In breve
La legge 17 marzo 2026, n. 40 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e detta disposizioni sulla valorizzazione sussidiaria dei beni culturali, istituendo il circuito "Italia in scena".
Cosa disciplina
La legge, in attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarieta' orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attivita' di interesse generale. Modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e istituisce il circuito "Italia in scena", nel quadro dei principi della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la societa'.
Chi riguarda
Cittadini singoli o associati e imprese culturali e creative, gli enti territoriali, gli operatori del settore dei beni culturali e le amministrazioni competenti (Ministero della cultura ed enti locali).
Punti chiave
- Legge 17 marzo 2026, n. 40 (identificativo 26G00055).
- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026; entrata in vigore il 14 aprile 2026.
- Modifica il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Istituisce il circuito "Italia in scena".
- Fondamento: articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione; Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1 ottobre 2020, n. 133.
- Struttura: 6 articoli.
📄 Testo della legge
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LEGGE 17 marzo 2026, n. 40 - Normattiva
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LEGGE
17
marzo
2026, n. 40
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni
concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e
l'istituzione del circuito «Italia in scena». (26G00055)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/2026
(GU n.74 del 30-03-2026)
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Testo in vigore dal: 14-4-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalità
1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 118 della Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».
- La Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.