In breve
La legge 13 febbraio 2026, n. 24 detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, quali itinerari percorribili con forme di mobilita' dolce e sostenibile.
Cosa disciplina
La legge promuove e valorizza i cammini, comprensivi anche di vie d'acqua fluviali e marine, lagune e laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale percorribili a piedi o con altre forme di mobilita' sostenibile senza mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere. Le finalita' includono la fruizione del patrimonio naturale e culturale, lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile, l'accessibilita' per le persone con disabilita', la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la valorizzazione dei territori attraversati. E' consentita in deroga la circolazione motorizzata per garantire l'accessibilita' delle persone con disabilita' o ridotta mobilita'.
Chi riguarda
Camminatori e turisti, comunita' locali e operatori del turismo lento ed enogastronomico, enti territoriali e amministrazioni competenti in materia di turismo, cultura e ambiente; particolare attenzione alle persone con disabilita' o ridotta mobilita'.
Punti chiave
- Legge 13 febbraio 2026, n. 24 (identificativo 26G00040).
- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2026.
- Entrata in vigore: 26 febbraio 2026.
- Oggetto: cammini quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale (art. 1).
- Struttura: 9 articoli.
📄 Testo della legge
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LEGGE 13 febbraio 2026, n. 24 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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LEGGE
13
febbraio
2026, n. 24
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini
d'Italia. (26G00040)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2026
(GU n.46 del 25-02-2026)
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Testo in vigore dal: 26-2-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini sono finalizzate ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.