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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10 - Normattiva

In breve

Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 approva il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), riordinando in un unico corpus la disciplina vigente.

Cosa disciplina

Il decreto, adottato in attuazione della delega per la riforma fiscale, raccoglie e coordina in un testo unico organico le norme legislative sull'IVA: ambito di applicazione, soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle operazioni, base imponibile, aliquote, esenzioni e non imponibilita', rivalsa e detrazione, obblighi dei soggetti passivi, fatturazione, riscossione, rimborsi, gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia. L'articolo 1 approva l'allegato testo unico.

Chi riguarda

Tutti i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti), i loro consulenti fiscali, gli operatori del commercio nazionale, intraunionale e con l'estero, nonche' l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2026 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.24 del 30-01-2026 - Suppl. Ordinario n. 4) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato TITOLO I Oggetto e ambito di applicazione Capo IDisposizioni generali art. 1 TITOLO II Ambito territoriale di applicazione Capo IDefinizioni art. 2 TITOLO III Soggetti passivi Capo IEsercizio di imprese, arti e professioni art. 3 art. 4 TITOLO IV Operazioni imponibili Capo ICessione di beni art. 5 art. 6 art. 7 Capo II Acquisti intraunionali di beni art. 8 art. 9 Capo III Prestazioni di servizi art. 10 Capo IV Importazioni art. 11 Capo V Buono corrispettivo art. 12 art. 13 art. 14 TITOLO V Luogo delle operazioni imponibili Capo ICessioni di beni art. 15 Capo II Operazioni intraunionali art. 16 Capo III Prestazioni di servizi art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 TITOLO VI Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta Capo ICessioni di beni e prestazioni di servizi art. 24 art. 25 Capo II Cessioni e acquisti intraunionali art. 26 TITOLO VII Base imponibile Capo IDisposizioni generali art. 27orig. art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 Capo II Acquisti intraunionali di beni art. 32 Capo III Importazioni art. 33 TITOLO VIII Aliquote Capo IAliquote dell'imposta art. 34 art. 35 art. 36 TITOLO IX Esenzioni e non imponibilità Capo IOperazioni esenti art. 37 art. 38 Capo II Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 Capo III Operazioni non imponibili connesse alle importazioni art. 44 Capo IV Operazioni non imponibili connesse all'esportazione art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 Capo V Operazioni non imponibili assimilate art. 52 Capo VI Depositi IVA art. 53 art. 54 TITOLO X Rivalsa e detrazione Capo IRivalsa art. 55 Capo II Detrazione art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 TITOLO XI Volume d'affari ed esercizio di più attività Capo IVolume d'affari art. 62 art. 63 TITOLO XII Obblighi dei soggetti passivi Capo IDebitori dell'imposta art. 64 art. 65 Capo II Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali art. 66 Capo III Debitore dell'imposta per le importazioni art. 67 Capo IV Inizio, variazione e cessazione attività art. 68 art. 69 art. 70 art. 71 Capo V Fatturazione e registrazione delle operazioni art. 72orig. art. 73 art. 74 art. 75 art. 76 art. 77 art. 78 art. 79 art. 80 art. 81 art. 82 art. 83 art. 84 art. 85 art. 86 art. 87 art. 88 art. 89 art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 art. 94 art. 95 art. 96 Capo VI Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali art. 97 art. 98 art. 99 art. 100 art. 101 Capo VII Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento art. 102 art. 103 art. 104 art. 105 art. 106 art. 107 art. 108 TITOLO XIII Riscossione Capo ILiquidazione e versamenti art. 109 art. 110 art. 111 art. 112 art. 113 TITOLO XIV Rimborsi Capo IDisposizioni varie art. 114 art. 115 art. 116 art. 117 art. 118 art. 119 art. 120 TITOLO XV Gruppo IVA Capo IDisposizioni generali art. 121 art. 122 art. 123 art. 124 art. 125 art. 126 art. 127 art. 128 art. 129 art. 130 art. 131 TITOLO XVI Regimi speciali Capo ILiquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa art. 132 Capo II Regime speciale per i produttori agricoli e ittici art. 133 art. 134 art. 135 art. 136 art. 137 art. 138 Capo III Disposizioni relative a determinati settori art. 139 art. 140 Capo IV Agenzie di viaggio e turismo art. 141 Capo V Attività spettacolistiche art. 142 Capo VI Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione art. 143 art. 144 art. 145 art. 146 art. 147 art. 148 Capo VII Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) art. 149 art. 150 art. 151 art. 152 art. 153 Capo VIII Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi art. 154 Capo IX Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti art. 155 Capo X Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione art. 156 TITOLO XVII Regimi di franchigia Capo IRegime nazionale di franchigia art. 157 Capo II Regime transfrontaliero di franchigia Sezione IDisposizioni generali art. 158 Sezione II Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea art. 159 art. 160 art. 161 art. 162 Sezione III Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato art. 163 art. 164 art. 165 art. 166 art. 167 TITOLO XVIII Disposizioni di coordinamento finale Capo IDisposizioni varie art. 168 art. 169 art. 170 art. 171 Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  31-1-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. «Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".». - La legge 8 agosto 2025, n. 120, recante: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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