In breve
Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 recava disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese; il provvedimento e' stato successivamente abrogato.
Cosa disciplina
Il decreto conteneva misure urgenti in materia di prezzi dei prodotti petroliferi, connesse alle crisi dei mercati internazionali, e misure a favore delle imprese. Il testo attualmente vigente reca l'annotazione di abrogazione: la legge 22 maggio 2026, n. 88 ha disposto (art. 1, comma 2) l'abrogazione del decreto-legge, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.
Chi riguarda
Societa' e operatori del settore petrolifero, le imprese destinatarie delle misure di sostegno, i consumatori e le amministrazioni competenti in materia di prezzi ed energia.
Punti chiave
- Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (identificativo 26G00061).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026; entrato in vigore il 4 aprile 2026.
- Abrogato dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (art. 1, comma 2).
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto.
- Ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 22 maggio 2026. Struttura originaria: 2 articoli.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 3 aprile 2026, n. 42 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
3
aprile
2026, n. 42
ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026
-->
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle
crisi dei mercati internazionali, nonchè in favore delle imprese.
(26G00061)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2026
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
(GU n.78 del 03-04-2026)
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Testo in vigore dal: 23-5-2026
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aggiornamenti all'articolo
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, è abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026".
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.