In breve
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 approva il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), riordinando in un unico corpus la disciplina vigente.
Cosa disciplina
Il decreto, adottato in attuazione della delega per la riforma fiscale, raccoglie e coordina in un testo unico organico le norme legislative sull'IVA: ambito di applicazione, soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle operazioni, base imponibile, aliquote, esenzioni e non imponibilita', rivalsa e detrazione, obblighi dei soggetti passivi, fatturazione, riscossione, rimborsi, gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia. L'articolo 1 approva l'allegato testo unico.
Chi riguarda
Tutti i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti), i loro consulenti fiscali, gli operatori del commercio nazionale, intraunionale e con l'estero, nonche' l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Punti chiave
- Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (identificativo 26G00022).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 - Supplemento ordinario n. 4; ultimo aggiornamento pubblicato il 22 maggio 2026.
- Entrata in vigore: 31 gennaio 2026.
- Adottato in base alla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (in particolare art. 21, comma 1), con proroghe e modifiche di cui alle leggi 8 agosto 2024, n. 122 e 8 agosto 2025, n. 120.
- Il testo unico allegato e' articolato in 18 Titoli e 171 articoli.
📄 Testo della legge
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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO LEGISLATIVO
19
gennaio
2026, n. 10
ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026
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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto. (26G00022)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2026
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
(GU n.24 del 30-01-2026 - Suppl. Ordinario n. 4)
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Articoli
1
Allegati
Allegato
TITOLO I
Oggetto e ambito di applicazione Capo IDisposizioni generali
art. 1
TITOLO II
Ambito territoriale di applicazione Capo IDefinizioni
art. 2
TITOLO III
Soggetti passivi Capo IEsercizio di imprese, arti e professioni
art. 3
art. 4
TITOLO IV
Operazioni imponibili Capo ICessione di beni
art. 5
art. 6
art. 7
Capo II
Acquisti intraunionali di beni
art. 8
art. 9
Capo III
Prestazioni di servizi
art. 10
Capo IV
Importazioni
art. 11
Capo V
Buono corrispettivo
art. 12
art. 13
art. 14
TITOLO V
Luogo delle operazioni imponibili Capo ICessioni di beni
art. 15
Capo II
Operazioni intraunionali
art. 16
Capo III
Prestazioni di servizi
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
TITOLO VI
Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta Capo ICessioni di beni e prestazioni di servizi
art. 24
art. 25
Capo II
Cessioni e acquisti intraunionali
art. 26
TITOLO VII
Base imponibile Capo IDisposizioni generali
art. 27orig.
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
Capo II
Acquisti intraunionali di beni
art. 32
Capo III
Importazioni
art. 33
TITOLO VIII
Aliquote Capo IAliquote dell'imposta
art. 34
art. 35
art. 36
TITOLO IX
Esenzioni e non imponibilità Capo IOperazioni esenti
art. 37
art. 38
Capo II
Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
Capo III
Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
art. 44
Capo IV
Operazioni non imponibili connesse all'esportazione
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50
art. 51
Capo V
Operazioni non imponibili assimilate
art. 52
Capo VI
Depositi IVA
art. 53
art. 54
TITOLO X
Rivalsa e detrazione Capo IRivalsa
art. 55
Capo II
Detrazione
art. 56
art. 57
art. 58
art. 59
art. 60
art. 61
TITOLO XI
Volume d'affari ed esercizio di più attività Capo IVolume d'affari
art. 62
art. 63
TITOLO XII
Obblighi dei soggetti passivi Capo IDebitori dell'imposta
art. 64
art. 65
Capo II
Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali
art. 66
Capo III
Debitore dell'imposta per le importazioni
art. 67
Capo IV
Inizio, variazione e cessazione attività
art. 68
art. 69
art. 70
art. 71
Capo V
Fatturazione e registrazione delle operazioni
art. 72orig.
art. 73
art. 74
art. 75
art. 76
art. 77
art. 78
art. 79
art. 80
art. 81
art. 82
art. 83
art. 84
art. 85
art. 86
art. 87
art. 88
art. 89
art. 90
art. 91
art. 92
art. 93
art. 94
art. 95
art. 96
Capo VI
Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
art. 97
art. 98
art. 99
art. 100
art. 101
Capo VII
Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento
art. 102
art. 103
art. 104
art. 105
art. 106
art. 107
art. 108
TITOLO XIII
Riscossione Capo ILiquidazione e versamenti
art. 109
art. 110
art. 111
art. 112
art. 113
TITOLO XIV
Rimborsi Capo IDisposizioni varie
art. 114
art. 115
art. 116
art. 117
art. 118
art. 119
art. 120
TITOLO XV
Gruppo IVA Capo IDisposizioni generali
art. 121
art. 122
art. 123
art. 124
art. 125
art. 126
art. 127
art. 128
art. 129
art. 130
art. 131
TITOLO XVI
Regimi speciali Capo ILiquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa
art. 132
Capo II
Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
art. 133
art. 134
art. 135
art. 136
art. 137
art. 138
Capo III
Disposizioni relative a determinati settori
art. 139
art. 140
Capo IV
Agenzie di viaggio e turismo
art. 141
Capo V
Attività spettacolistiche
art. 142
Capo VI
Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
art. 143
art. 144
art. 145
art. 146
art. 147
art. 148
Capo VII
Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)
art. 149
art. 150
art. 151
art. 152
art. 153
Capo VIII
Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi
art. 154
Capo IX
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
art. 155
Capo X
Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
art. 156
TITOLO XVII
Regimi di franchigia Capo IRegime nazionale di franchigia
art. 157
Capo II
Regime transfrontaliero di franchigia Sezione IDisposizioni generali
art. 158
Sezione II
Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
art. 159
art. 160
art. 161
art. 162
Sezione III
Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato
art. 163
art. 164
art. 165
art. 166
art. 167
TITOLO XVIII
Disposizioni di coordinamento finale Capo IDisposizioni varie
art. 168
art. 169
art. 170
art. 171
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024.
«Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".».
- La legge 8 agosto 2025, n. 120, recante: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
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