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DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 - Normattiva

In breve

Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 detta disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Cosa disciplina

Il decreto reca, nel Capo I, misure urgenti in materia fiscale - tra cui la modifica del trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (con intervento sull'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) - e, nel Capo II, ulteriori misure urgenti per garantire l'operativita' delle pubbliche amministrazioni e il regolare svolgimento delle attivita' economiche. E' stato adottato ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione.

Chi riguarda

Contribuenti e soggetti passivi IVA, imprese e operatori economici, pubbliche amministrazioni e l'Amministrazione finanziaria.

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026 --> Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2026 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026) (GU n.72 del 27-03-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Misure urgenti in materia fiscale 1orig. 2 2 bis 2 ter 3orig. 4 5orig. 6orig. 7orig. 7 bis 8agg.2 agg.1 orig. 8 bisorig. 8 bis.1 8 terorig. 8 quaterorig. 9orig. 10orig. 10 bis 10 ter 10 quater 10 quinquiesorig. 11orig. 12orig. 12 bis Capo II Ulteriori misure urgenti 13orig. 14orig. 14 bis 14 ter 15orig. 15 bis 15 ter 16orig. 17 17 bis 18agg.1 orig. 18 bis 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  23-5-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento). )) 1. ((All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".)) 2. ((La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.)) 3. ((I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.)) 4. ((All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni")) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.