In breve
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 detta disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Cosa disciplina
Il decreto reca, nel Capo I, misure urgenti in materia fiscale - tra cui la modifica del trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (con intervento sull'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) - e, nel Capo II, ulteriori misure urgenti per garantire l'operativita' delle pubbliche amministrazioni e il regolare svolgimento delle attivita' economiche. E' stato adottato ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione.
Chi riguarda
Contribuenti e soggetti passivi IVA, imprese e operatori economici, pubbliche amministrazioni e l'Amministrazione finanziaria.
Punti chiave
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (identificativo 26G00057).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026; entrato in vigore il 28 marzo 2026.
- Convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. del 22 maggio 2026, n. 117); ultimo aggiornamento pubblicato il 27 giugno 2026.
- Modifica l'articolo 13, comma 2, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (base imponibile IVA delle operazioni permutative).
- Applicazione alle operazioni in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2026 (con salvezze ai sensi dell'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Struttura in due Capi, articoli da 1 a 19 (con numerosi articoli aggiuntivi introdotti in conversione).
đ Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
27
marzo
2026, n. 38
ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026
-->
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)
(GU n.72 del 27-03-2026)
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Articoli
Capo I
Misure urgenti in materia fiscale
1orig.
2
2 bis
2 ter
3orig.
4
5orig.
6orig.
7orig.
7 bis
8agg.2
agg.1
orig.
8 bisorig.
8 bis.1
8 terorig.
8 quaterorig.
9orig.
10orig.
10 bis
10 ter
10 quater
10 quinquiesorig.
11orig.
12orig.
12 bis
Capo II
Ulteriori misure urgenti
13orig.
14orig.
14 bis
14 ter
15orig.
15 bis
15 ter
16orig.
17
17 bis
18agg.1
orig.
18 bis
19
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Testo in vigore dal: Â 23-5-2026
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aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessitĂ e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale;
Ritenuta, altresĂŹ, la straordinaria necessitĂ e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operativitĂ delle pubbliche amministrazioni, nonchĂŠ il regolare svolgimento delle attivitĂ economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(( (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento). ))
1.
((All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".))
2.
((La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.))
3.
((I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.))
4.
((All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"))
.
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