In breve
Legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione, fissata al 3 maggio.
Cosa disciplina
La Repubblica riconosce il 3 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi. La legge promuove iniziative di Stato, regioni ed enti locali, la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi sui siti della Presidenza del Consiglio e dell'Ordine dei giornalisti, iniziative didattiche nelle scuole e universita (anche sull'art. 21 della Costituzione) e campagne contro il linguaggio d'odio verso le donne giornaliste. Non determina gli effetti civili della legge 27 maggio 1949, n. 260 e non comporta nuovi oneri.
Chi riguarda
Giornalisti e professionisti dell'informazione, Ordine dei giornalisti, associazioni sindacali, Ministero della cultura, scuole e universita, servizio pubblico radiotelevisivo.
Punti chiave
- Legge 30 aprile 2026, n. 76.
- Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi: 3 maggio di ciascun anno.
- Pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi (Presidenza del Consiglio e Ordine dei giornalisti).
- Iniziative didattiche e riferimento all'articolo 21 della Costituzione.
- Non determina gli effetti civili della legge 27 maggio 1949, n. 260; nessun nuovo onere.
- Entrata in vigore: 29 maggio 2026; GU n. 110 del 14 maggio 2026. Codice: 26G00094.
📄 Testo della legge
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LEGGE 30 aprile 2026, n. 76 - Normattiva
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LEGGE
30
aprile
2026, n. 76
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti
uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. (26G00094)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2026
(GU n.110 del 14-05-2026)
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Testo in vigore dal: 29-5-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della foro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione.
6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa;
7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE
Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della Costituzione:
«Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione). La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.