{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) )) ((112)) 1. ((Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112)) 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La verifica di assoggettabilità di cui all'((articolo 19)) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. ((112)) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS. -------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(consultazioni)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Modalità di svolgimento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità ((limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'elaborazione del rapporto ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lo svolgimento di consultazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la decisione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'informazione sulla decisione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il monitoraggio.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. (( 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Verifica di assoggettabilita</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. ((3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Redazione del rapporto ambientale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi ((anche transfrontalieri,)) dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. ((150)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultazione, salvo quanto diversamente ((comunicato dall'autorità competente)) , si conclude entro ((quarantacinque giorni)) dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la proposta di piano o di programma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il rapporto ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sintesi non tecnica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinchè questi abbiano l'opportunità di esprimersi.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione. ------------- AGGIORNAMENTO (150) Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che \"all'articolo 13 [...] al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(Consultazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il termine di ((quarantacinque giorni)) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">((Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di ((quarantacinque giorni)) a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Decisione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(avvio del procedimento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione il piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 e agli altri Ministeri eventualmente interessati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Informazione sulla decisione</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria)) . Sono inoltre rese pubbliche ((...)) attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il parere motivato espresso dall'autorità competente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell'articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il parere espresso dalla sottocommissione è immediatamente trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 12, comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Monitoraggio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. (( 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente ((...)) . (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(effetti del giudizio di compatibilità ambientale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'articolo 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica l'articolo 12, comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. (134) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. (134) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. (134) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. (134) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. ((La comunicazione di cui al periodo precedente)) è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di ((assoggettabilità a VIA originario)) . Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque. -------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(procedura di verifica preventiva)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La verifica è eseguita dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, che si pronuncia, in base ai criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 17; inoltre, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalità di informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma già approvato, venga rilevato che non è stata esperita la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura è attivata dall'autorità competente all'approvazione, la quale, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Consultazione preventiva)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere ((entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(134)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(fase preliminare)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, la fase preliminare di cui all'articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione di cui all'articolo 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, di apposita sottocommissione con la quale interloquire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al termine della fase preliminare, la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, (( il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) )) , lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. ((134)) 2. ((Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1)) , è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente che comunica ((contestualmente)) per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. ((134)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro ((quarantacinque giorni)) dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente. ((134)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o provinciale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Studio di impatto ambientale). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.)) ((112)) ---------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(procedure di vas in sede regionale o provinciale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lo studio di impatto ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sintesi non tecnica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; g-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13. ((g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonché a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. (134) (138)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. -------------- AGGIORNAMENTO (138) È stato ripristinato il testo già in vigore dal 21/07/2017 a seguito della modifica della lettera i) dell'art. 50, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva l'introduzione di un periodo dopo il primo al comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. ((Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.)) Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di procedere all'archiviazione. (( 4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. )) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. (134) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. (134)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Inchiesta pubblica). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.)) ((112)) ---------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; (134)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-ter. ((Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive)) . ((235))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. --------------- AGGIORNAMENTO (235) Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-ter) che \"Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedimentali già adottati\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il provvedimento di VIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) ((112))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello ((studio di impatto ambientale)) , del relativo livello di dettaglio ((...)) e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse)). ((Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(Provvedimento unico in materia ambientale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. (134) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale. (134) 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(134)</span>(144) 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal ((competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura)) , ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. (134) 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. -------------- AGGIORNAMENTO (144) Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera e)) che \"al comma 7, dopo le parole \"l'autorità competente\" sono inserite le seguenti: \"indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente\"\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32. (134) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.(134) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti ((dalla data della prima riunione)) . La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli ((strumenti urbanistici)) e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che \"I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente\". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. ((1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(Monitoraggio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. ((Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica)) . Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.</div>\n<p class=\"lf-p\">All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. (134) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-bis.</p></div>", "next": 239547}