{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Funzione attuariale) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coordina il calcolo delle riserve tecniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Esternalizzazione) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>determinare un indebito incremento del rischio operativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.)) ((45)) ------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa deve garantire le condizioni affinchè l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Determinazione delle tariffe nei rami vita</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati ((e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine.)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto ((dei principi di cui)) all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'((IVASS)) con regolamento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'((IVASS)) può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa comunica all'((IVASS)) gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Determinazione delle tariffe nei rami vita</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) . (( 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) . (( 5-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella formazione delle tariffe ((nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)) l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Valutazione degli attivi e delle passività) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo delle riserve tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo dell'aggiustamento di congruità) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread \"fondamentale\" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nonostante la lettera a), lo spread \"fondamentale\" deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria \"investimento\" (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria \"investimento\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread \"fondamentale\" è:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pari alla somma di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread \"fondamentale\" è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c). ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio. (( 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base. )) 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Informazioni tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread \"fondamentale\" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default). ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Qualità dei dati) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Adeguatezza delle riserve tecniche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( Riserve tecniche del lavoro indiretto ) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Principio della persona prudente) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa investe tutti gli attivi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Copertura delle riserve tecniche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. ((2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.)) ((45)) 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. ------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che \"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare. (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38. )) (( 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38. )) (( 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">((Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. )) (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti. )) (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa comunica all'((IVASS)) la situazione ((degli attivi)) risultante dal registro. L'((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) . (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati ((e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Fondi propri) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Fondi propri di base) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le passività subordinate. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Fondi propri accessori) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lettere di credito e le garanzie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'assenza di gravami. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Classificazione in livelli) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rischio di mercato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il rischio di credito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Struttura della formula standard) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-sexies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rischio di mercato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il rischio di inadempimento della controparte.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rischio di invalidità - morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a). ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che fornisca:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell'impresa e non siano trasferibili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Semplificazioni della formula standard) )) ((1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Quota di garanzia</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato. (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. )) 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello. ((5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda)) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Ritorno alla formula standard) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Non conformità del modello interno) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l'effetto della non conformità è irrilevante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS può imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Prova dell'utilizzo) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalità di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Standard di qualità statistica) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista, l'impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa può tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purché l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Standard di calibrazione) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS può autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Attribuzione di utili e di perdite) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Standard di convalida) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilità di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">quaterdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Standard di documentazione) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentazione di cui al comma 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno conformemente all'articolo 46-quater. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">quindecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Modelli e dati esterni) )) ((1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Cessione dei rischi in riassicurazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:</p></div>", "next": 239698}