In breve
Legge che istituisce la Giornata della ristorazione, fissata al terzo sabato di maggio di ogni anno.
Cosa disciplina
La Repubblica riconosce il terzo sabato di maggio quale Giornata della ristorazione, per valorizzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme, ispirandosi a principi di inclusione e sostenibilita, qualificazione dell'offerta, sicurezza e legalita, equita del sistema alimentare e promozione dell'immagine della ristorazione. La Giornata e un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi in Italia e all'estero. Non determina gli effetti civili delle festivita di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Chi riguarda
Il settore della ristorazione italiana, i pubblici esercizi in Italia e all'estero, i consumatori, gli operatori del made in Italy agroalimentare.
Punti chiave
- Legge 6 maggio 2026, n. 77.
- Istituisce la Giornata della ristorazione (art. 1).
- Ricorrenza: terzo sabato del mese di maggio di ogni anno.
- Principi: inclusione, sostenibilita, qualita, sicurezza, legalita, valorizzazione del made in Italy.
- Non determina gli effetti civili della legge 27 maggio 1949, n. 260.
- Struttura: 4 articoli.
- Entrata in vigore: 30 maggio 2026; GU n. 111 del 15 maggio 2026. Codice: 26G00097.
📄 Testo della legge
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LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 - Normattiva
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LEGGE
6
maggio
2026, n. 77
Istituzione della Giornata della ristorazione. (26G00097)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2026
(GU n.111 del 15-05-2026)
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Testo in vigore dal: 30-5-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;
c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore;
d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.