In breve
Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, con misure di prevenzione e contrasto delle manovre speculative sui carburanti.
Cosa disciplina
Il decreto obbliga le societa' petrolifere e i soggetti che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati, a pubblicarli sui propri siti internet e a trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Prevede il divieto di variare in aumento i prezzi comunicati nell'arco della giornata e sanzioni in caso di violazione. E' stato adottato per contenere gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti.
Chi riguarda
Societa' petrolifere e distributori all'ingrosso, esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, consumatori/automobilisti, il Garante per la sorveglianza dei prezzi e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Punti chiave
- Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (identificativo 26G00052).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026; entrato in vigore il 19 marzo 2026.
- Convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 (in G.U. del 16 maggio 2026, n. 112); ultimo aggiornamento pubblicato il 27 giugno 2026.
- Sanzione per violazione degli obblighi di comunicazione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
- Divieto di aumento infragiornaliero dei prezzi comunicati (richiamo al d.l. 14 gennaio 2023, n. 5, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 23).
- Struttura: 6 articoli, con allegato.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
18
marzo
2026, n. 33
ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026
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Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle
crisi dei mercati internazionali. (26G00052)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 2026, n. 79 (in G.U. 16/5/2026, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)
(GU n.64 del 18-03-2026)
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Testo in vigore dal: 28-6-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti
1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet, e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediata rilevazione, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento, comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere ((tra))
i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, ((ino al costo giornaliero di acquisto))
dei prodotti ((sostenuto dal))
titolare dell'autorizzazione petrolifera ((operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504))
.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate di un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis del codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
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