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LEGGE 7 maggio 2026, n. 70 - Normattiva

In breve

Legge organica per la valorizzazione della risorsa mare, con misure sul coordinamento delle politiche marittime, la zona contigua, il diporto e l'attivita subacquea.

Cosa disciplina

Articolata in sette Capi, la legge riordina e potenzia le politiche del mare. L'articolo 1 modifica l'art. 12 del d.l. 173/2022 (conv. L. 204/2022) sul Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), trasformando la cadenza del Piano del mare da triennale a quadriennale e introducendo meccanismi di concerto e monitoraggio. Ulteriori Capi disciplinano zona contigua e linee di base, attivita subacquea a scopo ricreativo, navigazione da diporto, cantieristica e misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, pesca e ambiente.

Chi riguarda

Amministrazioni statali competenti sul mare, CIPOM, operatori del diporto e della cantieristica, sub e operatori subacquei, settore pesca, enti di ricerca.

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 7 maggio 2026, n. 70 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 maggio 2026, n. 70 Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/2026 (GU n.106 del 09-05-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Coordinamento delle politiche del mare 1 2 Capo II Zona contigua e linee di base 3 4 5 6 7 Capo III Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scoporicreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale 8 9 10 11 12 13 14 15 Capo IV Navigazione da diporto 16 17 18 19 20 Capo V Navigazione marittima e cantieristica 21 22 23 24 Capo VI Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Capo VII Disposizioni finali 35 36 37 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  10-5-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Comitato interministeriale per le politiche del mare 1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto. 3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»; d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'università e della ricerca»; e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; f) al comma 9, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata o alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato dalla presente legge: «Art.12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.". 2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. 3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza quadriennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico; d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. 3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto. 3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare. 4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'università e della ricerca e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. 5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento. 7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori. 8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza quadriennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. 9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna con cadenza biennale in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. 11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.