{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI</p></div>", "next": 0}