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LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 - Normattiva

In breve

La legge 26 gennaio 2026, n. 9 detta disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee, disciplinando in modo organico le attivita' svolte nella cosiddetta dimensione subacquea.

Cosa disciplina

La legge regola le attivita' destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree soggette alla sovranita' o giurisdizione nazionale e, per le infrastrutture di interesse nazionale, anche in alto mare. Istituisce un'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, disciplina navigazione, mezzi e infrastrutture subacquee, autorizzazioni, operatori e imprese subacquee e iperbariche, prevedendo un apparato sanzionatorio. Restano esclusi ambiti come attivita' militari, di polizia, pesca, attivita' turistico-ricreative e sportive.

Chi riguarda

Operatori e imprese subacquee e iperbariche, gestori di infrastrutture subacquee, la nuova Agenzia per la sicurezza e le amministrazioni pubbliche competenti; sono escluse specifiche categorie (forze armate, polizia, vigili del fuoco, pesca, sport, turismo ricreativo).

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 --> Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. (26G00024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 16 commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 30/12/2027. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.21 del 27-01-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Politiche della dimensione subacquea 1 2 3 Capo II Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee 4 5 6 7 8 9 Capo III Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee Sezione IAutorizzazioni e comunicazioni 10 11 12 Sezione II Infrastrutture subacquee 13 Sezione III Mezzi subacquei 14 15 16 Sezione IV Linee guida 17 Capo IV Attività subacquee e iperbariche Sezione IAmbito di applicazione 18 Sezione II Operatori subacquei e iperbarici 19orig. 20 21 22orig. 23 24 Sezione III Imprese subacquee e iperbariche 25 Capo V Sanzioni 26orig. 27 Capo VI Disposizioni finali e transitorie 28 29 30 31 32 33 34 35 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  11-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 32 della Costituzione: «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.