{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ((, nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Garanzie in materia di controllo a distanza) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico ((del telelavoro e del lavoro agile)) il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ((dall'interessato medesimo)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Sinistri</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ((...)) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private ((di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Servizi interessati e definizioni) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>«servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">(Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con ((...)) modalità semplificate ((...)) . Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">(Dati relativi al traffico)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel fornire ((le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento)) il fornitore del servizio informa l'contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ((a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano)) sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione ((della persona autorizzata)) che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(Fatturazione dettagliata)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'((contraente)) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella documentazione inviata all'((contraente)) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella fatturazione all'((contraente)) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'((contraente)) può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(Identificazione della linea)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. ((Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">(Dati relativi all'ubicazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utente e l'contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ((a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano)) sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione ((della persona autorizzata)) che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(Chiamate di disturbo e di emergenza)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'((contraente)) che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La richiesta formulata per iscritto dall'((contraente)) specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'((contraente)) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'((contraente)) o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(Trasferimento automatico della chiamata)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)) , gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Elenchi dei contraenti) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(Comunicazioni indesiderate)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. ((Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)) nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui ((al comma 1 del predetto articolo,)) mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità ((di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale)) , è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui ((al comma 1 del predetto articolo,)) in un registro pubblico delle opposizioni. (20) 3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del ((codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)) . I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità ((di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale)) , di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">3-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui ((agli articoli da 15 a 22 del Regolamento)) , oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi ((dell'articolo 58 del Regolamento)) , altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni. ------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma 2) che il registro previsto dal comma 3-bis del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del D.Lgs 196/2003.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Informazioni a contraenti e utenti) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'contraente medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Conservazione di dati di traffico per altre finalità).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (31) (32) (33) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (15) (17) (33) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti ((ovvero per le ricerche di un latitante)) , i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini ((ovvero alle ricerche di un latitante)) , il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2021, N. 132, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2021, N. 178.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.bis.1. ((Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.)) 3-bis.2. ((Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.)) 3.bis.3. ((All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.)) 3-ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi ((telefonici,)) informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico ((telefonico e)) telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ((nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta,)) ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. ((In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.)) Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi ((telefonici,)) informatici o telematici ovvero di terzi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore o l'operatore di servizi ((telefonici,)) informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi ((telefonici,)) informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 .</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167. --------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08. --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, come modificato dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che \"Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 3) che la presente modifica cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (32) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che \"I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 3) che \"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017\". --------------- AGGIORNAMENTO (33) La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che \"In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Procedure istituite dai fornitori) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Sicurezza del trattamento) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Informazioni sui rischi) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((...)) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">(Disposizioni applicabili)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((...)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">(Segreto professionale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi ((dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento)) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Forme alternative di tutela) )) (( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Reclamo al Garante) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Proposizione del reclamo) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Decisione del reclamo) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Segnalazioni) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Revenge porn). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita)) ((49)) ---------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che \"In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, è adempiuto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">(Autorità giudiziaria ordinaria)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. )) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che \"1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">(Garante per la protezione dei dati personali)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al presidente ((e ai componenti)) compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. ((L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli. --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 47-quater, comma 1) che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al presente articolo, comma 4, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">(Compiti)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (( 5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari)) 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Poteri) )) (( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) )) (( .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Ufficio del Garante) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">(Ruolo organico e personale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità)) . Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito ((il trattamento)) economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a ((trenta unità)) e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a ((trenta unità)) complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti. ------------ AGGIORNAMENTO (29) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 268) che \"Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003\". ------------ AGGIORNAMENTO (33) La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che \"Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità; è autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Accertamenti). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">(Modalita)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ((su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile ((o il rappresentante del titolare o del responsabile)) , sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, ((alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies)) . Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Particolari accertamenti). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.)) ((39)) --------------- AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 10) che \"La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, ((...)) , 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. ((Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante ((o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione)) . I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">(Trattamento illecito di dati)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((...)) arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">(Inosservanza di provvedimenti del Garante)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, ((non osservando)) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ((, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento)) è punito ((, a querela della persona offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">(Pene accessorie)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza ((, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">(Forze di polizia)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: \"Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">(Norme abrogate)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la legge 31 dicembre 1996, n. 675;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la legge 3 novembre 2000, n. 325;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 183:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle nota alle premesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 3 novembre 2000, n. 325, abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui il presente decreto ha abrogato l'art. 1, reca «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica), è stato abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo vigente si riporta: «Art. 8 (Consultabilità di documenti). - 1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita» è inserito, in ultimo, il seguente comma. «con decreto del Ministro dell'interno è istituita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati. La Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della Commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.». «Art. 11 (Disposizioni sul sistema statistico nazionale). - 1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.». «Art. 12 (Modifiche a disposizioni vigenti). - 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è sostituito dal seguente: «2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale» sono sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente: «2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 reca: «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione). - 1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di sanità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalità amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo vigente dell'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>- 3. (Abrogati).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanità, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:</div></div>", "next": 239040}