{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 35, comma 3) che \"Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Udienza mediante collegamenti audiovisivi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(171)</span>((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171) \"Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che \"Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 35, comma 2) che \"Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 35, comma 3) che \"Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. ((L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.)) ((178)) Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. ((Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.)) Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. ((178)) Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. ((Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.)) ((178))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(171)</span>(173) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che \"Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 35, comma 2) che \"Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 35, comma 3) che \"Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/128\">Art. 128 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Udienza pubblica).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. ((Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.)) ((178)) Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni. -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/129\">Art. 129 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/130\">Art. 130 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Redazione del processo verbale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/131\">Art. 131 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Forma dei provvedimenti in generale).</p>\n<p class=\"lf-p\">La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. ((Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio)) .((53)) ------------------- AGGIORNAMENTO (53) Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (che ha introdotto un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone che \"è compilato sommario processo verbale\" anziché \"può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale\"\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/132\">Art. 132 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Contenuto della sentenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'indicazione delle parti e dei loro difensori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; ((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.</div>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. ((125)) --------------- AGGIORNAMENTO (125) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che \"Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/133\">Art. 133 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">. ((La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.)) . ((178)) -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/134\">Art. 134 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è ((redatta su documento separato)) , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. ((178)) Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/135\">Art. 135 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Forma e contenuto del decreto).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) . ((178)) Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente. -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/136\">Art. 136 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Comunicazioni).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cancelliere ((...)) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma ((...)) di comunicazione. ((178)) . ((La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.)) ((178)) . ((Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis.)) ((178)) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/137\">Art. 137 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazioni).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. (171) ((173)) Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. (125) L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. (171) ((173)) L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (125) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 18, lettera b)) che \"al terzo comma, la parola: \"terzo\" è sostituita dalla seguente: \"quarto\".\" ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/138\">Art. 138 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione in mani proprie).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/139\">Art. 139 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.</p>\n<p class=\"lf-p\">In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (171) ((173)) Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto ò possibile le disposizioni precedenti. ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/140\">Art. 140 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.((128)) --------------- AGGIORNAMENTO (128) La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/141\">Art. 141 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione presso il domiciliatario).</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/142\">Art. 142 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno). ((Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.)) Le disposizioni di cui ((al primo comma)) si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. (70) ---------------- AGGIORNAMENTO (70) La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato \"l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/143\">Art. 143 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.(70) -------------- AGGIORNAMENTO (31) La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari\" ---------------- AGGIORNAMENTO (70) La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato \"l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/144\">Art. 144 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/145\">Art. 145 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione alle persone giuridiche).</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma ((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)) . ((Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143)) . ((116)) ---------------- AGGIORNAMENTO (116) La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che \"Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/146\">Art. 146 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione a militari in attività di servizio).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/147\">Art. 147 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Tempo delle notificazioni).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.(116)(143)(158) Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. (171) ((173)) Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (116) La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che \" Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". --------------- AGGIORNAMENTO (143) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-septies) che \"La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo\". -------------- AGGIORNAMENTO (158) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 9 aprile 2019, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 17/04/2019, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, (che ha modificato il presente articolo) \"nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/148\">Art. 148 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Relazione di notificazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/149\">Art. 149 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione a mezzo del servizio postale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quest'ultimo è allegato all'originale. ((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>((116)) ----------------- AGGIORNAMENTO (105) La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato \" l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.\". ----------------- AGGIORNAMENTO (116) La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che \"Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario). (171) (173) L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (171) (173) Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette ((il duplicato informatico o)) copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. ((178)) . ((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.)) ((178)) L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. ((Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.)) ((178))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(153)</span>-------------- AGGIORNAMENTO (153) Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l'art. 60, comma 9) che \"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/150\">Art. 150 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazione per pubblici proclami).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.(88)((90)) L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore. ---------------- AGGIORNAMENTO (88) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\". ---------------- AGGIORNAMENTO (90) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/151\">Art. 151 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Forme di notificazione ordinate dal giudice).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità((, di riservatezza o di tutela della dignità)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/152\">Art. 152 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Termini legali e termini giudiziari).</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/153\">Art. 153 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Improrogabilità dei termini perentori).</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. ((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/154\">Art. 154 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Prorogabilità del termine ordinatorio).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/155\">Art. 155 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Computo dei termini).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p>\n<p class=\"lf-p\">I giorni festivi si computano nel termine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.(116)((125)) Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. (116)((125)) ----------------- AGGIORNAMENTO (116) La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che \"Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore\". ----------------- AGGIORNAMENTO (125) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che \"Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/156\">Art. 156 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Rilevanza della nullità).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/157\">Art. 157 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Rilevabilità e sanatoria della nullità).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/158\">Art. 158 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nullità derivante dalla costituzione del giudice).</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/159\">Art. 159 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Estensione della nullità).</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/160\">Art. 160 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nullità della notificazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/161\">Art. 161 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nullità della sentenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/162\">Art. 162 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Pronuncia sulla nullità).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60, numero 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/163\">Art. 163 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Contenuto della citazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto di citazione deve contenere:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora ((nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi)) del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; ((178)) 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; (171) (173) 4° l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; (171) (173) 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (171) (173) L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. -------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" -------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Termini per comparire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.(67)(72)(116)(171)(173) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, ((almeno novanta giorni liberi)) prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter ((decorrono rispetto all'udienza)) così fissata. (171)(173) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" --------------- AGGIORNAMENTO (116) La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che \"Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/164\">Art. 164 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nullità della citazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell' secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'articolo 167. (113a) (115)(116) (171) ((173))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>(72) ------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\". ------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\". ------------- AGGIORNAMENTO (113a) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.\". ------------- AGGIORNAMENTO (115) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". ------------- AGGIORNAMENTO (116) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/165\">Art. 165 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Costituzione dell'attore).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ((iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale)) della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo ((di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale)) presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. (171) (173) ((178)) Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. ------------ AGGIORNAMENTO (131) La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/166\">Art. 166 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Costituzione del convenuto).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">(Comparsa di risposta)</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/167\">Art. 167 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. (171) ((173)) A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116) Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>(72) ------------ AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995. --------------- AGGIORNAMENTO (113a) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006\". ------------- AGGIORNAMENTO (115) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore\". ------------- AGGIORNAMENTO (116) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/168\">Art. 168 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio).</p>\n<p class=\"lf-p\">All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, ((...)) , il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. ((178)) . ((Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.)) ((178)) -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Designazione del giudice istruttore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. (171) (173) La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. (67) (72) (171) (173) Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (67) (72) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995. ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/169\">Art. 169 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ritiro dei fascicoli di parte).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare ((...)) dalla cancelleria ((il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato)) ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. ((178)) Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo ((cartaceo)) all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. ((178)) -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/170\">Art. 170 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno ((all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,)) nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. ((178)) . ((Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.)) ((178)) . ((Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.)) ((178)) -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/171\">Art. 171 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ritardata costituzione delle parti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (67) (72) (171) (173) La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace ((dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis)) , salva la disposizione dell'art. 291. (171) (173) ((178)) ----------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" ----------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Verifiche preliminari). )) . ((Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.)) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Memorie integrative).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ((o delle eccezioni)) nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; ((178))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(171)</span>(173) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizio ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/174\">Art. 174 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Immutabilità del giudice istruttore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/175\">Art. 175 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Direzione del procedimento).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/176\">Art. 176 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Forma dei provvedimenti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) . (134) -------------------- AGGIORNAMENTO (134) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/177\">Art. 177 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Effetto e revoca delle ordinanze).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) ((72)) 4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) -------------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" -------------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/178\">Art. 178 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Controllo del collegio sulle ordinanze).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. (67) (72).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme ((con il decreto del giudice istruttore)) che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi. (67) (72) ((178)) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72) --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/179\">Art. 179 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Forma di trattazione). ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/180\">Art. 180 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale)) . ((113a)) ((115)) ((116)) -------------------- AGGIORNAMENTO (113a) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006\". -------------------- AGGIORNAMENTO (115) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore\". -------------------- AGGIORNAMENTO (116) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/181\">Art. 181 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Mancata comparizione delle parti). ((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.)) Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/182\">Art. 182 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/183\">Art. 183 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).</p>\n<p class=\"lf-p\">All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive ((inclusa quella)) di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni. ((178)) Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(171)</span>(173) --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 2) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.\" --------------- AGGIORNAMENTO (113a) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006\". --------------- AGGIORNAMENTO (116) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ordinanza di accoglimento della domanda).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, ((definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale)) . ((178)) In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. (171) (173) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che \"In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ordinanza di rigetto della domanda).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. (171) (173) ((178)) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (178) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che \"In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/185\">Art. 185 c.p.c. ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Tentativo di conciliazione). ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. (116) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo. (171) ((173)) Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 92, comma 1) che \"Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.\" --------------- AGGIORNAMENTO (72) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che \"Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.\" --------------- AGGIORNAMENTO (116) Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che \"Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.\". ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Proposta di conciliazione del giudice) Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". ----------- AGGIORNAMENTO (173) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/cpc/186\">Art. 186 c.p.c. ›</a></h4></div>", "next": 239845}