{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">7.8.- Il ricorrente ha poi censurato l'art. 136, comma 1, della medesima legge regionale, che introdurrebbe un «doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine». Richiamando integralmente le ragioni addotte in relazione all'impugnato art. 123, si chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 136 della citata legge regionale per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.8.1.- La questione deve essere, anche in questo caso, dichiarata inammissibile, per mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione all'impugnazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella delibera è presente l'indicazione dell'art. 136, ma, poiché le ragioni dell'impugnazione vengono espresse per relationem, ossia mediante il rinvio a quanto sostenuto per l'inesistente impugnazione dell'art. 123 della stessa legge regionale, il rimando si risolve in un rinvio a vuoto, non risultando indicati, in relazione all'art. 136, né i parametri, né i motivi dell'impugnazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come ha avuto modo di ribadire questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 179 del 2022 (punto 8.1. del Considerato in diritto), «\"[...] 'l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso' (sentenza n. 239 del 2016)\" (sentenza n. 128 del 2018, richiamata nella sentenza n. 166 del 2021; in termini, tra le più recenti, anche sentenza n. 129 del 2021)».</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9.- Da ultimo viene impugnato l'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che il comune possa vietare la prosecuzione delle attività nell'ipotesi in cui l'interessato perda i requisiti per l'esercizio di attività di guida alpina, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tale disciplina sarebbe affetta dai medesimi vizi di illegittimità costituzionale dedotti per l'art. 124 della citata legge regionale, recante analoga disciplina per i maestri di sci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella specie, il ricorrente rileva che l'impugnato art. 137 divergerebbe dall'art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, in quanto, tra le prerogative che la norma statale attribuirebbe al Collegio regionale delle guide alpine rientrerebbe anche il potere di vigilanza sulla persistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di guida alpina e, conseguentemente, il potere di inibire la prosecuzione della professione quando se ne riscontri la mancanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9.1.- La questione è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche l'impugnato art. 137 - analogamente a quanto si è già rilevato in merito all'art. 124 (supra, punto 6.9.) - si pone, invero, in contrasto con il principio fondamentale della materia espresso dal citato art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, il quale - come rileva la difesa statale - attribuisce al Collegio regionale delle guide alpine i richiamati poteri di vigilanza e di inibitoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9.2.- Dev'essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA</p></div>", "next": 0}