In breve
Legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, fissato al 20 ottobre.
Cosa disciplina
La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale "Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre", nel giorno della strage di Gorla, per conservare e diffondere la memoria dei bambini vittime delle guerre e rafforzare l'impegno per la pace. Prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano organizzare manifestazioni, cerimonie e momenti di riflessione. Non determina gli effetti civili della legge 27 maggio 1949, n. 260 e non comporta nuovi oneri.
Chi riguarda
Le scuole di ogni ordine e grado, gli studenti, la comunita civile, le amministrazioni competenti.
Punti chiave
- Legge 6 maggio 2026, n. 85.
- Istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla: 20 ottobre.
- Finalita: memoria delle vittime bambine delle guerre e cultura della pace.
- Iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Non determina gli effetti civili della legge 27 maggio 1949, n. 260.
- Clausola di invarianza finanziaria (nessun nuovo onere).
- Entrata in vigore: 5 giugno 2026; GU n. 116 del 21 maggio 2026. Codice: 26G00103.
📄 Testo della legge
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LEGGE 6 maggio 2026, n. 85 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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LEGGE
6
maggio
2026, n. 85
Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage
di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. (26G00103)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2026
(GU n.116 del 21-05-2026)
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Testo in vigore dal: 5-6-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace.
2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.
3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.