In breve
Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, con ulteriori misure per la frana di Niscemi e di protezione civile.
Cosa disciplina
Il decreto prevede interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, misure specifiche per fronteggiare la frana di Niscemi, ulteriori misure di protezione civile e norme sul controllo nella concessione dei contributi pubblici per danni catastrofali, oltre a disposizioni finanziarie e finali. Si fonda sullo stato di emergenza dichiarato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.
Chi riguarda
Popolazioni, imprese ed enti locali dei territori colpiti (Calabria, Sardegna, Sicilia e in particolare Niscemi), il Dipartimento della protezione civile e le amministrazioni statali e regionali competenti.
Punti chiave
- Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (identificativo 26G00045).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026; entrato in vigore il 27 febbraio 2026.
- Convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 (in G.U. del 28 aprile 2026, n. 97); ultimo aggiornamento pubblicato il 28 aprile 2026.
- Eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026; stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (durata 12 mesi).
- Riferimenti: decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); ordinanza del Capo del Dipartimento n. 1180 del 30 gennaio 2026.
- Struttura in quattro Capi, articoli da 1 a 25.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
27
febbraio
2026, n. 25
ultimo aggiornamento all'atto: 28/04/2026
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Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio
2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della
regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè
ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di
protezione civile. (26G00045)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2026, n. 59 (in G.U. 28/04/2026, n. 97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2026)
(GU n.48 del 27-02-2026)
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Capo I
Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma ((della)) Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026
1
2orig.
3
4
5orig.
6orig.
7
8orig.
9orig.
9 bis
10orig.
11orig.
12orig.
13orig.
14
Capo II
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi
15orig.
16orig.
16 bis
Capo III
Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali
17orig.
18orig.
18 bis
19orig.
20orig.
20 bis
21orig.
22orig.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
23orig.
23 bis
24orig.
25
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Testo in vigore dal: 27-2-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana»;
Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, in relazione al rischio «precipitazioni intense», in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per lo svolgimento
delle attività di protezione civile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.
A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
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