{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>----------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha disposto (con l'art. 50, comma 2) che \"Le disposizioni previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Imprese sotto soglia) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: ((a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto)) , idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente)) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per la sola impresa agricola, ((chiedere)) l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, ((23, comma 2-bis,)) 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti ((anche)) se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, ((...)) dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Limiti di accesso alla composizione negoziata) 1. ((L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. ((22)) (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il medesimo decreto ((ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto)) il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ((o della liquidazione controllata)) e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato. ------------ AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che \"al comma 2, le parole: «del deposito in cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito»\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Disciplina della liquidazione del patrimonio) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, ((le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Segnalazione dell'organo di controllo ((e del soggetto incaricato della revisione legale)) ).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.)) La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. (( 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; ((c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: ((a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010)) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente articolo si applicano:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; ((b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui ((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti)) , ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Giurisdizione italiana</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. )) (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Competenza per materia e per territorio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi ((alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria)) e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(Trasferimento del centro degli interessi principali)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ((o controllata)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Incompetenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 29:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del codice di procedura civile; \"Art. 45. Conflitto di competenza.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza .\" \"Art. 50. Riassunzione della causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Conflitto positivo di competenza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto)) da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Salvezza degli effetti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 32:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per l'articolo 50 del codice di procedura civile vedi note all'articolo 29.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Cessazione dell'attività</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidazione giudiziale ((o controllata)) può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Morte del debitore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione ((controllata o giudiziale)) , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 36:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642 del codice civile \"Art. 528. Nomina del curatore.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.\" \"Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-642\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 642</span><span class=\"lf-art-t\">Persone a cui spetta l'amministrazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale.)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Iniziativa del pubblico ministero). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti)) ((per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.)) (( 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, ((una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile,)) , uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) )) ((,il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis ((e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento ((nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario)) . La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ((o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero ((della)) residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento ((e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2)) , e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza ((fissata ai sensi dell'articolo 41)) e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare ((i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Rinuncia alla domanda</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. )) ((2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,)) ((...)) ((nel dichiarare l'estinzione, può condannare)) ((la parte)) ((che vi ha dato causa alle spese.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: ((a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ((e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);)) ((...))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). (( 1-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il ((giorno successivo al suo deposito)) , il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ((...)) e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(Apertura del concordato preventivo)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica ((, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi)) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nomina il giudice delegato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale ((;)) (( d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. )) 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento di omologazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109 ((oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2)) , il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale ((, con decreto,)) fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nomina il giudice delegato per la procedura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini ((di cui agli articoli 33 e 34)) si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Impugnazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione della corte di appello competente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'esposizione ((dei motivi)) su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato ((a cura del reclamante)) al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni ((dalla comunicazione del decreto)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito ((...)) di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. (( 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello. )) 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. (( 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo ((o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione)) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di revoca della liquidazione giudiziale, ((anche nell'ipotesi di omologazione del concordato)) restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita ((presso il tribunale)) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ((la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e)) accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. ((Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.)) Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>((Nei casi previsti dai commi 1 e 5)) , su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(Misure cautelari e protettive)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.((In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale)) , su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, ((anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,)) dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. ((Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.)) 3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, ((anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,)) le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando ((la domanda di cui agli articoli 17 e 18.)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello ((eventualmente)) indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la ((procedura aperta)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. ((Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. ((In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio ((della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria)) . (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano deve avere data certa e deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le strategie d'intervento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. )) 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con ((le parti interessate)) possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi di ristrutturazione dei debiti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo 116.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. (( 4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso ((è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Coobbligati e soci illimitatamente responsabili</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 59:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 1239 del codice civile: \"Art. 1239. Fideiussori.</div>\n<p class=\"lf-p\">La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi di ristrutturazione agevolati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore ((rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre ((dalla data della notificazione)) . ((Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando un'impresa ha debiti verso ((banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti)) in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. ((Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Convenzione di moratoria</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; ((</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; ))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale ((individuato ai sensi dell'articolo 27)) . ((Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.)) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Transazione su crediti tributari e contributivi).))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, è espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori novanta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accordo non ha carattere liquidatorio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorché solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 ((e salvo quanto previsto dall'articolo 20)) , l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>valutata la ((...)) ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta ((il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.)) (( 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162. )) (( 9-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Mancata approvazione di tutte le classi). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni ((del presente capo)) , le disposizioni del titolo III, ((ad eccezione dell'articolo 44,)) in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147. (( 4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure familiari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le masse attive e passive rimangono distinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità ((dell'attivo)) di ciascuno.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Procedura di ristrutturazione dei debiti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda è corredata dell'elenco:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>della consistenza e della composizione del patrimonio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>degli atti ((eccedenti l'ordinaria)) amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, ((dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC)) . ((La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.)) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Presentazione della domanda e attività dell'OCC</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato ((e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202)) . Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indicazione presunta dei costi della procedura.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Condizioni soggettive ostative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">((Apertura e omologazione del piano))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. )) (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il decreto di cui al comma 1, ((primo periodo,))</p></div>", "next": 239610}