{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Tribunale militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare è formato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare giudica con l'intervento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il Capo di stato maggiore della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>il Direttore generale per il personale militare.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Circoscrizioni territoriali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>da due fra gli esperti di cui al comma 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Corte militare di appello</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte militare d'appello è formata:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sezioni della Corte sono formate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il Capo di stato maggiore della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>il Direttore generale per il personale militare.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Uffici del pubblico ministero</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; (( a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2; ))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Ruolo organico dei magistrati militari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Composizione del Consiglio della magistratura militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((quattro)) componenti eletti dai magistrati militari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. (( 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno ((quattro componenti, di cui due elettivi)) . A parità di voti prevale il voto del presidente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio dura in carica quattro anni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio della magistratura militare delibera:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio, inoltre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 62:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, è il seguente: «Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a)-e) (omissis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e ((rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa. (( 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Attribuzioni del presidente e del vice presidente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presidente del Consiglio della magistratura militare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni in materia di procedimento disciplinare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Stato giuridico del componente non togato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 68:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958, n. 75.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Elezioni del Consiglio della magistratura militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, più anziani in ruolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Ufficio di segreteria del Consiglio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Concorsi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 73:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo del comma 1, lettere h), i) e l), dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n. 99, è il seguente: «1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi: a)-g) (omissis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Concorso per esami</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esame consiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>diritto penale militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>diritto penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>diritto civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>procedura penale e procedura penale militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>diritto romano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>diritto amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>diritto costituzionale.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli insigniti di medaglia al valore militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i più anziani di età.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Tirocinio e nomina</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli orari di permanenza nei locali comuni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le affissioni consentite e le relative modalità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i giochi consentiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Stabilimenti militari di pena</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>carceri giudiziarie militari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>reclusori militari.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Visite dei parlamentari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota agli articoli 80 e 82:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, è il seguente: «Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Separazione dei detenuti secondo il grado</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Reclusori militari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota agli articoli 80 e 82:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, è il seguente: «Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Degradazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorità amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Lavoro dei militari detenuti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Cassa militare delle ammende</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Definizione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Principi in materia di organizzazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, ((e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali)) di intervento rapido, ((preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare)) ; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Compiti delle Forze armate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Funzioni di polizia militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Funzioni di polizia giudiziaria militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Compiti ulteriori delle Forze armate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. (51) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ripristino della viabilità principale e secondaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>trasporti con mezzi militari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>emissioni di dati meteorologici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della ((legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)) . --------------- AGGIORNAMENTO (51) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che \"Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare: [...]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale \"Concorsi ed esami\" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 93:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo degli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91, è il seguente: «Art. 18. - 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.». «Art. 19. - 1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Direzioni di amministrazione delle Forze armate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze ((...)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Bande musicali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del Comando ((militare della Capitale)) , quella dell'Esercito italiano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lo Stato maggiore della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Bandiera della Repubblica italiana</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 96:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37, è il seguente: «Art. 1. - 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Concessione di ricompense alle Forze armate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organizzazione generale dell'Esercito italiano).))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano).))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano).))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i seguenti istituti di formazione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Comando per la formazione e Scuola di applicazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Accademia militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Scuola sottufficiali dell'Esercito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Scuola militare \"Nunziatella\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Scuola militare \"Teuliè\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la Scuola lingue estere dell'Esercito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che \"a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(Organizzazione logistica dell'Esercito italiano)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i comandi trasporti e materiali, commissariato ((...)) e tecnico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i poli di mantenimento e di rifornimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il Centro polifunzionale di sperimentazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il Centro tecnico logistico interforze NBC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del ((Centro di responsabilità amministrativa)) dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano).))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Armi e Corpi dell'Esercito italiano).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Arma di fanteria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Arma di cavalleria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Arma di artiglieria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Arma del genio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Arma delle trasmissioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Arma dei trasporti e materiali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Corpo degli ingegneri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Corpo di commissariato.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare. (( c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Istituzione e funzioni della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Competenze particolari della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>((il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)) ; d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto; d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente; (132) d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata; (132) d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea. (132) ------------ AGGIORNAMENTO (132) La L. 26 gennaio 2026, n. 9, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che \"Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che \"Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Organizzazione operativa della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra ((nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Organizzazione logistica della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione ((di cui all'articolo 169 del regolamento)) , con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresì:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comandi di zona dei fari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>reggenze dei segnalamenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Vigilanza in mare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Marina militare espleta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3 , del codice di procedura penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 115:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo degli articoli 2, primo comma, lettera c), 6 e 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, è il seguente: «Art. 2. - Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: a)-b) (omissis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b).». «Art. 6. - Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.». «Art. 23. - La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, è il seguente: «Art. 12 (Controlli ed accertamento delle violazioni). - 1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'attività di controllo di cui al comma 1 è effettuata sotto la direzione del comandante del porto.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Organizzazione formativa della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'Accademia navale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la Scuola navale militare \"Francesco Morosini\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'Istituto di Studi Militari Marittimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il Centro di selezione della Marina militare. )) ((2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che \"a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) è soppressa\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Servizio idrografico della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(Corpi della Marina militare)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Corpo di stato maggiore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Corpo del genio della Marina;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Corpo di commissariato militare marittimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Corpo delle capitanerie di porto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Corpo degli equipaggi militari marittimi.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>genio navale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>armi navali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infrastrutture.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per il Corpo del genio della Marina:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>----------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Corpo di stato maggiore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>comandare le forze navali comunque costituite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali ((del Corpo del genio della marina, specialità armi navali)) , e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. ----------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(Corpo del genio ((della Marina))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">). ((37)) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientra nelle competenze del Corpo del genio ((della Marina, specialità genio navale)) : ((37))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ((...)) , nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi ((...)) ; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare((...)) ; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ((...)) che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; ((37))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. ((1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) ((37)) ((1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) ((37)) ----------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Corpo di commissariato militare marittimo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il vettovagliamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i combustibili e i lubrificanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>il coordinamento e il controllo dell'attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'attività di consulenza giuridica nei settori:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>disciplinare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la gestione del contenzioso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonché quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Organizzazione territoriale periferica della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. )) 2. ((I Comandi marittimi)) della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa. (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Aviazione antisommergibile della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Aviazione &lt;&lt;antisommergibile&gt;&gt; di cui all'articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I reparti dell'Aviazione &lt;&lt;antisommergibile&gt;&gt; sono costituiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>da personale dell'Aeronautica militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli &lt;&lt;antisommergibile&gt;&gt; in dotazione ai reparti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di &lt;&lt;specialista aeronautico&gt;&gt; rilasciato dall'Aeronautica militare.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione &lt;&lt;antisommergibile&gt;&gt; sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei &lt;&lt;antisommergibile&gt;&gt;, sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Reparti elicotteri della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Attività di pilotaggio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Studi e approvvigionamento della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare &lt;&lt;Giancarlo Vallauri&gt;&gt;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare &lt;&lt;Giancarlo Vallauri&gt;&gt; è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del ((Corpo del genio della Marina, specialità armi navali)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici. ((37)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono compiti dell'Istituto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini. --------------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Direzione di amministrazione della Marina militare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ente circoli della Marina militare) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e)) versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assicurare la difesa dello Stato mediante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l'esercizio della funzione di presidio militare su delega ((dei Comandi marittimi)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi ((marittimi competenti per territorio)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>polizia nei porti e in corso di navigazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>polizia marittima;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>personale marittimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>regime amministrativo della nave;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>diporto nautico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>servizi tecnico - nautici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ((, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 135:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, è il seguente: «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, è il seguente: «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 , e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si vedano le note all'art. 115.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2001, n. 61.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo degli articoli 135, comma 2, 195, comma 5 e 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, è il seguente: «Art. 135 (Competenza e giurisdizione). - 1. (Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.» «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1.-4. (Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.». «Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1.-8. (Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato o alla navigazione interna, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292, è il seguente: «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lo svolgimento di attività pubblicitarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la navigazione a motore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.</div></div>", "next": 239902}