📄 Testo della legge
-->
-->
LEGGE 21 aprile 2026, n. 75 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ITA
ITA
ENG
Normattiva - Il portale della legge vigente
×
In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata
Date label
stai visualizzando l'atto
-->
-->
vigente al
Cerca
originario
multivigente
LEGGE
21
aprile
2026, n. 75
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
(26G00089)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2026
(GU n.110 del 14-05-2026)
visualizza atto intero
nascondi
Articoli
Titolo I
SANZIONI PENALI
1
2
3
4
5
6
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
7
8
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, al decretolegislativo 11 maggio 2018, n. 52, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
9
10
11
12
Capo III
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e disposizioni in materia di controlli nel settore lattiero-caseario
13
14
Capo IV
Procedure e organi
15
16
17
18
19
Capo V
Riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima
20
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
21
Parole cercate:
Presente nei seguenti articoli
chiudi
Articoli
Approfondimenti e Funzioni
articolo successivo
Testo in vigore dal: 29-5-2026
flagTipoArticolo: 0
descrizione: 1
descrizioneConParte:
descrizioneCommiParte:
progressivo: 0
version: 1
tipoArticolo: DEFAULT
-->
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari
1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all'articolo 517-quater è premessa la seguente partizione: «Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma:
1) all'articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma è abrogato;
1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;
2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). - Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti».
2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- L'articolo 516 del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine».
- L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Circostanze aggravante».
- Si riporta il testo degli articoli 517-quater, 517-quinquies, 518 del codice penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.».
«Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.».
«Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
articolo successivo
nascondi
Approfondimenti
aggiornamenti all'atto
atti aggiornati
atti correlati
note atto
lavori preparatori
relazioni
aggiornamenti al titolo
aggiornamenti alla struttura
atti parlamentari
atti attuativi
Funzioni
atto completo
-->
esporta
esporta in Akoma ntoso
collegamento permanente
guida in linea
-->
indice dell'atto
visualizzazione classica
-->
lavori preparatori
chiudi
aggiornamenti all'atto
chiudi
atti aggiornati
chiudi
atti correlati
chiudi
indice dell'atto
chiudi
aggiornamenti alla struttura
chiudi
aggiornamenti al titolo
chiudi
relazioni
chiudi
note atto
chiudi
collegamento permanente
chiudi
guida in linea
chiudi
Aggiornamenti all'articolo
chiudi
atti parlamentari
chiudi
atti attuativi
chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.