{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Capacità processuale della parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Formalità della costituzione di parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ((agli effetti civili)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la sottoscrizione del difensore. (( 1-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110) ------------------ AGGIORNAMENTO (110) La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che \" La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Termine per la costituzione di parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ((, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,)) fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 ((o dall'articolo 554-bis, comma 2)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti)) a pena di decadenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa)) avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Richiesta di esclusione della parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Esclusione di ufficio della parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Revoca della costituzione di parte civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Citazione del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione. (42) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.(91)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(288)</span>((333)) -------------- AGGIORNAMENTO (47) La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo \" nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice\". -------------- AGGIORNAMENTO (91) La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo \" nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato\". -------------- AGGIORNAMENTO (288) La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 (G.U. 1ª s.s. 29/6/2022, n. 26) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato\". -------------- AGGIORNAMENTO (333) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>\"l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>\"l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Costituzione del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sottoscrizione del difensore.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Intervento volontario del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Richiesta di esclusione del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Esclusione di ufficio del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti e facoltà della persona offesa dal reato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Informazioni alla persona offesa) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; d-bis) ((al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile; n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, ((aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,)) o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 ((, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,)) , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ((, 612-bis e 612-ter)) del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,)) del codice penale. ((Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Condizione di particolare vulnerabilità). )) ((1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ((, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,)) ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Consenso della persona offesa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Intervento degli enti o delle associazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indicazione del procedimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la sottoscrizione del difensore.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Termine per l'intervento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Provvedimenti del giudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Difensore di fiducia</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Difensore di ufficio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Patrocinio dei non abbienti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Estensione al difensore dei diritti dell'imputato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Difensore delle altre parti private</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (( dal difensore o da altra persona abilitata)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Difensore della persona offesa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.((Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Sostituto del difensore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Garanzie di libertà del difensore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. (( 6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate )) 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. (253) (260) (263) (267) (270) (275) --------------- AGGIORNAMENTO (253) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (263) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (267) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020\". -------------- AGGIORNAMENTO (275) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel corso delle indagini preliminari ((per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater)) , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Abbandono e rifiuto della difesa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice. (( 4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis )) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(( salva la disposizione del comma 4-bis )) la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. (( 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Termine per la difesa) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Lingua degli atti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Forma degli atti). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Data ((e sottoscrizione))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">degli atti 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la legge richiede la data di un atto, ((informatico o analogico,)) sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. ((2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.)) ((290)) ((2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.)) ((290)) ((2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.)) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Deposito telematico) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti che le parti ((e la persona offesa dal reato)) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(290)</span>-------------- AGGIORNAMENTO (290) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Fascicolo informatico e accesso agli atti). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.)) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Surrogazione di copie agli originali mancanti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\" --------------- AGGIORNAMENTO (90a) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che \"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Ricostituzione di atti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ((...)) . (253) (260) (263) (267) (270) (275) 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. (270) (275) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">E vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. (( 6-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. )) 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. --------------- AGGIORNAMENTO (61) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo \"limitatamente alle parole \"del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli\".\" --------------- AGGIORNAMENTO (253) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (263) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (267) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che \"Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020\". -------------- AGGIORNAMENTO (275) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che \"Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Violazione del divieto di pubblicazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Garanzia della presunzione di innocenza). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Copie, estratti e certificati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.((Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. ((2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria (( o del personale della Direzione investigativa antimafia )) appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. ((107)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui. ---------------- AGGIORNAMENTO (107) La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimità costituzionale del presente articolo \"nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Testimoni ad atti del procedimento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Memorie e richieste delle parti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Procura speciale per determinati atti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. (111) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. ((2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria.)) ((290)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge. -------------------- AGGIORNAMENTO (111) La L. 16 dicembre 1999, n. 479, come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che \" La deposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.\" -------------- AGGIORNAMENTO (290) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. ((2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Obbligo di osservanza delle norme processuali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari ((e collaboratori)) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Forme dei provvedimenti del giudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.)) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Assistenza al giudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Procedimento in camera di consiglio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. ((Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. (15) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola \"redatto\" prevede \"soltanto\" anziché \"di regola\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Deposito dei provvedimenti del giudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Accesso ai programmi di giustizia riparativa) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. (( 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. )) (( 4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6. )) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Correzione di errori materiali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. ((1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Poteri coercitivi del giudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Accompagnamento coattivo dell'imputato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Accompagnamento coattivo di altre persone</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Disposizione generale)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza ((...)) , almeno tre giorni prima della data suddetta ((, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7)) . Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Modalità di documentazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Redazione del verbale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)) , il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Contenuto del verbale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Sottoscrizione del verbale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Riproduzione fonografica o audiovisiva</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Modalità di documentazione in casi particolari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Dichiarazioni orali delle parti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione ((audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) . Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione ((audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Nullità dei verbali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 143</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 143</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Altri casi di nomina dell'interprete). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, semprechè la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Incapacità e incompatibilità dell'interprete</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Ricusazione e astensione dell'interprete</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Conferimento dell'incarico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio. (( 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Termine per le traduzioni scritte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sostituzione dell'interprete 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Organi e forme delle notificazioni). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Notificazioni richieste dalle parti private</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite ((dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero)) dall'invio di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. )) ((2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.)) ((290)) (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. )) (( 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto. )) ((5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.)) -------------- AGGIORNAMENTO (290) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Notificazioni all'imputato detenuto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni all'imputato detenuto ((, anche successive alla prima,)) sono ((sempre)) eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell'articolo 157 ((, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Prima notificazione all'imputato non detenuto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>((La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario ((, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato)) . Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) . (( 8-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">8-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ((a giudizio)) ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna ((è effettuata)) al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, ((fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,)) la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando ((è necessario))</p></div>", "next": 239847}