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LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13 - Normattiva

In breve

La legge 14 gennaio 2026, n. 13 autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Cosa disciplina

La legge recepisce nell'ordinamento italiano l'Atto di Ginevra, che ammoderna l'Accordo di Lisbona in materia di protezione e registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica e ne dispone la piena esecuzione, consentendo all'Italia di aderire al sistema internazionale amministrato dall'OMPI.

Chi riguarda

Produttori e consorzi titolari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (in particolare del settore agroalimentare), le amministrazioni competenti in materia di proprieta' intellettuale e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. (26G00031) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2026 (GU n.29 del 05-02-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Allegati Geneva Act Geneva Act Atto di Ginevra CAPO I Disposizioni introduttive e generali art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 CAPO II Domanda e registrazione internazionale art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 CAPO III Protezione art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 CAPO IV Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 CAPO V Disposizioni amministrative art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 CAPO VI Revisione e modifica art. 26 art. 27 CAPO VII Disposizioni finali art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  6-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.