In breve
La legge 26 gennaio 2026, n. 9 detta disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee, disciplinando in modo organico le attivita' svolte nella cosiddetta dimensione subacquea.
Cosa disciplina
La legge regola le attivita' destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree soggette alla sovranita' o giurisdizione nazionale e, per le infrastrutture di interesse nazionale, anche in alto mare. Istituisce un'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, disciplina navigazione, mezzi e infrastrutture subacquee, autorizzazioni, operatori e imprese subacquee e iperbariche, prevedendo un apparato sanzionatorio. Restano esclusi ambiti come attivita' militari, di polizia, pesca, attivita' turistico-ricreative e sportive.
Chi riguarda
Operatori e imprese subacquee e iperbariche, gestori di infrastrutture subacquee, la nuova Agenzia per la sicurezza e le amministrazioni pubbliche competenti; sono escluse specifiche categorie (forze armate, polizia, vigili del fuoco, pesca, sport, turismo ricreativo).
Punti chiave
- Legge 26 gennaio 2026, n. 9 (identificativo 26G00024).
- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026; ultimo aggiornamento pubblicato il 28 febbraio 2026.
- Entrata in vigore: 11 febbraio 2026.
- Eccezione: gli articoli 10 e 16, commi 1, 2, 4 e 5, entrano in vigore il 30 dicembre 2027.
- Struttura in 35 articoli, ripartiti in sei Capi (I - Politiche della dimensione subacquea; II - Agenzia; III - Navigazione, mezzi e infrastrutture; IV - Attivita' subacquee e iperbariche; V - Sanzioni; VI - Disposizioni finali).
đ Testo della legge
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LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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LEGGE
26
gennaio
2026, n. 9
ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026
-->
Disposizioni in materia di sicurezza delle attivitĂ subacquee.
(26G00024)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 16 commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 30/12/2027.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026)
(GU n.21 del 27-01-2026)
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Articoli
Capo I
Politiche della dimensione subacquea
1
2
3
Capo II
Agenzia per la sicurezza delle attivitĂ subacquee
4
5
6
7
8
9
Capo III
Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee Sezione IAutorizzazioni e comunicazioni
10
11
12
Sezione II
Infrastrutture subacquee
13
Sezione III
Mezzi subacquei
14
15
16
Sezione IV
Linee guida
17
Capo IV
AttivitĂ subacquee e iperbariche Sezione IAmbito di applicazione
18
Sezione II
Operatori subacquei e iperbarici
19orig.
20
21
22orig.
23
24
Sezione III
Imprese subacquee e iperbariche
25
Capo V
Sanzioni
26orig.
27
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
28
29
30
31
32
33
34
35
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Testo in vigore dal: Â 11-2-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione delle attivitĂ
della dimensione subacquea
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attivitĂ destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranitĂ o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivitĂ militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attivitĂ svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attivitĂ di cui all'articolo 32, alle attivitĂ in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attivitĂ turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della Costituzione:
ÂŤArt. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitĂ , e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana..
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.