In breve
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 detta disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.
Cosa disciplina
Il decreto interviene su quattro ambiti: potenziamento della sicurezza pubblica (contrasto ai reati in materia di armi, violenza giovanile e reati di allarme sociale, sicurezza urbana e pubbliche manifestazioni); attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e permessi in ambito penitenziario; funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, con misure a favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata; immigrazione e protezione internazionale.
Chi riguarda
Cittadini e comunita' sul piano della sicurezza urbana, forze di polizia e magistratura, personale e vittime tutelate, stranieri richiedenti protezione internazionale e le amministrazioni del Ministero dell'interno.
Punti chiave
- Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (identificativo 26G00042).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026; entrato in vigore il 25 febbraio 2026.
- Convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 (in G.U. del 24 aprile 2026, n. 95); ultimo aggiornamento pubblicato il 24 aprile 2026.
- Adottato ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione.
- Struttura in quattro Capi, articoli da 1 a 33, con allegato.
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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
24
febbraio
2026, n. 23
ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2026
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Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività
di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di
giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del
Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione
internazionale. (26G00042)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (in G.U. 24/04/2026, n. 95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026)
(GU n.45 del 24-02-2026)
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Articoli
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica
1orig.
2orig.
3orig.
4orig.
5orig.
6orig.
7orig.
8orig.
8 bis
9orig.
10orig.
11orig.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia
12orig.
13orig.
14orig.
15orig.
16orig.
17orig.
18orig.
19orig.
19 bis
20orig.
21orig.
21 bis
22orig.
23
24orig.
25orig.
Capo III
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
26orig.
27orig.
27 bis
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale
28orig.
29orig.
30orig.
30 bis
30 ter
31
32orig.
33
Allegati
Allegato 1
Allegato 1orig.
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Testo in vigore dal: 25-4-2026
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aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
Ritenuta la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa ((...))
strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto ((nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano))
, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, ((muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama))
, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.» ((...))
;
2) ((al comma 2, alinea, le parole: "porto d'arma" sono sostituite dalle seguenti: "porto di armi o di strumenti atti ad offendere"))
;
((2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto"))
;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1 ((;))
».
((3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio";))
c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto ((gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1))
.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al ((comma 1))
ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, ((tranne che nei casi))
in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini ((di cui al comma 2))
, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti ((di cui al comma 1))
adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al ((medesimo))
comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'((Autorità))
adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei ((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione ((di cui al comma 6))
, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, è disposta la chiusura dell'esercizio per ((un periodo compreso tra))
quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei ((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto.
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