{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>gestione del rischio dell'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>audit interno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>responsabilità dell'alta dirigenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività. (73) 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trasparenza, ivi inclusi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata; (73)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata; (73)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>gli obblighi in materia di gestione degli ordini;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la percezione o la corresponsione di incentivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>al trattamento dei reclami;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>alle operazioni personali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo; (132)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>alla conservazione delle registrazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati. (73) 2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. (73) 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129; (73)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, ((i gestori autorizzati, i fondi pensione)) , gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea ((;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>d-bis) ((i clienti professionali privati;)) d-ter) ((i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.)) 2-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i clienti professionali pubblici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (73) 2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel ((sistema con consiglio di sorveglianza)) , stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. (73) 2-octies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria. (73) 2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri informativi e di indagine) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ((da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati ((e degli Oicr societari in gestione esterna)) . In tale caso si applica il comma 8.0</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri ispettivi) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di ((gestori autorizzati)) e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l'ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Poteri di intervento sui soggetti abilitati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i ((componenti dell'organo di controllo)) e il personale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i ((componenti dell'organo di controllo)) e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati ((e gli Oicr societari in gestione esterna)) abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73) 1-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73) 2-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonché, in entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e la Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonché l'AESFEM ai fini dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l'AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(132)</span>3-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Ciascuna autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l'altra autorità.)) ((73)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi ((di gestori autorizzati,)) , di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità di vigilanza che procede, sentita l'altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell' intermediario, quando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>risultano violazioni delle norme di comportamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. In tale caso:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.)) ((132)) 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, ((la Banca d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità dei mercati, il CERS)) . Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr. ((132))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Sospensione degli organi amministrativi) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente della Consob dispone, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob è sottoposto all'approvazione della Commissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente articolo si applica anche ((ai gestori autorizzati)) . Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>reati previsti dal presente decreto.)) ((73)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Poteri di contrasto all'abusivismo) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Riserve di capitale). )) ((1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili) ((1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033).)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l'autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia è l'autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob è l'autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Doveri informativi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 3. ((L'organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) . A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) , indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo ((...)) di controllo i relativi compiti e poteri.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all'organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. (73) 6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5. --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73)) ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73)) ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Revisione legale).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle SIM, ((ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna)) si applica l'articolo 159, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((73)) ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Composizione del gruppo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, sentita la Consob:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), (( 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f) )) ; a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o ((un gestore autorizzato)) , individuate ai sensi della lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da ((un gestore autorizzato)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o ((un gestore autorizzato)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Impresa madre UE intermedia)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del presente articolo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per «società di partecipazione finanziaria» si intende una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per «società di partecipazione finanziaria mista» si intende una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, può essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 è rispettato anche quando la Sim è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Vigilanza sul gruppo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare. (73) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o ((il gestore autorizzato)) , nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b); b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis. ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli esponenti delle società indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim ((e presso gestori autorizzati)) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. ((133)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. (130) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti; (130)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi; (130)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. (130) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. (130) 5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valutazione di cui al comma 5 è condotta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati. (130) 6. ((La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti)) , anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: ((valuta)) l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine,((la Banca d'Italia tiene)) conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.</div>\n<p class=\"lf-p\">In caso di difetto o violazione, ((pronuncia)) la decadenza dalla carica. (130) ((133)) 6-bis. ((La Banca d'Italia valuta)) se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato. (130) ((133))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (62) Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che \"La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa\". --------------- AGGIORNAMENTO (130) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che \"L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applica alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 13. Fino a tale data, si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72\". --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che \"L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto si applica alle nomine perfezionate a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(Partecipanti al capitale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i requisiti di onorabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per ((le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 ((possono stabilire)) le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia ((...)) entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia ((...)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (62) Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che \"Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Acquisizione e cessione di partecipazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim ((o in un gestore autorizzato)) di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>del controllo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim ((o con il gestore autorizzato)) o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società.</p>\n<p class=\"lf-p\">PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia è stata effettuata. (106) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim ((o nel gestore autorizzato)) , tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. (106) 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, determina con regolamento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i presupposti, le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2. --------------- AGGIORNAMENTO (106) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che \"L'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che \"L'articolo 15, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di comunicazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Persone che agiscono di concerto)) ((1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) --------------- AGGIORNAMENTO (106) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 4, lettere a) e b)) che \"L'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conclusi successivamente alla data della entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM ((o in un gestore autorizzato)) , quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle SIM ((e ai gestori autorizzati)) , l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM ((e nei gestori autorizzati)) , l'indicazione dei soggetti controllanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Soggetti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. (73) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Sgr ((autorizzate)) possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. (132) ((133)) 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73) 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee. (73) ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026\". --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera s)) che \"all'articolo 18, comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «Le Sgr» è inserita la seguente: «autorizzate»\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che \"Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Consulenti finanziari autonomi).)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.)) ((73)) ------------ AGGIORNAMENTO (63) La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 1, comma 37) che \"L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(con l'art. 1, comma 39) che \"I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»\". ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Società di consulenza finanziaria).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. (73) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere. (73) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) . ((73)) 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6. (73) 3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. (73) -------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Autorizzazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia adottata la forma di società per azioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la denominazione sociale comprenda le parole \"società di intermediazione mobiliare\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia ((, in conformità alle norme europee)) ; ((133))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III. (73) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, né assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim. (73) 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73) 4. ((La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia e sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle succursali italiane di banche di paesi terzi)) , nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. (73) ((133)) 4-bis. ((La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,)) la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73) ((133)) 4-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. (73) ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che \"Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Albo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.)) ((73)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco. ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Revoca dell'autorizzazione) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80 del T.U. bancario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti nel presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), ((è disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze definito nell'articolo 19, comma 4)) . ((133)) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che \"Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie\". --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che \"Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Criteri generali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: (133)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73) 1-ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr autorizzate, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73) (133) 1-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. (73) 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target. (73) 2-ter.</p></div>", "next": 239876}