{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Su tale punto, il medesimo Consiglio di Stato ha ritenuto essersi formato il giudicato interno ed ha quindi orientato il suo esame esclusivamente verso la norma regolamentare per come in vita sino all'entrata in vigore dell'art. 4-bis; né diversamente avrebbe potuto fare il giudice amministrativo, poiché, là dove una norma primaria incorpori una secondaria, tanto la prima (perché di rango legislativo) quanto la seconda (perché ormai trasfusa nella prima) fuoriescono dallo spettro del suo potere di annullamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">In altri termini, il giudicato in questione non può che coprire l'illegittimità della norma regolamentare sino alla sua avvenuta legificazione ad opera dell'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.- Ancora preliminare è la verifica della natura interpretativa o meno della norma recata dall'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.1.- Sin dalla sentenza n. 118 del 1957, questa Corte ha affermato che il legislatore ha la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, «le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine» (sentenza n. 169 del 2024; nel medesimo senso, sentenze n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 167 e n. 15 del 2018, n. 525 del 2000).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di interpretazione autentica è quella che, «qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge» (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 184 e n. 70 del 2024, n. 18 del 2023 e n. 133 del 2020).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni realmente interpretative, cioè, si limitano ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente (tra le tante, sentenze n. 18 del 2023 e n. 104 del 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2.- L'art. 13, comma 1-bis, dichiaratamente «interpreta» il rinvio operato all'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, nel senso che «esso ha inteso attribuire valore di legge» a tutte le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 146 del 2017, «a decorrere dalla sua entrata in vigore».</p>\n<p class=\"lf-p\">Va subito puntualizzato che l'espressione «a decorrere dalla sua entrata in vigore» viene condivisibilmente interpretata dallo stesso rimettente e da tutte le parti come riferita all'entrata in vigore dello stesso art. 4-bis e non al regolamento oggetto del rinvio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò precisato, con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso prendere posizione sul richiamo operato dall'art. 4-bis al d.P.R. n. 146 del 2017, affermando che per il suo tramite le norme in quest'ultimo contenute hanno assunto il valore e la forza di legge. Soprattutto, tale assunzione è predicata tout court e non con riferimento alla sola annualità 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si è in presenza di una plausibile opzione interpretativa, che individua una delle (quanto meno) possibili varianti di senso della norma interpretata (ex multis, sentenze n. 184 e n. 4 del 2024, n. 18 del 2023, n. 133 del 2020, n. 167 e n. 15 del 2018), peraltro già fatta propria espressamente dal TAR Lazio, con la citata sentenza n. 9966 del 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne consegue che l'art. 13, comma 1-bis, reca una norma genuinamente interpretativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.- Ciò premesso, può passarsi, in primo luogo, all'esame delle eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri (sia pure con riferimento alla sola dedotta violazione dell'art. 77 Cost.) nella sua memoria di costituzione e dalle parti Espansione srl ed altri nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le restanti eccezioni di inammissibilità sollevate da ALPI verranno invece esaminate nel prosieguo, in relazione alle singole questioni cui sono specificamente rivolte.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.- L'Avvocatura generale dello Stato afferma che, alla luce della ricordata giurisprudenza costituzionale in materia di norme interpretative, intervenuto l'art. 13, comma 1-bis, che ha interpretato il precedente art. 4-bis, quest'ultimo si sarebbe «\"saldato\" con il primo, in tal modo venendo a perdere la sua autonomia», dal che l'irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Per converso, secondo le parti citate, ad essere irrilevanti sarebbero le questioni aventi ad oggetto l'art. 13, comma 1-bis: avendo l'art. 4-bis già attribuito alle norme regolamentari il valore e la forza di legge, della disposizione interpretativa il giudice a quo non sarebbe chiamato a fare applicazione e la sua caducazione non produrrebbe alcun effetto concreto nel giudizio principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.- Entrambe le eccezioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saldatura tra la norma di interpretazione autentica e quella interpretata non implica l'assorbimento dell'una nell'altra, ma il loro operare congiunto, sì che di entrambe il giudice a quo deve fare applicazione, quanto meno nel suo percorso interpretativo, per decidere sulla legittimità degli atti impugnati che fanno applicazione dello scalino preferenziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né, come è noto, importa, ai fini della rilevanza, l'utilità concreta che le parti possono ritrarre dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale (tra le tante, sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 174 del 2019 e n. 20 del 2018).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.- Con la prima questione, il rimettente lamenta la violazione dell'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità di entrambe le disposizioni censurate con il testo originario dei rispettivi decreti-legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.- ALPI ha eccepito l'inammissibilità delle prime tre questioni perché l'ordinanza di rimessione, in punto di qualificazione della norma come interpretativa ovvero innovativa con efficacia retroattiva e in punto di avvenuta legificazione, sarebbe perplessa e contraddittoria, non autosufficiente e volta ad ottenere un avallo interpretativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione, in realtà, non ha ad oggetto (anche) la censura di violazione dell'art. 77 Cost., perché nello sviluppo di tale censura i temi indicati dalla parte sono toccati marginalmente dal rimettente, mentre sono affrontati ex professo nelle questioni dalla seconda alla quarta. L'eccezione in parola verrà, pertanto, esaminata nel prosieguo, in relazione a tali questioni cui effettivamente si riferisce.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.- ALPI ha poi eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis per violazione dell'art. 77 Cost., perché il rimettente, nel valutare l'omogeneità della norma inserita in sede di conversione, non avrebbe preso nella debita considerazione il titolo del decreto-legge e la natura regolamentare della disposizione su cui l'art. 4-bis ha inciso, così incorrendo in una mancata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata, perché il rimettente, come illustrato in fatto, ha preso in considerazione entrambi tali elementi.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.- ALPI ha infine eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-bis, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., stante l'apoditticità, sul punto, dell'ordinanza di rimessione e la carenza «di un adeguato approfondimento e correlata adeguata motivazione».</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche tale eccezione non è fondata, essendosi il rimettente interrogato sulla omogeneità della norma inserita in sede di conversione rispetto al decreto-legge, prendendo in considerazione tutti gli aspetti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, per come illustrato in fatto.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.- Nel merito, non è fondata la censura di violazione dell'art. 77 Cost. da parte dell'art. 4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.1.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimità costituzionale (da ultimo, sentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto» (sentenza n. 146 del 2024).</p>\n<p class=\"lf-p\">La legge di conversione, infatti, «riveste i caratteri di una fonte \"funzionalizzata e specializzata\", volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), \"essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare\" (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)» (sentenza n. 215 del 2023).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai «provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo [...], la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza (da ultimo, sentenza n. 6 del 2023), avendo riguardo al collegamento con \"uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante\" (sentenza n. 245 del 2022). Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura \"intruse\" rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché \"[s]olo la palese 'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge' (sentenza n. 22 del 2012) o la 'evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge' (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione\" (sentenza n. 181 del 2019, nonché, nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 226 del 2019)» (sentenza n. 113 del 2023).</p>\n<p class=\"lf-p\">Con specifico riferimento ai decreti \"milleproroghe\" (che sono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo), si è più volte affermato che si tratta di una «tipologia di decreto-legge connotato dalla \"ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale\" (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 245 del 2022; in termini, sentenza n. 154 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">Rispetto a tali decreti solo l'inserimento, in sede di conversione, di una norma «del tutto estranea» alla ratio e alla finalità unitaria «determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012)» (sentenza n. 154 del 2015).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.2.- Il d.l. n. 91 del 2018, intitolato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è appunto un decreto \"mille-proroghe\", adottato in ragione della «straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione censurata, inserita in sede di conversione, è rubricata «Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali». Essa, come già chiarito, ha due connessi contenuti precettivi: a) modifica, quanto alle sole emittenti radiofoniche, il regime transitorio relativo al requisito di ammissione alla contribuzione dato dal numero dei dipendenti di cui all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, previsto per gli anni 2016-2018, estendendolo all'anno 2019; b) \"riporta\" al suo interno il contenuto dell'intero d.P.R. n. 146 del 2017, ossia nova la citata fonte regolamentare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò posto, la proroga di un termine e l'estensione di un regime transitorio hanno la comune finalità di spostare nel tempo un determinato assetto regolatorio, sì che la finalità dell'emendamento non può dirsi disomogenea rispetto alla ratio dominante del decreto-legge in questione, adottato, peraltro, in ragione dell'urgenza non solo di «provvedere alla proroga», ma anche alla «definizione di termini di prossima scadenza».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricorre anche la finalizzazione della modifica temporale alla garanzia della «operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione censurata, infatti, modifica uno dei criteri di ammissione alla contribuzione pubblica in favore delle emittenti radiofoniche finalizzata non solo alla tutela del pluralismo dell'informazione, ma anche «al sostegno dell'occupazione nel settore», al «miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti» e «[al]l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative» (art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015), ovvero ad «incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale» (art. 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">La contestuale novazione dell'intera fonte regolamentare - operata in ragione della ricordata esigenza di linearità delle fonti e di coerenza dell'ordinamento - non rende, nel peculiare caso di specie, «totalmente estrane[a]» o «addirittura \"intrus[a]\"» (sentenza n. 113 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 22 del 2012) la disposizione inserita in sede di conversione e non è pertanto in grado di recidere siffatta omogeneità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale novazione, infatti, attribuendo ai criteri di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione il valore e la forza proprie della fonte primaria, partecipa della ricordata finalizzazione delle misure previste dal decreto-legge alla garanzia «dell'operatività dei fondi a sostegno dell'investimento».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.- Non fondata è anche la censura di violazione dell'art. 77 Cost. rivolta all'art. 13, comma 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.1.- Il titolo del d.l. n. 145 del 2023 è il seguente: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili». Il suo preambolo così recita: «[r]itenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili; [r]itenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Capo III, composto dagli articoli da 10-ter a 16, reca norme in materia di investimenti e in materia di sport (come rilevato dal dossier del Servizio studi della Camera dei deputati 11 settembre 2023, n. 75).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione censurata è stata inserita, in sede di conversione, nel corpo dell'art. 13, rubricato «Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1 di tale articolo prevede che, «[a]l fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23». Esso, cioè, come affermato dal rimettente, dispone il rifinanziamento di misure volte a sostenere l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 1-bis, dal canto suo, così recita: «[p]er lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore».</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.2.- La disposizione censurata, come già chiarito, interpreta autenticamente l'inciso di cui all'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, avvalorando la sua qualificazione come norma che ha disposto la novazione della fonte regolamentare che disciplina(va) i contributi erogati dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione alle emittenti televisive e radiofoniche locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 13, comma 1-bis, dunque, prende posizione sulla natura primaria della fonte che regola un sistema di contribuzione pubblica sulla base di criteri volti a favorire la qualità dell'informazione e la capacità delle imprese del settore di investire anche in nuove tecnologie e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla luce di tali considerazioni - e fermo lo scrutinio che verrà condotto nel prosieguo sulla legittimità costituzionale di tale disposizione in relazione al principio di ragionevolezza e all'interferenza con il giudicato e con i giudizi in corso - essa non può considerarsi del tutto estranea rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge (sentenza n. 146 del 2024) e, in particolare, dallo stesso art. 13, comma 1, che rifinanzia misure volte a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.- Con la seconda questione, il rimettente lamenta la violazione dei princìpi di ragionevolezza e logicità di cui all'art. 3 Cost., per avere il legislatore, con il combinato disposto degli artt. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, e 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, legificato una norma regolamentare (l'art. 6, comma 2) non più esistente, perché già annullata in via giurisdizionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la terza questione, il rimettente lamenta che entrambe le disposizioni censurate violino gli artt. 3, 24, 103, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost., perché l'intervento retroattivo di legificazione sarebbe in contrasto con il ricordato giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato numeri 7878, 7880 e 7881 del 2022, che hanno annullato, con effetti ex tunc e con efficacia erga omnes e pro futuro, il citato art. 6, comma 2, del regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questioni possono essere esaminate congiuntamente, perché poggiano sul medesimo assunto di fondo, ossia l'intervenuta legificazione di una norma regolamentare già annullata dal giudice amministrativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">A mutare, infatti, sono solo i parametri evocati, poiché il descritto intervento legislativo sarebbe al contempo affetto da irragionevolezza e interferente con l'esercizio della funzione giurisdizionale consacratasi nel giudicato.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.- Come già ricordato al punto 9.2, ALPI ha eccepito l'inammissibilità delle prime tre questioni (in realtà, delle questioni dalla seconda alla quarta), perché l'ordinanza di rimessione, in punto di qualificazione della norma interpretativa e di legificazione, sarebbe perplessa e contraddittoria, non autosufficiente e volta a ottenere un avallo interpretativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto all'art. 13, comma 1-bis, l'ordinanza esprime una preferenza per la sua natura realmente interpretativa, ma poi, in linea con la giurisprudenza costituzionale, afferma comunque la necessità di esaminarne l'incidenza sui giudizi in corso, al pari delle norme innovative con efficacia retroattiva, il che esclude la lamentata perplessità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto alla legificazione, è vero che il rimettente attribuisce alle sentenze del 2022 un significato non corrispondente a quello da esse realmente espresso (quelle sentenze non hanno escluso la legificazione, ma sostenuto la sua irrilevanza nel caso di specie, attesa la sua irretroattività, e si sono, anzi, spinte a ritenerla sussistente per il futuro).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò, tuttavia, non pregiudica la tenuta complessiva della trama argomentativa del rimettente che, dunque, resta sufficientemente lineare.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2.- ALPI ha poi eccepito l'inammissibilità della seconda e della terza questione, perché il rimettente muoverebbe da un triplice erroneo «presupposto normativo»: a) che le sentenze del Consiglio di Stato del 2022 abbiano escluso la legificazione; b) che l'art. 4-bis non abbia operato un rinvio recettizio; c) che il regolamento sia stato annullato dal giudice amministrativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata perché, al di là della sua impropria qualificazione, non attiene all'ammissibilità, ma alla correttezza degli argomenti spesi dal rimettente e, quindi, al merito delle questioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3.- Le suddette questioni non sono fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come illustrato ai punti da 7.1 a 7.3, infatti, la novazione della fonte è avvenuta non già ad opera dell'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, ma dell'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, il che vuol dire che, al momento della novazione della fonte, la norma regolamentare non era stata ancora annullata, e che il successivo giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato del 2022 ha riguardato esclusivamente l'illegittimità della norma regolamentare sino alla sua avvenuta legificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.- Con la quarta questione, il rimettente lamenta la violazione, ad opera di entrambe le disposizioni censurate, degli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, poiché il legislatore, con l'art. 13, comma 1-bis, è intervenuto per interpretare l'art. 4-bis oltre cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di condizionare i giudizi in corso, dei quali è parte un'amministrazione pubblica, così incidendo sulla stessa possibilità per il giudice amministrativo di annullare gli atti impugnati.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma interpretativa, in particolare, sarebbe intervenuta dopo la pubblicazione delle sentenze di primo grado che avevano escluso la legificazione delle norme regolamentari e poco prima dell'udienza di discussione innanzi al giudice a quo, il quale, parimenti, si sarebbe già espresso nello stesso senso con le sentenze del 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.1.- ALPI ha eccepito l'inammissibilità della questione, per l'erroneità «delle ricostruzioni e qualificazioni dei presupposti fattuali».</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, il giudice di primo grado non avrebbe escluso la legificazione: essa, per contro, sarebbe stata riconosciuta, ma limitatamente all'anno 2019. Neanche le più volte citate precedenti sentenze del Consiglio di Stato del 2022 avrebbero escluso la legificazione, essendosi limitate ad affermare che non avesse efficacia retroattiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vero che il rimettente parte da tali assunti erronei, ma anche in questo caso si tratta di argomenti che non attengono all'ammissibilità ma al merito della questione, inerendo alla sussistenza o meno di un contrasto giurisprudenziale e quindi a uno degli indici dell'interferenza dell'intervento interpretativo con l'attività giurisdizionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come dedotto dal rimettente e da tutte le parti del giudizio costituzionale (e come è pacifico nella giurisprudenza amministrativa ricordata al punto 6), l'art. 4-bis non ha natura retroattiva e quindi non ha condizionato i giudizi pendenti alla sua entrata in vigore, relativi alle precedenti graduatorie per gli anni 2016 e 2017, che, infatti, sono stati definiti alla luce del quadro regolamentare dettato dal d.P.R. n. 146 del 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.- Parimenti non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.1.- Si è già chiarito (al punto 7.4) che, secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore è consentito adottare norme di interpretazione autentica, trattandosi di «un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico» (sentenza n. 118 del 1957).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vero che, trattandosi di disposizioni destinate ad operare con la stessa decorrenza temporale di quelle interpretate, anche esse devono rispettare alcuni limiti generali connessi alla loro natura.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali limiti attengono «alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi \"il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario\" (sentenza n. 170 del 2013, nonché sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 73 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò non toglie, tuttavia, che «l'individuazione della natura interpretativa della norma non può ritenersi in sé indifferente nel bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità» (ancora, sentenza n. 73 del 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">A tale stregua, «[s]e, ad esempio, i valori costituzionali in gioco sono quelli dell'affidamento dei consociati e della certezza dei rapporti giuridici, è di tutta evidenza che l'esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto, riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso, influisce sul positivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza» sia della eventuale configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari (ancora, sentenza n. 73 del 2017; negli stessi termini, tra le altre, sentenze n. 108 del 2019, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">Parimenti, ove il valore in gioco sia quello della non interferenza con l'esercizio del potere giurisdizionale - fermo il necessario rispetto del giudicato (sentenze n. 209 del 2010, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 15 del 1995) - deve ritenersi consentito al legislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi in assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 4 del 2024, n. 104 del 2022, n. 150 e n. 127 del 2015, n. 156 del 2014 e n. 170 del 2008), di intervenire «per correggere una imperfezione del dato normativo» (sentenza n. 184 del 2024) o «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (sentenze n. 308 e n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009), specialmente ove l'interpretazione imposta presenti un grado di maggiore plausibilità rispetto alle altre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò sempre che l'intervento legislativo, anche alla luce della tempistica e del metodo seguiti (sentenza n. 4 del 2024), non si dimostri in realtà abusivo, perché preordinato a violare il principio della parità delle parti, in particolare ove una di esse sia un'amministrazione pubblica (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 174 del 2019).</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.2.- Relativamente al sindacato di costituzionalità delle leggi incidenti su giudizi in corso, questa Corte ha poi più volte sottolineato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della Corte EDU e la «costruzione di una \"solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU\", che consente di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali» (sentenze n. 77 e n. 4 del 2024, e n. 145 del 2022), al fine di massimizzarne l'espansione in un rapporto di integrazione reciproca.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricordata giurisprudenza costituzionale è infatti in linea con quella della Corte EDU, la quale ha ripetutamente riconosciuto che, «benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'articolo 6 precludono, salvo che per motivi imperativi di interesse pubblico, l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte EDU, prima sezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, paragrafo 29).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto ai motivi di interesse generale, la Corte EDU esclude che le sole ragioni finanziarie possano essere, in principio, sufficienti a giustificare un intervento legislativo incidente sui giudizi in corso (tra le tante, Corte EDU, quinta sezione, 9 gennaio 2025, Zafferani e altri contro San Marino, paragrafo 47; grande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International S.A. contro Belgio, paragrafo 103, Corte EDU, prima sezione, sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, paragrafo 29).</p>\n<p class=\"lf-p\">La medesima Corte ammette, invece, che, «in circostanze eccezionali, una legislazione retrospettiva può essere giustificata, soprattutto al fine di interpretare o chiarire una disposizione legislativa precedente (si veda, ad esempio, Hôpital local Saint Pierre d'Oléron e altri c. Francia, n. 18096/12 e altri 20, 8 novembre 2018), per colmare un vuoto normativo (si veda, ad esempio, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004), o per controbilanciare gli effetti di un nuovo indirizzo giurisprudenziale (si veda, ad esempio, il \"caso Building Societies\", sopra citato, in cui la Corte ha giustificato l'emanazione di una normativa con effetto retroattivo volta a limitare gli effetti di una sentenza della House of Lords che aveva evidenziato un difetto normativo, alla quale il legislatore ha cercato di porre rimedio)» (Corte EDU, grande camera, 3 novembre 2022, Vegotex International S.A. contro Belgio, paragrafi 101 e seguenti).</p>\n<p class=\"lf-p\">A tali fini, nella sentenza da ultimo citata, la Corte EDU ha ribadito la necessità di valutare il carattere imperativo delle menzionate ragioni di interesse generale «nel loro complesso e alla luce dei seguenti elementi: se l'indirizzo giurisprudenziale ribaltato dall'intervento legislativo censurato fosse o meno consolidato», «le modalità e i tempi di attuazione della normativa», «la prevedibilità dell'intervento del legislatore», «la portata della normativa e i suoi effetti» (paragrafo 108).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel valutare il grado di consolidamento o meno dell'indirizzo giurisprudenziale e il correlato grado di affidamento delle parti in causa, la Corte EDU ha anche preso in considerazione la costante prassi amministrativa antecedente l'intervento legislativo (paragrafi 112 e 117).</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3.3.- Nel caso di specie, la disposizione censurata reca, come detto, una norma autenticamente interpretativa, perché impone all'interprete un senso della disposizione, ossia il senso di una legificazione a regime ad opera dell'art. 4-bis, che appare certamente possibile, ed anzi il più plausibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione interpretativa, dunque, è volta a superare un'ambiguità del dato normativo e individuare un significato più aderente alla originaria volontà del legislatore (sentenza n. 184 del 2024 e sentenze della Corte EDU ivi citate).</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa, poi, interviene in un contesto nel quale, da un lato, la prassi amministrativa è sempre stata costante nel ritenere che la disposizione censurata avesse il senso poi chiarito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica; e, dall'altro, non vi era un orientamento giurisprudenziale consolidato, ed anzi sussistevano marcati contrasti interpretativi nella giurisprudenza del giudice amministrativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vale qui la pena di ricordare, infatti, che per la limitazione della legificazione all'anno 2019 si era espresso il TAR Lazio nelle sentenze impugnate di fronte al giudice a quo; nel senso contrario della legificazione a regime si era espresso il medesimo TAR Lazio nella sentenza n. 9966 del 2023, e la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 7880 del 2022, sia pure affrontando l'argomento in un obiter dictum, sembra oscillare tra una legificazione limitata al solo anno 2019 e una legificazione pro futuro tout court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riferito dubbio interpretativo e la presenza di un quadro giurisprudenziale non definito in ordine all'avvenuta legificazione delle norme regolamentari escludono, dunque, la sussistenza di un affidamento qualificato delle parti sull'interpretazione contraria a quella prescelta dalla norma interpretativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non assume poi un rilievo significativo la circostanza che parte in causa dei giudizi a quibus sia un'amministrazione pubblica, poiché quest'ultima assume una posizione \"neutrale\" rispetto alla controversia, non derivandole alcun vantaggio economico dall'accoglimento di una tesi piuttosto che dell'altra. I fondi stanziati per la contribuzione pubblica alle emittenti radiotelevisive e locali restano, infatti, i medesimi: muta solo il criterio di ripartizione tra i beneficiari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né, infine, assume un rilievo pregnante la circostanza che la disposizione interpretativa sia intervenuta a circa cinque anni di distanza dalla norma interpretata, in primo luogo, perché tale indice sintomatico del distorto uso della funzione legislativa appare secondario rispetto a quello della presenza o meno di un quadro giurisprudenziale consolidato (sentenza n. 4 del 2024). In secondo luogo, perché questa Corte ha ritenuto non irragionevoli interventi legislativi interpretativi verificatisi a distanza temporale anche significativamente maggiore (ad esempio, circa dieci anni nella sentenza n. 184 del 2024).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.- Con l'ultima questione, sollevata in via subordinata per il caso di rigetto delle precedenti, il Consiglio di Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 14 CEDU, perché le disposizioni censurate, nella parte in cui conferiscono valore e forza di legge all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, violerebbero i princìpi del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo il rimettente, i criteri previsti dal d.P.R. n. 146 del 2017 sarebbero idonei ad attribuire una maggiore chance di collocamento in graduatoria nelle prime cento posizioni agli operatori esercenti nelle regioni più popolate, «stante l'esistenza di una correlazione tra dato demografico regionale e dimensioni organizzative dell'emittente televisiva rilevanti ai fini selettivi».</p>\n<p class=\"lf-p\">Più in particolare, sarebbe il regolamento, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla pubblica contribuzione, a «rapporta[re] il numero di dipendenti minimo richiesto \"alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni\"» (si cita l'art. 4, comma 1, lettera a), prevedendo differenti scaglioni a seconda che il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è presentata la domanda abbia più di cinque milioni di abitanti (quattordici dipendenti, di cui almeno quattro giornalisti), tra un milione e cinquecentomila e cinque milioni di abitanti (undici dipendenti, di cui almeno tre giornalisti), ovvero fino a un milione e cinquecentomila abitanti (otto dipendenti, di cui almeno due giornalisti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il numero di giornalisti e dipendenti, poi, costituirebbe non solo un requisito di ammissione alla contribuzione, ma anche criterio selettivo nell'attribuzione dei punteggi per il riparto dello stanziamento annuale (art. 6, comma 1, lettere a e b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne conseguirebbe che le imprese operanti in regioni più popolate - per le quali è riscontrabile, di regola, un maggiore numero di giornalisti e dipendenti impiegati nell'attività d'impresa (proprio perché, per essere ammessi a contribuzione, è necessario averne un maggior numero) - hanno maggiori possibilità di conseguire un punteggio più alto e, dunque, un migliore posizionamento in graduatoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rischio di una concentrazione dei punteggi più elevati in capo ai concorrenti operanti nelle regioni più popolate sarebbe confermato anche dall'ulteriore criterio selettivo riferito ai dati di ascolto (l'assunto implicito è che le televisioni con sede in regioni più popolose hanno un bacino di utenza maggiore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò posto, la disciplina positiva che prevede uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione, senza prevedere accorgimenti volti ad impedire la concentrazione delle risorse pubbliche negli ambiti territoriali più popolati a discapito degli altri, violerebbe il principio del pluralismo dell'informazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferma la ragionevolezza della scelta di una graduatoria unica nazionale in ragione della «semplificazione procedimentale» ad essa connessa, il legislatore, per rispettare il principio del pluralismo informativo, avrebbe dovuto adottare accorgimenti idonei ad evitare una squilibrata distribuzione delle risorse in ambito locale, con il rischio che alcune aree territoriali siano sottorappresentate o perfino escluse dalla contribuzione pubblica. Si tratterebbe, cioè, di assicurare che in ogni ambito regionale vi sia un adeguato finanziamento pubblico in favore di un numero congruo di operatori.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1.- ALPI ha eccepito l'inammissibilità della questione, in primo luogo perché basata su una motivazione «falsata e inadeguata» e, in particolare, sull'errato «presupposto normativo» della «tesi» della ridotta presenza di voci diverse nei mercati locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancora una volta, la verifica della correttezza dell'assunto da cui muove il rimettente, ossia il rischio che le disposizioni censurate diano luogo ad una presenza ridotta di operatori dell'informazione nei mercati locali, attiene al merito della questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2.- ALPI ha poi eccepito l'inammissibilità per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata nella configurazione della disciplina dei contributi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eccezione non è fondata, dal momento che il rimettente ha chiesto a questa Corte non una pronuncia additiva, per la quale si pone il tema delle rime obbligate o anche solo adeguate, ma caducatoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.- Nel merito, la questione non è fondata con riferimento alla dedotta violazione del principio del pluralismo informativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.1.- Come diffusamente messo in luce dal rimettente, questa Corte ha ricondotto il pluralismo dell'informazione all'art. 21 Cost. e allo stesso carattere democratico della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciò in quanto «[l]'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime [...] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico» (sentenza n. 348 del 1990).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si è così più volte rimarcato «il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico» (sentenza n. 826 del 1988), sottolineando come esso richieda di essere realizzato con particolare intensità nei settori della stampa e - soprattutto - della radiotelevisione (sentenza n. 348 del 1990).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla giurisprudenza costituzionale emerge, poi, la distinzione tra pluralismo interno ed esterno.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il primo indica l'«apertura» del singolo mezzo d'informazione - sia esso pubblico o privato - «alle varie voci presenti nella società», il secondo, invece, l'esistenza nel mercato dell'informazione di «una pluralità di voci concorrenti» (sentenza n. 420 del 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pluralismo esterno, in particolare, nel settore radiotelevisivo, richiede la «possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia» (sentenza n. 826 del 1988).</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pluralismo dell'informazione nello specifico ambito locale questa Corte si è occupata nelle sentenze n. 226 del 1974 e n. 202 del 1976 (richiamate dalla sentenza n. 148 del 1981).</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la citata sentenza n. 202 del 1976, si è aperto, per la prima volta, il mercato dell'informazione locale alle emittenti televisive private, essendosi ritenuto non giustificato, in tale settore, l'allora vigente monopolio pubblico della RAI. Ciò perché «esiste [...] per le trasmissioni su scala locale via etere una disponibilità sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli privati, dato anche il costo non rilevante degli impianti», e quindi «viene meno l'unico motivo che [...] possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma a riferimento, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta».</p>\n<p class=\"lf-p\">Da ultimo, nella sentenza n. 826 del 1988, citata dal rimettente, questa Corte, occupandosi dello specifico «fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale», ha affermato che «lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese: il che richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.2.- La tutela del pluralismo esterno, dunque, sicuramente richiede, come la Corte ha avuto modo di affermare in passato, la creazione di condizioni di libero accesso al mercato, oltre che una regolamentazione atta ad evitare il fenomeno delle concentrazioni (sentenze n. 226 del 1974 e n. 202 del 1976, con riferimento al mercato locale, e sentenze n. 155 del 2002 e n. 112 del 1993, con riferimento al mercato nazionale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali condizioni sussistono oggi, in relazione al mercato locale che qui viene in rilievo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuale sistema dell'informazione locale è caratterizzato, infatti, a differenza del passato, non da penuria di emittenti televisive, ma, al contrario, da una loro abbondanza, dovuta non solo alla non particolare onerosità degli investimenti per la loro attivazione (sentenze n. 226 del 1974, n. 202 del 1976 e n. 826 del 1998), ma anche e soprattutto alla moltitudine dei canali garantita dalla tecnologia digitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale abbondanza riguarda tutte le regioni italiane, anche quelle meno popolose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo quanto riportato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nella Indagine conoscitiva sull'informazione locale, redatta nel novembre del 2018, guardando proprio a quest'ultime, in Umbria erano attive ventotto TV locali (di cui sei aventi sede nella Regione), in Basilicata trentaquattro (di cui cinque aventi sede nella Regione), in Molise venticinque (di cui sei aventi sede nella Regione) e in Valle d'Aosta quindici (di cui una avente sede nella Regione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non va dimenticato, poi, che il pluralismo informativo è presidiato anche dalla presenza della RAI Radiotelevisione italiana spa, titolare del servizio pubblico e tenuta, in quanto tale, a garantire non solo la pluralità dell'informazione e il libero accesso alle diverse voci ed opinioni presenti nelle realtà locali (cosiddetto pluralismo interno), ma anche la completezza e l'imparzialità dell'informazione e la valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 59 e 60 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato». Né va dimenticato che «il servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso il TGR, risulta la più importante fonte di informazione locale in ben 14 regioni italiane» (così, la menzionata Indagine conoscitiva).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.3.- Più in generale, l'\"ecosistema\" dell'informazione è radicalmente mutato, risultando ora caratterizzato, a qualsiasi livello (locale, nazionale e globale), sia dall'eliminazione delle barriere di ordine tecnico alla moltiplicazione dei produttori e distributori di informazione sia dalla diminuzione dei costi economici inerenti a tali attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soprattutto, per l'intero ecosistema vale il rilievo che la quantità di informazioni e di differenti punti di vista disponibili si è accresciuta enormemente grazie ad internet, che ha assunto un ruolo centrale, come analiticamente illustrato nel diciannovesimo Rapporto sulla comunicazione («Il vero e il falso») del Centro studi investimenti sociali (CENSIS), dell'11 marzo 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">È noto che la rete, in primo luogo, ha permesso la decentralizzazione della produzione di informazioni, per cui qualsiasi utente può immettere in essa notizie e diffonderle. In secondo luogo, ha favorito la moltiplicazione, specie in ambito locale, dei siti di informazione, che per operare non devono sopportare i costi che nell'era analogica erano legati alla creazione di un'emittente televisiva o radiofonica o alla stampa di un giornale. In terzo luogo, ha accresciuto la diffusione dei contenuti prodotti dai media tradizionali, che spesso sono facilmente reperibili nella stessa rete, perché presenti nella lista dei risultati offerti dai motori di ricerca al singolo utente e diffusi tramite i social media (dove possono essere agevolmente amplificati grazie ai noti meccanismi dei contatti, delle condivisioni e dei like). Infine, non va sottovalutato che la maggior parte delle persone si informa proprio attraverso la rete, così riducendosi il peso che hanno i media tradizionali nella formazione dell'opinione pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.4.- Le trasformazioni sinteticamente richiamate plasmano l'attuale significato del pluralismo dell'informazione, a qualsiasi livello, e, conseguentemente, la declinazione delle concrete modalità della sua tutela, che sono sempre state, nella giurisprudenza di questa Corte, raccordate allo specifico contesto in cui l'informazione si situava.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricordata ricchezza di informazioni e di punti di vista alternativi, anche di quelli particolarmente eterodossi rispetto alle idee maggioritarie e critici nei confronti dell'establishment, cui ha accesso l'utente, grazie a internet, si accompagna a una crisi di qualità dell'informazione. È noto, infatti, che, soprattutto in assenza dei controlli editoriali che caratterizzano l'operato dei media tradizionali, sulla rete si diffondono informazioni false, discorsi d'odio, affermazioni non verificate e opinioni polarizzate.</p>\n<p class=\"lf-p\">In definitiva, l'attuale sfida dell'informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell'informazione medesima.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale esigenza appare tanto più pregnante ove si consideri che il pluralismo dell'informazione - tutelato dall'art. 21 Cost., dall'art. 11 CDFUE e dall'art. 10 CEDU - va riguardato non solo nella prospettiva del diritto di informare, ma anche in quella del diritto di ricevere l'informazione, ossia nella prospettiva dei cittadini che devono essere posti nella condizione di accedere a diversi punti di vista, per formarsi un'opinione con cui potere, tra l'altro, esercitare consapevolmente i diritti di partecipazione politica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affinché sia tutelato questo diritto, in un ambiente in cui sono prodotte e distribuite quantità enormi di informazioni, che espongono il cittadino a un vero e proprio sovraccarico mediatico, occorre tutelare e promuovere la qualità della comunicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quest'ultima, anche e soprattutto nei media tradizionali, di cui in questa sede si discute, può essere assicurata dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.5.- Il contestato meccanismo dello scalino preferenziale si iscrive in (e partecipa di) una complessiva logica, sottesa all'intero corpo regolamentare divenuto fonte primaria in forza delle disposizioni censurate, che non irragionevolmente è volta a tutelare il nuovo volto del pluralismo dell'informazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sistema che il legislatore ha fatto proprio, incorporandolo nell'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, infatti: a) nell'individuare quali requisiti di ammissione l'assunzione di un determinato numero di giornalisti e dipendenti, l'adesione a codici di autoregolamentazione e l'edizione di un determinato numero di telegiornali, seleziona tra le molteplici emittenti presenti sul mercato quelle che si impegnano nella qualità dell'informazione e nell'occupazione del settore; b) tiene conto, ai fini dell'ammissione, dell'esigenza di agevolare le emittenti operanti nelle regioni meno popolose, prevedendo un criterio proporzionale, per scaglioni, alla popolazione regionale; c) nel fare leva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, principalmente sul dato dei giornalisti e dei dipendenti impiegati, individua un criterio che è volto a premiare le imprese che utilizzano professionalità al servizio della qualità e sono in grado di garantire occupazione; d) sempre ai fini del punteggio, nel dare risalto, in via secondaria, ai dati Auditel, è volto a premiare quelle imprese che sono più performanti ed economicamente stabili, e quindi hanno maggiore capacità di permanere sul mercato dell'informazione; e) ancora ai medesimi fini, nel prendere in considerazione, in misura minoritaria, le spese sostenute per costi innovativi, individua un criterio che è destinato a premiare il miglioramento del servizio reso e quindi, ancora una volta, la qualità dell'informazione; f) nel prevedere lo scalino preferenziale, punta a concentrare le risorse pubbliche in capo ai soggetti che rispondono ai sopra cennati requisiti, così evitando il fenomeno della contribuzione \"a pioggia\" agganciato alla mera occupazione degli spazi frequenziali, in passato censurato dalla più volte citata deliberazione della Corte dei conti n. 13 del 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale sistema - del quale lo scalino preferenziale è una componente non irragionevole - mira, dunque, a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e punta, piuttosto, al miglioramento della qualità dell'informazione e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell'occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato, in piena coerenza con gli obiettivi individuati dallo stesso legislatore al momento dell'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015 e art. 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3.6.- La scelta del legislatore appare peraltro compatibile con la giurisprudenza costituzionale che, nell'ambito della tutela del pluralismo informativo, si è occupata di aspetti limitrofi a quello oggetto dell'odierno scrutinio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella sentenza n. 206 del 2019 questa Corte, occupandosi del pluralismo informativo in relazione ai contributi all'editoria, ha, in primo luogo, ricordato come il principio in questione sia stato affermato nel settore televisivo in un contesto di ristrettezza delle frequenze disponibili, al fine di consentire l'accesso alle medesime anche a soggetti privati.</p>\n<p class=\"lf-p\">In secondo luogo, la citata sentenza ha affermato che «[i]l rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta [...] che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell'editoria».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si è infine aggiunto che, nel quadro attuale, «i presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato risultano idonei ad assicurare tale valore, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l'intervento finanziario dello Stato».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conclusioni diverse non possono essere tratte dalle sentenze n. 168 del 2008 e n. 151 del 2005 - peraltro maturate in un assetto certamente diverso del sistema dell'informazione (era il momento iniziale del passaggio dall'analogico al digitale e internet era solo agli inizi della sua diffusione) - perché in tali occasioni questa Corte si è limitata ad affermare la riconducibilità all'interesse dello Stato all'attuazione del pluralismo informativo della contribuzione in favore degli utenti che avessero acquistato o noleggiato apparecchi idonei alla ricezione «dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre» (sentenza n. 151 del 2005), e dell'istituzione di un fondo volto a «finanzia[re] interventi concernenti l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di decoder in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica \"digitale terrestre\"» (sentenza n. 168 del 2008).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalle pronunzie citate, infatti, può trarsi la conclusione che il legislatore ha la facoltà di stanziare fondi in favore degli utenti per l'acquisto di strumenti tecnici destinati a favorire il pluralismo informativo, ma non che abbia l'obbligo di adottare misure di sostegno in favore delle emittenti televisive sganciate da criteri volti a favorire la qualità dell'informazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.- Non fondata è anche la questione con riferimento alla dedotta violazione del principio della concorrenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.1.- Il Consiglio di Stato, prendendo spunto da una segnalazione dell'AGCM, lamenta «l'idoneità della disciplina in contestazione a beneficiare un numero in ipotesi estremamente ristretto di operatori (in ipotesi, anche uno soltanto) esercenti [n]el medesimo ambito territoriale, a fronte di livelli di efficienza analoghi». In particolare, sarebbe ben possibile che, «a cavallo della centesima posizione, si collochino plurimi operatori esercenti nel medesimo ambito territoriale, di cui uno soltanto (o, comunque, un numero estremamente ridotto) entro la centesima posizione, in tale modo ammesso a concorrere a valere sul 95% dello stanziamento annuale».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.2.- Il meccanismo dello scalino preferenziale, di per sé, non incide irragionevolmente sul principio della concorrenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infatti, il principio concorrenziale non può essere inteso semplicisticamente come necessaria apertura del mercato al maggior numero possibile di operatori, e tra le finalità della tutela della concorrenza vi sono anche l'efficienza economica (sentenza n. 105 del 2016), la promozione dell'innovazione e il benessere del consumatore (sentenza n. 36 del 2024).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sotto altra angolazione, può poi osservarsi che, ove il legislatore avesse deciso di attribuire le risorse esclusivamente ai primi cento graduati, il primo dei non ammessi al beneficio avrebbe potuto rivendicare un livello di efficienza analogo all'ultimo degli ammessi, ma ciò non avrebbe dato luogo ad una irragionevole compressione del principio di concorrenza, perché risponde ad una logica implicita in qualsiasi procedura concorsuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se in qualsiasi graduatoria vi può essere uno scarto minimale di punteggio e quindi di «efficienza analoga», tra l'ultimo dei soggetti ammessi a contribuzione e quelli collocatisi in posizione immediatamente successiva e non ammessi, a maggior ragione deve considerarsi non manifestamente irragionevole che la contribuzione sia concentrata in misura maggioritaria in favore di un numero predeterminato e sufficientemente ampio di soggetti graduati e ripartita in misura anche significativamente ridotta tra gli altri soggetti ammessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in esame, infine, non necessariamente le emittenti collocatesi dopo la centesima posizione e a ridosso della medesima sono destinate a beneficiare di un contributo sensibilmente inferiore a quelle che si collocano alla centesima posizione o immediatamente prima, rilevando nella concreta determinazione dello scarto ulteriori fattori, quali la differenza di punteggio e il numero delle emittenti effettivamente ammesse a contribuzione oltre la centesima posizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quanto a quest'ultimo specifico aspetto, va osservato che sul novantacinque per cento dei contributi concorrono cento emittenti, mentre sulla restante parte potrebbe concorrere (e negli anni dal 2017 in poi hanno concorso) un numero anche molto minore: in tale caso la differenza nell'ammontare dei contributi spettanti ai soggetti che si collocano attorno alla centesima posizione potrebbe essere ridotta, se non, in ipotesi, finanche annullata.</p>\n<p class=\"lf-p\">È per questo motivo che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, incorporato nell'art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, prevede che, per le emittenti collocate oltre la centesima posizione, «si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.5.- Per le ragioni esposte, tutte le questioni sollevate devono ritenersi non fondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.to:</p>\n<p class=\"lf-p\">Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA</p></div>", "next": 0}