{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato I.6 disciplina:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 41</span><span class=\"lf-art-t\">Livelli e contenuti della progettazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo ((redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) . Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. ((In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.)) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ((di cui all'articolo 43)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. g-bis) ((nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.)) 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. ((In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.)) 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il ((costo medio)) del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, ((tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,)) delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il ((costo medio)) del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei ((prezzari aggiornati predisposti annualmente)) dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, ((sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) . In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">15-bis. ((In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.)) 15-ter. ((Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.)) 15-quater. ((Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 42</span><span class=\"lf-art-t\">Verifica della progettazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 43</span><span class=\"lf-art-t\">Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'((adozione)) dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'allegato I.9 sono definiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>(( i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il contenuto minimo del capitolato informativo per l'((adozione)) dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale ((delle costruzioni)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 44</span><span class=\"lf-art-t\">Appalto integrato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 45</span><span class=\"lf-art-t\">Incentivi alle funzioni tecniche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e il numero dei beneficiari)) . L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che \"Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 46</span><span class=\"lf-art-t\">Concorsi di progettazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 47</span><span class=\"lf-art-t\">Consiglio superiore dei lavori pubblici</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi.</p>\n<p class=\"lf-p\">I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 49</span><span class=\"lf-art-t\">Principio di rotazione degli affidamenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.)) 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 50</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure per l'affidamento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. ((Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 51</span><span class=\"lf-art-t\">Commissione giudicatrice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 52</span><span class=\"lf-art-t\">Controllo sul possesso dei requisiti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 53</span><span class=\"lf-art-t\">Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. ((Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 54</span><span class=\"lf-art-t\">Esclusione automatica delle offerte anomale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 55</span><span class=\"lf-art-t\">Termini dilatori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 56</span><span class=\"lf-art-t\">Appalti esclusi nei settori ordinari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un'organizzazione internazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>concernenti i contratti di lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; n-bis) ((concernenti gli acquisti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); )) n-ter) ((concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, ((sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 58</span><span class=\"lf-art-t\">Suddivisione in lotti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamenteseguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 59</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi quadro</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. ((Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.)) L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. ((Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 60</span><span class=\"lf-art-t\">Revisione prezzi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi ((riferite alle prestazioni oggetto del contratto)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.)) 2-bis. ((Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.)) 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici ((...)) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici ((, anche disaggregati,)) dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici ((, anche disaggregati,)) delle retribuzioni contrattuali orarie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.)) 4-bis. ((Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.)) 4-ter. ((In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.)) 4-quater. ((L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.)) 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 61</span><span class=\"lf-art-t\">Contratti riservati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e ((...)) di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori ((...)) sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. ((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) . Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 62</span><span class=\"lf-art-t\">Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per effettuare ((le gare)) di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per ((le gare)) di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina ((gli incentivi, nonché)) i requisiti premianti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, ((nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 ((...)) , possono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una ((stazione appaltante o)) centrale di committenza qualificata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ricorrono per attività di committenza ausiliaria ((...)) a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedono ad ((affidamenti di appalti di servizi e forniture)) di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>eseguono i contratti affidati ai sensi (( delle lettere c) e d) )) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza ((affidataria)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">6-bis. ((Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.)) 7. ((In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante ((apposita convenzione)) . Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.</div>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base ((del principio del risultato)) , dandone adeguata motivazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 ((, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice)) . Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,)) , l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 63</span><span class=\"lf-art-t\">Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualificazione per la progettazione ((, l'affidamento e l'esecuzione)) si articola in tre fasce di importo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>((Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.)) 6-bis. ((Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.)) 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>((I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.)) 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>((In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.)) 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 64</span><span class=\"lf-art-t\">Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la disciplina nazionale applicabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le responsabilità delle parti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 65</span><span class=\"lf-art-t\">Operatori economici</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientrano nella definizione di operatori economici:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 66</span><span class=\"lf-art-t\">Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 67</span><span class=\"lf-art-t\">Consorzi non necessari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. (9) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili)) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 ((e dei commi 1 e 3)) del presente articolo, utilizzando requisiti propri ((ovvero)) facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono ((, secondo quanto previsto dall'allegato II.12)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. ------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) che al comma 3, primo periodo, del presente articolo \"le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 68</span><span class=\"lf-art-t\">Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 69</span><span class=\"lf-art-t\">Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 70</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure di scelta e relativi presupposti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono inammissibili le offerte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non conformi ai documenti di gara;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>considerate anormalmente basse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto ((, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 71</span><span class=\"lf-art-t\">Procedura aperta</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p></div>", "next": 239778}