l'applicazione del criterio perequativo basato sui costi standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.- Nel giudizio promosso dalla Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, innanzi tutto, l'inammissibilità del ricorso per mancanza «di legittimazione ed interesse», stante la omessa individuazione delle «specifiche competenze ritenute lese» e delle «ragioni della lamentata lesione». Inoltre, la violazione denunciata non sarebbe né attuale, né potenziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), esso sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 2 del ricorso della Regione Puglia e n. 1 del ricorso della Regione Toscana). L'Avvocatura sottolinea anche la «potenziale insussistenza dell'interesse a ricorrere, attesa la stretta compenetrazione tra la legge in esame e i successivi procedimenti - sia politico-amministrativi, sia stricto sensu legislativi - ivi previsti».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il secondo motivo di ricorso (eliminazione della potestà concorrente) sarebbe non fondato perché l'art. 116, terzo comma, Cost. prevede la possibilità di derogare alle norme costituzionali di competenza. La deroga, peraltro, sarebbe reversibile, in virtù dell'art. 7 della legge n. 86 del 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il terzo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\") sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (motivo n. 3 del ricorso della Regione Puglia e motivo n. 15 del ricorso della Regione autonoma Sardegna). Inoltre, l'Avvocatura rileva che, per individuare le materie \"no-LEP\", «il legislatore ha tenuto conto delle motivazioni sostanziali emerse dalla relazione del [Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni] CLEP».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quarto motivo di ricorso (garanzia dei LEP) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (motivo n. 8 del ricorso della Regione Toscana). L'Avvocatura aggiunge che «la \"previa identificazione\" dei LEP è frutto, in ogni caso, del necessario bilanciamento tra esigenze essenziali di tutela dei diritti e quadro finanziario generale». La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), avrebbe disegnato un «percorso graduale di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni, con la fissazione di obiettivi intermedi, qualificati quali \"obiettivi di servizio\"». Tale iter sarebbe stato seguito nel comparto comunale; l'Avvocatura cita la disciplina della legge n. 178 del 2020, relativa al Fondo di solidarietà comunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">I motivi quinto, sesto e settimo di ricorso (compartecipazioni e fondo perequativo) sarebbero in primis inammissibili, in quanto le censure dovrebbero essere rivolte contro le future leggi di differenziazione: l'interesse, dunque, non sarebbe attuale. Essi sarebbero anche non fondati perché la legge impugnata recherebbe «una molteplicità di disposizioni a custodia dei principi di coordinamento della finanza pubblica, al fine di evitare principalmente oneri a carico della finanza pubblica e di garantire equità tra i territori». L'Avvocatura ribadisce argomenti già esposti nel punto 6.3. (motivi 17 e 19 del ricorso della Regione autonoma Sardegna). Quanto alla possibilità che la regione differenziata abbia più risorse di quelle necessarie per svolgere le funzioni attribuite, l'Avvocatura ricorda le procedure di monitoraggio di cui all'art. 8 della legge impugnata: nel caso di eccedenza di gettito rispetto ai fabbisogni standard in conseguenza di un andamento positivo del ciclo economico, «tale eccedenza rimarrebbe acquisita al bilancio dello Stato per finanziare il debito pubblico». Quanto al fondo perequativo, l'Avvocatura ribadisce argomenti già esposti nel punto 6.3. (motivo 21 del ricorso della Regione autonoma Sardegna).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ottavo motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe non fondato per le ragioni già esposte nel punto 6.1. (motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il nono motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte sopra (punti 6.1 e 6.2: motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia, motivo n. 7 del ricorso della Regione Toscana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al decimo motivo di ricorso (PNRR), l'Avvocatura rileva che la legge impugnata sarebbe «in linea con gli obiettivi di coesione economico-sociale perseguiti dal PNRR» e richiama «sia il meccanismo di finanziamento dei LEP volto a garantire la fruizione uniforme ed omogenea degli stessi sull'intero territorio nazionale», sia l'art. 10 della legge in esame.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'undicesimo motivo di ricorso (legge di mera approvazione) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte sopra (punto 6.2.: motivo n. 2 del ricorso della Regione Toscana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al dodicesimo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare), l'Avvocatura osserva che il procedimento è regolato in modo da tutelare gli interessi delle altre regioni e ricorda che l'art. 2, comma 4, della legge impugnata richiede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tredicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 12 del ricorso della Regione Puglia e motivo n. 4 del ricorso della Regione Toscana).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quattordicesimo motivo di ricorso (ruolo marginale della Conferenza unificata) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 6.3.: motivi n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 del ricorso della Regione autonoma Sardegna).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il quindicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 6.1.: motivo n. 11 del ricorso della Regione Puglia).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.- La Regione Piemonte ha depositato in termini «memoria di costituzione a valere anche quale atto di intervento» nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla propria posizione in giudizio, premette la difesa regionale che il ricorso della Regione Puglia è stato notificato a tutte le regioni e province autonome e che quindi il Piemonte assumerebbe la qualifica di parte controinteressata ai sensi dell'art. 41, comma 2, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che sarebbe applicabile stante il rinvio dell'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dal punto di vista sostanziale, la Regione Piemonte assume di essere parte controinteressata giacché l'art. 11 della legge n. 86 del 2024 prevede che «[g]li atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, [siano] esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge» (comma 1). Tale norma si applicherebbe non solo alle tre regioni che hanno concluso gli Accordi preliminari nel 2018, ma «anche nei confronti di tutte le Regioni che abbiano già intrapreso atti di iniziativa ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.»; la Regione Piemonte cita i diversi atti, compiuti tra il 2018 e il gennaio 2020, con i quali sono state avviate trattative con il Governo. Da ciò il Piemonte deduce la propria legittimazione processuale a costituirsi quale parte del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In subordine, la Regione rileva che, qualora questa Corte attribuisse alle notifiche effettuate dalla Regione Puglia natura meramente notiziale, «il ricorso non risulterebbe notificato [...] neppure a uno solo dei suddetti controinteressati»; di qui, la conseguenza della «radicale inammissibilità» dello stesso, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi in cui non venga considerata parte controinteressata, la Regione Piemonte chiede di intervenire in giudizio ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 4, comma 3, delle Norme integrative. La Regione ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio in via principale si svolge fra soggetti titolari di potestà legislativa e afferma di avere «un interesse giuridicamente qualificato, immediato e concreto, non solo perché potenzialmente potrebbe stabilire di proporre una nuova iniziativa volta a conseguire forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost., ma anche - e soprattutto - perché una tale iniziativa [...] è già stata formalmente intrapresa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi in cui questa Corte ritenga non applicabili ai giudizi in via principale gli artt. 31, comma 1, e 4, comma 3, delle Norme integrative, la Regione Piemonte chiede di intervenire ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 50, commi 2 e 3, cod. proc. amm., sulla base del citato rinvio operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.- Argomentando in relazione al primo motivo di ricorso (preclusione della legge quadro), la Regione Piemonte eccepisce l'inammissibilità dell'intero ricorso per contraddittorietà. Da un lato, il ricorso afferma l'impossibilità di adottare una legge quadro, perché l'art. 116, terzo comma, Cost. dovrebbe ritenersi «del tutto autosufficiente»; dall'altro lato, si contestano diversi «profili di incostituzionalità \"per assenza\" o \"lacuna\", ossia imperniati sulla mancanza di una determinata previsione che invece risulterebbe (in tesi) costituzionalmente necessaria, con la conseguenza, però, che la disposizione costituzionale de qua non potrebbe dirsi certamente autoapplicativa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, la prima questione sarebbe comunque non fondata, posto che nel nostro ordinamento non esisterebbero aree interdette al legislatore ordinario, esclusi i casi di riserve assolute di legge costituzionale. Inoltre, la circostanza secondo la quale l'art. 116, terzo comma, Cost. risulterebbe idoneo a essere applicato anche in assenza di una legge ordinaria di attuazione non escluderebbe in alcun modo che il legislatore possa regolare ulteriormente il relativo procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.- Il secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe, in primo luogo, inammissibile per difetto di motivazione sulla ridondanza. La Regione Puglia farebbe valere non le proprie competenze, ma quelle dello Stato, e mirerebbe a difendere il principio unitario, rimanendo «oscuro e indimostrato come e perché la violazione del principio unitario e del principio di ragionevolezza invocati nel ricorso possano tradursi in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il motivo sarebbe anche non fondato, perché, se l'art. 116, terzo comma, Cost. impedisce trasferimenti illimitati, «non si può che considerare tale precetto immediatamente efficace, e pienamente in grado, da solo e di per sé, di rendere costituzionalmente illegittime quelle future ed eventuali \"leggi di differenziazione\" che in concreto dispongano nel senso accennato». Inoltre, le norme impugnate non implicherebbero affatto «l'affermazione della possibilità di procedere a una devoluzione \"illimitata\"»: esse si limiterebbero a ribadire il contenuto della disposizione costituzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla questione di legittimità costituzionale promossa dalla ricorrente in riferimento allo stesso art. 116, terzo comma, Cost., là dove fosse interpretato nel senso di una possibile devoluzione \"totale\" di materie, la Regione Piemonte precisa che non intende «in alcun modo sostenere che, per effetto dell'art. 116, terzo comma, Cost., siano possibili devoluzioni \"totali\" e \"senza limiti\"»: la disposizione costituzionale andrebbe interpretata sistematicamente, in collegamento con il principio di unità di cui all'art. 5 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.- Con riferimento al terzo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\"), la Regione Piemonte eccepisce l'inammissibilità di quelle promosse in relazione agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost., poiché la Regione intenderebbe tutelare non già le proprie competenze costituzionalmente garantite, bensì l'interesse unitario di cui invece è portatore lo Stato. Parimenti inammissibile, per genericità, sarebbe la questione promossa in relazione all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, poiché il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente - secondo il quale il negoziato, nelle materie \"no-LEP\", potrebbe svolgersi per \"blocchi\" di materie - non troverebbe «sostegno in alcuna plausibile argomentazione esplicativa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, la difesa piemontese rileva che i LEP dovrebbero ritenersi «concettualmente distinti dal c.d. \"nucleo essenziale\" dei diritti fondamentali»: questo sarebbe indisponibile per il legislatore, sia statale che regionale, mentre i LEP potrebbero essere fissati dal primo a una soglia più alta di quella del nucleo essenziale del relativo diritto, individuata tramite una scelta politica. Conseguentemente, sul piano delle risorse, quelle destinate a finanziare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali sarebbero incomprimibili, mentre quelle volte a finanziare i LEP sarebbero però sempre rideterminabili, al rialzo come al ribasso. Dunque, la legge statale potrebbe individuare per i diritti una soglia di tutela diversa e ulteriore rispetto al nucleo essenziale, fissando i relativi LEP, ma potrebbe «anche non farlo, o farlo solo per alcuni». Inoltre, per la Regione apparirebbe ictu oculi l'estraneità ai LEP di alcune materie elencate nell'art. 116, terzo comma, Cost., come, ad esempio, «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni», «commercio con l'estero», o «coordinamento della finanza pubblica». Ancora, la questione relativa all'art. 120 Cost. sarebbe non fondata, poiché l'utilizzo dei poteri sostitutivi straordinari del Governo non sarebbe imposto per la garanzia di livelli di tutela di diritti che, a loro volta, non risultino costituzionalmente necessari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto, poi, alle questioni promosse per violazione del principio di leale collaborazione, il Piemonte ne deduce la non fondatezza perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di «forte incidenza» delle norme legislative statali sulle competenze regionali, la previsione di una intesa con le regioni non sarebbe costituzionalmente imposta, ben potendosi individuare altri e meno penetranti strumenti di collaborazione che risultino adeguati, di volta in volta, a garantire il ragionevole equilibrio di tutte le istanze coinvolte. Anche la richiesta di intestare in capo alla Conferenza un intervento collaborativo più incisivo delle \"raccomandazioni\" di monitoraggio sarebbe priva di fondamento, poiché in tale sede non si esplicherebbe una funzione decisoria, espressione di discrezionalità amministrativa, ma «una funzione lato sensu meramente certatoria».</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.- Quanto al quarto motivo di ricorso (delega \"in bianco\"), la Regione Piemonte osserva che la legge impugnata rinvia espressamente, quanto ai criteri direttivi della delega legislativa, all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, ove si reperirebbero vari precetti aventi il ruolo di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Sul piano procedimentale, la Regione Piemonte richiama i commi 792 e seguenti, che prevedono l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di determinare i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sul piano sostanziale, il comma 791 conterrebbe norme in grado di svolgere adeguatamente il ruolo di principi e criteri direttivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manifestamente infondata apparirebbe altresì la questione relativa all'art. 3, comma 7 (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), in riferimento all'art. 23 Cost.: i d.P.C.m. sarebbero volti non già a imporre prestazioni personali o patrimoniali, ma a definire (o, meglio, a ri-definire) le prestazioni pubbliche oggetto di diritti soggettivi degli individui. La norma costituzionale invocata, dunque, difetterebbe della necessaria pertinenza rispetto alla censura prospettata.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.5.- In relazione al quinto motivo di ricorso, la Regione Piemonte osserva che le prescrizioni della legge impugnata, relative alle risorse finanziarie, sarebbero senz'altro vincolanti per lo Stato e le regioni nella predisposizione dell'intesa ex art. 116, terzo comma, Cost. Dunque, qualora un'intesa determinasse maggiori oneri per la finanza pubblica, o non garantisse l'invarianza finanziaria delle regioni \"non differenziate\", o facesse venir meno la disponibilità di risorse per il fondo perequativo o per gli interventi speciali di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, Cost., le regioni interessate potrebbero far valere in giudizio tali difformità rispetto ai precetti legislativi dei quali in questa sede si discute.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 9, comma 1 (clausola di invarianza finanziaria), avrebbe il consueto significato in relazione all'applicazione della legge n. 86 del 2024, dalla quale non deriverebbe alcun onere, mentre con riguardo alle future intese la norma impugnata assumerebbe «pieno e preciso carattere precettivo: nel senso di rendere senz'altro illegittime quelle intese dalla cui attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Una \"legge di differenziazione\" che intervenisse, comunque, a valle di una intesa non annullata, potrebbe disporre tali oneri aggiuntivi, ovviamente assicurandone la relativa copertura. Viceversa, nel caso in cui la \"legge di differenziazione\" pregiudicasse l'invarianza finanziaria delle altre regioni, tale legge sarebbe incostituzionale, per violazione dell'art. 119 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo la Regione Piemonte, non si comprenderebbe la doglianza perché, se la Puglia «è così certa della concreta impossibilità che siano soddisfatte tutte le condizioni» poste dalla legge, comprese quelle volte a ribadire i precetti dell'art. 119 Cost., «sono proprio le censurate disposizioni della legge n. 86/2024 che la garantiscono al massimo, determinando la illegittimità dell'intesa il cui contenuto fosse contrario alle stesse».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarebbe non fondata anche la questione relativa all'esclusione dei tributi propri dalle fonti di finanziamento delle funzioni oggetto di devoluzione. Secondo la Regione, l'art. 119 Cost. include le compartecipazioni tra le fonti \"ordinarie\" di finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali, senza indicare una qualche forma di preferenza per i tributi e le entrate proprie.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.6.- Quanto al sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP), esso sarebbe non fondato poiché le norme impugnate sarebbero inequivoche nell'escludere la realizzabilità di processi di differenziazione nel caso in cui la determinazione dei LEP conduca a ravvisare la necessità di nuove risorse, fintanto che tali risorse non vengano reperite. Ciò risulta dall'art. 4, comma 1, della legge impugnata, norma che il successivo art. 9, comma 2, tiene espressamente ferma.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.7.- Il settimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi di finanza pubblica) sarebbe non fondato per interpretazione palesemente erronea della disposizione impugnata, che si limiterebbe, in realtà, a ribadire l'esistente regime di concorso anche per le regioni \"differenziate\".</p>\n<p class=\"lf-p\">7.8.- Quanto all'ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza), esso sarebbe inammissibile per contraddittorietà rispetto al primo motivo: mentre con questo si afferma l'autosufficienza dell'art. 116, terzo comma, Cost., con l'ottavo motivo di ricorso si affermerebbe la necessaria acquisizione di una intesa della Conferenza unificata, sostanzialmente, in ciascuno dei passaggi rilevanti del procedimento. Inoltre, il motivo in esame sarebbe anche intrinsecamente contraddittorio perché la ricorrente, da un lato, affermerebbe la necessità che le regioni estranee al processo di differenziazione, così come tutti gli enti locali della Repubblica, siano «sentiti» nell'ambito del relativo procedimento e, dall'altro lato, invocherebbe un'intesa nella sede della Conferenza unificata. Di qui un'ulteriore ragione di inammissibilità delle questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, il motivo sarebbe non fondato perché l'art. 116, terzo comma, Cost. recherebbe una definizione esaustiva del procedimento (costituzionalmente) necessario per attuare il regionalismo differenziato: in tale procedimento non sarebbe riconosciuto alcun ruolo collaborativo alle altre regioni e agli enti locali. Del resto, anche nel vigente procedimento di adozione degli statuti speciali, sarebbero previste (solo) forme deboli di collaborazione, per di più esclusivamente con le singole regioni o province autonome interessate. Dunque, le norme impugnate avrebbero previsto una interlocuzione collaborativa con la Conferenza unificata solo per valutazioni di opportunità, non essendo in alcun modo vincolate in tal senso dalle norme costituzionali attualmente vigenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9.- Quanto al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo la Regione Piemonte, il fatto che la Costituzione non preveda un ruolo specifico del Presidente del Consiglio dei ministri non implicherebbe una preclusione a che tale ruolo possa essere riconosciuto dalla legge ordinaria. La legge n. 86 del 2024, a ben vedere, sarebbe attuativa dell'art. 95, primo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'asserita indeterminatezza delle disposizioni legislative in esame, la Regione rileva che «lo svolgimento del negoziato, in vista della stipula di una eventuale intesa, non può che essere affidato allo svolgimento della funzione di indirizzo politico del Governo, che ovviamente soffrirebbe una qualunque pre-determinazione normativa eccessivamente dettagliata».</p>\n<p class=\"lf-p\">7.10.- Il decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia delle leggi statali) sarebbe non fondato perché, se una legge ex art. 116, terzo comma, Cost. determinasse l'abrogazione di norme costituzionalmente necessarie o indispensabili per rispettare i vincoli europei, essa sarebbe incostituzionale. La Regione rileva che il nostro ordinamento conosce la figura dell'abrogazione espressa «che nessuno ha mai ritenuto di considerare contrastante con la funzione costituzionale propria del giudice». Inoltre, «l'effetto di vincolo nei confronti delle successive norme legislative future [sarebbe] chiaramente insito nel meccanismo dell'art. 116, terzo comma, Cost.».</p>\n<p class=\"lf-p\">7.11.- L'undicesimo motivo di ricorso (atti di iniziativa già presentati) sarebbe non fondato, perché l'art. 11 prescriverebbe espressamente «l'applicazione integrale» della legge impugnata alle iniziative pregresse. In altri termini, afferma la difesa piemontese che di quelle iniziative regionali dovrà essere valutata la piena rispondenza ai precetti sostanziali e procedurali posti dalla legge n. 86 del 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.12.- Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente. L'art. 2, comma 6, si limiterebbe a individuare nel Governo, tra tutti i titolari del potere di iniziativa legislativa, quello onerato del compito di dare seguito all'intesa stipulata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. Ciò non varrebbe, però, a precludere la presentazione di una proposta di \"legge di differenziazione\" da parte degli altri titolari dell'iniziativa legislativa e, in particolare, del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 Cost. Inoltre, l'art. 116, terzo comma, Cost., menzionando l'iniziativa regionale, non intenderebbe l'iniziativa legislativa, ma quella politico-amministrativa; altrimenti, quest'ultima potrebbe essere presa anche dal Governo, il che sarebbe implausibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- Con atto depositato il 1° ottobre 2024, la Regione Piemonte è intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, la Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad essa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tutte le regioni sarebbero controinteressate o, almeno, quelle che avevano avviato le trattative con il Governo, dato il contenuto dell'art. 11 della legge impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione argomenta, poi, la propria legittimazione all'intervento, ribadendo gli argomenti sopra esposti (punto 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.- Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.2.). In relazione alla censura riferita al principio di leale collaborazione (approvazione della legge n. 86 del 2024 senza consultazione delle regioni), la Regione Piemonte ne afferma la non fondatezza, sostenendo che quel principio non si applicherebbe al procedimento legislativo. Inoltre, nell'iter di approvazione della legge impugnata, non sarebbe mancato l'apporto collaborativo delle regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.- Quanto al secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere), la Regione Piemonte ne eccepisce l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla ridondanza del vizio denunciato (che attiene alle prerogative delle Camere) sulle competenze della ricorrente. Nel merito, si osserva che l'art. 116 Cost. richiede l'intervento parlamentare dopo la stipula dell'intesa: dunque, tale norma costituzionale non potrebbe essere violata dalla previsione (nell'art. 2, comma 5, dell'impugnata legge) di un coinvolgimento ritenuto insufficiente nella fase precedente l'intesa. Anche la censura dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024 sarebbe non fondata, perché tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione finale dell'intesa: essa, invece, rinvierebbe all'ordinario procedimento legislativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare), esso sarebbe non fondato per tre ragioni: in primis, perché il principio di leale collaborazione non si applicherebbe al procedimento legislativo; in secondo luogo, perché l'art. 116 Cost. avrebbe espressamente limitato il coinvolgimento della regione interessata alla stipula dell'intesa; infine, perché la legge ordinaria sarebbe inadeguata a disciplinare il procedimento legislativo; dunque, toccherebbe ai regolamenti parlamentari «procedere nel senso indicato [...] dalla odierna ricorrente» (la Regione Piemonte ricorda l'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.4.- Quanto alla non fondatezza del quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.12.).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.5.- Anche il quinto motivo di ricorso (delega in bianco) sarebbe non fondato, per le ragioni già esposte nel punto 7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.6.- Quanto al sesto motivo di ricorso (determinazione dei LEP e mero parere della Conferenza), la Regione ribadisce gli argomenti già esposti nel punto 7.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.7.- Quanto al settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), esso sarebbe non fondato perché l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. non contemplerebbe una riserva di legge in materia. Inoltre, si rileva che i d.P.C.m. dovranno attenersi ai criteri direttivi fissati per la prima determinazione dei LEP. Sulla non pertinenza dell'art. 23 Cost., la Regione ribadisce gli argomenti già esposti nel punto 7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.8.- L'ottavo motivo di ricorso (garanzia dei LEP) sarebbe non fondato perché la riforma del Titolo V avrebbe predisposto dei congegni per assicurare effettività ai LEP ma tali congegni non avrebbero a che fare con l'art. 116 Cost. quanto, piuttosto, con l'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. e con il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.9.- Quanto al nono motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione osserva che, nel caso la regione richiedente abbia una ridotta capacità fiscale, la legge di differenziazione dovrà prevedere una compartecipazione più favorevole, in attuazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. La Regione riprende poi gli argomenti esposti nel punto 7.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.10.- Il decimo motivo di ricorso sarebbe non fondato perché l'art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, stabilendo che, in caso di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., «trova comunque applicazione» l'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, avrebbe lo scopo di far venir meno la sospensione del fondo perequativo nel caso di approvazione di una legge di differenziazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.11.- L'undicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per le ragioni già esposte nel punto 7.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.12.- Il dodicesimo motivo di ricorso (PNRR) sarebbe privo di autonomia, perché la ricorrente afferma che la legge impugnata metterebbe a rischio la coesione territoriale del Paese rinviando ai precedenti motivi. Inoltre, l'eventuale inattuazione del federalismo fiscale oltre il primo trimestre del 2026 non dipenderebbe dalla legge impugnata. Infine, il contrasto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/168 sarebbe una mera petizione di principio. Il motivo, dunque, sarebbe inammissibile, prima che non fondato.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.- Con atto depositato il 7 ottobre 2024, la Regione Piemonte è intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione si sofferma, innanzi tutto, sulla propria posizione processuale, ribadendo argomenti già esposti (punto 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.- Venendo ai singoli motivi di ricorso, il primo (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato «per una evidente erroneità del presupposto interpretativo». L'intento della legge impugnata sarebbe solo quello di regolare le attività rivolte alla definizione dell'intesa, «senza pregiudizio alcuno per le scelte che successivamente la legge rinforzata vorrà compiere». Non si potrebbe negare la «sussistenza di una piena competenza delle Camere, con legge ordinaria, a disciplinare la formazione della volontà dello Stato - con particolare riguardo alla posizione del Governo - in riferimento alla stipula di intese di cui lo Stato stesso è parte necessaria». Inoltre, sarebbe contraddittorio qualificare la legge di differenziazione come legge superiore e affermare che i rapporti di tale fonte con la legge ordinaria sarebbero regolati dal principio di competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.- Quanto alla non fondatezza del secondo motivo (iniziativa legislativa del Governo), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.12.).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.- Il terzo motivo di ricorso (legge statutaria regionale) sarebbe non fondato perché gli oggetti che l'art. 2, commi 1 e 5, della legge impugnata, rinvia alla disciplina della legge statutaria, riguarderebbero «il ruolo che ciascuno degli organi regionali dovrà/potrà assumere con riguardo alla deliberazione dell'atto di iniziativa e della successiva ed eventuale adesione all'intesa», cioè riguarderebbero la forma di governo della Regione: dunque, il rinvio all'autonomia statutaria regionale non sarebbe illegittimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.- Il quarto motivo di ricorso (iniziativa dell'esecutivo regionale) sarebbe inammissibile perché basato su «una prospettazione meramente eventuale e ipotetica»; se del caso, il vizio riguarderebbe la futura fonte statutaria, non la norma statale impugnata. Comunque, la questione sarebbe non fondata: al Presidente della regione, quale suo rappresentante, spetta manifestare all'esterno la volontà della regione relativa all'intesa; quanto alla formazione di tale volontà, l'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024 si limiterebbe «a riconoscere un dato normativo già presente nella realtà costituzionale vigente», cioè che «le deliberazioni interne alla Regione circa gli atti di iniziativa e l'adesione agli schemi di intesa ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost., attengono ai rapporti tra gli organi regionali, e quindi alla forma di governo, non potendo dunque che essere disciplinate da atti regionali di espressione ed esercizio dell'autonomia statutaria».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.- In relazione ai motivi concernenti il ruolo della Conferenza unificata (o della Conferenza Stato-regioni), la Regione Piemonte rileva che l'assunto alla loro base sarebbe contraddittorio rispetto alla tesi secondo cui l'art. 116, terzo comma, Cost. sarebbe autosufficiente ed esaustivo; inoltre, i motivi si tradurrebbero in una contestazione della stessa norma costituzionale e sarebbero non fondati, perché la leale collaborazione non si applica al procedimento legislativo. Infine, il procedimento di revisione degli statuti speciali confermerebbe che non è in alcun modo necessaria la collaborazione - debole o forte che sia - di altri enti territoriali, oltre a quelli direttamente interessati nei procedimenti speciali volti a riconoscere, alle Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia. Con particolare riguardo alla decisione del Presidente del Consiglio dei ministri di circoscrivere il negoziato, si tratterebbe di una fase preliminare e, dunque, non si vedrebbe «su quale oggetto \"definito\" potrebbe mai esprimersi l'eventuale apporto partecipativo/deliberativo auspicato dalla ricorrente».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.6.- Il decimo motivo (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe non fondato perché, «se sono le norme costituzionali [...] a richiedere implicitamente l'utilizzazione degli strumenti collaborativi de quibus, in tal senso sarà necessario operare ove si verifichino le condizioni prefigurate dalla ricorrente, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunta \"lacuna\" asseritamente rinvenibile nella legge n. 86/2024, poiché tale esito non è per nulla impedito dalle disposizioni legislative qui contestate»; se, invece, quegli strumenti non sono costituzionalmente necessari (come ritiene la Regione Piemonte), allora la loro mancata previsione non è illegittima.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.7.- L'undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.2.). Inoltre, si osserva che la legge n. 86 del 2024 non sarebbe la sede adatta per predisporre «strumenti in grado di contrastare gli effetti negativi dell'insularità»; quanto alla possibilità, per le regioni differenziate, di avere più competenze delle regioni speciali, la Regione Piemonte obietta che la legge impugnata è applicabile anche alle seconde.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.8.- Il dodicesimo motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.4.). Inoltre, la tesi secondo cui il vero oggetto dell'art. 3 non sarebbe costituito dalla definizione dei LEP, dal momento che questi ultimi, in realtà, sarebbero comunque destinati a essere fissati - a tutt'oggi - tramite d.P.C.m., sarebbe non fondata: l'art. 3 disporrebbe in contrasto con i commi 795 e 796 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che i LEP siano adottati non con d.P.C.m., ma con «uno o più decreti legislativi», «producendosi così un chiaro effetto di abrogazione tacita per incompatibilità in danno dei menzionati commi». La tesi secondo cui l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. porrebbe una riserva di legge sarebbe non fondata, perché il successivo sesto comma della medesima disposizione costituzionale espliciterebbe «con chiarezza la possibilità (anche) per le fonti regolamentari di intervenire sul punto, ossia nella determinazione» dei LEP. Infine, quanto all'aggiornamento dei LEP effettuato con d.P.C.m., sulla base dell'art. 3, comma 7, della legge impugnata sarebbe «evidente che tale operazione dovrà avvenire conformemente ai principi e criteri direttivi individuati per l'esercizio della delega legislativa rivolta alla loro \"prima\" determinazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.9.- Quanto al tredicesimo motivo di ricorso (ruolo della Commissione paritetica), la Regione Piemonte osserva che, «ove si ritenga che in base alla c.d. \"clausola di maggior favore\" anche le autonomie speciali debbano [...] poter accedere all'istituto del regionalismo differenziato, le stesse non potranno pretendere di \"ibridare\" tale istituto con la disciplina statutaria». Ove lo si applichi a una regione speciale, quest'ultima non potrebbe invocare l'applicazione di alcun istituto statutario. Peraltro, la regione speciale resterebbe libera di scegliere fra due differenti strade, per ottenere funzioni ulteriori: o l'utilizzo delle norme di attuazione ovvero la strada della \"legge di differenziazione\"; ma, ovviamente, «in questo secondo caso le modalità di trasferimento delle funzioni non potranno che essere definite da tale legge».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.10.- Il quattordicesimo motivo di ricorso (monitoraggio e Conferenza unificata) sarebbe, in primo luogo, inammissibile per «contraddittorietà tra la parte del petitum e quella della motivazione», perché la ricorrente chiederebbe un accoglimento secco. Nel merito, la censura sarebbe non fondata perché il monitoraggio «non potrà che essere affidato a istituzioni che incorporano il medesimo approccio collaborativo già realizzatosi nella fase genetica della predetta differenziazione». Sarebbe poi «sorprendente che sia proprio una Regione speciale come la Sardegna a lamentare l'incostituzionalità di un \"rapporto singolo con lo Stato\" da parte di altre Regioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.11.- Il quindicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.3.).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.12.- Quanto al sedicesimo motivo di ricorso (criterio della spesa storica nelle materie \"no-LEP\"), la Regione Piemonte ritiene non chiaro perché la ricorrente ritiene che il trasferimento delle risorse nelle materie \"no-LEP\" potrebbe avvenire sulla base del criterio della spesa storica. Se la ragione sta nell'inciso «nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente» (art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024), l'equivoco sarebbe evidente, perché la «legislazione vigente» cui si rinvia non sarebbe «quella che è adesso vigente, ma quella che lo sarà al momento del trasferimento, la quale ben potrebbe contemplare l'abbandono del criterio della spesa storica». Inoltre, si osserva che l'art. 8, comma 2, della legge impugnata evita il rischio che le regioni differenziate trattengano le eventuali eccedenze di gettito finanziario, perché le variazioni di aliquota ivi previste «non solo possono, ma devono essere disposte anche verso il basso, nel caso in cui la ricognizione dell'allineamento abbia evidenziato l'eccedenza del gettito dei tributi compartecipati rispetto ai fabbisogni di spesa».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.13.- Il diciassettesimo motivo di ricorso (compartecipazioni e invarianza finanziaria) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.5.).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.14.- Il diciottesimo motivo di ricorso (finanziamento e ruolo della Commissione paritetica) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 9.9.).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.15.- Il diciannovesimo motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe non fondato perché l'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024 richiederebbe che «al finanziamento si provveda tramite lo strumento della compartecipazione: ma tale strumento dovrà essere calibrato di volta in volta in modo adeguato da garantire, in valore assoluto, una quantità sufficiente di risorse a ciascuna Regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite, anche diversificando le aliquote di compartecipazione ovvero i tributi coinvolti».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.16.- Il ventesimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.7.).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.17.- Il ventunesimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe, in primis, inammissibile perché la ricorrente contesterebbe non tanto l'art. 10, comma 2, della legge impugnata «quanto lo stesso art. 15 del d.lgs. n. 68/2011 cui ess[o] fa esplicito rinvio».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, non sarebbe esatto che il fondo è destinato a tutte le regioni. Scopo ultimo del fondo perequativo sarebbe quello di garantire a ciascuna regione la possibilità di finanziare le spese individuate dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. In concreto, «potranno e dovranno beneficiare del fondo solo le Regioni che con le ordinarie fonti di finanziamento non riescono a raggiungere tale obiettivo». Un equivoco interpretativo riguarderebbe anche il supposto vincolo di destinazione, «dal momento che la disposizione non fa altro che richiamare la milestone del PNRR consistente proprio nel completamento dell'attuazione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. e alla legge n. 42/2009, della quale alcune delle previsioni più qualificanti (tra cui [...] proprio quella concernente il fondo perequativo) vedono la propria efficacia sospesa fino all'anno 2027».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.18.- Infine, quanto al ventiduesimo motivo di ricorso (applicazione della legge n. 86 del 2024 alle regioni speciali), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti già esposti nel punto 9.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.- Con atto depositato l'8 ottobre 2024, la Regione Piemonte è intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione Campania.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, quest'ultima eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad essa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tutte le regioni sarebbero controinteressate, o almeno quelle che avevano avviato le trattative con il Governo, dato il contenuto dell'art. 11 della legge impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Campania argomenta, poi, la propria legittimazione all'intervento, ribadendo gli argomenti sopra esposti (punto 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.- Quanto al primo e secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali ed eliminazione della potestà concorrente), la Regione Campania eccepisce l'inammissibilità sia del motivo relativo all'intera legge, per assenza di motivazione, sia di quello relativo alle singole disposizioni, per assenza di motivazione sulla ridondanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.2.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2.- Quanto al terzo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\"), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.3.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3.- Quanto al quarto motivo di ricorso (garanzia dei LEP), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.8.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4.- In relazione al quinto e sesto motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione eccepisce l'inammissibilità sia del motivo relativo all'intera legge, per assenza di motivazione, sia di quello relativo alle singole disposizioni, per assenza di motivazione sulla ridondanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel merito, ribadisce argomenti già esposti (punti 7.5., 9.15. e 9.12.). Inoltre, osserva che il potere sostitutivo straordinario dello Stato potrebbe essere esercitato in caso di \"stallo\" del meccanismo di cui all'art. 8, comma 2, della legge impugnata (ove ne ricorrano in concreto i presupposti).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.5.- In relazione al settimo motivo di ricorso (fondo perequativo), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.10.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.6.- In relazione all'ottavo motivo di ricorso (delega \"in bianco\"), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.4.). Inoltre, eccepisce l'inammissibilità delle questioni relative agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost. per insufficienza di motivazione. Ancora, la tesi secondo cui l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. porrebbe una riserva di legge sarebbe non fondata, perché il successivo sesto comma della medesima disposizione costituzionale espliciterebbe «con chiarezza la possibilità (anche) per le fonti regolamentari di intervenire sul punto, ossia nella determinazione» dei LEP.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.7.- In relazione al nono motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punti 7.4. e 8.7.). Inoltre, osserva che l'art. 113 Cost. richiede una previa norma, non necessariamente di rango legislativo, e che «il meccanismo di una disciplina affidata in prima determinazione alla fonte legislativa e poi alla fonte regolamentare per i successivi aggiornamenti» corrisponderebbe «a un istituto assolutamente consolidato e praticato, [...] notoriamente qualificato come \"delegificazione\"».</p>\n<p class=\"lf-p\">10.8.- In relazione al decimo motivo di ricorso (PNRR), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.12.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.9.- L'undicesimo motivo di ricorso (legge di mera approvazione) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni già esposte (punto 8.2.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.10.- Il dodicesimo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 8.3.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.11.- Il tredicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.12.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.12.- Il quattordicesimo motivo di ricorso (ruolo marginale della Conferenza unificata) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punti 7.3. e 9.5.).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.13.- Il quindicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 7.11.).</p>\n<p class=\"lf-p\">11.- La Regione Veneto ha depositato in termini «memoria di costituzione e/o atto di intervento» nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'ammissibilità, si osserva che la Regione Veneto «avrebbe, in ogni caso, titolo per intervenire nell'odierno giudizio, se non altro a motivo di ciò che dispone l'art. 11, 1° co., della legge impugnata n. 86/2024».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Veneto rileva che «quel che viene richiesto non ha nulla di concreto e di operativo: quindi, di azionabile dinanzi al Giudice delle leggi», e ciò sarebbe confermato dal fatto che la Regione Puglia «prospetta soluzioni alternative», impugnando o l'intera legge n. 86 del 2024 o alcune disposizioni o lo stesso art. 116, terzo comma, Cost. Ciò accadrebbe perché «manca una qualunque legge statale di approvazione di un'intesa»: secondo la Regione Veneto, «è in quell'occasione che emergerà un'eventuale lesione concreta di una attribuzione regionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, «le contestazioni prospettate a proposito delle sperequazioni finanziarie esistenti, proprio perché esistenti, [andrebbero] addebitate alla normativa vigente», che in diverse disposizioni (citate dalla Regione Veneto) accoglierebbe il principio di territorialità delle entrate regionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancora, secondo la Regione Veneto la legge n. 86 del 2024 sarebbe «stata concepita per risolvere problemi specifici, riguardanti talune determinate Regioni, le quali, nel formulare le rispettive richieste, avranno cura di rendere palesi le ragioni giustificative delle proprie istanze». Infine, si osserva che «la legge impugnata ha dato un concreto avvio al procedimento di attuazione dell'art. 117, 2° co., lett. m), invertendo la prassi di un'inerzia invincibile».</p>\n<p class=\"lf-p\">11.1.- La Regione Veneto è intervenuta, con atto depositato il 26 settembre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione Toscana. Essa rileva, in primo luogo, che le censure sarebbero ipotetiche o alternative, mentre dovrebbero essere formulate in termini precisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. dovrebbe essere circoscritta a casi particolari, giustificati da specifiche ragioni oggettive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso sarebbe contraddittorio perché, da un lato, si auspica l'introduzione dei LEP ma, dall'altro, «se ne invoca la rimozione».</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura relativa all'emarginazione delle Camere dovrebbe tener conto degli sviluppi della forma di governo parlamentare e della necessità di agire. Comunque, le Camere avrebbero il potere di interdizione finale, senza essere vincolate dalla legge impugnata. Per avere il loro consenso, il Governo dovrebbe trattare anche con le opposizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla delega per la determinazione dei LEP, il concetto sarebbe molto complesso e, dunque, la legge non avrebbe potuto fissare criteri direttivi \"tradizionali\". La garanzia risiederebbe nel coinvolgimento degli organismi tecnici. Il CLEP avrebbe proposto di distinguere \"materie LEP\" da quelle \"no-LEP\". La procedura delineata non riguarderebbe, in realtà, la creazione di nuovi LEP, ma la ricognizione dei LEP già previsti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai profili finanziari, la Regione Veneto rileva che il criterio di territorialità è insito nella Costituzione, che il ricorso al criterio della spesa storica sarebbe inevitabile e che le lesioni delle finanze delle altre regioni sarebbero evitate dalla clausola di invarianza finanziaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.- La Regione Veneto è intervenuta, con atto depositato il 1° ottobre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa osserva che le censure sarebbero, allo stato, ipotetiche, dovendosi attendere le future intese, e che la legge impugnata non sarebbe idonea ad incidere sul contenuto della futura legge rinforzata. Il ricorso sarebbe dunque inammissibile perché «aggredisce un atto privo di effetti e privo di causa».</p>\n<p class=\"lf-p\">La tesi secondo cui l'iniziativa della legge rinforzata spetterebbe alle regioni sarebbe non fondata, sia in astratto che in concreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Veneto afferma, poi, «l'obiettiva estraneità» della Sardegna «rispetto al procedimento di attuazione dell'art. 116, 3° co., Cost.». Il primo e il terzo comma dell'art. 116 Cost. non dovrebbero intrecciarsi, «pena lo stravolgimento del sistema».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla censura secondo la quale il dominus del procedimento sarebbe il Governo, la Regione Veneto rileva che si farebbe valere un «inconcludente assemblearismo» e che ci si preoccuperebbe di dare voce alle altre regioni, cioè a quelle «interessate al puro e semplice fallimento della procedura».</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione ai temuti rischi per l'unità giuridica ed economica, la Regione Veneto osserva che il potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost. metterebbe al riparo da ogni contestazione la legge impugnata. Immaginare trasferimenti indiscriminati di funzioni sarebbe irrealistico: il confronto «avverrà materia per materia».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai LEP, solo ora si starebbe facendo qualcosa di concreto. Ogni materia avrebbe propri tratti distintivi, per cui i criteri direttivi potrebbero essere solo organizzativi e procedurali e l'apporto tecnico assicurerebbe imparzialità nella loro determinazione. La distinzione fra \"materie-LEP\" e materie \"no-LEP\" sarebbe stata effettuata dal CLEP utilizzando apporti tecnici.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clausola di invarianza finanziaria sarebbe cogente e le osservazioni delle istituzioni economiche non sarebbero attendibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.- La Regione Veneto è intervenuta, con atto depositato il 3 ottobre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione Campania.</p>\n<p class=\"lf-p\">In primo luogo, la Regione Veneto solleva dubbi sui danni temuti dalla ricorrente, vista la clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, si ritiene «escluso che possano essere devolute \"materie o ambiti di materie\", oltretutto senza \"alcuna motivazione\"», e si osserva che «la legge n. 86/2024 non è in grado di porre alcun vincolo a carico del legislatore futuro». Il ricorso si fonderebbe su «supposizioni, come tali inidonee a incardinare un giudizio di legittimità costituzionale in via principale ammissibile».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai LEP, si osserva che possono essere di vario tipo e non riguardano tutte le materie. La ricorrente chiederebbe di eliminare le prime norme che hanno dato avvio al procedimento di determinazione dei LEP, al fine di attuare il principio di eguaglianza. Inoltre, i LEP non avrebbero «alcun nesso con l'autonomia differenziata».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto al finanziamento, la Regione Veneto rileva che «il riferimento al territorio è nel testo della Costituzione, a sua volta ripreso dalle norme statali, che danno ad esso attuazione». Inoltre, le compartecipazioni potrebbero avere un ruolo importante nel realizzare la perequazione finanziaria tra diversi livelli di governo, attraverso la modulazione delle aliquote di compartecipazione, cui provvederà il legislatore futuro.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.- La Regione Lombardia ha depositato in termini «memoria di costituzione e in via subordinata atto di intervento ad opponendum» nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione Lombardia precisa di costituirsi in giudizio «quale parte in causa», in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolgerebbe «esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa».</p>\n<p class=\"lf-p\">Rileva, poi, che la legge impugnata sarebbe «il punto di partenza e non quello di arrivo», poiché «saranno necessari ulteriori interventi legislativi [...] nonché apposite intese» e all'interno «di questi ulteriori passaggi vi sarà spazio per molteplici considerazioni anche di carattere socio economico». Dunque, le censure formulate sarebbero pretestuose e apodittiche perché la ricorrente non spiegherebbe le ragioni del preteso vulnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.- Nel merito, il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato perché, «ove lo ritenga necessario o comunque utile, il Legislatore [potrebbe] intervenire [...] anche in assenza di una specifica ed espressa previsione costituzionale in tal senso». Ciò deriverebbe dal «carattere generale della funzione legislativa, che abilita il Legislatore a intervenire con legge su qualsiasi ambito materiale, fatta eccezione per quelli che disposizioni costituzionali riservano in modo tassativo ad altre fonti».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.- Il secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato, perché la devoluzione di ulteriori competenze avverrebbe «in modo selettivo, con l'individuazione di specifiche aree e settori, attraverso negoziazioni dettagliate con lo Stato»; il trasferimento non sarebbe ««automatico», ma richiederebbe «una valutazione condivisa che tenga conto della capacità amministrativa e della situazione socioeconomica della Regione richiedente». Siffatto processo garantirebbe che «l'autonomia non sia concessa in modo indiscriminato, ma in modo ponderato». L'art. 116, terzo comma, Cost. si baserebbe sul principio di sussidiarietà, cioè mirerebbe a trasferire «competenze solo quando e dove la Regione sia in grado di gestirle adeguatamente». Esso si riferirebbe «a situazioni particolari, che giustificano dunque particolari condizioni di autonomia».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\"), le materie escluse dall'art. 3, comma 3, della legge impugnata riguarderebbero per lo più «funzioni regolatorie e di controllo», non implicherebbero «prestazioni in favore dei cittadini» e non sarebbero «associabili alla tutela dei diritti civili e sociali»; dunque, non contemplerebbero «spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative tali da esigere la determinazione di LEP». L'art. 116, terzo comma, Cost. non imporrebbe «alcun obbligo esplicito di definire i LEP per tutte le materie»; inoltre, il ruolo centrale dei LEP nelle relazioni finanziarie non risulterebbe dall'art. 119 Cost., ma dalla legge n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi, e non potrebbe «ammettersi che il processo di attuazione della norma costituzionale dipenda da condizioni di fattibilità rimesse all'esclusiva e discrezionale volontà del legislatore statale».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.- Il quarto motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe inammissibile per difetto di motivazione sulla ridondanza. Sarebbe anche non fondato perché l'art. 3 della legge impugnata rinvia ai commi da 791 a 801-bis dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022. Secondo la Regione Lombardia, non si comprenderebbero «i criteri sulla base dei quali la delega in parola venga ritenuta carente» e, inoltre, «l'eventuale e denegata scarsità delle indicazioni nella legge in parola si potrà tradurre, al più, in una ridotta capacità dei decreti delegati di innovare alla legislazione vigente», non nella sua illegittimità. Nella prassi legislativa sarebbe «frequente che l'eventuale carenza nella legge di delega di norme sostanziali che valgono come principi e criteri direttivi [sia] spesso equilibrata dall'introduzione di norme procedurali». Nel caso di specie, i pareri delle Commissioni parlamentari concorrerebbero «a circoscrivere l'estensione del potere delegato».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024 (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), la Regione Lombardia osserva che l'aggiornamento non sarebbe rimesso «alla discrezionalità del Governo», perché quest'ultimo sarebbe «vincolato ai decreti legislativi in precedenza emanati, oltre che al parere delle Commissioni parlamentari».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.5.- In relazione al quinto motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione Lombardia nega che «dalla legge in esame, a fronte del conseguimento di maggiore autonomia in capo ad alcune regioni, deriverebbe una riduzione dell'autonomia delle altre», e anche che «la concessione di maggiori spazi di autonomia possa determinare l'erosione delle risorse che lo Stato impiega per le finalità indicate dall'art. 119, commi 3, 5, 6 Cost.» (si cita, a sostegno, l'art. 9, comma 3, della legge impugnata).</p>\n<p class=\"lf-p\">La censura relativa ai maggiori oneri che deriverebbero dalla legge sarebbe in primis inammissibile, perché la Regione Puglia dedurrebbe «contributi [...] meramente economico-finanziari» e non «profili di illegittimità costituzionale», sindacabili da questa Corte; inoltre, la ricorrente si sarebbe limitata ad asserire la violazione dell'art. 81 Cost., senza specificare i parametri e argomentare le ragioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comunque, la Regione Lombardia osserva che il rischio che dall'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. possano derivare maggiori oneri per il bilancio pubblico non sarebbe stato trascurato: in base all'art. 4, comma 1, della legge impugnata, qualora si verificasse detta ipotesi, il trasferimento delle funzioni potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.6.- Anche il sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP) sarebbe non fondato. Si rileva che la stessa legge impugnata prevede l'aggiornamento dei LEP (art. 3, comma 7) e che, in base all'art. 10, comma 1, lo Stato «promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni». Dunque, sarebbero rispettati sia l'art. 2 (principi personalista e solidarista) sia l'art. 3 (principio di eguaglianza) Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Regione osserva che la clausola di invarianza finanziaria «potrà essere riscontrata nel procedimento di attuazione delle singole intese ed è volta ad orientare le future attività negoziali nonché il futuro legislatore». Il risultato si potrebbe ottenere con l'operare congiunto delle disposizioni di spesa «con contestuali disposizioni di risparmio». In caso di maggiori oneri derivanti dalla determinazione dei LEP, sarebbero «pienamente applicabili all'esigenza di finanziamento di tali nuovi o maggiori oneri i meccanismi contemplati in via generale dall'art. 17 della legge n. 196/2009», in conformità all'art. 81 Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">Neanche l'art. 119 Cost. sarebbe violato, dato il contenuto dell'art. 9, comma 3, e dell'art. 10 della legge impugnata.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.7.- Il settimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe in parte inammissibile, perché non sarebbe argomentata l'asserita violazione degli artt. 2 e 119 Cost. Esso sarebbe, comunque, non fondato, essendo «evidente che l'intento legislativo non sia quello di sottrarre le Regioni che hanno sottoscritto le intese con lo Stato dall'onere di contribuire alla finanza pubblica».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.8.- Anche l'ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza unificata) sarebbe non fondato. Non vi sarebbe alcun obbligo costituzionale di trovare un'intesa in sede di Conferenza unificata, né di coinvolgerla durante il dibattito parlamentare. La Regione osserva che nella sede legislativa «non operano gli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.9.- Quanto al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo la Regione Lombardia non potrebbe «ritenersi contrario all'art. 3 Cost. ogni enunciato normativo che presenti margini, più o meno ampi, di incertezza, essendo, invece, a tal fine, necessario l'utilizzo di espressioni il cui significato, nonostante ogni sforzo interpretativo, rimanga del tutto oscuro». Inoltre, gli artt. 1 e 2 della legge impugnata detterebbero i «criteri necessari per indirizzare l'attività del Presidente del Consiglio dei Ministri». Infine, l'art. 120 Cost. menziona anche la tutela dei LEP e a ciò farebbe riferimento l'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024, là dove si riferisce all'unità «di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.- Anche il decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia di leggi statali) sarebbe non fondato: la predisposizione di un elenco delle disposizioni statali che cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa assicurerebbe «chiarezza e certezza nell'applicazione del diritto, cercando di ovviare a quell'inevitabile conseguente abrogazione implicita [...] che, all'indomani dell'entrata in vigore delle intese in parola, si sarebbe inevitabilmente venuta a creare, destando dubbi sulla normativa applicabile». Sarebbe inoltre evidente «che le intese non potranno giungere fino al punto di agire sull'efficacia di norme statali attuative di obblighi sovranazionali o a contenuto costituzionalmente vincolato».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.11.- L'undicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe ugualmente non fondato: l'art. 11 della legge impugnata intenderebbe «uniformare, per tutte le Regioni, il procedimento volto all'attribuzione» della maggiore autonomia, «proprio al fine di evitare disparità di trattamento». Le iniziative pregresse, «per giungere ad una positiva conclusione, dovranno [...] adeguarsi ai criteri e ai presupposti stabiliti dalla norma, anche con riferimento [ai] profili finanziari».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.12.- Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa) sarebbe non fondato: la legge impugnata prevederebbe - in ossequio a quanto disposto dall'art. 116, terzo comma, Cost. - «un iter procedimentale fondato su un atto di iniziativa regionale, adottato nel pieno rispetto della relativa normativa, anche costituzionale».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.- Con atto depositato il 29 settembre 2024, la Regione Lombardia è intervenuta ad opponendum nel giudizio promosso dalla Regione Toscana.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.1.- Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), si osserva che, poiché è la regione interessata all'autonomia che avvia la procedura, «[l]'interesse di ogni singola Regione punterà ex se a valorizzare ciò [che] la medesima sente peculiare per il proprio territorio»; dunque, «predeterminare con legge nazionale gli ambiti e le materie a cui ciascuna Regione potrebbe accedere per la richiesta di autonomia differenziata, significherebbe privare la Regione stessa di quelle sue peculiarità».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2.- Quanto al secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere), il procedimento regolato dalla legge rivelerebbe l'assenza di una limitazione dei poteri del Parlamento. La Regione osserva che «è stato proprio il Parlamento ad approvare la legge 86/2024 evidentemente ritenendo garantite e tutelate le proprie prerogative costituzionali», e che «la legge in questa sede impugnata si muove nel solco del criterio delle scelte insindacabili del Parlamento».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della Regione richiedente nella fase parlamentare), esso - oltre a smentire il precedente motivo sul ruolo marginale delle Camere - sarebbe inammissibile per genericità e non fondato, perché l'art. 116, terzo comma, Cost. prevede un'intesa a monte e nessun coinvolgimento della regione interessata nella fase parlamentare.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4.- Il quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe inammissibile per genericità e non fondato, perché l'intento legislativo sarebbe «quello di decidere sull'autonomia regionale sulla base di una richiesta (e non di una legge) della Regione interessata nel pieno rispetto di quella equa ponderazione della distribuzione dei livelli essenziali»; non si potrebbe concedere «alla Regione di legiferare autonomamente sulla propria autonomia».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5.- Il quinto motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe non fondato per le ragioni già esposte nel punto 12.4. Inoltre, la Regione Lombardia rileva che, rispetto alla legge n. 197 del 2022, la legge impugnata muta l'«equilibrio nel rapporto tra individuazione delle prestazioni e vincoli di bilancio, che non vede più le prime appiattirsi sui secondi, ma contempla l'ipotesi che siano, viceversa, i secondi a doversi conformare alle prime»; si aggiunge che «si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo nel caso in cui la copertura finanziaria dei LEP, generanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sia assicurata anche alle Regioni non interessate dal trasferimento». La determinazione dei LEP avrebbe carattere tecnico.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6.- Quanto al sesto motivo di ricorso (mero parere della Conferenza per la determinazione dei LEP), la Regione Lombardia rileva che l'impianto normativo odierno si fonderebbe «su una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, talmente ampia e presente in ogni fase essenziale da superare la criticità evidenziata». L'intesa con la Conferenza non sarebbe l'unico raccordo possibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.7.- Anche il settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato. La legittimità di una procedura in cui i LEP siano determinati dallo Stato mediante un regolamento risulterebbe dalla giurisprudenza costituzionale. La riserva di legge di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. sarebbe relativa. La fonte sub-legislativa sarebbe da preferire perché la definizione dei LEP sarebbe «un processo in continua evoluzione volto ad adattare i livelli al divenire storico e sociale» e perché sarebbe più agevole il coinvolgimento degli enti territoriali e di quelli del terzo settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulle materie \"no-LEP\" la Regione Lombardia ribadisce gli argomenti esposti nel punto 10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.8.- L'ottavo motivo di ricorso (mancata garanzia dei LEP) sarebbe inammissibile in quanto apodittico e, comunque, non fondato. La Regione Lombardia richiama la legge n. 197 del 2022, che delinea un procedimento per l'approvazione in tempi ravvicinati dei LEP, e osserva che la tesi della necessità del preventivo completamento del c.d. federalismo fiscale rispetto alla realizzazione dell'autonomia differenziata mostrerebbe «tutti i suoi limiti proprio perché non vi sono gli spazi per il superamento del modello disegnato nella legge delega di attuazione dell'art. 119 Cost.». Correttamente l'art. 3 della legge impugnata evidenzierebbe «il carattere necessariamente dinamico della determinazione dei LEP e del relativo finanziamento», «anche perché la determinazione dei LEP è una scelta di carattere politico».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.9.- Il nono motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe non fondato perché le Regioni con minore capacità fiscale non sarebbero discriminate, «in quanto proprio l'art. 9 della legge impugnata, al comma 4, prevede che è comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante». La Regione Lombardia, poi, ribadisce gli argomenti già esposti nel punto 12.5. Si aggiunge che «le risorse necessarie debbono necessariamente essere ricavate all'interno del bilancio dello Stato, non potendo nemmeno ipotizzarsi che esse derivino da tributi ed entrate propri delle Regioni», altrimenti «i residenti delle Regioni ad autonomia rafforzata si troverebbero ulteriormente assoggettati al prelievo per l'erogazione di servizi pubblici che già ricevono dallo Stato e per cui già pagano e hanno pagato imposte»; «non restano quindi, non potendosi evidentemente finanziare la differenziazione attraverso il fondo perequativo, che le compartecipazioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">13.10.- Quanto al decimo motivo di ricorso (fondo perequativo), la Regione Lombardia ricorda che il PNRR prevede un'unica milestone per l'attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026, e osserva che il richiamo all'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 (contenuto nell'art. 10 della legge impugnata) non introdurrebbe affatto un'illegittima discriminazione in danno alle regioni con capacità fiscale ridotta, come risulterebbe dall'art. 9, comma 3, della legge n. 86 del 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.11.- Quanto all'undicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse), la Regione Lombardia ribadisce gli argomenti già esposti nel punto 12.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.12.- Infine, il dodicesimo motivo di ricorso (PNRR) sarebbe in parte inammissibile per genericità e comunque non fondato. La Regione Lombardia rileva che la legge impugnata garantisce, con diverse norme, che le autonomie differenziate siano concesse nel rispetto della coesione territoriale. Inoltre, non sarebbe vero che la legge n. 86 del 2024 precluda il completamento del federalismo fiscale perché uno degli ostacoli all'attuazione della legge n. 42 del 2009 è stato ravvisato nella mancata determinazione dei LEP. Dunque, la legge impugnata sarebbe conforme agli obiettivi del PNRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.- Con atto depositato il 3 ottobre 2024, la Regione Lombardia è intervenuta ad opponendum nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.</p>\n<p class=\"lf-p\">In generale, la Regione Lombardia osserva che, data la clausola di maggior favore, «la legge impugnata non può, in alcun modo, pregiudicare l'autonomia della regione ricorrente». Nelle materie non statutarie, le disposizioni della legge impugnata, «lungi dal limitare l'autonomia regionale, intendono, al contrario, dare la possibilità anche alle regioni a statuto speciale di incrementarla», ferma restando la possibilità per esse di raggiungere ulteriori forme di autonomia tramite i procedimenti statutari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alle iniziative di altre regioni, la legge impugnata non potrebbe essere considerata lesiva, rappresentando \"il punto di partenza\" e non quello di arrivo. Ci sarebbe, dunque, un palese difetto di interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità del ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.- Il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato per le ragioni già esposte (punto 12.1.). Inoltre, la Regione Lombardia osserva che la legge impugnata «è specificamente volt[a] a costruire percorsi costanti e organici attorno ai processi di accesso all'autonomia differenziata».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.- Quanto al secondo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo), la Regione Lombardia ribadisce quanto già esposto (punto 12.12.) e rileva che la legge impugnata «non preclude a nessun titolare dell'iniziativa legislativa - e, in particolare, il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 121 Cost. - la possibilità di formulare una proposta di \"legge di differenziazione\" sulla base della medesima intesa».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.3.- Il terzo motivo di ricorso (legge statutaria regionale) sarebbe non fondato perché l'art. 2 della legge impugnata conterrebbe una «previsione volta non ad imporre (come erroneamente sostiene parte ricorrente) un iter procedimentale lesivo delle previsioni costituzionali e statutaria, ma, al contrario, proprio a salvaguardarle, tutelando la già esistente autonomia regionale». Viene citata la sentenza di questa Corte n. 39 del 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.4.- Il quarto motivo di ricorso (iniziativa dell'esecutivo regionale) sarebbe non fondato «atteso che, da un lato, la norma impugnata espressamente dispone che l'atto di iniziativa regionale venga assunto nel rispetto dell'autonomia statutaria e, dall'altro, in ogni caso è un mero atto di impulso di un procedimento legislativo sui generis che, tuttavia, dovrà ancora svolgersi».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.5.- Il quinto motivo di ricorso (mera informativa alla Conferenza Stato-regioni) sarebbe non fondato perché l'attività di informazione da parte del Governo rispetto alla Conferenza permanente sarebbe «da leggersi come un coinvolgimento di quest'ultima» (viene citata la sentenza di questa Corte n. 88 del 2014). Inoltre, l'intero testo normativo impugnato sarebbe «permeato da un costante coinvolgimento dello Stato e della Regione/delle Regioni».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.6.- Il sesto e settimo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza e limitazione del negoziato) sarebbero, in primis, inammissibili per insufficienza della motivazione. Sarebbero anche non fondati, perché la norma impugnata non «lascerebbe allo Stato la possibilità di decidere se limitare o meno le materie su cui le Regioni ad \"autonomia particolare\" potranno presentare proposte di autonomia», ma consentirebbe di «verificare, in casi particolari, [...] se alcune materie debbano essere eliminate dal perimetro della richiedenda autonomia», e non vi sarebbe «alcun obbligo costituzionale del Governo di raggiungere un'intesa con altri soggetti per [l]imitare l'oggetto del negoziato».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.7.- L'ottavo e nono motivo di ricorso (schema preliminare ruolo della Conferenza e limitazione del negoziato) sarebbero non fondati perché l'art. 116, terzo comma, Cost. non richiede l'intesa con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.8.- Il decimo motivo di ricorso (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe non fondato perché questa Corte non avrebbe «mai ritenuto necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi». Inoltre, la legge non potrebbe regolare il procedimento di formazione di un'altra legge. L'autonomia differenziata si baserebbe sui principi di sussidiarietà e leale collaborazione: l'attribuzione di nuove competenze alle regioni risponderebbe «proprio all'esigenza di trasferire funzioni amministrative e legislative al livello di governo più vicino ai cittadini, ove si possano esercitare con maggiore efficienza e capacità».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.9.- Quanto all'undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), la Regione Lombardia ne eccepisce l'inammissibilità perché la ricorrente farebbe valere prerogative statali e, nel merito, ribadisce argomenti già svolti (punto 12.1.).</p>\n<p class=\"lf-p\">14.10.- Il dodicesimo motivo di ricorso (delega \"in bianco\") sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni già esposte (punti 12.4. e 13.5.).</p>\n<p class=\"lf-p\">14.11.- Quanto al tredicesimo motivo di ricorso (ruolo della Commissione paritetica), l'art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 rispetterebbe «pienamente l'art. 56 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, attribuendo proprio ad una Commissione paritetica i compiti relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento». La censura sarebbe anche «pretestuosa, dovendo l'intesa - nella stipula della quale la Regione avrà un ruolo non indifferente - ancora disciplinare la Commissione in parola»: di qui l'inammissibilità della questione, oltre che la non fondatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.12.- Il quattordicesimo motivo di ricorso (monitoraggio e ruolo della Conferenza unificata) sarebbe inammissibile perché inciderebbe sulla discrezionalità del Parlamento. Inoltre, non sarebbe «comprensibile in che termini e secondo quali modalità lo Stato avrebbe dovuto assicurare il coinvolgimento delle autonomie locali rispetto ad una scelta che è stata effettuata tra la Regione interessata all'autonomia e il Parlamento che, nell'esercizio delle proprie funzioni, quale è quella legislativa, non è vincolato agli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.13.- Il quindicesimo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\") sarebbe non fondato perché non si comprenderebbe da dove la ricorrente dedurrebbe la mancanza di copertura finanziaria per le materie \"no-LEP\", «atteso che dalla legge nulla si evince in tal senso»; dunque, non vi sarebbero «ostacoli alla pianificazione finanziaria delle materie definite da controparte come non LEP».</p>\n<p class=\"lf-p\">14.14.- Il sedicesimo motivo di ricorso (materie \"no-LEP\" e criterio della spesa storica) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni già esposte (punti 12.5. e 13.9.).</p>\n<p class=\"lf-p\">14.15.- Il diciassettesimo motivo di ricorso (compartecipazioni e invarianza finanziaria) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni già esposte (punti 12.5. e 12.6.).</p></div>", "next": 239141}