{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Regole nelle attività commerciali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio al testo unico bancario</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Per la ((...)) disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 44:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il d.lgs. n. 114 del 1998 si vedano le note alle premesse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Definizioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\"consumatore\": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>\"professionista\": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); b-bis) ((\"produttore\": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;)) ((57))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>\"beni\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati \"beni con elementi digitali\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>gli animali vivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>\"beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore\": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore; d-bis) \"dato personale\": dato personale quale definito dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>\"contratto di vendita\": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>\"contratto di servizi\": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>\"contratto a distanza\": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>\"contratto negoziato fuori dei locali commerciali\": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>\"locali commerciali\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>\"supporto durevole\": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>\"contenuto digitale\": i dati prodotti e forniti in formato digitale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>\"servizio finanziario\": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>\"asta pubblica\": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>\"garanzia\": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il \"garante\"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; p-bis) ((\"garanzia commerciale di durabilità\": una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità;)) ((57)) p-ter) ((\"durabilità\": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;)) ((57)) p-quater) ((\"indice di riparabilità\": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;)) ((57)) p-quinquies) ((\"aggiornamento del software\": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;)) ((57))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>\"contratto accessorio\": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. q-bis) \"servizio digitale\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; q-ter) \"mercato online\": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; q-quater) \"fornitore di mercato online\": qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; q-quinquies) \"compatibilità\": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; q-sexies) \"funzionalità\": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; q-septies) \"interoperabilità\": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Ambito di applicazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale. )) (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Esclusioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>((di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;)) ((55))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; (49)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore. o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (49) È stato ripristinato il testo già in vigore dal 2-4-2023 a seguito della modifica dell'art. 1, comma 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, che disponeva la modifica del comma 1, lettera m) del presente articolo, ad opera della L. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del D.L. medesimo. ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>((un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;)) ((57)) e-bis) ((se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;)) ((57)) e-ter) ((un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;)) ((57)) e-quater) ((se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;)) ((57)) e-quinquies) ((per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;)) ((57))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. h-bis) ((se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;)) ((57)) h-ter) ((se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;)) ((57)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Esclusione del recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identità del professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>((le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;)) ((57))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis; (55)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>((un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;)) ((57)) n-bis) ((se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;)) ((57)) n-ter) ((un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;)) ((57)) n-quater) ((per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;)) ((57))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. v-bis) ((se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;)) ((57)) v-ter) ((se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.)) ((57)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\". --------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Norme applicabili</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 49:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo degli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., è il seguente: «Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.». «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'art. 18, comma 7.». «Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresì al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all'articolo 18, comma 1, lettera n-bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione, per quanto di competenza, delle norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o). (( 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Requisiti formali per i contratti a distanza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole \"ordine con obbligo di pagare\" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine. (57) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. ((Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.)) 8-ter. ((I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.)) 8-quater. ((Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Diritto di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. ((1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva)) 2. ((Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 del presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine. ((3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2. ((2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">((Esercizio del diritto di recesso))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online).)) 1. ((Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.)) 2. ((La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((il suo nome;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.)) 3. ((La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: \"recedere dal contratto qui\" o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore.)) 4. ((Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma.)) 5. ((La funzione di conferma è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: \"conferma recesso\" o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile.)) 6. ((Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.)) 7. ((Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">((Effetti del recesso))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Obblighi del professionista nel caso di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo quando tale contenuto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>riguarda unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è stato aggregato dal professionista ad altri dati e non può essere disaggregato o può esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>è stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma 3-ter, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Obblighi del consumatore nel caso di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). (( 2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore non sostiene alcun costo per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando: ((1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal ((decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)) , e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57. ((55))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Eccezioni al diritto di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a: ((a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; ((o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.)) (( 1-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Oggetto e ambito di applicazione).)) 1. ((Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.)) 2. ((Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.)) 3. ((Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.)) 4. ((Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies.)) 5. ((Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.)) 6. ((Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Definizioni).)) 1. ((Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 45, le seguenti:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((\"interfaccia online\": interfaccia online quale definita dall'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((\"stratificazione\": tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori).)) 1. ((Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>((se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>((se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>((una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>((il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>((se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>((se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>((se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>((l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>((qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>((le modalità di pagamento e di esecuzione;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>((qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>((se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>((l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>((la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>((eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>((istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>((qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>((la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>((se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>((l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.)) 2. ((Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.)) 3. ((Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.)) 4. ((Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Comunicazioni mediante telefonia vocale).)) 1. ((In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.)) 2. ((In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Onere della prova).)) 1. ((L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali).)) 1. ((Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.)) 2. ((Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari).)) 1. ((Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.)) 2. ((Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((dalla data della conclusione del contratto a distanza;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.)) 3. ((L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.)) 4. ((Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza.</div>\n<p class=\"lf-p\">Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).)) 5. ((Il diritto di recesso non si applica:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>operazioni di cambio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>strumenti del mercato monetario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>valori mobiliari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>quote di un organismo di investimento collettivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>contratti a termine su tassi di interesse (FRA);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.)) 6. ((Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.)) 7. ((Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.)) 8. ((Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.)) 9. ((Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Pagamento del servizio prestato prima del recesso).)) 1. ((Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((essere tale da poter costituire una penale.)) 2. ((Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.)) 3. ((Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 59-quater, comma l, lettera r). Egli non può, comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.)) 4. ((Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.)) 5. ((Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Chiarimenti adeguati).)) 1. ((Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((le informazioni precontrattuali obbligatorie;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.)) 2. ((Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.)) 3. ((Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59-quater, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali.)) 4. ((L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.)) 5. ((Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Protezione supplementare relativa alle interfacce online).)) 1. ((Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online:)) a)((non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Esercizio dei poteri di vigilanza).)) 1. ((Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.)) 2. ((Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.)) ((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Sanzioni).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.)) 2. ((Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.)) 3. ((Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.)) 4. ((Il contratto è nullo, nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto.)) 5. ((La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.)) 6. ((Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente.)) 7. ((Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))</p>\n<p class=\"lf-p\">((55)) ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">((Ambito di applicazione))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita.</p>\n<p class=\"lf-p\">Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Riferimenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">((Consegna))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 61:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vedi note all'art. 49.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">((Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">((Passaggio del rischio))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">((Comunicazione telefonica))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Esercizio del diritto di recesso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">((Pagamenti supplementari))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Decorrenze</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Contratti di servizi a tacito rinnovo). )) ((1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata). )) 1. ((Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.)) 2. ((Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies, parte 2.)) 3. ((Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.)) ((57)) --------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Tutela amministrativa e giurisdizionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) nonché dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.(25) ((55)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle ((Sezioni I, II, III e IV del presente Capo)) . ((55)) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.</p>\n<p class=\"lf-p\">È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (25)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016\". ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che \"Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Foro competente)) ((1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Carattere imperativo)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Informazione e ricorso extragiudiziale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis. ((3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.)) ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Fornitura non richiesta)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">((Tutela in base ad altre disposizioni))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">quaterdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">quinquiesdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">sexiesdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">septiesdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">duodevicies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">undevicies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">vicies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">viciessemel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">viciesbis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p></div>", "next": 239621}