{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato \"la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Casi di separazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare la separazione della dote.</p>\n<p class=\"lf-p\">La separazione stragiudiziale è nulla.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/203\">Art. 203 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Inefficacia della separazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/204\">Art. 204 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione).</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/205\">Art. 205 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/206\">Art. 206 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Azioni concesse ai creditori del marito).</p>\n<p class=\"lf-p\">I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/207\">Art. 207 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Obblighi della moglie).</p>\n<p class=\"lf-p\">La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/208\">Art. 208 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Diritti della moglie).</p>\n<p class=\"lf-p\">La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 187, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/209\">Art. 209 Codice civile ›</a></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Cessazione degli effetti della separazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.</p>\n<p class=\"lf-p\">I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">((Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/210\">Art. 210 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/211\">Art. 211 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">((Separazione dei beni.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/215\">Art. 215 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">((Amministrazione e godimento dei beni.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/217\">Art. 217 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">((Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/218\">Art. 218 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">((Prova della proprietà dei beni.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/219\">Art. 219 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Impresa familiare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. ((334)) Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. -------------- AGGIORNAMENTO (334) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Diritti del convivente).</p>\n<p class=\"lf-p\">Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. ((334)) -------------- AGGIORNAMENTO (334) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">((Paternità del marito))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/231\">Art. 231 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/232\">Art. 232 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Presunzione di concepimento durante il matrimonio. ((Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.)) La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/234\">Art. 234 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nascita del figlio dopo i trecento giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. ((In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">(Atto di nascita e possesso di stato)</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/236\">Art. 236 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/237\">Art. 237 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Fatti costitutivi del possesso di stato).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. ((263)) ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span><span class=\"lf-art-t\">((Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/238\">Art. 238 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)) , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">((Reclamo dello stato di figlio))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/239\">Art. 239 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">((Contestazione dello stato di figlio))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/240\">Art. 240 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span><span class=\"lf-art-t\">((Prova in giudizio))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/241\">Art. 241 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Disconoscimento di paternità)) ((L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span><span class=\"lf-art-t\">((Termini dell'azione di disconoscimento))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/244\">Art. 244 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.)) ((223)) ((L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.)) ------------- AGGIORNAMENTO (61) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale \"dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie\". ------------- AGGIORNAMENTO (118) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare\" e \"in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito\". ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 9) che \"Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">((Sospensione del termine))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/245\">Art. 245 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.)) ------------- AGGIORNAMENTO (201) La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">((Trasmissibilità dell'azione))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/246\">Art. 246 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">((Legittimazione passiva.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/247\">Art. 247 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/248\">Art. 248 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprescrittibilità.)) ((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.)) L'azione è imprescrittibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. ((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/249\">Art. 249 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprescrittibilità)) ((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione è imprescrittibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/250\">Art. 250 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Riconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. (321)((322)) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/251\">Art. 251 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Autorizzazione al riconoscimento).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal ((giudice)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/252\">Art. 252 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il figlio ((nato fuori del matrimonio)) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eventuale inserimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro ((genitore)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.)) ((223)) Qualora il figlio ((...)) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ((...)) è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore ((...)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.)) ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma \"le parole: \"e dei figli legittimi\" sono sostituite dalle seguenti: \"convivente e degli altri figli\"\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/253\">Art. 253 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inammissibilità del riconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio ((...)) in cui la persona si trova.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/254\">Art. 254 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forma del riconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) . ------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3\". ------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/255\">Art. 255 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Riconoscimento di un figlio premorto).</p>\n<p class=\"lf-p\">Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((...)) .(216) --------------- AGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che \"Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span><span class=\"lf-art-t\">((Irrevocabilità del riconoscimento.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/256\">Art. 256 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/257\">Art. 257 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Clausole limitatrici).</p>\n<p class=\"lf-p\">È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/258\">Art. 258 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Effetti del riconoscimento. ((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/262\">Art. 262 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (263) ((317)) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (105)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(263)</span>------------- AGGIORNAMENTO (105) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale\". ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale \"della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno\", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. ------------- AGGIORNAMENTO (317) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto\" e \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/263\">Art. 263 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. ((310)) L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(223)</span>---------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che \" Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo\". ---------- AGGIORNAMENTO (310) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/2021, n. 26) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">((Impugnazione da parte del figlio minore))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/264\">Art. 264 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/265\">Art. 265 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Impugnazione per violenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/266\">Art. 266 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/267\">Art. 267 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Trasmissibilità dell'azione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. ((Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.)) ((223)) ((Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.)) ((223)) ((La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.)) ((223)) ((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.)) ----------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che \"Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/268\">Art. 268 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Provvedimenti in pendenza del giudizio).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/269\">Art. 269 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.</p>\n<p class=\"lf-p\">La paternità e la maternità ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ((...)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/270\">Art. 270 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Legittimazione attiva e termine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità ((...)) è imprescrittibile riguardo al figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti ((...)) , entro due anni dalla morte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. ((Si applica l'articolo 245.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/273\">Art. 273 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità ((...)) può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilità genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di ((quattordici)) anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/274\">Art. 274 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ammissibilità dell'azione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163)) ------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione\" e, \"sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti\". ------------- AGGIORNAMENTO (163) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/276\">Art. 276 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Legittimazione passiva).</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità ((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/277\">Art. 277 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Effetti della sentenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza che dichiara la filiazione ((...)) produce gli effetti del riconoscimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span><span class=\"lf-art-t\">((Autorizzazione all'azione))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/278\">Art. 278 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.)) -------------- AGGIORNAMENTO (140) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/279\">Art. 279 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio ((nato fuori del matrimonio)) può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio ((nato fuori del matrimonio)) se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti ((a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.)) . ((L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.)) L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la ((responsabilità genitoriale)) . (40) -------------- AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato \"la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione\". -------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che \"Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/291\">Art. 291 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Condizioni).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.((329)) Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. (71)(153) ------------- AGGIORNAMENTO (71) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti\". ------------- AGGIORNAMENTO (153) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti\". ------------- AGGIORNAMENTO (329) La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/292\">Art. 292 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span><span class=\"lf-art-t\">Divieto d'adozione di figli ((...))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/293\">Art. 293 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">.</p>\n<p class=\"lf-p\">I figli ((...)) non possono essere adottati dai loro genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/294\">Art. 294 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Pluralità di adottati o di adottanti). ((È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/295\">Art. 295 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Adozione da parte del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/296\">Art. 296 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Consenso per l'adozione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/297\">Art. 297 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assenso del coniuge o dei genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/298\">Art. 298 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Decorrenza degli effetti dell'adozione).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/299\">Art. 299 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cognome dell'adottato.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. ((325)) Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (263) (317) Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (263) ------------- AGGIORNAMENTO (133) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli\". ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale \"della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno\", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. ------------- AGGIORNAMENTO (317) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto\" e \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------ AGGIORNAMENTO (325) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/300\">Art. 300 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Diritti e dovevi dell'adottato).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/304\">Art. 304 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Diritti di successione).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/305\">Art. 305 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Revoca dell'adozione).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/306\">Art. 306 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Revoca per indegnità dell'adottato).</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">((Revoca per indegnità dell'adottante.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/307\">Art. 307 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/309\">Art. 309 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Decorrenza degli effetti della revoca).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/311\">Art. 311 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Manifestazione del consenso).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che \"Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">((Accertamenti del tribunale.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/312\">Art. 312 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>se l'adozione conviene all'adottando)) . --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che \"Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Provvedimento del tribunale) ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/313\">Art. 313 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)) . --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che \"Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Pubblicità) ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/314\">Art. 314 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni)) . --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che \"Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span><span class=\"lf-art-t\">/2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Stato giuridico della filiazione). ))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/315\">Art. 315 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Diritti e doveri del figlio). )) ((Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/316\">Art. 316 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilità genitoriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. (321)((322)) In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. (321)((322)) Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio. (321)((322)) Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Concorso nel mantenimento .</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. (321)((322)) Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. (321)((322)) Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento. (321)((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/317\">Art. 317 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Impedimento di uno dei genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) , questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. ((La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Rapporti con gli ascendenti.)) ((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/318\">Art. 318 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abbandono della casa del genitore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il figlio ((, sino alla maggiore età o all'emancipazione,)) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilità genitoriale)) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/320\">Art. 320 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rappresentanza e amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.</p>\n<p class=\"lf-p\">I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare. (321)((322)) Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/321\">Art. 321 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nomina di un curatore speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilità genitoriale)) , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/322\">Art. 322 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inosservanza delle disposizioni precedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/323\">Art. 323 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Atti vietati ai genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/324\">Art. 324 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufrutto legale.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore età o all'emancipazione)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono soggetti ad usufrutto legale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) . Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">((Obblighi inerenti all'usufrutto legale.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/325\">Art. 325 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span><span class=\"lf-art-t\">((Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/326\">Art. 326 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/327\">Art. 327 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufrutto legale di uno solo dei genitori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il genitore che esercita in modo esclusivo la ((responsabilità genitoriale)) è il solo titolare dell'usufrutto legale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span><span class=\"lf-art-t\">((Nuove nozze.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/328\">Art. 328 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/329\">Art. 329 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span><span class=\"lf-art-t\">Decadenza dalla ((responsabilità genitoriale))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/330\">Art. 330 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">sui figli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice può pronunziare la decadenza dalla ((responsabilità genitoriale)) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">Reintegrazione nella ((responsabilità genitoriale))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/332\">Art. 332 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice può reintegrare nella ((responsabilità genitoriale)) il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/333\">Art. 333 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span><span class=\"lf-art-t\">((Rimozione dall'amministrazione.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/334\">Art. 334 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/335\">Art. 335 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span><span class=\"lf-art-t\">Legittimazione ad agire (321)(322)</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/336\">Art. 336 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (321)(322) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322) -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/337\">Art. 337 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vigilanza del giudice tutelare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) e per l'amministrazione dei beni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Ambito di applicazione)) ((In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . (321)(322) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le attuali esigenze del figlio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i tempi di permanenza presso ciascun genitore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le risorse economiche di entrambi i genitori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)) ((Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)) ((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)) ((Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p>\n<p class=\"lf-p\">In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)) ((Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span><span class=\"lf-art-t\">ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che \"Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni\". -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che \"Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: \" Capo II. \"Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio\"\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((40)) -------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che \"Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span><span class=\"lf-art-t\">ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((223))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che \"Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: \" Capo II. \"Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio\"\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span><span class=\"lf-art-t\">ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che \"Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che \"Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: \" Capo II. \"Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio\"\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((40)) -------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che \"Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((223))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che \"Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: \" Capo II. \"Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio\"\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/342\">Art. 342 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che \"Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: \" Capo II. \"Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio\"\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) ((336)) -------------- AGGIORNAMENTO (336) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) ((336)) -------------- AGGIORNAMENTO (336) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/343\">Art. 343 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Apertura della tutela).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.((223)) Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a) ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" ------------------ AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che \"1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: \"potestà dei genitori\" sono sostituite dalle seguenti: \"responsabilità genitoriale\".\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/344\">Art. 344 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Funzioni del giudice tutelare).</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.(111)((112a)) Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/345\">Art. 345 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Denunzie al giudice tutelare).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/346\">Art. 346 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nomina del tutore e del protutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span><span class=\"lf-art-t\">((Tutela di più fratelli.))</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/347\">Art. 347 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">((È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/348\">Art. 348 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Scelta del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.((223)) Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. ((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">147.</p>\n<p class=\"lf-p\">IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che \"al primo comma le parole: \"potestà dei genitori\" sono sostituite dalle seguenti: \"responsabilità genitoriale\".\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/349\">Art. 349 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Giuramento del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/350\">Art. 350 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Incapacità all'ufficio tutelare).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge. (321)((322))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(223)</span>------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che \"All'articolo 350 del codice civile le parole: \"potestà dei genitori\" sono sostituite dalle seguenti: \"responsabilità genitoriale\".\". -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/351\">Art. 351 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Dispensa dall'ufficio tutelare).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono dispensati dall'ufficio di tutore:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il Primo Ministro, Capo del Governo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i membri del Sacro Collegio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i Presidenti delle Assemblee legislative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>i Ministri Segretari di Stato.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/352\">Art. 352 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Dispensa su domanda).</p>\n<p class=\"lf-p\">Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i militari in attività di servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>chi ha compiuto gli anni sessantacinque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>chi ha più di tre figli minori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>chi esercita altra tutela;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/353\">Art. 353 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Domanda di dispensa).</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/354\">Art. 354 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Tutela affidata a enti di assistenza).</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/355\">Art. 355 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Protutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/356\">Art. 356 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.((223)) Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384. ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che \"Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: \"potestà dei genitori\" sono sostituite dalle seguenti: \"responsabilità genitoriale\".\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/357\">Art. 357 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Funzioni del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/358\">Art. 358 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Doveri del minore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/360\">Art. 360 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Funzioni del protutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/361\">Art. 361 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Provvedimenti urgenti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/362\">Art. 362 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Inventario).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/363\">Art. 363 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Formazione dell'inventario).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.(111)((112a)) Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inventario è depositato presso il tribunale.(111)((112a)) Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/364\">Art. 364 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Contenuto dell'inventario).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/365\">Art. 365 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Inventario di aziende).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.(111)((112a)) ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/366\">Art. 366 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Beni amministrati da curatore speciale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/367\">Art. 367 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/368\">Art. 368 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Omissione della dichiarazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/369\">Art. 369 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Deposito di titoli e valori).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/370\">Art. 370 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Amministrazione prima dell'inventario).</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/371\">Art. 371 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: ((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/372\">Art. 372 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Investimento di capitali).</p>\n<p class=\"lf-p\">I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/373\">Art. 373 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Titoli al portatore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/374\">Art. 374 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Autorizzazione del giudice tutelare).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>riscuotere capitali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>fare compromessi e transazioni o accettare concordati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(321)</span>((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/376\">Art. 376 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Vendita di beni).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (321)(322) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/377\">Art. 377 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/378\">Art. 378 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Atti vietati al tutore e al protutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/379\">Art. 379 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Gratuità della tutela).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio tutelare è gratuito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/380\">Art. 380 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Contabilità dell'amministrazione).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span><span class=\"lf-art-t\">(Cauzione)</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/381\">Art. 381 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/382\">Art. 382 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Responsabilità del tutore e del protutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span><span class=\"lf-art-t\">(Esonero dall'ufficio)</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/383\">Art. 383 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/384\">Art. 384 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Rimozione e sospensione del tutore).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-385\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 385</span><a class=\"ag4-cl\" href=\"/it/z/codice-civile/385\">Art. 385 Codice civile ›</a></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Conto finale).</p></div>", "next": 239969}